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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1128 del R.G. 2018, riservata per la decisione con ordinanza del 13.05.2025 ed avente ad oggetto: “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Anna Bonvissuto, presso il cui studio, sito in Taranto alla via Generale
Messina n. 37, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Matilde Massagli, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Redipuglia n. 3, è elettivamente domiciliato;
-resistente –
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025. Con ordinanza del 13.05.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione;
atti trasmessi al P.M. il 14.05.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 07.02.2018, la sig.ra premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario, a San Marzano di San IU (TA), in data
25.05.2016, con il sig. , dalla cui unione erano nati i figli IU (il Controparte_1
1 25.01.2014) e (il 19.09.2015) e, all'epoca della domanda, all'ottavo mese di Per_1 gravidanza in attesa della terzogenita , chiedeva dichiarare la separazione personale Per_2 con addebito al marito, responsabile della fine dell'unione coniugale per aver violato l'obbligo di fedeltà ex art. 143 c.c. ed aver abbandonato la casa coniugale, privando la moglie e i figli di qualsivoglia contributo economico.
Deduceva, in particolare, che già nell'anno 2013 il sig. intratteneva una relazione CP_1 extraconiugale con un'altra donna, di cui lei era venuta a conoscenza e, per amore nei confronti del marito, era riuscita a perdonare. La vita familiare tornava alla normalità, fino al mese di ottobre del 2017, quando, insospettita dall'atteggiamento distaccato e nervoso del marito, si affidava ad un'agenzia investigativa scoprendo che il diceva CP_1 di andare al lavoro e di essere costretto a trattenersi, negando continuamente la sua presenza in casa e per la gestione dei figli, ma in realtà si incontrava quotidianamente con un'altra donna.
La convivenza era, dunque, divenuta intollerabile e, mentre la moglie era costretta ad un forzato riposo a causa del suo stato di gravidanza, il il 26.01.2018 si allontana CP_1 definitivamente dalla casa coniugale.
Quanto ai profili economici, deduceva di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essersi sempre dedicata ai bisogni della famiglia e alla crescita dei figli;
il marito, invece,
è dipendente del Ministero della Difesa percependo un reddito di circa € 2.000,00 mensili.
Pertanto, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso di sé e regolamentazione degli incontri padre-figli come disciplinati in ricorso;
con obbligo a carico del convenuto di concorrere al mantenimento della moglie e dei figli con un assegno mensile pari complessivamente ad € 1.000,00 (in ragione di € 250,00 ciascuno), oltre agli assegni familiari e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 05.06.2018, si costituiva in giudizio , il quale non opponendosi alla domanda di separazione, Controparte_1 contestava la richiesta di addebito e le istanze economiche della ricorrente.
In particolare, evidenziava che la crisi coniugale era dovuta alla continua ingerenza della suocera nella vita coniugale e che nel periodo novembre 2017-gennaio 2018 veniva esasperato dalle continue accuse di tradimento e offese della moglie, a sua volta condizionata dai pregiudizi della madre.
Con riguardo alla sua situazione economica, precisava di percepire uno stipendio netto, pari ad € 1.574,00 mensili, oltre l'assegno familiare di € 111,00 e di ricevere annualmente un canone di affitto agrario pari ad € 400,00, ma di dover far fronte al pagamento della
2 rata mensile (di € 306,13) del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, oltre alle spese inerenti l'assicurazione e il bollo auto e il canone di locazione. Aggiungeva che, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la da sempre collabora in uno Pt_1 studio fotografico percependo una retribuzione mensile di circa € 800,00 e risulta titolare di buoni fruttiferi presso Poste Italiane, per un valore di circa € 20.000,00, e del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale.
Pertanto, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolato come nella comparsa di costituzione;
con previsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli, pari complessivamente ad € 500,00 mensili;
nulla disporsi a titolo di mantenimento della moglie, stante la sua indipendenza economica.
All'udienza di comparizione coniugi del 17.07.2018, il Giudice delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo, tra l'altro, - l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che vi avrebbe abitato con i tre figli minori, IU, e , affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori e collocati presso la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita, secondo quanto concordato tra le parti, in considerazione della tenera età dei minori;
- l'obbligo per il di concorrere al mantenimento dei figli, con l'assegno mensile di € 500,00 CP_1
(in ragione di € 125,00 ciascuno), oltre al pagamento del 70% della spese straordinarie nell'interesse dei figli e del 70% dell'importo necessario all'acquisto degli alimenti per la piccola , ad eccezione del latte in polvere che sarà acquistato direttamente dal Per_2 padre;
- l'obbligo di corrispondere per il mantenimento in favore della moglie, la somma mensile di € 125,00; - l'onere per il di pagare per intero le rate del mutuo CP_1 cointestato tra i coniugi, contratto per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale;
rimettendo le parti innanzi a sé, quale Giudice istruttore.
Nelle more, con istanza depositata in data 09.03.2019, la ricorrente chiedeva ex art. 709 quarto comma c.p.c. di porre a carico del convenuto un assegno di mantenimento che ricomprendesse anche parte delle somme necessarie ad affrontare le spese alimentari e le spese straordinarie già prevedibili (abbigliamento) relative ai tre figli minori della coppia, fissando tale assegno nella misura di € 250,00 per ciascun figlio oltre ad € 250,00 per la sig.ra , oltre ad assegni familiari; nonché ordinare al Ministero della Difesa, Pt_1 ex art. 156, sesto comma c.c., di versare direttamente in favore della sig.ra Parte_1 il contributo di mantenimento da destinare ad ella ed ai figli, nella misura che l'ill.mo
Tribunale adito avrà stabilito di giustizia, oltre agli assegni familiari.
3 A tal fine, esponeva che il resistente non ottemperava agli ordini del Giudice delegato, versando assegni di mantenimento in misura inferiore e omettendo, reiteratamente, di contribuire alle spese straordinarie necessarie ai bisogni dei figli;
evidenziava, inoltre, che i tempi delle procedure esecutive che la stessa era costretta ad attivare per recuperare tali somme, esponevano i figli al rischio di restare privi dei necessari mezzi di sostentamento.
Discussa l'istanza nel contraddittorio tra le parti, all'esito dell'udienza del 13.03.2019, considerata la condotta parzialmente inadempiente del convenuto, il Giudice istruttore disponeva il versamento diretto, in favore di , da parte del Ministero della Parte_1
Difesa, quale datore di lavoro del della somma mensile di € 500,00, come previsto CP_1 con ordinanza del 17.07.2018. Disponeva, inoltre, la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio familiare di Taranto per l'attivazione di un percorso di sostegno della genitorialità, “al fine di consentire ai coniugi il superamento dei disagi relazionali, nell'esclusivo interesse dei figli minori”.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e subentrata la scrivente al precedente
Giudice istruttore, la causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti e prova testimoniale;
sono state, altresì, disposte indagini tributarie a mezzo della Guardia di Finanza, volte ad accertare la capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Con ordinanza del 13.10.2021, in accoglimento dell'istanza ex art. 709 ter c.p.c., depositata dal resistente il 17.05.2021 (e reiterata il 30.09.2021), a parziale modifica dell'ordinanza del 17.07.2018, il tempo di permanenza della figlia minore presso Per_2 il padre, è stato uniformato alla regolamentazione del diritto di vista paterno esercitato nei confronti degli altri due figli minori, IU e Per_1
Acquisite le informative dalla Guardia di Finanza, le parti formulavano reciprocamente richiesta di modifica ex art. 709 ter c.p.c., delle statuizioni economiche assunte in via provvisoria.
Con istanza del 13.06.2023, la ricorrente depositava la sentenza della Corte di Appello di
Lecce - sezione distaccata di Taranto (Sent. n. 165/2023 pubblicata il 24.04.2023) con la quale era stata dichiarata “efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari del 27 settembre 2021, depositata il successivo
25 ottobre 2021 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 8 febbraio 2022, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto in San Marzano di san IU (Taranto) in data 25 maggio
2016 da , nato a [...] il [...], con , nata a [...]_1 Parte_1 il 30.7.1988, trascritto nei Registri dello Stato Civile del menzionato Comune”; per l'effetto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in merito alla domanda di
4 separazione ed insisteva, altresì, per il riconoscimento di un assegno mensile a titolo di mantenimento, a favore suo e dei figli.
All'udienza del 15.06.2023, il resistente formula domanda restitutoria di quanto indebitamente versato a titolo di mantenimento del coniuge, rinunciando al prosieguo dell'istruttoria.
Sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del 04.10.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2024; seguivano rinvii di udienza
(al 05.12.2024 e al 27.03.2025) per verifiche conciliative.
Preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, le parti precisavano le conclusioni, come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 27.03.2025.
In particolare, la ricorrente chiedeva disporsi l'obbligo per il resistente di concorrere al mantenimento dei figli nella misura di € 350,00 mensili ciascuno, in ragione delle aumentate esigenze legate alla crescita e del mutamento in peius delle proprie condizioni reddituali, oltre all'integrale importo dell'assegno unico per il nucleo familiare spettante per i figli minori, con ordine di versamento diretto, ai sensi dell'art.156 c.c. al Ministero della Difesa e all'INPS, ciascuno per quanto di competenza.
Il resistente insisteva, tra l'altro, per la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente per carenza di presupposti sin dal momento del suo riconoscimento; chiedeva disporsi il pagamento, a carico della del 50% delle rate di mutuo, Pt_1 cointestato ad entrambi i coniugi e, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, chiedeva autorizzare i tre figli minori a pernottare un sabato al mese con il padre e a trascorrere con il genitore non collocatario quindici giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, da concordare entro il mese di maggio.
Con ordinanza del 14.05.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Cessazione della materia del contendere in riferimento alle domande accessorie alla separazione limitatamente al rapporto tra i coniugi.
Così ricostruiti i fatti di causa, deve evidenziarsi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di
5 mantenimento richiesto in favore di uno dei due coniugi (cfr. sul punto Cass. n.
11553/2018; Cass. n. 30496/2017, Cass. n. 17094/2013, n. 399/2010, S.U. 1048/2000).
La pronuncia ecclesiastica, regolarmente delibata, sancisce l'invalidità del matrimonio e l'insussistenza del vincolo;
è indubbio, quindi, che la pronuncia di separazione e le statuizioni accessorie, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, presupponendo la validità del matrimonio e la sussistenza del vincolo, si pongano in radicale contrasto con essa.
Dunque, con riferimento al caso di specie, nel momento in cui è passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - n. 165/2023 del 14/04/2023, pubbl. il 14/04/2023, che ha dichiarato l'efficacia nell'ordinamento giuridico italiano della pronuncia ecclesiastica (del Tribunale Ecclesiastico Regionale di
Bari del 27/09/2021, pubbl. il 25/10/2021 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della
Segnatura Apostolica con decreto del 08/02/2022) di nullità del matrimonio concordatario contratto in San Marzano di San IU (Ta) in data 25 maggio 2016 da
[...]
, nato a [...] il [...], con , nata a [...] il [...], deve CP_1 Parte_1 essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di separazione personale e segnatamente alle correlate statuizioni in ordine all'addebito ed all'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole. Tali pronunce, infatti, presuppongono un vincolo matrimoniale ancora esistente, cosa che nel caso di specie non ricorre più essendo stato dichiarato nullo, in maniera definitiva, il vincolo matrimoniale.
Ne consegue che, preso atto della declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale, deve escludersi l'esistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Quanto alla domanda restitutoria formulata dal resistente, per la prima volta, all'udienza del 15.06.2023, volta ad ottenere la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di contributo al mantenimento, la stessa è estranea al presente giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
La giurisprudenza è ormai costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande connesse sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (ex artt. 31 e ss. c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni
6 mobili o il risarcimento del danno (cfr. Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr.
Cass. n. 18870/2014).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel giudizio di separazione o divorzio non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra questi e la LE (affidamento, collocamento, diritto di visita, assegno divorzile e quello perequativo per i figli, assegnazione della casa coniugale), tutte le altre domande sono inammissibili per violazione dell'art. 40 c.p.c.
(cfr. sul punto Cass. n.5304/2006).
Tanto premesso, la sopravvenuta causa di cessazione della materia del contendere - data dalla declaratoria di nullità del matrimonio con conseguente caducazione di ogni statuizione accessoria alla pronuncia di separazione, che presuppone invece la validità dell'atto di matrimonio – non rende l'odierno giudizio dissimile da un ordinario giudizio di separazione personale dei coniugi. Pertanto, in applicazione dei principi sopra richiamati, la domanda restitutoria dovrà essere dichiarata inammissibile in quanto soggetta a rito diverso e implicante, peraltro, accertamenti in ordine alla determinazione del quantum, all'effettiva corresponsione della somma e al calcolo degli accessori, da rimettersi necessariamente alla sede a ciò deputata di un autonomo giudizio di merito e nel contraddittorio tra le parti.
3. Sui provvedimenti in favore dei figli minori: regime di affidamento, collocazione
e diritto di visita del genitore non collocatario.
Passando ad esaminare le questioni inerenti i figli minori della coppia, IU, Per_1
e , il Collegio ritiene di dover confermare l'affido condiviso degli stessi ad entrambi Per_2
i genitori con collocazione prevalente presso la madre, come peraltro richiesto da entrambe le parti, non essendovi motivi ostativi a tale regime.
In merito al diritto di visita del genitore non collocatario a parere del Collegio, considerata l'età dei figli (11, 10 e 7 anni), già modificati i provvedimenti provvisori uniformando il tempo di permanenza della piccola presso il padre, alla regolamentazione del Per_2 diritto di vista paterno esercitato nei confronti degli altri due figli minori, IU e appare opportuno - nel prevalente ed esclusivo interesse dei minori e in Per_1 attuazione del principio di bigenitorialità, volto a garantire il diritto del minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori – ampliare i tempi di frequentazione padre-figli, con l'inserimento del pernotto nei periodi di permanenza dei figli presso il padre. L'implementazione degli incontri dovrà avvenire secondo un
7 approccio graduale, che tenga conto della volontà dei minori e delle loro esigenze scolastiche ed extra-scolastiche.
Ne consegue, a parziale modifica dell'ordinanza del 17.07.2018, che gli incontri padre- figli andranno modulati come segue: - il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nonché il primo (o il terzo o l'eventuale quinto) fine settimana del mese dalle ore 16:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica. Inoltre i minori trascorreranno con il genitore non affidatario i seguenti periodi: dal 23 dicembre (ore 17:00) al 30 dicembre successivo
(ore 17:00) negli anni pari, dal 30 dicembre (ore 17,00) al 6 gennaio (ore 17:00) degli anni dispari;
dalle ore 17:00 del giovedì Santo alle ore 17:00 del martedì successivo negli anni dispari;
durante il periodo estivo, 10 giorni di cui 5 nel mese di luglio e 5 nel mese di agosto, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno, entro il mese di giugno.
4. Sul contributo al mantenimento dei figli minori.
Com'è noto, il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'.altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (artt.
143,147,316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'.unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (artt. 316-bis, 337- ter c.c.): entrambi i genitori sono quindi chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'assegno di mantenimento assolve ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tanto premesso, dalla documentazione reddituale in atti, risulta che il resistente ha prodotto redditi da lavoro dipendente e assimilati, pari ad € 31.491,00 per l'anno
8 d'imposta 2021 (cfr. MOD. 730/2022); ad € 27.881,00 per l'anno d'imposta 2020 (cfr.
MOD. 730/2021); ad € 31.259,00 per l'anno d'imposta 2020 (cfr. MOD. 730/2020).
Pertanto, in ordine alla quantificazione del contributo del al mantenimento dei CP_1 figli, IU, e , tenuto conto delle aumentate esigenze legate alla Per_1 Per_2 crescita dei minori e della capacità reddituale del resistente, si reputa equo aumentare l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale del 17.07.2018, nella misura di complessivi € 600,00 mensili (in ragione di € 200,00 ciascuno), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50 % delle spese straordinarie. A garanzia dell'adempimento degli obblighi economici posti a carico del resistente, si conferma l'ordine di versamento diretto, ai sensi dell'art.156 c.c., al Ministero della Difesa – Stato
Maggiore della Marina, con sede in Roma – Piazzale della Marina n.4, del contributo dovuto dal per il mantenimento dei figli, IU, e (pari CP_1 Per_1 Per_2 complessivamente ad € 600,00 mensili, in ragione di € 200,00 ciascuno).
Così rideterminato il contributo paterno al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene equo e congruo che la ricorrente versi la rata di mutuo cointestato al 50% gravante sull'ex casa coniugale, secondo i principi e le regole di diritto contrattuale riferiti alla tipologia di contratto stipulato;
del pari, l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori, come per legge.
5. Sulle spese di lite.
La natura delle questioni trattate e l'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alle domande accessorie alla separazione formulate da parte ricorrente di riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé nonché di addebito della separazione nei confronti del resistente, stante l'intervenuta declaratoria di delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio;
2. revoca l'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di Controparte_1
; Parte_1
3. dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori secondo le modalità meglio specificate in parte motiva;
9 5. pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile pari ad € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...] dei figli minori, IU, e (in ragione di € 200,00 ciascuno), Per_1 Per_2 importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre spese straordinarie come da
Protocollo adottato da questo Tribunale, da ripartire tra i genitori nella misura del
50% ciascuno;
6. ordina al Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Marina di versare direttamente a nata a [...] il [...], il contributo dovuto da Parte_1
, nato a [...], il [...], per il mantenimento dei figli, Controparte_1
IU, e , pari complessivamente ad € 600,00 mensili (in Per_1 Per_2 ragione di € 200,00 ciascuno);
7. dispone che il mutuo cointestato sull'ex casa coniugale sarà sostenuto da entrambe le parti, secondo il contratto di mutuo sottoscritto;
8. dispone che l'assegno unico per la famiglia venga ripartito tra entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
9. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, il 29.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
10