Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo relativo all'accordo dell'Aja del 28 novembre 1960, modificato dall'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo relativo all'accordo dell'Aja del 28 novembre 1960, modificato dall'atto di Stoccolma del 14 luglio 1967, concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 29 agosto 1975.