Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2021, n. 11346
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Sentenza 29 aprile 2021

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In materia di contributi previdenziali, le società partecipate a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l.c.p.s n. 869 del 1947, a società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, rilevando, ai fini di tale esclusione, la mera previsione statutaria che consente la partecipazione di azionariato privato, pur in presenza di una partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, da parte dell'ente pubblico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/04/2021, n. 11346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11346
    Data del deposito : 29 aprile 2021

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