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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 839/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Antonio Di Pierno e Luigi Parte_1
Mancaniello
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare pensione di reversibilità cat. SO n. 20073899, sulla quale, con Mod. RC5 del 9.12.2020 è stata preannunciata una trattenuta motivata dalla sussistenza di un indebito per motivi di reddito sulla pensione cat. INVCIV n. 03629150 del defunto , Persona_1
suo dante causa;
indebito il cui recupero era già iniziato con trattenute sulla pensione di inabilità civile del sig. fino al decesso di quest'ultimo. La ricorrente lamenta la carenza di motivazione e Per_1
l'irripetibilità della somma pretesa. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- dichiarare illegittimo il provvedimento del
10.03.2014 e del provvedimento del 09.12.2020 e, per l'effetto, disapplicarli al caso di specie;
- nel merito, dichiarare irripetibile l'indebito quantificato dall' in € 12.213,17 per tutti i motivi e le CP_1 ragioni innanzi esposte;
- per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore della CP_1 ricorrente delle somme già recuperate mediante trattenuta mensile trattenuta mensile di € 50,00 eseguita a danno del de cuius per il periodo 06/2014 – 04/2020 con importo complessivo di € 3.900,00
e mediante trattenuta su pensione cat. SO di € 83,14 avviata con la mensilità di febbraio 2021, oltre
pagina 1 di 3 agli interessi legali dovuti per legge dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo, oltre alla infondatezza nel merito, la decadenza e la prescrizione.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di decadenza ex art. 42, comma 3, D.L.269/2003 conv. con mod. con la L.326/2003 non può trovare accoglimento in quanto emerge dal tenore letterale della norma in questione (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”) come la stessa afferisca alla fase del riconoscimento del beneficio e non all'ipotesi, ontologicamente diversa, dell'azione volta a contrastare la pretesa recuperatoria dell' . CP_1
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento giacché il termine decennale invocato dallo stesso è stato, da ultimo, interrotto dalla missiva del dicembre 2020, e ancor prima con la CP_1
missiva del marzo 2014 indirizzata al de cuius e avente ad oggetto la complessiva somma d'indebito
(ossia €.12.213,17), pertanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Nel merito, deve osservarsi che l'indebito in questione abbia ad oggetto una prestazione assistenziale e non previdenziale, poiché teso al recupero di somme indebitamente percepite a titolo di pensione di inabilità civile.
< in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del
30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il pagina 2 di 3 provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, Corte di Appello di Bari, cons. est. dott. Nicola Morgese).
Nel caso di specie, trova quindi applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente alle comunicazioni dell' in atti. CP_1
Il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'irripetibilità dell'importo complessivo di
€.12.213,17 e condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di €.12.213,17 a titolo di indebito per il periodo 01.01.2007-
31.07.2010, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali, liquidate in €.2.697,00, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 839/2023 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Piero Antonio Di Pierno e Luigi Parte_1
Mancaniello
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.01.2023, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di essere titolare pensione di reversibilità cat. SO n. 20073899, sulla quale, con Mod. RC5 del 9.12.2020 è stata preannunciata una trattenuta motivata dalla sussistenza di un indebito per motivi di reddito sulla pensione cat. INVCIV n. 03629150 del defunto , Persona_1
suo dante causa;
indebito il cui recupero era già iniziato con trattenute sulla pensione di inabilità civile del sig. fino al decesso di quest'ultimo. La ricorrente lamenta la carenza di motivazione e Per_1
l'irripetibilità della somma pretesa. Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di “- dichiarare illegittimo il provvedimento del
10.03.2014 e del provvedimento del 09.12.2020 e, per l'effetto, disapplicarli al caso di specie;
- nel merito, dichiarare irripetibile l'indebito quantificato dall' in € 12.213,17 per tutti i motivi e le CP_1 ragioni innanzi esposte;
- per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore della CP_1 ricorrente delle somme già recuperate mediante trattenuta mensile trattenuta mensile di € 50,00 eseguita a danno del de cuius per il periodo 06/2014 – 04/2020 con importo complessivo di € 3.900,00
e mediante trattenuta su pensione cat. SO di € 83,14 avviata con la mensilità di febbraio 2021, oltre
pagina 1 di 3 agli interessi legali dovuti per legge dalla singola trattenuta e sino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo, oltre alla infondatezza nel merito, la decadenza e la prescrizione.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
***
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di decadenza ex art. 42, comma 3, D.L.269/2003 conv. con mod. con la L.326/2003 non può trovare accoglimento in quanto emerge dal tenore letterale della norma in questione (“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”) come la stessa afferisca alla fase del riconoscimento del beneficio e non all'ipotesi, ontologicamente diversa, dell'azione volta a contrastare la pretesa recuperatoria dell' . CP_1
Anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento giacché il termine decennale invocato dallo stesso è stato, da ultimo, interrotto dalla missiva del dicembre 2020, e ancor prima con la CP_1
missiva del marzo 2014 indirizzata al de cuius e avente ad oggetto la complessiva somma d'indebito
(ossia €.12.213,17), pertanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata.
Nel merito, deve osservarsi che l'indebito in questione abbia ad oggetto una prestazione assistenziale e non previdenziale, poiché teso al recupero di somme indebitamente percepite a titolo di pensione di inabilità civile.
< in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate ipotesi applicative, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In particolare, come di recente precisato dalla Suprema Corte, con sentenza n.13223 del
30.06.2020, proprio in tema di indebito assistenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, è stato già enunciato, da ultimo con Sentenza n.26036 del 15.10.2019, che l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il pagina 2 di 3 provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso -diverso dalla fattispecie- di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato. La pronuncia si pone nel solco tracciato da Cass. n.28771 del 9.11.2018 che pure aveva affermato che l'indebito assistenziale, determinato dal venir meno in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Sulla scorta di tali argomenti, si ricava la regola secondo cui, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile>> (cfr., fra le tante, sentenza n. 665/2021 pubbl. il 21/04/2021, Corte di Appello di Bari, cons. est. dott. Nicola Morgese).
Nel caso di specie, trova quindi applicazione la regola, desumibile dalle pronunce sopra indicate, secondo cui, in assenza di elementi idonei ad escludere a priori l'affidamento dell'assistito, non sono ripetibili i ratei della prestazione assistenziale richiesti, in quanto maturati anteriormente alle comunicazioni dell' in atti. CP_1
Il ricorso deve essere accolto, con accertamento dell'irripetibilità dell'importo complessivo di
€.12.213,17 e condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'irripetibilità della somma di €.12.213,17 a titolo di indebito per il periodo 01.01.2007-
31.07.2010, con condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali, liquidate in €.2.697,00, CP_1
oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.05.2025. LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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