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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2051/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ed est. dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(già , P.I. in persona del suo legale rappresentante Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore in carica sig. , con sede legale a Rho in via Magenta n°77/6, Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Teodoro Cannistraro (C.F. ) e con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio del quale in Garbagnate Milanese, Via Verdi nr. 2
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...]– C.F.: Controparte_1
) - residente a [...] elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, viale Bianca Maria n.3 presso lo studio dell'avv. Linda Cotesta – C.F.: - C.F._3
che la rappresenta e difende come da delega allegata presente atto
APPELLATA
pagina 1 di 7 Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, GIUDICARE previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto, in integrale riforma della sentenza impugnata nr.
4853/2024 del Tribunale Civile di Milano, pubblicata in data 4.06.24:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283
c.p.c.;.
In via principale e nel merito: in accoglimento del proposto gravame, previe le declaratorie tutte del caso riformare l'impugnata sentenza nel capo in cui ha dato atto dell'intervenuta prescrizione dell'azione e per l'effetto accertare e dichiarare inefficace nei confronti della società la Parte_1 rinuncia all'azione di riduzione nei confronti dell'erede nominata ( ) contenuta nella Controparte_2
pubblicazione di testamento olografo acquiescenza ed accettazione d'eredità del 24 novembre 2027
(rep. 49067 rac. 20168 notaio in Rho dott. ); Persona_1
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze tutte dedotte in narrativa sui formulandi capitoli di prova ai sensi dell'art. 183, 6°comma c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense”
Per ”chiede all'Ecc.ma Corte adita contrariis reictis, di: Controparte_1
respingere l'impugnativa avversaria, in quanto manifestamente infondata per le ragioni di fatto ed in diritto, come rappresentate nell'ambito della narrativa e per l'effetto: confermare la sentenza n. del
Tribunale di Milano n. 4853/2024, pubblicata in data 04.06.24 in ogni sua statuizione e per effetto respingere l'appello spiegato dalla difesa avversaria, poiché infondato in fatto ed in diritto
- respingere in ogni caso la richiesta formulata ex art. 283 e 351 cpc per i motivi tutti esplicati in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario sia con riferimento al primo grado che in sede di gravame;
Nel denegato e non creduto caso in cui, l'Ecc,ma Corte adita ritenesse di doversi pronunciare sul merito si chiede di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della causa attesa la tardiva iscrizione a ruolo della causa in primo grado, e ciò in considerazione delle argomentazioni illustrate in narrativa:
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria e per
l'effetto respingere la domanda della nei confronti della sig.ra per le motivazioni Pt_1 CP_1
illustrate in narrativa;
pagina 2 di 7 nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare che relativamente alle richieste oggetto della presente causa, che è intervenuto il giudicato attesa la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.
3271/2022 resa nell'ambito nel procedimento rg. 7706/2019 e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 324 cpc ed art. 2909 c.c e per l'effetto respingere ogni richiesta formulata dalla attrice nei confronti della convenuta, poiché formulata in violazione dei principi previsti ex lege.
Dichiarare inammissibile, improcedibile, nulla ed inesistente e comunque rigettarsi l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c- ed ogni domanda presupposta e conseguente- azione esperita dal creditore del delato in assenza di previsione legislativa che in ipotesi conferirebbe a quest'ultimo la facoltà di poter incardinare la succitata azione in caso di rinuncia dell'esperimento dell'azione di riduzione da parte del delato totalmente pretermesso- ed ciò in considerazione delle argomentazioni indicate nella narrativa;
dichiarare altresì inammissibile improcedibile, nulla ed inesistente e comunque da rigettarsi l'azione esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900, ed ogni domanda presupposta alla stessa e conseguente, attesa la mancanza della vocazione in giudizio dell'erede testamentaria sig.ra Controparte_2
nel merito, in via subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata ammissibile tale azione dichiarare inefficace la rinuncia all'azione di riduzione da a parte della convenuta limitatamente al 50% dei beni facenti parte della massa ereditaria ossia all'automobile
Citroen 7 targata JBHY6 3 e all' abitazione di NT (censito presso il catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7, particella 348 sub 33 zona cens. 1 categoria A/3 cl.6 7 vani rendita
668,81), dichiarando che i cespiti siti in Rho (foglio 26, particella 263, C/6 cl.5 rendita € 68,17) sono stati acquistati per atti inter vivos e non sono pervenuti alla sig.ra per successione ereditaria;
Pt_3
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario sia con riferimento al primo grado che in sede di gravame;
In via istruttoria: La presente difesa chiede all'Ecc,ma Corte adita di acquisire d'ufficio il fascicolo rg.
7706/2019 Trib. Milano o eventualmente autorizzare, l'istante a provvedere al deposito su supporto
USB dello stesso fascicolo in considerazione del fatto che le notevoli dimensioni non permettono il deposito telematico. Con più ampia riserva ex art. 183 cpc”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato in data 05.07.2024 e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c, la società impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 4853/2024, Parte_1
pubblicata in data 04.06.24 in data 18.03.2024, con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione nei pagina 3 di 7 confronti dell'erede nominata ( ) effettuato da alla lettura e Controparte_3 Controparte_1
pubblicazione del testamento della madre in data 24 novembre 2017 (rep. 49067 rac. Persona_2
20168 dott. Notaio in Rho) accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Persona_3
difesa della ed aveva condannato la alla rifusione delle spese processuali, CP_1 Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 8.11.2024 si costituiva contestando tutto quando ex adverso Controparte_1
dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario riproponendo, in ogni caso, le ulteriori eccezioni già sollevate in primo grado, con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5 dicembre 2024 l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva, le parti insistevano nelle reciproche domande e difese tutte, ed il Consigliere istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p,c, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava l'udienza Collegiale al 13 marzo 2025 per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., autorizzando. le parti al deposito di note conclusionali sino al 13 febbraio 2025. All'udienza del
13.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito, tratteneva la causa in decisione che veniva, poi, decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo, intitolato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto” l'appellante censura la decisione per avere, il Tribunale, erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria proposta da nei confronti della sig.ra Il Giudice di prime Parte_1 CP_1
cure ha ritenuto che, essendo l'atto dispositivo oggetto della domanda stato posto in essere il
24.11.2017, alla data di notifica dell'atto di citazione (25.01.2023) fosse già decorso il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c., escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini disposta durante l'emergenza Covid-19. Sostiene, al contrario, la che in base alla normativa Pt_1
emergenziale, ogni termine che sia decorso durante il predetto periodo deve essere prolungato di 64 giorni, perché, in quel periodo non si sarebbe potuto, comunque, espletare alcuna attività processuale e dunque, neanche, far valere il diritto sostanziale sotteso ad ogni azione. In particolare, gli artt. 83 del
D.L. n. 18/2020 e 36 del DL n. 23/2020 hanno complessivamente previsto (rispettivamente, il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo ha prorogato il termine dal 15 aprile all'11 maggio 2020) la sospensione dei termini processuali per il compimento di “qualsiasi” atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Le uniche attività giudiziarie possibili e non sospese dai commi 1e 2 dell'art. 83 D.L.
pagina 4 di 7 18/2020 erano quelle indicate al comma n°3, ed è pacifico che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. non trovi spazio tra le materie elencate nel comma n°3 dell'art. 83.
Non appare, pertanto, aderente il richiamo del Giudice di prime cure alla presunta facoltà in capo agli uffici giudiziari di adottare le misure previste dal comma 7 lettere da a) a f) e h), perché tale facoltà così come le misure previste dal comma 7 lettere da a) a f) e h) era riferibile alla attività giudiziaria non sospesa, ovvero quella elencata al comma n°3 dell'art. 83. A sostegno della sua tesi, invoca alcune sentenze della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Con il secondo motivo la difesa della ripropone nel merito le ragioni poste a fondamento Parte_4
dell'azione revocatoria ed insiste per il suo accoglimento.
Opinione della Corte
L'appello deve essere, senz'altro, rigettato dovendosi pienamente condividere la decisione del
Tribunale. Occorre, in primo luogo, ricordare che ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo, con la conseguenza che l'atto dispositivo, se non impugnato entro il termine previsto dalla legge, ovvero 5 anni, diviene irrevocabile
Nel caso di specie, l'atto di rinuncia all'azione di riduzione è stato con la pubblicazione del testamento olografo, pubblicazione che è stata effettuata in data 24.11.2017, pertanto, il termine quinquennale entro il quale esercitazione l'azione revocatoria scadeva il 24.11.2022. L'atto di citazione in primo grado è stato, invece, notificato dalla solo in data 19.01.2023/25.01.2023 ai sensi Controparte_4
dell'art. 140 c.p.c. quando, ormai, il detto termine era già spirato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può trovare applicazione la sospensione emergenziale del periodo covid-19 sia perché, come giustamente evidenziato dal Tribunale, il termine di cui si discute ha natura sostanziale e non processuale, sia perché il termine quinquennale per poter esperire l'azione revocatoria non spirava nel periodo emergenziale ma dopo più di due anni, in data
24.11.2022 e, quindi, ben avrebbe potuto l'appellante agire in giudizio tempestivamente.
Non solo, nel periodo emergenziale ai commi 1 e 2 dell'art. 83 Dl 18/2020, si prevedeva che non dovesse operare alcuna sospensione dell'attività giudiziaria per “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. In tali casi la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso” per cui l'appellante ben avrebbe ben potuto notificare la citazione, facendosi attestare dal capo di ufficio giudiziario, l'effettiva urgenza anche perché non era preclusa in assoluto l'attività notificatoria nel succitato periodo. La circolare 12 marzo 2020 (prot. m_dg_DOG.12/03/2020.0003490) prevedeva che:” Dovrà comunque essere rimessa al prudente apprezzamento degli Ufficiali giudiziari e dei
pagina 5 di 7 funzionari UNEP, sotto il diretto controllo dei relativi dirigenti, ogni valutazione in tema alla effettiva urgenza dell'atto loro richiesto, nei termini sotto meglio specificati (e comunque con particolare attenzione al divieto ex lege di assembramento), nonché alla necessità di procedere a notifiche “a mani”. Parimenti nel periodo oggetto del richiamato decreto- legge, l'iscrizione a ruolo di procedimenti civili presso il Tribunale di Milano non era inibita da provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario.
Sono, quindi, del tutto irrilevanti e non pertinenti le sentenze citate dall'appellante che riguardano fattispecie ben diverse, per le quali i termini per l'impugnativa scadevano nel periodo emergenziale.
Anche in relazione al fatto che alcuna valenza interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta alla mediazione, ritiene la Corte di dover pienamente condividere le affermazioni rese dal Tribunale sul punto perché è pacifico che la mediazione tra le parti è stata svolta con riferimento ad altra domanda di cui al procedimento rg. 7706/2019 avente ad oggetto l'esperimento dell'azione di riduzione sempre da parte dell'appellante nei confronti della L'azione revocatoria non è soggetta alla mediazione CP_1
obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d. lgs 28/2010, come confermato da Cass. 25855/21e, quindi, quel procedimento di mediazione non può dispiegare alcun effetto sospensivo della prescrizione della domanda azionata in questo giudizio.
Occorre, poi ribadire che in tema di esercizio dei diritti potestativi tra cui rientra senz'altro l'azione revocatoria, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui.
Il rigetto del primo motivo assorbe ogni altra domanda o questione non senza dover, comunque, precisare che ricorrerebbe, in ogni, caso l'improcedibilità dell'appello perché l'atto di citazione è stato, non solo notificato in ritardo il 25 gennaio 2023 ma la causa è stata iscritta a ruolo il 20 febbraio 2023.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sulla stessa devono gravare le spese processuali della parte appellata, liquidate come in dispositivo, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al
D.M. n. 557/2014 e sue modifiche, avuto riguardo dell'ammontare del credito a tutela del quale la ha agito in revocatoria e, dunque, allo scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 ed € Parte_1
1.000.000,00. Si deve, altresì, disporre la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, come da richiesta formulata nelle conclusioni.
pagina 6 di 7 La Corte dà, altresì, atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5659/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 04.06.2024, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado sostenute da Parte_1 Controparte_1
, da distrarsi a favore dell'avvocato Linda Cotesta che si è dichiarato antistatario, e che
[...]
vengono liquidate in € 18.511,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere rel. ed. est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott. Alberto Vigorelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Maria Teresa Brena Consigliere rel. ed est. dott. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA
(già , P.I. in persona del suo legale rappresentante Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
pro-tempore in carica sig. , con sede legale a Rho in via Magenta n°77/6, Parte_3 rappresentato e difeso dall'avv.to Maurizio Teodoro Cannistraro (C.F. ) e con C.F._1
domicilio eletto presso lo studio del quale in Garbagnate Milanese, Via Verdi nr. 2
APPELLANTE
CONTRO
nata a [...] il [...]– C.F.: Controparte_1
) - residente a [...] elettivamente domiciliata in C.F._2
Milano, viale Bianca Maria n.3 presso lo studio dell'avv. Linda Cotesta – C.F.: - C.F._3
che la rappresenta e difende come da delega allegata presente atto
APPELLATA
pagina 1 di 7 Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, GIUDICARE previa ogni più opportuna e pertinente declaratoria in fatto e/o in diritto, in integrale riforma della sentenza impugnata nr.
4853/2024 del Tribunale Civile di Milano, pubblicata in data 4.06.24:
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 283
c.p.c.;.
In via principale e nel merito: in accoglimento del proposto gravame, previe le declaratorie tutte del caso riformare l'impugnata sentenza nel capo in cui ha dato atto dell'intervenuta prescrizione dell'azione e per l'effetto accertare e dichiarare inefficace nei confronti della società la Parte_1 rinuncia all'azione di riduzione nei confronti dell'erede nominata ( ) contenuta nella Controparte_2
pubblicazione di testamento olografo acquiescenza ed accettazione d'eredità del 24 novembre 2027
(rep. 49067 rac. 20168 notaio in Rho dott. ); Persona_1
In via istruttoria: ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze tutte dedotte in narrativa sui formulandi capitoli di prova ai sensi dell'art. 183, 6°comma c.p.c..
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre ad I.V.A. ed al contributo previdenziale forense”
Per ”chiede all'Ecc.ma Corte adita contrariis reictis, di: Controparte_1
respingere l'impugnativa avversaria, in quanto manifestamente infondata per le ragioni di fatto ed in diritto, come rappresentate nell'ambito della narrativa e per l'effetto: confermare la sentenza n. del
Tribunale di Milano n. 4853/2024, pubblicata in data 04.06.24 in ogni sua statuizione e per effetto respingere l'appello spiegato dalla difesa avversaria, poiché infondato in fatto ed in diritto
- respingere in ogni caso la richiesta formulata ex art. 283 e 351 cpc per i motivi tutti esplicati in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario sia con riferimento al primo grado che in sede di gravame;
Nel denegato e non creduto caso in cui, l'Ecc,ma Corte adita ritenesse di doversi pronunciare sul merito si chiede di accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della causa attesa la tardiva iscrizione a ruolo della causa in primo grado, e ciò in considerazione delle argomentazioni illustrate in narrativa:
In via preliminare accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria e per
l'effetto respingere la domanda della nei confronti della sig.ra per le motivazioni Pt_1 CP_1
illustrate in narrativa;
pagina 2 di 7 nel merito in via preliminare: accertare e dichiarare che relativamente alle richieste oggetto della presente causa, che è intervenuto il giudicato attesa la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n.
3271/2022 resa nell'ambito nel procedimento rg. 7706/2019 e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 324 cpc ed art. 2909 c.c e per l'effetto respingere ogni richiesta formulata dalla attrice nei confronti della convenuta, poiché formulata in violazione dei principi previsti ex lege.
Dichiarare inammissibile, improcedibile, nulla ed inesistente e comunque rigettarsi l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c- ed ogni domanda presupposta e conseguente- azione esperita dal creditore del delato in assenza di previsione legislativa che in ipotesi conferirebbe a quest'ultimo la facoltà di poter incardinare la succitata azione in caso di rinuncia dell'esperimento dell'azione di riduzione da parte del delato totalmente pretermesso- ed ciò in considerazione delle argomentazioni indicate nella narrativa;
dichiarare altresì inammissibile improcedibile, nulla ed inesistente e comunque da rigettarsi l'azione esperita ai sensi e per gli effetti dell'art. 2900, ed ogni domanda presupposta alla stessa e conseguente, attesa la mancanza della vocazione in giudizio dell'erede testamentaria sig.ra Controparte_2
nel merito, in via subordinata, sempre nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata ammissibile tale azione dichiarare inefficace la rinuncia all'azione di riduzione da a parte della convenuta limitatamente al 50% dei beni facenti parte della massa ereditaria ossia all'automobile
Citroen 7 targata JBHY6 3 e all' abitazione di NT (censito presso il catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 7, particella 348 sub 33 zona cens. 1 categoria A/3 cl.6 7 vani rendita
668,81), dichiarando che i cespiti siti in Rho (foglio 26, particella 263, C/6 cl.5 rendita € 68,17) sono stati acquistati per atti inter vivos e non sono pervenuti alla sig.ra per successione ereditaria;
Pt_3
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario sia con riferimento al primo grado che in sede di gravame;
In via istruttoria: La presente difesa chiede all'Ecc,ma Corte adita di acquisire d'ufficio il fascicolo rg.
7706/2019 Trib. Milano o eventualmente autorizzare, l'istante a provvedere al deposito su supporto
USB dello stesso fascicolo in considerazione del fatto che le notevoli dimensioni non permettono il deposito telematico. Con più ampia riserva ex art. 183 cpc”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in grado di appello ritualmente notificato in data 05.07.2024 e contestuale istanza ex art. 283 c.p.c, la società impugnava la sentenza del Tribunale di Milano n. 4853/2024, Parte_1
pubblicata in data 04.06.24 in data 18.03.2024, con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione nei pagina 3 di 7 confronti dell'erede nominata ( ) effettuato da alla lettura e Controparte_3 Controparte_1
pubblicazione del testamento della madre in data 24 novembre 2017 (rep. 49067 rac. Persona_2
20168 dott. Notaio in Rho) accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Persona_3
difesa della ed aveva condannato la alla rifusione delle spese processuali, CP_1 Parte_1 chiedendo, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa del 8.11.2024 si costituiva contestando tutto quando ex adverso Controparte_1
dedotto e argomentato e insistendo per il rigetto del gravame avversario riproponendo, in ogni caso, le ulteriori eccezioni già sollevate in primo grado, con conseguente richiesta di conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 5 dicembre 2024 l'appellante rinunciava all'istanza di sospensiva, le parti insistevano nelle reciproche domande e difese tutte, ed il Consigliere istruttore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 350, terzo comma, secondo periodo, c.p,c, invitava le parti a precisare le conclusioni e fissava l'udienza Collegiale al 13 marzo 2025 per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., autorizzando. le parti al deposito di note conclusionali sino al 13 febbraio 2025. All'udienza del
13.03.2025, le parti discutevano la causa riportandosi ai propri atti e la Corte, all'esito, tratteneva la causa in decisione che veniva, poi, decisa nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Motivi di gravame
Con il primo motivo, intitolato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto” l'appellante censura la decisione per avere, il Tribunale, erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria proposta da nei confronti della sig.ra Il Giudice di prime Parte_1 CP_1
cure ha ritenuto che, essendo l'atto dispositivo oggetto della domanda stato posto in essere il
24.11.2017, alla data di notifica dell'atto di citazione (25.01.2023) fosse già decorso il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2903 c.c., escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini disposta durante l'emergenza Covid-19. Sostiene, al contrario, la che in base alla normativa Pt_1
emergenziale, ogni termine che sia decorso durante il predetto periodo deve essere prolungato di 64 giorni, perché, in quel periodo non si sarebbe potuto, comunque, espletare alcuna attività processuale e dunque, neanche, far valere il diritto sostanziale sotteso ad ogni azione. In particolare, gli artt. 83 del
D.L. n. 18/2020 e 36 del DL n. 23/2020 hanno complessivamente previsto (rispettivamente, il primo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, il secondo ha prorogato il termine dal 15 aprile all'11 maggio 2020) la sospensione dei termini processuali per il compimento di “qualsiasi” atto dei procedimenti civili e penali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 in relazione all'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da Covid-19. Le uniche attività giudiziarie possibili e non sospese dai commi 1e 2 dell'art. 83 D.L.
pagina 4 di 7 18/2020 erano quelle indicate al comma n°3, ed è pacifico che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. non trovi spazio tra le materie elencate nel comma n°3 dell'art. 83.
Non appare, pertanto, aderente il richiamo del Giudice di prime cure alla presunta facoltà in capo agli uffici giudiziari di adottare le misure previste dal comma 7 lettere da a) a f) e h), perché tale facoltà così come le misure previste dal comma 7 lettere da a) a f) e h) era riferibile alla attività giudiziaria non sospesa, ovvero quella elencata al comma n°3 dell'art. 83. A sostegno della sua tesi, invoca alcune sentenze della giurisprudenza sia di merito che di legittimità.
Con il secondo motivo la difesa della ripropone nel merito le ragioni poste a fondamento Parte_4
dell'azione revocatoria ed insiste per il suo accoglimento.
Opinione della Corte
L'appello deve essere, senz'altro, rigettato dovendosi pienamente condividere la decisione del
Tribunale. Occorre, in primo luogo, ricordare che ai sensi dell'art. 2903 c.c., l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data di compimento dell'atto dispositivo, con la conseguenza che l'atto dispositivo, se non impugnato entro il termine previsto dalla legge, ovvero 5 anni, diviene irrevocabile
Nel caso di specie, l'atto di rinuncia all'azione di riduzione è stato con la pubblicazione del testamento olografo, pubblicazione che è stata effettuata in data 24.11.2017, pertanto, il termine quinquennale entro il quale esercitazione l'azione revocatoria scadeva il 24.11.2022. L'atto di citazione in primo grado è stato, invece, notificato dalla solo in data 19.01.2023/25.01.2023 ai sensi Controparte_4
dell'art. 140 c.p.c. quando, ormai, il detto termine era già spirato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante non può trovare applicazione la sospensione emergenziale del periodo covid-19 sia perché, come giustamente evidenziato dal Tribunale, il termine di cui si discute ha natura sostanziale e non processuale, sia perché il termine quinquennale per poter esperire l'azione revocatoria non spirava nel periodo emergenziale ma dopo più di due anni, in data
24.11.2022 e, quindi, ben avrebbe potuto l'appellante agire in giudizio tempestivamente.
Non solo, nel periodo emergenziale ai commi 1 e 2 dell'art. 83 Dl 18/2020, si prevedeva che non dovesse operare alcuna sospensione dell'attività giudiziaria per “tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”. In tali casi la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso” per cui l'appellante ben avrebbe ben potuto notificare la citazione, facendosi attestare dal capo di ufficio giudiziario, l'effettiva urgenza anche perché non era preclusa in assoluto l'attività notificatoria nel succitato periodo. La circolare 12 marzo 2020 (prot. m_dg_DOG.12/03/2020.0003490) prevedeva che:” Dovrà comunque essere rimessa al prudente apprezzamento degli Ufficiali giudiziari e dei
pagina 5 di 7 funzionari UNEP, sotto il diretto controllo dei relativi dirigenti, ogni valutazione in tema alla effettiva urgenza dell'atto loro richiesto, nei termini sotto meglio specificati (e comunque con particolare attenzione al divieto ex lege di assembramento), nonché alla necessità di procedere a notifiche “a mani”. Parimenti nel periodo oggetto del richiamato decreto- legge, l'iscrizione a ruolo di procedimenti civili presso il Tribunale di Milano non era inibita da provvedimenti organizzativi del capo dell'ufficio giudiziario.
Sono, quindi, del tutto irrilevanti e non pertinenti le sentenze citate dall'appellante che riguardano fattispecie ben diverse, per le quali i termini per l'impugnativa scadevano nel periodo emergenziale.
Anche in relazione al fatto che alcuna valenza interruttiva della prescrizione può essere riconosciuta alla mediazione, ritiene la Corte di dover pienamente condividere le affermazioni rese dal Tribunale sul punto perché è pacifico che la mediazione tra le parti è stata svolta con riferimento ad altra domanda di cui al procedimento rg. 7706/2019 avente ad oggetto l'esperimento dell'azione di riduzione sempre da parte dell'appellante nei confronti della L'azione revocatoria non è soggetta alla mediazione CP_1
obbligatoria ex art. 5 comma 1 bis d. lgs 28/2010, come confermato da Cass. 25855/21e, quindi, quel procedimento di mediazione non può dispiegare alcun effetto sospensivo della prescrizione della domanda azionata in questo giudizio.
Occorre, poi ribadire che in tema di esercizio dei diritti potestativi tra cui rientra senz'altro l'azione revocatoria, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando al contrario inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, la cui efficacia, ai fini di quanto previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., è limitata ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte e non anche ai diritti potestativi, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui.
Il rigetto del primo motivo assorbe ogni altra domanda o questione non senza dover, comunque, precisare che ricorrerebbe, in ogni, caso l'improcedibilità dell'appello perché l'atto di citazione è stato, non solo notificato in ritardo il 25 gennaio 2023 ma la causa è stata iscritta a ruolo il 20 febbraio 2023.
Avuto riguardo all'esito del presente giudizio, che ha visto la soccombenza dell'appellante, sulla stessa devono gravare le spese processuali della parte appellata, liquidate come in dispositivo, per le tre fasi, studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto delle questioni trattate e dei parametri medi di cui al
D.M. n. 557/2014 e sue modifiche, avuto riguardo dell'ammontare del credito a tutela del quale la ha agito in revocatoria e, dunque, allo scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 ed € Parte_1
1.000.000,00. Si deve, altresì, disporre la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario, come da richiesta formulata nelle conclusioni.
pagina 6 di 7 La Corte dà, altresì, atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R
115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 5659/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 04.06.2024, così
[...]
provvede:
1) rigetta l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado sostenute da Parte_1 Controparte_1
, da distrarsi a favore dell'avvocato Linda Cotesta che si è dichiarato antistatario, e che
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vengono liquidate in € 18.511,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.03.2025.
Il Consigliere rel. ed. est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Brena Dott. Alberto Vigorelli
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