Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 922
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Sentenza 1 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Milano, Sezione Quarta Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da una società (appellante) avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la sua domanda di dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione compiuto da un'erede (appellata) in relazione alla pubblicazione di un testamento olografo. L'appellante lamentava che il primo giudice avesse erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, ritenendo spirato il termine alla data di notifica dell'atto di citazione, ed escludendo l'applicabilità della sospensione dei termini processuali durante l'emergenza Covid-19. In particolare, l'appellante sosteneva che, in base alla normativa emergenziale (art. 83 del D.L. n. 18/2020 e art. 36 del DL n. 23/2020), ogni termine decorso nel periodo di sospensione dovesse essere prolungato di 64 giorni, poiché l'azione revocatoria ordinaria non rientrava tra le attività giudiziarie non sospese. L'appellante riproponeva inoltre nel merito le ragioni poste a fondamento della sua azione revocatoria. L'appellata, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la reiezione della richiesta di sospensiva, riproponendo le eccezioni già sollevate in primo grado, tra cui l'improcedibilità della causa per tardiva iscrizione a ruolo, la prescrizione dell'azione revocatoria, il giudicato formatosi su questioni analoghe e l'inammissibilità dell'azione per mancata vocazione in giudizio dell'erede testamentaria.

La Corte d'Appello ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado. Ha innanzitutto ribadito che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto dispositivo, ai sensi dell'art. 2903 c.c. Nel caso di specie, l'atto di rinuncia all'azione di riduzione era stato posto in essere il 24.11.2017, con conseguente scadenza del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria il 24.11.2022. L'atto di citazione in primo grado era stato notificato in data successiva, quando il termine era già spirato. La Corte ha escluso l'applicabilità della sospensione emergenziale del periodo Covid-19, sia perché il termine in questione ha natura sostanziale e non processuale, sia perché il termine quinquennale non spirava nel periodo emergenziale ma ben dopo. Ha inoltre precisato che, anche qualora si volesse considerare la sospensione, l'attività notificatoria e l'iscrizione a ruolo non erano inibite in assoluto, e l'appellante avrebbe potuto richiedere la dichiarazione di urgenza. La Corte ha ritenuto irrilevanti le sentenze invocate dall'appellante, riguardanti fattispecie diverse con termini scadenti nel periodo emergenziale. Ha altresì escluso che la mediazione, svolta in relazione ad altra controversia e non obbligatoria per l'azione revocatoria, potesse avere effetto sospensivo sulla prescrizione. Infine, ha ribadito che l'esercizio dei diritti potestativi, come l'azione revocatoria, è interrotto unicamente dalla proposizione della domanda giudiziale. Il rigetto del primo motivo ha assorbito ogni altra questione. La Corte ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 922
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 922
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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