CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 802 dell'anno 2020 al quale sono stati riuniti i giudizi R.G. 844/2020 ed R.G. 847/2020, posta in decisione con ordinanza del 03/12/2024 comunicata in pari data, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Santina Dante in virtù di C.F._1
mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milazzo, Piazza Gen.
Gioacchino Nastasi, 18, Complesso “Le Palme”
APPELLANTE ed APPELLATO
E
nata a [...] il [...] (cod. fis. CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Nania e Maria Rosaria Cusumano, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Barcellona Pozzo di Gotto, Via Marconi,
214, in virtù di mandato in atti
APPELLANTE ed APPELLATA nato a [...] il [...] (cod. fis. ) Controparte_2 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Zucchiatti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pordenone, Via F. Cavallotti n. 12, giusta procura in atti
APPELLANTE ed APPELLATO nato a [...] il [...] (cod. fis. Controparte_3
) elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, Piazza C.F._4
Borsellino n. 10, presso lo studio dell'Avv. Benedetto Calpona che lo rappresenta e difende per procura in atti.
APPELLATO
Avverso l'ordinanza del 20/11/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n.1666/2019 R.G. proposto ex art. 702 bis c.p.c..
OGGETTO: ripetizione indebito e condannatorio.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adiva il Tribunale di Barcellona Pozzo Controparte_3
di Gotto esponendo che con sentenza n. 490/2010 del 22/07/2010 emessa a definizione del giudizio d'appello iscritto al R.G. 169/2001, a cui erano stati riuniti i giudizi iscritti al R.G. 275/2001 ed R.G. 839/2001, la Corte d'Appello di Messina lo aveva condannato al pagamento della somma di Euro 107.423,04 oltre accessori in favore di Pt_1
ed oltre spese legali liquidate in Euro 2.580,00 per il primo grado ed in Euro
[...]
4.580,00 per il secondo grado, oltre oneri, come pure al pagamento della somma di Euro
90.000,00 oltre accessori in favore di e , ed oltre spese Controparte_4 CP_1
legali liquidate in Euro 2.580,00 per il primo grado ed in Euro 4.580,00 per il secondo grado, oltre oneri;
quanto sopra in relazione ai danni da risarcire in seguito ad un crollo del proprio immobile verificatosi nell'estate del 1985 che aveva distrutto le sottostanti attività commerciali delle controparti.
A seguito di tale sentenza veniva avviata esecuzione per il pagamento in relazione alla quale il era costretto a versare Euro 121.800,00 in favore di ed CP_3 Parte_1
Euro 105.615,00 in favore di e . CP_1 Controparte_4
pag. 2/13 proponeva ricorso per ZI e la Suprema Corte con sentenza n. Controparte_3
1981/2016 del 04/11/2015, depositata in cancelleria il 02/02/2016, resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. 5159/2011, accoglieva il gravame e cassava la sentenza impugnata disponendo il rinvio dinnanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di
Messina.
Accadeva poi che nessuna delle parti in causa provvedeva alla riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c. e, conseguentemente, lo stesso si estingueva ex art. 393 c.p.c. per come dichiarato dalla Corte di Appello di Messina con ordinanza del
05/12/2017, depositata in cancelleria il 13/12/2017.
In ragione di quanto sopra chiedeva la condanna di , di Parte_1 CP_1
e di quale erede di nel frattempo deceduto, alla Controparte_2 Controparte_4 restituzione delle somme versate ritenendo le stesse non dovute a seguito dell'estinzione dell'intero processo.
Nell'instaurato giudizio R.G. 1666/2019 si costituivano tutti i resistenti. ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto e proponendo Parte_1 domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto “che l'On. Tribunale Voglia condannare il ricorrente in virtù della sentenza della Corte di ZI 1981/2016 E
n.490/2010 della Corte di Appello di Messina, al pagamento di tutti i danni subiti in seguito al crollo del negozio avvenuto nel 1985, quantificati nella somma € 121.800,00
o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia anche in via equitativa», nonché «a corrispondere gli interessi legali e rivalutazione riconosciuta sul risarcimento del danno, oltre l'integrazione sul danno dovuto per le spese di affitto pari
a lire 24.000.000 (differenza tra 30.000.000 e 54.000.000 di lire) da attualizzare in circa 12.390.00 euro, come ritenuto nella sentenza della Corte di ZI nella parte in cui ha accolto i motivi del ricorso incidentale da quantificare e Pt_1
attualizzare i valori sulla scorta delle perizie in atti e anche tramite disponenda nuova
c.t.u. tecnica”.
Le medesime conclusioni sono state rassegnate nell'interesse di che pure CP_1 ha eccepito l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e ha chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
pag. 3/13 ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente l'incompetenza Controparte_2
per territorio del Tribunale adito ed il proprio difetto di legittimazione passiva;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna del ricorrente “a pagare […], in via solidale con
, la capital somma di € 125.075,42 o quella diversa di giustizia che CP_5
scaturisse dalla disponenda c.t.u., detraendo da tale importo quanto già versato a
in data 18.05.2012”. CP_5
La causa era istruita documentalmente e quindi con ordinanza del 20/11/2020 il
Tribunale ha così deciso: “Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, di € 120.333,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla Controparte_3
presente pronuncia (come da domanda) al soddisfo;
condanna e CP_1
al pagamento, in favore di , di € 105.618,00, Controparte_6 Controparte_3
oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla presente pronuncia (come da domanda) al soddisfo;
rigetta le domande riconvenzionali svolte dai resistenti, estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno”.
Il Tribunale ha ritenuto che la mancata riassunzione del giudizio nel termine di cui all'art. 392 c.p.c., ha determinato l'estinzione dell'intero processo e quindi la caducazione dei titoli giustificativi del pagamento;
il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale ritenendo ormai prescritto il diritto dei ricorrenti in quanto risalente alla prima domanda giudiziale del 1985, e ciò sulla base del principio per cui l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cod.civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando però escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello instaurando Parte_1
giudizio R.G. 820/2020 nel quale si sono costituiti , e Controparte_3 CP_1
; a loro volta anche e hanno proposto Controparte_2 CP_1 Controparte_2
appello instaurando a loro volta i giudizi R.G. 844/2020 ed R.G. 847/2020.
Con provvedimento del 16/11/2023 la Corte ha poi disposto la riunione dei procedimenti R.G. 844/202 ed R.G. 847/202 al giudizio R.G. 802/2020.
pag. 4/13 La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
03/12/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
Osserva la Corte che i rispettivi motivi di impugnazione proposti dagli appellanti risultano prospettare le medesime considerazioni di fatto e diritto e pertanto gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Con un primo motivo di impugnazione gli appellanti deducono l'inammissibilità del ricorso originario sostenendo che le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, e pertanto in CP_ ragione di ciò il , se intendeva richiedere la restituzione di quanto pagato e comunque una pronuncia nel merito in esecuzione di quanto sancito dalla Corte di ZI, non poteva proporre un generico ricorso con rito sommario ex art.702 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ma avrebbe dovuto riassumere il giudizio come previsto dalla lettera dell'art 389 c.p.c., innanzi al giudice del rinvio e cioè innanzi alla Corte di appello.
CP_ L'assunto è infondato e, per come ampiamente confutato dall'appellato , sul punto la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “l'estinzione del giudizio di rinvio per la mancata riassunzione nel termine di un anno dal deposito della sentenza di cassazione (art. 392 e 393
c.p.c.) fa venir meno la speciale competenza del giudice di rinvio in ordine alla domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione (art. 389 c.p.c.), con la conseguenza che tale domanda va proposta al giudice competente secondo le regole comuni, il quale può pronunciare incidenter tantum l'estinzione del giudizio di rinvio” (Cass. Sent. 19/10/1993,
n.10352; Cass. Sent. 05/06/ 2006, n. 13139; Cass. Sent. 16/12/1986, n. 7605).
Atteso che nella fattispecie si è determinata l'estinzione del giudizio di primo e secondo grado per la mancata riassunzione nel termine ex art. 392 c.p.c., per come attestato da questa Corte
d'Appello con ordinanza del 13/12/2017, ne consegue che la competenza fissata dall'art. 389
c.p.c. non trova applicazione al giudizio in oggetto.
Gli appellanti hanno anche rilevato l'inammissibilità del ricorso laddove avviato ex art. 702 bis c.p.c., trattandosi a loro avviso di rito che per la sua sommarietà trova applicazione per le pag. 5/13 cause “semplici” che non presentano pluralità̀ di questioni da risolvere e che non necessitano di istruttorie complesse.
Osserva la Corte che l'ormai abrogato procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. era stato introdotto dalla L. 69/2009 con l'obiettivo di predisporre un modello processuale alternativo a quello ordinario, caratterizzato da un procedimento più agile e spedito per la risoluzione delle controversie più semplici, nel quale la fase istruttoria fosse svincolata da rigide predeterminazioni legislative e rimessa alla discrezionalità del giudice che “omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti (…) e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande”.
L'istituto in questione trovava applicazione nelle ipotesi in cui la questione fosse tale da poter essere decisa in maniera sommaria, non presentando punti controversi complessi e necessitanti di un'istruzione probatoria tipica del processo ordinario di cognizione, come in effetti nella fattispecie per cui è causa caratterizzata da istruzione puramente documentale e prevalentemente su punti di diritto;
può quindi ritenersi ammissibile e corretta l'instaurazione del giudizio per come avviata dal ricorrente, rigettandosi sul punto il motivo di impugnazione.
Analoga considerazione va fatta in merito alla eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito mossa in particolare da secondo il quale il foro della insorgenza Controparte_2
era quello di Messina dal momento che l'obbligazione in questione ha avuto origine nella sentenza della Corte di Appello di Messina n. 490/10, come pure, eventualmente quello dell'adempimento della obbligazione indebita che ex art.1182 cod. civ. era quello di
Pordenone dal momento che il defunto , aveva ivi la sua residenza, come pure Controparte_4
lo stesso . Controparte_2
Anche tale censura va ritenuta infondata quanto meno perché gli originari resistenti Pt_1
e erano entrambi residenti in [...]di Gotto, ossia nella
[...] CP_1
circoscrizione territoriale del Tribunale che è stato quindi correttamente adito ex art. 18 c.p.c. anche nei confronti di ex art. 33 c.p.c.. Controparte_2
Va adesso esaminato l'ulteriore motivo di impugnazione secondo il quale l'appellata ordinanza di condanna a restituire le somme pagate in esecuzione della sentenza 490/10 della Corte di pag. 6/13 Appello sarebbe erroneamente fondata sul presupposto che la Corte di ZI abbia annullato in toto la sentenza della Corte di Appello.
Sul punto gli appellanti invocato il disposto di cui all'art. 310 comma II c.p.c. che in materia di estinzione del giudizio fa salve le sentenze di merito passate in giudicato e ribadiscono che il
Giudice di prime cure ha errato nel ritenere che “è proprio l'annullamento del capo relativo alla liquidazione del danno ad aver eliminato la causa giustificativa del pagamento eseguito in esecuzione della sentenza (cassata) della Corte di Appello di Messina”. Gli appellanti contestano quindi il fatto che il Tribunale ha ritenuto che la sentenza della Corte di ZI abbia “cancellato dal mondo giuridico” la sentenza di appello con una cassazione totale,
mentre invece si è trattato solo di una cassazione parziale e a vantaggio, tra l'altro, proprio degli odierni appellanti.
Contestano anche il fatto che il primo giudice ha ritenuto “bizantina” la ricostruzione effettuata dai resistenti ed ha omesso di accertare che la Suprema Corte di ZI, CP_ rigettando ben quattordici motivi di merito del ricorso del , non solo ha confermato la sentenza della Corte di appello ma ne ha integrato la motivazione.
In sostanza, secondo gli appellanti, l'accoglimento di due soli punti del ricorso in cassazione con il contestuale rigetto di tutti gli altri, vertenti in particolare sull'aspetto della responsabilità, avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza d'appello per la CP_ parte in cui è stata riconosciuta proprio la responsabilità del in ordine agli eventi dai quali
è scaturito il risarcimento.
Sul punto la Corte osserva quanto segue.
Con la sentenza 1981/2016 del 04/11/2015, depositata in cancelleria il 02/02/2016 la Corte di
ZI ha costì statuito: “La Corte accoglie il quindicesimo e il sedicesimo motivo del ricorso principale, nonché il primo motivo del ricorso incidentale di ed Parte_1
entrambi i motivi del ricorso incidentale di e , assorbiti il Controparte_4 CP_1
diciassettesimo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale
e respinti tutti gli altri motivi del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata con Pt_1
rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, che provvederà anche sulle spese di cassazione”.
pag. 7/13 Come detto, nessuno provvedeva alla riassunzione nel termine di un anno ex art. 392 c.p.c..
Con ordinanza del 05/12/2017 resa nel procedimento R.G. 169/2001-1 la Corte di Appello di
Messia ha così statuito: “Dichiara l'estinzione dei giudizi promossi l'uno da e Parte_1
l'altro da e nei confronti di , riuniti in primo Controparte_4 CP_1 CP_7
grado ne decisi con sentenza 28.6.2000 del Tribunale di Barcellona P.G., oggetto di appello
(proc. 169/01R.G) definito con sentenza n. 490/10 emessa il 23.9.2010 da questa Corte e di ricorso per ZI (proc. N. 5159/11 R.G.) definito con sentenza n. 1981/16 emessa in data
4.11.2015/2.2.016 alla S.C.”.
Dispone l'art. 393 c.p.c. che “Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio,
l'intero processo si estingue;
ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda”.
In argomento la Suprema Corte ritiene che “in tema di giudizio di legittimità, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione non solo di quel giudizio ma dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le sentenze emesse nel corso dello stesso, eccettuate quelle già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate. (Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/02/2012), restando inapplicabile al giudizio di rinvio l'art. 338 dello stesso codice, che regola gli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione. Pertanto, la sentenza riformata in appello resta anch'essa definitivamente caducata, senza possibilità di reviviscenza a seguito della cassazione della sentenza di appello”.
(Sent. 17372 del 06/12/2002).
Ed ancora (Ordinanza 26970 del 21/09/2023, e sent. Sez. Un., 22/02/2010 n. 4071) “La norma dell'art. 393 c.p.c., considerando il giudizio di rinvio proprio come prosecuzione e non come impugnazione del giudizio precedente, sancisce l'estinzione dell'intero processo per effetto dell'estinzione del giudizio di rinvio”; come pure “La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo, con conseguente caducazione di tutte le attività espletate, salva la sola efficacia del principio di diritto affermato dalla Corte di ZI, senza che assuma rilievo che l'eventuale sentenza d'appello, cassata, si sia limitata a definire in rito l'impugnazione della decisione di primo grado ovvero abbia rimesso la causa al primo giudice e, dunque, manchi un effetto sostitutivo rispetto a pag. 8/13 quest'ultima pronuncia, rispondendo tale disciplina ad una valutazione negativa del legislatore in ordine al disinteresse delle parti alla prosecuzione del procedimento” (Cass. Sent. 3020 del
10/02/2020).
Può quindi affermarsi che nella fattispecie si è estinto l'intero processo e ciò in ragione anche del contenuto della pronuncia 1981/2016 della ZI che ha cassato l'intera sentenza della Corte di appello non limitando in alcun modo il successivo rinvio, come pure della ordinanza del 05/12/2017 della Corte di appello che ha dichiarato l'estinzione di tutti i giudizi senza che su tale ultima disposizione sia intervenuta un qualche doglianza degli odierni appellanti.
L'estinzione dell'intero processo e quindi di tutte le decisioni che nello stesso erano state CP_ prese, porta a ritenere di conseguenza la non debenza delle somme a carico del , dovendosi infatti ritenere che allo stato non esista alcuna decisione giudiziale in forza della CP_ quale il sia stato condannato al pagamento;
ne consegue che correttamente il Tribunale nell'impugnata ordinanza ha disposto la condanna degli odierni appellanti alla restituzione delle some che, in ragione degli eventi processuali, erano e sono da ritenere indebitamente percepite.
Con ulteriore motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono della decisione del Tribunale che ha rigettato la loro domanda riconvenzionale con la quale avevano richiesto la condanna CP_ del al pagamento delle medesime somme risarcitorie in ordine ai danni patiti nella fattispecie per cui è causa;
sul punto sostengono che il Giudice di prime cure ha errato anche nel calcolo della prescrizione che è decennale e non quinquennale, considerando prescritta e rigettando la domanda riconvenzionale, rilevando che oggetto del giudizio civile era CP_ l'inadempimento da parte del del contratto di appalto esistente tra i committenti
CP_ e il appaltatore, proprietario del piano sovrastante per la Controparte_8
ristrutturazione del fabbricato crollato durante i lavori, dovendosi quindi applicare non già la prescrizione quinquennale da fatto illecito, bensì la prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 cod, civ..
Ritengono in particolare gli appellanti che in pendenza di giudizio la prescrizione sarebbe stata interrotta ex art. 2943 e 2945 oltre che dall'atto di citazione del 1986, dall'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, dalla notifica della sentenza di primo grado e dalla notifica pag. 9/13 della sentenza della Corte di Appello, oltre che dell'atto di precetto e dal successivo atto pignoramento e, da ultimo, dalla notifica del controricorso con ricorso incidentale, atti tutti che hanno dimostrato la persistenza dell'interesse a coltivare la richiesta.
Osserva la Corte che sul punto il Giudice di prime cure ha correttamente applicato i principi normativi in materia di prescrizione.
Indipendentemente, infatti, dalla valutazione sulla fattispecie oggetto di causa e quindi sulla applicabilità della prescrizione quinquennale o decennale, bisogna considerare le previsioni codicistiche per le quali l'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, cod.civ., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal secondo comma dello stesso articolo;
come affermato dal Giudice di prime cure tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393 c.p.c.., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio.
Sul punto la Suprema Corte (sent. 18/11/2016 n. 23502) ha affermato che “Il problema del rapporto tra decorrenza della prescrizione e pendenza del giudizio ordinario ha trovato soluzione nella giurisprudenza di legittimità, nel senso che: - la domanda giudiziale comporta sia un effetto interruttivo istantaneo (art. 2943 c.c. , comma 1 e art. 2945 c.c. , comma 1), sia un effetto sospensivo (o "interruttivo permanente"), con la conseguenza che "la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio" (art. 2945, comma 2); - la ratio legis è finalizzata ad evitare che il tempo necessario all'accertamento giurisdizionale del diritto possa produrre effetto estintivo in pregiudizio della parte alla quale il diritto sia infine riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- nel caso di estinzione del giudizio, resta fermo l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione (per cui, dalla data della domanda si inizia un nuovo periodo di prescrizione), non anche quello sospensivo in pendenza di causa;
giacché in tanto la suddetta ratio legis è meritevole di attuazione, in quanto la parte che essa vorrebbe tutelare dimostri di avere concreto interesse all'accertamento giurisdizionale, coltivando con diligenza il processo;
- al contrario, qualora il giudizio si estingua per inerzia della parte, non vi è ragione di preservare quest'ultima dagli effetti estintivi riconducibili alla durata della lite, sicché si mantiene il solo effetto interruttivo pag. 10/13 istantaneo;
con la conseguenza che la prescrizione decorre non già dalla data di estinzione del giudizio, ma dall'originario atto interruttivo, vale a dire dalla domanda giudiziale” (conformi anche Cass. Civ., sez. II, sent. 8 marzo 2010, n. 5570).
Di conseguenza la prescrizione della domanda risarcitoria è stata certamente interrotta dagli atti introduttivi dell'originario procedimento in primo grado (13/11/1985 per e CP_2 CP_1
e 21/01/1986 per ma la prescrizione non è da intendersi sospesa durante i successivi Pt_1
giudizi, stante la successiva estinzione dell'intero processo, di guisa che risultano irrilevanti tutti gli atti di impulso processuale e quelli con i quali sono state via via ribadite le rispettive domande in quanto da intendersi anch'essi travolti dalla avvenuta estinzione.
Vanno quindi rigettate le considerazioni poste dagli appellanti, anche quella secondo la quale vi sarebbe stato il diritto ad inserire la domanda riconvenzionale per il fatto che l'an debeatur, ovverossia la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata a suo tempo contro CP_ l'appaltatore , non sarebbe in discussione essendo stato confermato in tre gradi di giudizio;
sul punto, ripetesi, il processo è da intendersi totalmente estinto non permanendo in vita alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della originaria domanda risarcitoria.
Da rigettare anche l'ulteriore domanda secondo la quale il Giudice di prime cure avrebbe CP_ errato nel ritenere prescritte le domande riconvenzionali dei resistenti ma non quelle del , valendo per tutte le parti il medesimo decorso della prescrizione e i medesimi atti interruttivi con la conseguenza che se l'ultimo atto interruttivo è da considerare l'atto di citazione del
CP_ 1985 lo è anche per il .
CP_ L'assunto è infondato atteso che la domanda del non risale affatto al 1985 ma essa è domanda di ripetizione di indebito susseguente alla dichiarata estinzione del processo e quindi risulta proposta in tempo utile rispetto all'ordinanza dichiarativa del 05/12/2017 come pure, a ritroso, anche dal termine annuale di riassunzione del giudizio ex art. 392.c.p.c..
L'impugnata ordinanza va pertanto confermata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
pag. 11/13 Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di ciascun appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da , da e da avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2
l'ordinanza del 20/11/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel giudizio n.
1666/2019 R.G. proposto ex art. 702 bis c.p.c., così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) Condanna gli appellanti , e , in solido fra Parte_1 CP_1 Controparte_2
essi, al rimborso in favore di di spese e compensi del presente grado di giudizio Controparte_3
che liquida in complessivi Euro 8.500,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di ciascun appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento;
Messina, camera di consiglio del 04/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 12/13
pag. 13/13