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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2097/2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Chirico con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Selvazzano Dentro (PD), via Euganea n. 6/A
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Codrino con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Largo Augusto n. 3 e presso l'indirizzo pec
Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE : Parte_1
Come da atto di citazione e in via istruttoria come da memoria n. 2 ex art. 183 sesto co. c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1
Come da comparsa di costituzione di nuovo difensore e in via istruttorie come da memoria n. 2 ex art. 183 sesto co. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27 gennaio 2023, la società CP_1
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto a di pagare
[...] CP_1 Parte_1
l'importo di euro 6.623,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del monitorio.
allegava nel ricorso: CP_1
- di aver concluso con l'ingiunto, in data 18.07.2017, il contratto con cui quest'ultimo le aveva affidato l'incarico di recuperare il credito risarcitorio relativo al sinistro stradale occorso in data 17.07.2017 nel quale era stato tamponato da un autoveicolo mentre era fermo alla guida del proprio motociclo in prossimità di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento di alcuni pedoni;
- che il si era obbligato a corrisponderle la somma del 10% oltre ad iva del danno Pt_1 complessivamente liquidato, oltre al rimborso di tutte le spese anticipate;
- che in via stragiudiziale aveva fatto ottenere al il risarcimento del danno Pt_1 materiale e parte del danno biologico;
- che in data 22.11.2019 il aveva citato davanti al Tribunale di Padova il Pt_1 responsabile civile e la sua compagnia assicurativa, la al fine Controparte_2 di ottenere l'integrale risarcimento del danno biologico patito, causa che era stata rubricata al n. R.G. 8232/2019;
- che la causa era stata definita in via transattiva con il riconoscimento in favore del da parte di della somma di euro 12.000,00 oltre spese legali;
Pt_1 Controparte_2
- che aveva anticipato la somma di euro 1.220,00 quale fondo spese CP_1 liquidato al CTU dott.ssa per la ctu svolta in corso di causa;
e aveva Persona_1 corrisposto la somma di euro 4.000,00 in favore del dott. per la visita CP_3 medico-legale e per l'attività da quest'ultimo svolta come ctp nel giudizio;
- che il era debitore delle seguenti somme: euro 1.220,00 corrisposta al CTU, Pt_1 euro 4.000,00 corrisposta al dott. ed euro 1.403,00 a titolo di compenso per CP_3
l'attività prestata, complessivamente euro 6.623,00.
Il Tribunale di Padova, in data 30.01.2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 6.623,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando che il compenso del CTP dott. di CP_3
euro 4.000,00 era esorbitante e spropositato per l'attività svolta in quanto al CTU, che
2 aveva svolto una maggiore attività, era stato liquidato dal Tribunale un compenso di euro 1.200,00; e chiedendo che il compenso dovuto al dott. fosse determinato CP_3 secondo equità, giustizia e secondo i parametri applicati alla fattispecie.
Contestava che avesse corrisposto al CTP la somma di euro 4.000,00 ed CP_1 eccepiva l'inefficacia dell'art. 1 del contratto in quanto clausola vessatoria che non era stata oggetto di trattativa tra le parti e che necessitava della specifica approvazione scritta da parte del cliente.
Offriva in via conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il pagamento della somma di euro
3.803,00 di cui euro 1.200,00 per il compenso del CTU, euro 1.200,00 per il compenso del CTP ed euro 1.403,00 a titolo di compenso per l'attività prestata da . CP_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale contestava che il aveva ottenuto in via CP_1 Pt_1 stragiudiziale il risarcimento del danno materiale e un acconto sul danno fisico di euro
8.511,00 e in data 30.07.2021 la somma di euro 12.000,00, e non di euro 10.000,00 come sostenuto dall'ingiunto, a titolo di danno biologico, rimborso spese mediche, spese di CTU e di CTP, per un totale di euro 20.511,00.
Contestava che la clausola di cui al punto 1) del contratto fosse vessatoria e sosteneva che il era a conoscenza dell'importo dovuto al dott. prima di definire in via Pt_1 CP_3 transattiva il sinistro e che aveva accettato la somma offerta dall'Assicurazione comprensiva anche delle spese di CTP.
Rilevava che l'ingiunto aveva formulato la proposta conciliativa solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 5 dicembre 2023 l'attore formulava la seguente proposta conciliativa: pagamento della somma omnia di euro 5.000,00 con abbandono del giudizio a spese compensate e rinuncia al decreto.
La proposta veniva rifiutata dalla convenuta-opposta.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
L'ingiunto, in sede di discussione, ha affermato che si è verificata la cessazione della materia del contendere “quantomeno su parte del credito azionato in via monitoria” ma
3 nessuna delle parti, neppure l'attore-opponente, ha chiesto la declaratoria cessazione della materia del contendere.
Ciò nonostante, si rileva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, indipendentemente dalle conclusioni formulate dalle parti, atteso che spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017; Cass.
10728/2017).
Va, peraltro, precisato che non è neppure corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso (cfr. Cass. 1625/2020).
Ciò premesso, si rileva che la "cessazione della materia del contendere" postula la sopravvenienza nel corso del giudizio di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto" (cfr. Cass. 5390/2000; 22446/2016;
11813/2016).
E' necessario, quindi, che il fatto nuovo, oltre ad essere successivo alla proposizione della domanda, determini l'integrale eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
Nel caso concreto non può essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, - nonostante l'attore-opponente abbia corrisposto alla convenuta-opposta, dopo l'udienza di prima comparizione delle parti del 12.12.2023, l'importo di euro 3.823,00 e all'udienza di discussione il procuratore attoreo abbia precisato che il pagamento è stato fatto senza riserva di ripetizione -, permane senza dubbio un contrasto tra le parti in merito alla sussistenza o meno del credito residuo ha agito per il pagamento di euro 6.623,00), contrasto che emerge CP_1 dalle conclusioni precisate dalle parti, atteso che l'ingiunto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
2.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
4 Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
3.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto costituiscono circostanze incontroverse e/o documentali:
- la conclusione tra le parti del contratto “Conferimento incarico di consulenza ed assistenza per attività di recupero risarcimento danni” con il quale il ha Pt_1 incaricato di rappresentarlo ed assisterlo nell'attività volta al recupero CP_1 del risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale del 17.07.2017 (doc. 1 monit.);
- che è stata autorizzata dal ad avvalersi di professionisti, CP_1 Pt_1 conferendole il potere di compiere ogni attività necessaria per l'espletamento dell'incarico (punto 1) del contratto);
- che, in base al contratto, il si è obbligato a pagare a a titolo di Pt_1 CP_1 compenso, un importo pari al 10%, oltre iva, sulla somma complessivamente liquidata dall'assicurazione (punto 4) del contratto);
- che le spese dei professionisti incaricati da dovevano essere anticipate CP_1 da quest'ultima (punto 3) del contratto);
- che ha incaricato il medico-legale dott. di visitare il CP_1 CP_3 Pt_1 ed esprimere il suo parere medico-legale nella fase stragiudiziale antecedente al giudizio nonché di svolgere il compito di CTP nel giudizio intrapreso dal avanti Pt_1 al Tribunale di Padova;
- che ha, effettivamente, anticipato il compenso del dott. pari ad CP_1 CP_3 euro 4.000,00 (=3.278,69 + iva) (doc. 4 monit. – fattura n. 1 del 07.01.2021 emessa da
Simamed s.r.l. e distinta di bonifico del 17.11.2022); e il compenso del CTU dott.ssa Per_1 di euro 1.220,00 (=euro 1.000,00 + iva) (doc. 3 monit.);
[...]
- che l'Assicurazione ha corrisposto al la somma omnia di euro 12.000,00 (doc. Pt_1
2 monit. – atto di transazione e quietanza del 01.09.2021);
- che il compenso spettante a , in base al contratto, è pari ad euro CP_1
1.403,00;
5 - che il 12.12.2023 l'ingiunto ha pagato mediante bonifico a la somma di CP_1 euro 3.823,00 senza riserva di ripetizione.
4.
Ciò posto si rileva che l'attore-opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola art. 1) del contratto che prevede: “che l'INCARICATO possa avvalersi di professionisti/collaboratori esterni, ex art. 1717 c.c., conferendo allo stesso potere di compiere ogni attività necessaria per l'espletamento del presente incarico ex art. 1703
e ss c.c.”.
A dire dell'ingiunto siffatta clausola sarebbe vessatoria in quanto “consente al professionista di avvalersi di altri professionisti e collaboratori, non conosciuti dal cliente/consumatore, trattando direttamente con loro i compensi e pretendendo, poi, dal cliente il rimborso dei compensi accordati ai professionisti”; e, per tale ragione, doveva essere specificamente approvata per iscritto e anche essere oggetto di trattativa tra le parti ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
Il Tribunale ritiene che detta clausola non sia vessatoria in quanto con essa viene solo previsto che il mandante autorizza il mandatario a nominare il/i professionista/i la cui attività è necessaria per l'adempimento dell'incarico, autorizzazione che non sarebbe stata neppure necessaria per il disposto dell'art. 1708 c.c. il quale prevede che il mandato comprende anche gli atti che sono necessari al compimento di quelli per i quali
è conferito.
Pertanto, anche qualora nel contratto non fosse stata prevista detta clausola, in ogni caso, avrebbe potuto incaricare, per quanto qui interessa, un medico-legale CP_1 per la valutazione del danno alla persona e per assistere il nel giudizio quale CTP. Pt_1
5.
Ciò stabilito si rileva che ciò di cui si duole, in realtà, il è che abbia Pt_1 CP_1 pattuito con il dott. (e corrisposto) un compenso a suo dire eccessivo per l'attività CP_3 da questi prestata.
L'ingiunto in sostanza ha contestato alla convenuta opposta di aver tenuto un comportamento contrario ai suoi doveri in quanto la spesa per la valutazione medico- legale e l'attività di CTP poteva essere minore.
Ciò detto si rileva che, ai sensi dell'art. 1710 primo co. c.c., il mandatario deve eseguire il contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
, quindi, era tenuta a dimostrare di aver speso per l'attività prestata dal CP_1 medico-legale dott. quanto avrebbe pagato un buon padre di famiglia. CP_3
Considerato:
6 - che il CTU ha stabilito che il ha patito un danno biologico di lieve entità Pt_1
(9%);
- che, in tal caso, le tariffe SISMLA, peraltro aggiornate al 2023 (doc. 13 conv.), prevedono per la consulenza per la valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità civile per danni fino al 9% un onorario compreso tra euro 300,00 ed euro 1.000,00 e per l'assistenza tecnica specialistica in ambito giudiziario un onorario compreso tra euro 500,00 ed euro 20.000,00;
- che il dottor ha prestato attività di consulenza (docc. 7 e 8) e di CTP nel CP_3 corso della causa promossa dall'ingiunto (doc. 10 conv.);
- che il Tribunale di Padova ha liquidato al CTU un compenso di euro 1.000,00 oltre iva;
- che l'attività giudiziale del dottor è senza dubbio minore rispetto a quella CP_3 del CTU;
- che il compenso pagato da al dottor (euro 3.278,69 + iva) non CP_1 CP_3
è congruo.
Si ritiene, pertanto, che la convenuta-opposta abbia speso più di quanto avrebbe sborsato un buon padre di famiglia e che, quindi, sussista l'inadempimento lamentato dall'attore.
Conseguentemente si ritiene che non abbia diritto al rimborso integrale CP_1 dell'intero esborso sostenuto per il medico-legale da lei incaricato, ma solo al rimborso della spesa che la mandataria avrebbe sostenuto se avesse agito con la diligenza del buon padre di famiglia e che si ritiene, nel caso in esame, pari ad euro 1.500,00 + iva
(=1.830,00 inclusa iva).
6.
Si ritiene, quindi, che il credito originario di ammontasse non ad euro CP_1
6.623,00, ma ad euro 4.453,00 (=1.220+1.403+1.830).
L'opposizione è, pertanto, parzialmente fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato.
7.
Si è già detto che l'attore-opponente ha pagato in data 12.12.2023 la somma di euro
3.823,00 senza riserva di ripetizione.
Pertanto, è tuttora creditrice della somma di euro 630,00 (=4.453,00 – CP_1
3.823,00) oltre agli interessi legali dalla domanda (27.01.2023) al pagamento della somma di euro 3.823,00 (12.12.2023) e agli interessi legali sul residuo (euro 630,00) dal giorno successivo (13.12.2023) al saldo.
8.
7 Va, quindi, accolta la domanda di di condanna di al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di euro 630,00 per capitale e degli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 quarto co. c.c. nei termini di cui al punto che precede.
9.
Le istanze istruttorie ribadite dalle parti vanno rigettate per le seguenti ragioni.
La prova testimoniale dedotta dal nella seconda memoria ex art. 183 sesto co. Pt_1
c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono riferiti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
La prova testimoniale dedotta da nella seconda memoria ex art. 183 sesto CP_1 co. c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi e riferiti a circostanze non contestate, desumibili da documento prodotto, generiche.
10.
Atteso l'esito del giudizio, il rifiuto di alla proposta conciliativa formulata CP_1 dall'attore all'udienza del 05.12.2023 (pagamento della somma di euro 5.000,00 omnia) è giustificato, considerato il capitale, gli interessi legali e le spese di lite sino a quel momento maturate.
10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(425+425+425,50+425,50=1.701,00), seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2097/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 288/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
30 gennaio 2023;
2) Condanna l'attore-opponente a pagare alla convenuta-opposta la somma di euro
630,00 per capitale, oltre agli interessi legali al tasso ex art. 1284 quarto co. c.c. sull'importo capitale di euro 4.453,00 dal 27.01.2023 al 12.12.2023 e sull'importo di euro 630,00 dal 13.12.2023 al saldo;
3) Condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite
8 che liquida nell'importo di euro 1.701,00 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2097/2023
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Chirico con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Selvazzano Dentro (PD), via Euganea n. 6/A
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Codrino con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Milano, Largo Augusto n. 3 e presso l'indirizzo pec
Email_1
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER LA PARTE ATTRICE-OPPONENTE : Parte_1
Come da atto di citazione e in via istruttoria come da memoria n. 2 ex art. 183 sesto co. c.p.c..
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA Controparte_1
Come da comparsa di costituzione di nuovo difensore e in via istruttorie come da memoria n. 2 ex art. 183 sesto co. c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27 gennaio 2023, la società CP_1
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto a di pagare
[...] CP_1 Parte_1
l'importo di euro 6.623,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo e alle spese del monitorio.
allegava nel ricorso: CP_1
- di aver concluso con l'ingiunto, in data 18.07.2017, il contratto con cui quest'ultimo le aveva affidato l'incarico di recuperare il credito risarcitorio relativo al sinistro stradale occorso in data 17.07.2017 nel quale era stato tamponato da un autoveicolo mentre era fermo alla guida del proprio motociclo in prossimità di un passaggio pedonale per consentire l'attraversamento di alcuni pedoni;
- che il si era obbligato a corrisponderle la somma del 10% oltre ad iva del danno Pt_1 complessivamente liquidato, oltre al rimborso di tutte le spese anticipate;
- che in via stragiudiziale aveva fatto ottenere al il risarcimento del danno Pt_1 materiale e parte del danno biologico;
- che in data 22.11.2019 il aveva citato davanti al Tribunale di Padova il Pt_1 responsabile civile e la sua compagnia assicurativa, la al fine Controparte_2 di ottenere l'integrale risarcimento del danno biologico patito, causa che era stata rubricata al n. R.G. 8232/2019;
- che la causa era stata definita in via transattiva con il riconoscimento in favore del da parte di della somma di euro 12.000,00 oltre spese legali;
Pt_1 Controparte_2
- che aveva anticipato la somma di euro 1.220,00 quale fondo spese CP_1 liquidato al CTU dott.ssa per la ctu svolta in corso di causa;
e aveva Persona_1 corrisposto la somma di euro 4.000,00 in favore del dott. per la visita CP_3 medico-legale e per l'attività da quest'ultimo svolta come ctp nel giudizio;
- che il era debitore delle seguenti somme: euro 1.220,00 corrisposta al CTU, Pt_1 euro 4.000,00 corrisposta al dott. ed euro 1.403,00 a titolo di compenso per CP_3
l'attività prestata, complessivamente euro 6.623,00.
Il Tribunale di Padova, in data 30.01.2023, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 6.623,00, oltre agli interessi come da domanda e alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando che il compenso del CTP dott. di CP_3
euro 4.000,00 era esorbitante e spropositato per l'attività svolta in quanto al CTU, che
2 aveva svolto una maggiore attività, era stato liquidato dal Tribunale un compenso di euro 1.200,00; e chiedendo che il compenso dovuto al dott. fosse determinato CP_3 secondo equità, giustizia e secondo i parametri applicati alla fattispecie.
Contestava che avesse corrisposto al CTP la somma di euro 4.000,00 ed CP_1 eccepiva l'inefficacia dell'art. 1 del contratto in quanto clausola vessatoria che non era stata oggetto di trattativa tra le parti e che necessitava della specifica approvazione scritta da parte del cliente.
Offriva in via conciliativa ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il pagamento della somma di euro
3.803,00 di cui euro 1.200,00 per il compenso del CTU, euro 1.200,00 per il compenso del CTP ed euro 1.403,00 a titolo di compenso per l'attività prestata da . CP_1
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale contestava che il aveva ottenuto in via CP_1 Pt_1 stragiudiziale il risarcimento del danno materiale e un acconto sul danno fisico di euro
8.511,00 e in data 30.07.2021 la somma di euro 12.000,00, e non di euro 10.000,00 come sostenuto dall'ingiunto, a titolo di danno biologico, rimborso spese mediche, spese di CTU e di CTP, per un totale di euro 20.511,00.
Contestava che la clausola di cui al punto 1) del contratto fosse vessatoria e sosteneva che il era a conoscenza dell'importo dovuto al dott. prima di definire in via Pt_1 CP_3 transattiva il sinistro e che aveva accettato la somma offerta dall'Assicurazione comprensiva anche delle spese di CTP.
Rilevava che l'ingiunto aveva formulato la proposta conciliativa solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 5 dicembre 2023 l'attore formulava la seguente proposta conciliativa: pagamento della somma omnia di euro 5.000,00 con abbandono del giudizio a spese compensate e rinuncia al decreto.
La proposta veniva rifiutata dalla convenuta-opposta.
La causa è stata istruita solo con acquisizione delle produzioni documentali.
*****
1.
L'ingiunto, in sede di discussione, ha affermato che si è verificata la cessazione della materia del contendere “quantomeno su parte del credito azionato in via monitoria” ma
3 nessuna delle parti, neppure l'attore-opponente, ha chiesto la declaratoria cessazione della materia del contendere.
Ciò nonostante, si rileva che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, indipendentemente dalle conclusioni formulate dalle parti, atteso che spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. 19568/2017; Cass.
10728/2017).
Va, peraltro, precisato che non è neppure corretto affermare che la richiesta della parte di declaratoria della cessazione della materia del contendere costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso (cfr. Cass. 1625/2020).
Ciò premesso, si rileva che la "cessazione della materia del contendere" postula la sopravvenienza nel corso del giudizio di eventi fattuali o atti volontari delle parti idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto" (cfr. Cass. 5390/2000; 22446/2016;
11813/2016).
E' necessario, quindi, che il fatto nuovo, oltre ad essere successivo alla proposizione della domanda, determini l'integrale eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
Nel caso concreto non può essere dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, - nonostante l'attore-opponente abbia corrisposto alla convenuta-opposta, dopo l'udienza di prima comparizione delle parti del 12.12.2023, l'importo di euro 3.823,00 e all'udienza di discussione il procuratore attoreo abbia precisato che il pagamento è stato fatto senza riserva di ripetizione -, permane senza dubbio un contrasto tra le parti in merito alla sussistenza o meno del credito residuo ha agito per il pagamento di euro 6.623,00), contrasto che emerge CP_1 dalle conclusioni precisate dalle parti, atteso che l'ingiunto ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la convenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
2.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
4 Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
3.
Ciò detto, si rileva che nel caso concreto costituiscono circostanze incontroverse e/o documentali:
- la conclusione tra le parti del contratto “Conferimento incarico di consulenza ed assistenza per attività di recupero risarcimento danni” con il quale il ha Pt_1 incaricato di rappresentarlo ed assisterlo nell'attività volta al recupero CP_1 del risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale del 17.07.2017 (doc. 1 monit.);
- che è stata autorizzata dal ad avvalersi di professionisti, CP_1 Pt_1 conferendole il potere di compiere ogni attività necessaria per l'espletamento dell'incarico (punto 1) del contratto);
- che, in base al contratto, il si è obbligato a pagare a a titolo di Pt_1 CP_1 compenso, un importo pari al 10%, oltre iva, sulla somma complessivamente liquidata dall'assicurazione (punto 4) del contratto);
- che le spese dei professionisti incaricati da dovevano essere anticipate CP_1 da quest'ultima (punto 3) del contratto);
- che ha incaricato il medico-legale dott. di visitare il CP_1 CP_3 Pt_1 ed esprimere il suo parere medico-legale nella fase stragiudiziale antecedente al giudizio nonché di svolgere il compito di CTP nel giudizio intrapreso dal avanti Pt_1 al Tribunale di Padova;
- che ha, effettivamente, anticipato il compenso del dott. pari ad CP_1 CP_3 euro 4.000,00 (=3.278,69 + iva) (doc. 4 monit. – fattura n. 1 del 07.01.2021 emessa da
Simamed s.r.l. e distinta di bonifico del 17.11.2022); e il compenso del CTU dott.ssa Per_1 di euro 1.220,00 (=euro 1.000,00 + iva) (doc. 3 monit.);
[...]
- che l'Assicurazione ha corrisposto al la somma omnia di euro 12.000,00 (doc. Pt_1
2 monit. – atto di transazione e quietanza del 01.09.2021);
- che il compenso spettante a , in base al contratto, è pari ad euro CP_1
1.403,00;
5 - che il 12.12.2023 l'ingiunto ha pagato mediante bonifico a la somma di CP_1 euro 3.823,00 senza riserva di ripetizione.
4.
Ciò posto si rileva che l'attore-opponente ha eccepito la vessatorietà della clausola art. 1) del contratto che prevede: “che l'INCARICATO possa avvalersi di professionisti/collaboratori esterni, ex art. 1717 c.c., conferendo allo stesso potere di compiere ogni attività necessaria per l'espletamento del presente incarico ex art. 1703
e ss c.c.”.
A dire dell'ingiunto siffatta clausola sarebbe vessatoria in quanto “consente al professionista di avvalersi di altri professionisti e collaboratori, non conosciuti dal cliente/consumatore, trattando direttamente con loro i compensi e pretendendo, poi, dal cliente il rimborso dei compensi accordati ai professionisti”; e, per tale ragione, doveva essere specificamente approvata per iscritto e anche essere oggetto di trattativa tra le parti ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo.
Il Tribunale ritiene che detta clausola non sia vessatoria in quanto con essa viene solo previsto che il mandante autorizza il mandatario a nominare il/i professionista/i la cui attività è necessaria per l'adempimento dell'incarico, autorizzazione che non sarebbe stata neppure necessaria per il disposto dell'art. 1708 c.c. il quale prevede che il mandato comprende anche gli atti che sono necessari al compimento di quelli per i quali
è conferito.
Pertanto, anche qualora nel contratto non fosse stata prevista detta clausola, in ogni caso, avrebbe potuto incaricare, per quanto qui interessa, un medico-legale CP_1 per la valutazione del danno alla persona e per assistere il nel giudizio quale CTP. Pt_1
5.
Ciò stabilito si rileva che ciò di cui si duole, in realtà, il è che abbia Pt_1 CP_1 pattuito con il dott. (e corrisposto) un compenso a suo dire eccessivo per l'attività CP_3 da questi prestata.
L'ingiunto in sostanza ha contestato alla convenuta opposta di aver tenuto un comportamento contrario ai suoi doveri in quanto la spesa per la valutazione medico- legale e l'attività di CTP poteva essere minore.
Ciò detto si rileva che, ai sensi dell'art. 1710 primo co. c.c., il mandatario deve eseguire il contratto con la diligenza del buon padre di famiglia.
, quindi, era tenuta a dimostrare di aver speso per l'attività prestata dal CP_1 medico-legale dott. quanto avrebbe pagato un buon padre di famiglia. CP_3
Considerato:
6 - che il CTU ha stabilito che il ha patito un danno biologico di lieve entità Pt_1
(9%);
- che, in tal caso, le tariffe SISMLA, peraltro aggiornate al 2023 (doc. 13 conv.), prevedono per la consulenza per la valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità civile per danni fino al 9% un onorario compreso tra euro 300,00 ed euro 1.000,00 e per l'assistenza tecnica specialistica in ambito giudiziario un onorario compreso tra euro 500,00 ed euro 20.000,00;
- che il dottor ha prestato attività di consulenza (docc. 7 e 8) e di CTP nel CP_3 corso della causa promossa dall'ingiunto (doc. 10 conv.);
- che il Tribunale di Padova ha liquidato al CTU un compenso di euro 1.000,00 oltre iva;
- che l'attività giudiziale del dottor è senza dubbio minore rispetto a quella CP_3 del CTU;
- che il compenso pagato da al dottor (euro 3.278,69 + iva) non CP_1 CP_3
è congruo.
Si ritiene, pertanto, che la convenuta-opposta abbia speso più di quanto avrebbe sborsato un buon padre di famiglia e che, quindi, sussista l'inadempimento lamentato dall'attore.
Conseguentemente si ritiene che non abbia diritto al rimborso integrale CP_1 dell'intero esborso sostenuto per il medico-legale da lei incaricato, ma solo al rimborso della spesa che la mandataria avrebbe sostenuto se avesse agito con la diligenza del buon padre di famiglia e che si ritiene, nel caso in esame, pari ad euro 1.500,00 + iva
(=1.830,00 inclusa iva).
6.
Si ritiene, quindi, che il credito originario di ammontasse non ad euro CP_1
6.623,00, ma ad euro 4.453,00 (=1.220+1.403+1.830).
L'opposizione è, pertanto, parzialmente fondata ed il decreto ingiuntivo va revocato.
7.
Si è già detto che l'attore-opponente ha pagato in data 12.12.2023 la somma di euro
3.823,00 senza riserva di ripetizione.
Pertanto, è tuttora creditrice della somma di euro 630,00 (=4.453,00 – CP_1
3.823,00) oltre agli interessi legali dalla domanda (27.01.2023) al pagamento della somma di euro 3.823,00 (12.12.2023) e agli interessi legali sul residuo (euro 630,00) dal giorno successivo (13.12.2023) al saldo.
8.
7 Va, quindi, accolta la domanda di di condanna di al pagamento CP_1 Parte_1 della somma di euro 630,00 per capitale e degli interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 quarto co. c.c. nei termini di cui al punto che precede.
9.
Le istanze istruttorie ribadite dalle parti vanno rigettate per le seguenti ragioni.
La prova testimoniale dedotta dal nella seconda memoria ex art. 183 sesto co. Pt_1
c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono riferiti a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.
La prova testimoniale dedotta da nella seconda memoria ex art. 183 sesto CP_1 co. c.p.c. è inammissibile in quanto i capitoli sono valutativi e riferiti a circostanze non contestate, desumibili da documento prodotto, generiche.
10.
Atteso l'esito del giudizio, il rifiuto di alla proposta conciliativa formulata CP_1 dall'attore all'udienza del 05.12.2023 (pagamento della somma di euro 5.000,00 omnia) è giustificato, considerato il capitale, gli interessi legali e le spese di lite sino a quel momento maturate.
10.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00 per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, attesa la natura documentale della causa e tenuto conto che non è stata redatta una nota conclusionale autorizzata
(425+425+425,50+425,50=1.701,00), seguono la soccombenza dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 2097/2023 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 288/2023 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il
30 gennaio 2023;
2) Condanna l'attore-opponente a pagare alla convenuta-opposta la somma di euro
630,00 per capitale, oltre agli interessi legali al tasso ex art. 1284 quarto co. c.c. sull'importo capitale di euro 4.453,00 dal 27.01.2023 al 12.12.2023 e sull'importo di euro 630,00 dal 13.12.2023 al saldo;
3) Condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite
8 che liquida nell'importo di euro 1.701,00 per compenso, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
Padova, lì 10 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
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