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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R. G. 586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. Rossella Atzeni Presidente rel.
Dott. Marcello Castiglione Consigliere
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile d'appello avverso la sentenza n. 1303/2024 emessa in data 18/4/2024 dal Tribunale di Genova nella causa avente R.G. n. 4094/2023
promossa da
(C.F. ,), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici di questa in Genova,
Viale Brigate Partigiane n. 2, come da procura in atti
APPELLANTE Contro
, nata in [...] in data [...] Controparte_1
(C.F. ), , C.F._1 Controparte_2
nato in [...] in data [...] (C.F.
, nato in C.F._2 Controparte_3
Argentina in data 14.9.1967 (C.F. ), C.F._3
, nato in Argentina in [...] Parte_2
21.2.1977 (C.F. ) e C.F._4 Parte_3
, nata in [...] in data [...] (C.F.
[...]
), il primo per se stesso ed entrambi in C.F._5
qualità di genitori del minore , nato Persona_1
in Argentina in data 24.3.2009 (C.F. ), C.F._6
nato in [...] in data [...] (C.F. Parte_4
, , nato in C.F._7 Parte_5
Argentina in data 25.10.1995 (C.F. ), C.F._8
, nato in [...] in data [...] (C.F. Controparte_4
), , nato in C.F._9 Parte_6
Argentina in data 25.3.1998 (C.F. , C.F._10
, nata in Argentina in [...] Parte_7
26.7.2000 (C.F. ), e C.F._11 Parte_8
nata in [...] in data [...] (C.F.
[...]
), , nato C.F._12 Controparte_5
in Argentina in data 1.7.1999 (C.F. ), C.F._13
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Dromi, con studio in Roma, Via Antonio Gramsci 7, ed elettivamente domiciliati presso il Suo indirizzo di posta elettronica certificata, come da procura in atti
APPELLATI E
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, riformare integralmente l'impugnata decisione, rigettando per effetto la domanda avversa volta al riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana.
Con vittoria di spese”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, dichiarare infondato e rigettare integralmente nel merito, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi gradatamente esposti nella presente comparsa, l'appello proposto dal avverso la Sentenza meglio Parte_1
indicata in epigrafe, respingendo tutte le domande proposte dal appellante e, per l'effetto: Parte_1
1) confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di
Genova n. 1303/2024 del R.G. 4049/2023 pubblicata in data
19.04.2024, Giudice Dott.ssa Silvia Amoretti;
2) condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e CPA.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.- Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., gli odierni appellati chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis esponendo di essere discendenti di , Persona_2
cittadino italiano, nato a [...] il [...] ed emigrato in Argentina in data imprecisata.
Esponevano, altresì, di avere ottenuto la cittadinanza italiana tramite i discendenti di , il quale non avrebbe Persona_2
mai acquistato la cittadinanza argentina, né perduto quella italiana, e il quale l'avrebbe trasmessa ai figli e, per loro tramite,
a nipoti e bisnipoti.
Il si costituiva in giudizio dichiarando di Parte_1
non contestare nel merito la domanda dei ricorrenti, ma evidenziando come l'Amministrazione fosse impossibilitata, in assenza dell'intervento del legislatore, ad applicare direttamente i nuovi principi introdotti dalla Corte di Cassazione in materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis.
Il Tribunale di Genova, con la sentenza impugnata, accoglieva integralmente la domanda dei ricorrenti, statuendo quanto segue:
“Dichiara che i ricorrenti sono tutti cittadini italiani;
▪ ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Parte_1
stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni
e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate”.
In particolare, il Tribunale riteneva la domanda fondata nel merito, in quanto: - le parti ricorrenti hanno provato la continuità della linea trasmissiva;
- il resistente non ha provato alcun elemento Parte_1
connotante una fattispecie estintiva della cittadinanza italiana;
- il ha eccepito tardivamente l'esistenza di un elemento Parte_1
dal quale poteva intuirsi la possibile rinunzia alla cittadinanza italiana da parte di uno dei discendenti di , senza Persona_2
però offrirne prova.
2.- Avverso la sentenza n. 1303/2024 del Tribunale di Genova, il proponeva appello affidando il gravame Parte_1
al seguente motivo:
Erronea e/o omessa valutazione di elementi connotanti una fattispecie estintiva della cittadinanza.
Il Tribunale avrebbe errato nell'accogliere il ricorso senza valutare che il signor avrebbe Parte_9
abdicato alla possibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana avendo svolta la professione militare in Argentina (doc.
16 di parte ricorrente).
Il Ministero evidenzia come lo stesso Giudice, all'udienza del
22.3.2024, avrebbe rilevato d'ufficio che Parte_9
risulta essere stato di professione “militare”
[...]
(circostanza questa che avrebbe determinato l'abdicazione da parte di quest'ultimo al diritto di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana in quanto membro delle Forze Armate di altro paese ex art. 8 legge n. 555/1912 – vds sul punto Sent. Cass.
Sez. Unite n. 26093/2022)”. Ciò implicherebbe, secondo l'appellante, un giuramento di fedeltà esclusiva allo Stato estero, con conseguente impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana e di trasmetterla ai propri discendenti.
3.- Si costituivano in giudizio le parti appellate chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato ed evidenziando che l'appellante non ha impugnato i capi della sentenza con cui il primo Giudice ha rigettato l'eccezione formulata da Parte_1
affermando che quest'ultimo “solo tardivamente ha eccepito
l'esistenza di un elemento dal quale poteva intuirsi la possibile rinunzia alla cittadinanza italiana, senza però offrirne prova come suo dovere”.
Nel merito, gli appellati rilevavano che non vi è prova che il signor abbia svolto un impiego Parte_9
governativo strettamente inteso, che abbia avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero, tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva. Infatti, la semplice dicitura “militar” presente nell'atto di matrimonio potrebbe riferirsi al mero svolgimento della leva obbligatoria.
Inoltre, alla luce dell'art. 8 della legge 555/1912, il non Parte_1
ha fornito alcuna prova dell'intimazione da parte del Governo italiano di abbandonare entro il termine fissato il servizio e della conseguente volontà di persistere, sebbene su di esso incomba la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
4.- All'esito dell'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione (previa concessione dei termini di legge per la precisazione delle conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica).
5.- Questa Corte ritiene l'appello non meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
5.1- Nel corso del giudizio di primo grado il Tribunale di Genova
- rilevato che risultava essere stato Parte_9
di professione “militare”, e che tale circostanza avrebbe potuto determinare l'abdicazione da parte di quest'ultimo al diritto di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 legge n. 555/1912 – aveva invitato le parti a depositare memorie di discussione di tale questione di diritto (v. verbale udienza del
22.3.2024).
In data 9.4.2024 il aveva depositato le Parte_1
proprie memorie limitandosi a chiedere il rigetto del ricorso per i discendenti del signor in quanto Parte_9
quest'ultimo risultava aver abdicato alla possibilità di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana in quanto in Argentina di
“profesion militar”.
I ricorrenti invece, con note depositate in data 17.4.2024, avevano osservato che non vi era prova certa in atti riguardo alla circostanza che avesse accettato Parte_9
impiego da un Governo estero senza “permissione” del governo italiano, ai sensi dell'art. 8, n. 3, L. 555/1912.
5.2- Alla luce di quanto suesposto, questo Collegio ritiene che il
Tribunale, nella sentenza oggetto di impugnazione, abbia correttamente osservato che il “ha eccepito l'esistenza Parte_1 di un elemento dal quale poteva intuirsi la possibile rinunzia alla cittadinanza italiana, senza però offrirne prova come suo dovere” (pag. 4 sentenza di primo grado).
Infatti, l'articolo 8, n. 3, della Legge 13 giugno 1912, n. 555 dispone che perde la cittadinanza “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”.
Pertanto, risultando dagli atti di causa che il discendente era di professione militare al momento delle sue nozze, gravava sul appellante l'onere di provare l'intimazione da parte del Parte_1
Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio, e la conseguente volontà di persistere nonostante tale intimazione.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato che “la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”
(Cass. Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022- Rv. 665761 -
01). 5.3- Nel caso che ci occupa il , su cui Parte_1
gravava l'onere della prova della fattispecie interruttiva (come da Cassazione Sez.Un. citata), non ha dedotto, né provato fatti idonei a dimostrare che fosse stato Parte_9
assunto a far parte stabilmente del corpo militare di potenza estera e vi avesse persistito nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare il servizio entro un termine fissato.
6.- L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate alla luce delle difficoltà interpretative delle questioni esaminate.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
- Rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1
sentenza n. 1303/2024 emessa in data 18/4/2024 dal Tribunale di
Genova nella causa avente R.G. n. 4094/2023, che per l'effetto conferma;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 26/3/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Rossella Atzeni