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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/12/2024, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente
dr. Francescamaria Piruzza Giudice
dr. Francesca Bellafiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 Giudice relatore vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanna Reale (pec: e dall'avv. B. Email_1
Cristina Di Palermo (pec: ; Email_2
ricorrente
CONTRO
(CF. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Giuseppe De Francisci ( e dall'avv. Email_3
Bartolomeo Parrino (pec: ; Email_4
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio Parte_1
introdotto dinanzi al Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente (con sentenza n.
270 del 23.4.2024, in atti), onde ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 25.8.2001 con , trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del medesimo Comune, al numero 48 Parte II Serie C anno 2001. Ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli ma che la , da una precedente CP_1
relazione, ha avuto un figlio, nato il [...], oggi maggiorenne e studente Per_1
universitario; che con sentenza (non definitiva) n. 3856/2018, emessa in data 13.9.2018 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che da quel momento non era intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti e la convivenza non era mai più stata ripresa;
la contrazione della propria capacità reddituale;
l'assenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente. Ha chiesto dunque: emettere sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile;
statuire che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della CP_1
per difetto di legittimazione in capo ad essa;
in subordine onerare il
[...]
di versare in favore della un assegno divorzile non superiore ad € Parte_1 CP_1
400,00 mensili;
pronunziare definitivamente lo scioglimento del matrimonio civile.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio, non si è opposta alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio, contestando tuttavia le opposte argomentazioni e chiedendo nel merito, previa declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente, accertare le effettive condizioni economiche di a mezzo di indagini patrimoniali onde verificare i rapporti Parte_1
bancari, assicurativi, postali, intrattenuti dallo stesso e dalle società in cui egli è amministratore o socio, anche come cointestatario e/o delegato, con i relativi movimenti e le consistenze finali, degli ultimi tre anni;
ritenere e dichiarare, che la signora
Pag. 2 di 4 ha diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile nella misura Controparte_1 di € 1.600,00 mensili da parte di;
in subordine, essendovene i Parte_1
presupposti, riconoscere a un assegno divorzile tenuto conto Controparte_1
delle condizioni reddituali delle parti.
3. All'udienza di prima comparizione dinanzi al G.d., le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status nonché l'emissione dei provvedimenti provvisori, insistendo anche nelle richieste istruttorie avanzate.
4. Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso più di un anno dalla separazione personale dei coniugi, avvenuta a seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n.
3856/2018 da parte del Tribunale di Palermo (le restanti domande sono poi state decise con la sentenza n. 1296/2021 emessa il 24.3.2021).
Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostruiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente desumersi dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni delle parti.
Tali circostanze inducono a ritenere definitivamente cessata la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione
Considerato che il Giudice è tenuto a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa sul punto è matura per la decisione salva la prosecuzione del giudizio sulle altre statuizioni, costituendo la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo (cfr. Cass. Ord. 20666/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata), va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, per come peraltro da queste ultime concordemente richiesto.
La causa non può essere interamente definita, allo stato, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande concernenti le questioni di ordine economico. Avendo, inoltre, le parti chiesto anche l'emissione dei provvedimenti provvisori, la causa deve essere rimessa all'istruttore, che viene pertanto delegato per l'adozione dei provvedimenti
Pag. 3 di 4 temporanei e degli ulteriori provvedimenti sull'istruzione del giudizio in relazione alle restanti domande.
Ogni statuizione riguardante la regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data
25/8/2001 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile di detto Comune al n. 48, parte II, Serie C, Vol. 2267, anno 2001; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore che viene pertanto delegato per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e degli ulteriori provvedimenti sull'istruzione del giudizio in relazione alle restanti domande;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in data 3.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Bellafiore Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente
dr. Francescamaria Piruzza Giudice
dr. Francesca Bellafiore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 723 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 Giudice relatore vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giovanna Reale (pec: e dall'avv. B. Email_1
Cristina Di Palermo (pec: ; Email_2
ricorrente
CONTRO
(CF. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Giuseppe De Francisci ( e dall'avv. Email_3
Bartolomeo Parrino (pec: ; Email_4
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Avente ad oggetto: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha riassunto dinanzi all'intestato Tribunale il giudizio Parte_1
introdotto dinanzi al Tribunale di Trapani, dichiaratosi incompetente (con sentenza n.
270 del 23.4.2024, in atti), onde ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo in data 25.8.2001 con , trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del medesimo Comune, al numero 48 Parte II Serie C anno 2001. Ha dedotto: che dal matrimonio non sono nati figli ma che la , da una precedente CP_1
relazione, ha avuto un figlio, nato il [...], oggi maggiorenne e studente Per_1
universitario; che con sentenza (non definitiva) n. 3856/2018, emessa in data 13.9.2018 il Tribunale di Palermo aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
che da quel momento non era intervenuta alcuna riconciliazione tra le parti e la convivenza non era mai più stata ripresa;
la contrazione della propria capacità reddituale;
l'assenza delle condizioni per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente. Ha chiesto dunque: emettere sentenza parziale di scioglimento del matrimonio civile;
statuire che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in favore della CP_1
per difetto di legittimazione in capo ad essa;
in subordine onerare il
[...]
di versare in favore della un assegno divorzile non superiore ad € Parte_1 CP_1
400,00 mensili;
pronunziare definitivamente lo scioglimento del matrimonio civile.
2. Costituitasi ritualmente in giudizio, non si è opposta alla Controparte_1
domanda di scioglimento del matrimonio, contestando tuttavia le opposte argomentazioni e chiedendo nel merito, previa declaratoria dello scioglimento del matrimonio contratto con il ricorrente, accertare le effettive condizioni economiche di a mezzo di indagini patrimoniali onde verificare i rapporti Parte_1
bancari, assicurativi, postali, intrattenuti dallo stesso e dalle società in cui egli è amministratore o socio, anche come cointestatario e/o delegato, con i relativi movimenti e le consistenze finali, degli ultimi tre anni;
ritenere e dichiarare, che la signora
Pag. 2 di 4 ha diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile nella misura Controparte_1 di € 1.600,00 mensili da parte di;
in subordine, essendovene i Parte_1
presupposti, riconoscere a un assegno divorzile tenuto conto Controparte_1
delle condizioni reddituali delle parti.
3. All'udienza di prima comparizione dinanzi al G.d., le parti hanno chiesto l'emissione di sentenza parziale sullo status nonché l'emissione dei provvedimenti provvisori, insistendo anche nelle richieste istruttorie avanzate.
4. Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorso più di un anno dalla separazione personale dei coniugi, avvenuta a seguito dell'emissione della sentenza non definitiva n.
3856/2018 da parte del Tribunale di Palermo (le restanti domande sono poi state decise con la sentenza n. 1296/2021 emessa il 24.3.2021).
Da tale data in poi, peraltro, non risulta che si siano ricostruiti i presupposti per la ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente desumersi dagli atti processuali e dal tenore stesso delle allegazioni delle parti.
Tali circostanze inducono a ritenere definitivamente cessata la communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione
Considerato che il Giudice è tenuto a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa sul punto è matura per la decisione salva la prosecuzione del giudizio sulle altre statuizioni, costituendo la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo (cfr. Cass. Ord. 20666/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata), va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, per come peraltro da queste ultime concordemente richiesto.
La causa non può essere interamente definita, allo stato, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande concernenti le questioni di ordine economico. Avendo, inoltre, le parti chiesto anche l'emissione dei provvedimenti provvisori, la causa deve essere rimessa all'istruttore, che viene pertanto delegato per l'adozione dei provvedimenti
Pag. 3 di 4 temporanei e degli ulteriori provvedimenti sull'istruzione del giudizio in relazione alle restanti domande.
Ogni statuizione riguardante la regolamentazione delle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data
25/8/2001 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei registri Controparte_1
dello Stato Civile di detto Comune al n. 48, parte II, Serie C, Vol. 2267, anno 2001; dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369; dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore che viene pertanto delegato per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti e degli ulteriori provvedimenti sull'istruzione del giudizio in relazione alle restanti domande;
riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in data 3.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Bellafiore Francesco Paolo Pizzo
Pag. 4 di 4