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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1890/2021 R.G. promossa da: (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Francesca Palermiti e Christian Vannucchi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione.
ATTRICE CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Amministratore del
, (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall' Avv. Pietro Vatran, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come per delega a margine dell'atto di costituzione e risposta CONVENUTO E CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 procuratore ad negotia dott. munito di poteri di Controparte_4 rappresentanza legale in forza di procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio di Bologna in data 2576/2021 Persona_1 Rep. N. 95247 Racc. n.11284 di rep./racc., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Montini e Letizia Montini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, come da procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: promessa di pagamento/ricognizione di debito
PRIMA UDIENZA: 10/3/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 6/6/2025 Conclusioni delle parti: Per l'attrice: come da note scritte del 26/5/20251 Per il convenuto: come da note scritte del 26/5/20252 Per il terzo chiamato: come in comparsa di costituzione e risposta3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6 luglio 2021, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti anche in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore sig. al fine di sentirla condannare al CP_6 pagamento in suo favore della somma di euro 40.560,32 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta sulle scale condominiali occorsa presso il a Prato, in data 7/7/2020 alle ore Controparte_2
18:00 circa, a causa di un gradino danneggiato, la cui custodia, per gli effetti di cui all'art.2051 c.c. ricade sul medesimo. CP_2
L'attrice riferiva che a seguito dell'evento dannoso, veniva contattato il 118 e presso l'abitazione della Sig.ra giungeva un'ambulanza Parte_1 che la trasportava presso il locale nosocomio ove le veniva diagnosticata “...
mediche sostenute dalla Sig.ra per quanto in premessa, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali decorrenti dalla data del sinistr.o Con vittoria di spese e compensi legali), contestando quanto ex adverso dedotto e in via istruttoria per l'ammissione della CTU tecnica atta ad accertare la presenza dell'insidia che ha determinato la caduta dell' attrice e conseguentemente si chiede l'ammissione della CTU medica atta a determinare le lesioni subite dalla signora Vittoria di Pt_1 spese e onorari. In via subordinata qualora il Giudice ritenga di non accogliere la domanda proposta, disporre la compensazione delle spese legali, nei confronti dell'assicurazione alla luce delle ripetute CP_3 richieste di trovare un accordo, richieste accolte da ma mai tenute in Controparte_3 considerazioni dal Condominio Via Dante n° 4 che tale dovrà essere condannato alle spese legali.”. 2 “Piaccia allo Ill.mo Giudice adito, omnia contraria reiecta, in tesi e nel merito decidere la reiezione delle domande della sig.ra tutte perchè inammissibili e/o comunque infondate in Parte_1 fatto e in diritto;
in ipotesi e nel merito condannare la a pagare direttamente Controparte_3 alla attrice o, comunque, a tenere indenne e/o rimborsare il , e/o Controparte_7 l' di quanto quest'ultimi eventualmente fossero tenute a corrispondere alla sig.ra per CP_1 Pt_1 risarcimento danni, interessi, spese legali e tecniche e per quant'altro risulti conseguente alla presente causa. Con rimborso o vittoria di spese e competenze professionali, a carico di chi risulterà soccombente. Le spese e competenze, dovranno essere poste a carico di anche ex art. 1917 CP_3 co. 3 cc, o in forza del su menzionato contratto di Assicurazione -che prevede, tra l'altro, la garanzia per la tutela legale-, nel caso che esse non venissero liquidate ai danni della attrice o in caso di soccombenza della comparente”. 3 “Voglia il Tribunale di Prato, nel merito ed in tesi: respingere integralmente la domanda attrice nei confronti della convenuta perché infondata con conseguente rigetto anche della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di in ipotesi di accoglimento Controparte_3 anche parziale della domanda attrice, dichiarare tenuta a rilevare indenne Controparte_3 la convenuta in proporzione alla minor somma assicurata rispetto al valore del fabbricato ai sensi dell'art. 1907 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Pag. 2 di 6 frattura radio distale polso dx e sx ...” con applicazione di gesso e prognosi di giorni 30.
Dopo varie visite e controlli, in data 26/1/2021, la Sig.ra veniva Parte_1 dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti, successivamente valutati, in sede medico legale, in complessivi 140 giorni di inabilità temporanea, di cui 30 a totale, 40 al 75%, 20 al 50% ed i residui 50 al 25% oltre a danno biologico permanente nella misura del 14%.
L'attrice, invitato il condominio a stipulare ua convenzione di negoziazione assitita e ricevuto il rifiuto di indennizzo da parte della Compagnia assicurativa del condominio per la R.C., avviava il presente giudizio.
In data 10/11/2021 si costituiva in giudizio contestando in fatto CP_1 ed in diritto quanto esposto da parte attrice.
Nello specifico, rilevava la mancanza del nesso causale tra la caduta e le condizioni del gradino, necessario per poter invocare la responsabilità del custode ex art. 2051c.c..
Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea ed il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la Compagnia
[...]
in forza delle polizze n. 1/58439/48/12/047580, e n. Controparte_3
29264178, al fine di essere tenuta indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità venisse eventualmente accertata a suo carico, in ordine all'evento addotto dalla attrice.
In data 21/2/2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata,
[...]
la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese di parte Controparte_3 attrice.
Nello specifico, rilevava la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio circa la dinamica del sinistro, eccependo l'indeterminatezza della ricostruzione del sinistro quale fornita dall'attrice, tale da non consentire di individuare il punto preciso delle scale condominiali qualificabile come “insidioso”, ove si sarebbe verificato la caduta né le modalità con cui si sarebbe verificata e che, comunque, la stessa era ascrivibile a caso fortuito.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Pag. 3 di 6 Venivano assegnati termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e si svolgeva l'istruttoria mediante produzioni documentali e prove orali.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 16/5/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/1/2024.
La causa veniva rinviata più volte per gli stessi incombenti al 19/11/2024 a fronte di espressa richiesta delle parti che prospettavano la pendenza di trattative.
Infine venivano precisate le conclusioni mediante deposito di notescritte ex art. 127 ter c.p.c la causa trattenuta in decisione in data 6/6/2025, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la 'cosa' dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (nel caso in esame il ) e non sulla presunzione di colpa, CP_2 restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Tuttavia, ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., non è sufficiente allegare l'oggettiva relazione di custodia, ma incombe al danneggiato l'onere di provare anche il nesso causale tra la 'cosa' e il danno e, nell'ipotesi di cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità, è tenuto a dimostrare anche che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità tale da rendere, se non inevitabile, altamente probabile il verificarsi dell'evento dannoso. Il danneggiato deve, altresì, dar prova di aver usato la dovuta cautela rispetto alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza così da escludere il proprio fatto colposo nella produzione dell'evento.
L'attrice ha indicato nel 'danneggiamento' 'non facilmente visibile' di un gradino la causa della caduta (e dei danni conseguenti), individuando, quindi, il nesso eziologico nella suddetta 'insidia'.
Pag. 4 di 6 A parere del giudicante, dalle produzioni documentali e dalle prove testimoniali assunte (peraltro in qualche punto contraddittorie), non è emersa prova sufficiente del nesso eziologico tra la 'cosa' e il danno, né tantomeno la sussistenza di un'alterazione del gradino che avrebbe determinato la sua insidiosità, (intesa come anomalia della cosa, di portata tale da rivestire le caratteristiche di un pericolo): non basta, infatti, come si è detto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. al custode, dimostrare il fatto in sé, cioè la caduta e i danni fisici subìti, ma si deve anche provare, che il danno è stato determinato da un fattore insidioso e nascosto.
Parte attrice, infatti, nei propri scritti difensivi si è limitata a riferire che, in considerazione dell'età, utilizzava quasi sempre l'ascensore, ritenendo troppo faticoso l'utilizzo delle scale;
che le scale le utilizzava soltanto in rarissime occasioni e che, in una di queste rare occasioni, a causa di un gradino danneggiato, era inciampata, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.
Invero le fotografie allegate dall'attrice non offrono alcun ausilio utile per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ma neanche per individuare con esattezza la denunciata 'insidia' (costituita dall'alterazione della cosa capace di ingenerare eziologicamente l'evento dannoso). L'asserito “danneggiamento” del gradino (il primo della rampa) che avrebbe costituito la causa della caduta, non solo non è in alcun modo ravvisabile nelle foto prodotte, ma non risulta neanche esser stato riscontrato dal muratore (sentito come teste) incaricato di effettuare specifico ed accurato sopraluogo (ed eventuale ripristino dell'anomalia) dall'amministratore del condominio non appena avuta notizia della caduta e, quindi, in epoca prossima al sinistro. In proposito, può aggiungersi che la CTU sullo stato dei luoghi richiesta dall'attrice, all'esito delle prove orali, non avrebbe potuto avere alcuna rilevanza, stante il tempo trascorso.
Peraltro la presumibile conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice e la piena visibilità del (l'asserito) danneggiamento che, a suo dire, si trovava sul primo gradino, fanno ritenere che la signora, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi della possibile insidia: la sua condotta, in ogni caso, integrerebbe, per il proprietario della cosa dannosa (e quindi custode) un
Pag. 5 di 6 "caso fortuito", come tale idoneo a liberarlo dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Pertanto, il solo dato della caduta dell'attrice, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa ed evento.
Allorché sia rimasta mancante la prova sicura sia delle modalità della caduta sia dell'effettiva insidiosità del gradino che, a detta dell'attrice, avrebbe causato la caduta medesima, deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria, in considerazione dell'obbligo del danneggiato di provare l'esistenza del nesso di causalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.
Il rigetto della domanda assorbe la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione.
In ordine alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico della parte attrice sia in favore della convenuta che della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta la domanda avanzata Parte_1
-dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
-condanna l'attrice, a rimborsare ad Controparte_1
e le spese del presente giudizio che liquida, per Controparte_3 ciascuno, sulla base dei parametri minimi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle (scaglione per valore) in complessivi € 3.809,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “in via principale come in atti (Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa nel merito accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del Controparte_5 sinistro occorso alla Sig.ra e determinato dalle parti comuni dell'edificio Parte_1 condominiale di al pagamento in favore della Sig.ra della CP_2 Parte_1 complessiva somma di euro 40.560,32 ovvero quella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni subite e le spese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1890/2021 R.G. promossa da: (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti Francesca Palermiti e Christian Vannucchi del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione.
ATTRICE CONTRO
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Amministratore del
, (c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall' Avv. Pietro Vatran, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, come per delega a margine dell'atto di costituzione e risposta CONVENUTO E CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 procuratore ad negotia dott. munito di poteri di Controparte_4 rappresentanza legale in forza di procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio di Bologna in data 2576/2021 Persona_1 Rep. N. 95247 Racc. n.11284 di rep./racc., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Montini e Letizia Montini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso i medesimi, come da procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta TERZO CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: promessa di pagamento/ricognizione di debito
PRIMA UDIENZA: 10/3/2022
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 6/6/2025 Conclusioni delle parti: Per l'attrice: come da note scritte del 26/5/20251 Per il convenuto: come da note scritte del 26/5/20252 Per il terzo chiamato: come in comparsa di costituzione e risposta3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 6 luglio 2021, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
(d'ora in avanti anche in persona del suo legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore sig. al fine di sentirla condannare al CP_6 pagamento in suo favore della somma di euro 40.560,32 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta sulle scale condominiali occorsa presso il a Prato, in data 7/7/2020 alle ore Controparte_2
18:00 circa, a causa di un gradino danneggiato, la cui custodia, per gli effetti di cui all'art.2051 c.c. ricade sul medesimo. CP_2
L'attrice riferiva che a seguito dell'evento dannoso, veniva contattato il 118 e presso l'abitazione della Sig.ra giungeva un'ambulanza Parte_1 che la trasportava presso il locale nosocomio ove le veniva diagnosticata “...
mediche sostenute dalla Sig.ra per quanto in premessa, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria e interessi legali decorrenti dalla data del sinistr.o Con vittoria di spese e compensi legali), contestando quanto ex adverso dedotto e in via istruttoria per l'ammissione della CTU tecnica atta ad accertare la presenza dell'insidia che ha determinato la caduta dell' attrice e conseguentemente si chiede l'ammissione della CTU medica atta a determinare le lesioni subite dalla signora Vittoria di Pt_1 spese e onorari. In via subordinata qualora il Giudice ritenga di non accogliere la domanda proposta, disporre la compensazione delle spese legali, nei confronti dell'assicurazione alla luce delle ripetute CP_3 richieste di trovare un accordo, richieste accolte da ma mai tenute in Controparte_3 considerazioni dal Condominio Via Dante n° 4 che tale dovrà essere condannato alle spese legali.”. 2 “Piaccia allo Ill.mo Giudice adito, omnia contraria reiecta, in tesi e nel merito decidere la reiezione delle domande della sig.ra tutte perchè inammissibili e/o comunque infondate in Parte_1 fatto e in diritto;
in ipotesi e nel merito condannare la a pagare direttamente Controparte_3 alla attrice o, comunque, a tenere indenne e/o rimborsare il , e/o Controparte_7 l' di quanto quest'ultimi eventualmente fossero tenute a corrispondere alla sig.ra per CP_1 Pt_1 risarcimento danni, interessi, spese legali e tecniche e per quant'altro risulti conseguente alla presente causa. Con rimborso o vittoria di spese e competenze professionali, a carico di chi risulterà soccombente. Le spese e competenze, dovranno essere poste a carico di anche ex art. 1917 CP_3 co. 3 cc, o in forza del su menzionato contratto di Assicurazione -che prevede, tra l'altro, la garanzia per la tutela legale-, nel caso che esse non venissero liquidate ai danni della attrice o in caso di soccombenza della comparente”. 3 “Voglia il Tribunale di Prato, nel merito ed in tesi: respingere integralmente la domanda attrice nei confronti della convenuta perché infondata con conseguente rigetto anche della domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti di in ipotesi di accoglimento Controparte_3 anche parziale della domanda attrice, dichiarare tenuta a rilevare indenne Controparte_3 la convenuta in proporzione alla minor somma assicurata rispetto al valore del fabbricato ai sensi dell'art. 1907 c.c.. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Pag. 2 di 6 frattura radio distale polso dx e sx ...” con applicazione di gesso e prognosi di giorni 30.
Dopo varie visite e controlli, in data 26/1/2021, la Sig.ra veniva Parte_1 dichiarata clinicamente guarita con postumi invalidanti, successivamente valutati, in sede medico legale, in complessivi 140 giorni di inabilità temporanea, di cui 30 a totale, 40 al 75%, 20 al 50% ed i residui 50 al 25% oltre a danno biologico permanente nella misura del 14%.
L'attrice, invitato il condominio a stipulare ua convenzione di negoziazione assitita e ricevuto il rifiuto di indennizzo da parte della Compagnia assicurativa del condominio per la R.C., avviava il presente giudizio.
In data 10/11/2021 si costituiva in giudizio contestando in fatto CP_1 ed in diritto quanto esposto da parte attrice.
Nello specifico, rilevava la mancanza del nesso causale tra la caduta e le condizioni del gradino, necessario per poter invocare la responsabilità del custode ex art. 2051c.c..
Chiedeva dunque il rigetto della domanda attorea ed il differimento della prima udienza per poter chiamare in causa la Compagnia
[...]
in forza delle polizze n. 1/58439/48/12/047580, e n. Controparte_3
29264178, al fine di essere tenuta indenne da ogni e qualsivoglia responsabilità venisse eventualmente accertata a suo carico, in ordine all'evento addotto dalla attrice.
In data 21/2/2022 si costituiva in giudizio la terza chiamata,
[...]
la quale contestava in fatto ed in diritto le pretese di parte Controparte_3 attrice.
Nello specifico, rilevava la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio circa la dinamica del sinistro, eccependo l'indeterminatezza della ricostruzione del sinistro quale fornita dall'attrice, tale da non consentire di individuare il punto preciso delle scale condominiali qualificabile come “insidioso”, ove si sarebbe verificato la caduta né le modalità con cui si sarebbe verificata e che, comunque, la stessa era ascrivibile a caso fortuito.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata e non provata.
Pag. 3 di 6 Venivano assegnati termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. e si svolgeva l'istruttoria mediante produzioni documentali e prove orali.
Esaurita la fase istruttoria, all'udienza del 16/5/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/1/2024.
La causa veniva rinviata più volte per gli stessi incombenti al 19/11/2024 a fronte di espressa richiesta delle parti che prospettavano la pendenza di trattative.
Infine venivano precisate le conclusioni mediante deposito di notescritte ex art. 127 ter c.p.c la causa trattenuta in decisione in data 6/6/2025, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la 'cosa' dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (nel caso in esame il ) e non sulla presunzione di colpa, CP_2 restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode.
Tuttavia, ai fini dell'accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., non è sufficiente allegare l'oggettiva relazione di custodia, ma incombe al danneggiato l'onere di provare anche il nesso causale tra la 'cosa' e il danno e, nell'ipotesi di cosa inerte e priva di intrinseca pericolosità, è tenuto a dimostrare anche che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità tale da rendere, se non inevitabile, altamente probabile il verificarsi dell'evento dannoso. Il danneggiato deve, altresì, dar prova di aver usato la dovuta cautela rispetto alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza così da escludere il proprio fatto colposo nella produzione dell'evento.
L'attrice ha indicato nel 'danneggiamento' 'non facilmente visibile' di un gradino la causa della caduta (e dei danni conseguenti), individuando, quindi, il nesso eziologico nella suddetta 'insidia'.
Pag. 4 di 6 A parere del giudicante, dalle produzioni documentali e dalle prove testimoniali assunte (peraltro in qualche punto contraddittorie), non è emersa prova sufficiente del nesso eziologico tra la 'cosa' e il danno, né tantomeno la sussistenza di un'alterazione del gradino che avrebbe determinato la sua insidiosità, (intesa come anomalia della cosa, di portata tale da rivestire le caratteristiche di un pericolo): non basta, infatti, come si è detto, ai fini dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. al custode, dimostrare il fatto in sé, cioè la caduta e i danni fisici subìti, ma si deve anche provare, che il danno è stato determinato da un fattore insidioso e nascosto.
Parte attrice, infatti, nei propri scritti difensivi si è limitata a riferire che, in considerazione dell'età, utilizzava quasi sempre l'ascensore, ritenendo troppo faticoso l'utilizzo delle scale;
che le scale le utilizzava soltanto in rarissime occasioni e che, in una di queste rare occasioni, a causa di un gradino danneggiato, era inciampata, perdendo l'equilibrio e cadendo rovinosamente a terra.
Invero le fotografie allegate dall'attrice non offrono alcun ausilio utile per la ricostruzione della dinamica del sinistro, ma neanche per individuare con esattezza la denunciata 'insidia' (costituita dall'alterazione della cosa capace di ingenerare eziologicamente l'evento dannoso). L'asserito “danneggiamento” del gradino (il primo della rampa) che avrebbe costituito la causa della caduta, non solo non è in alcun modo ravvisabile nelle foto prodotte, ma non risulta neanche esser stato riscontrato dal muratore (sentito come teste) incaricato di effettuare specifico ed accurato sopraluogo (ed eventuale ripristino dell'anomalia) dall'amministratore del condominio non appena avuta notizia della caduta e, quindi, in epoca prossima al sinistro. In proposito, può aggiungersi che la CTU sullo stato dei luoghi richiesta dall'attrice, all'esito delle prove orali, non avrebbe potuto avere alcuna rilevanza, stante il tempo trascorso.
Peraltro la presumibile conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice e la piena visibilità del (l'asserito) danneggiamento che, a suo dire, si trovava sul primo gradino, fanno ritenere che la signora, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi della possibile insidia: la sua condotta, in ogni caso, integrerebbe, per il proprietario della cosa dannosa (e quindi custode) un
Pag. 5 di 6 "caso fortuito", come tale idoneo a liberarlo dalla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Pertanto, il solo dato della caduta dell'attrice, non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa ed evento.
Allorché sia rimasta mancante la prova sicura sia delle modalità della caduta sia dell'effettiva insidiosità del gradino che, a detta dell'attrice, avrebbe causato la caduta medesima, deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria, in considerazione dell'obbligo del danneggiato di provare l'esistenza del nesso di causalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.
Il rigetto della domanda assorbe la domanda di manleva nei confronti dell'assicurazione.
In ordine alle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico della parte attrice sia in favore della convenuta che della terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
-rigetta la domanda avanzata Parte_1
-dichiara assorbita la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
-condanna l'attrice, a rimborsare ad Controparte_1
e le spese del presente giudizio che liquida, per Controparte_3 ciascuno, sulla base dei parametri minimi di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle (scaglione per valore) in complessivi € 3.809,00 oltre rimborsi forfettari al 15%, ed oneri di legge.
Così deciso.
Prato, 19/11/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “in via principale come in atti (Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta e disattesa nel merito accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del Controparte_5 sinistro occorso alla Sig.ra e determinato dalle parti comuni dell'edificio Parte_1 condominiale di al pagamento in favore della Sig.ra della CP_2 Parte_1 complessiva somma di euro 40.560,32 ovvero quella diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni subite e le spese