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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782/23 r. g. l., vertente
TRA
GU RO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Riccardi, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Lucci n. 137
APPELLANTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide
De Gasperi n. 55, sede dell'Avvocatura dell'Istituto
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione da rinvio operato dalla S.C. n. 875/23, che cassava la sent. di questa Corte, in diversa composizione, n. 2201 del 2015, di conferma della sent. del Trib. di
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 21888 del 2009, per erronea declaratoria di decadenza ex art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, non applicabile in presenza di una domanda all'Inail anteriore al 2 ottobre 2003, GU RO riproponeva la sua domanda dei benefici amianto ex art. 13, comma 8, del l. n. 257 del 1992, per le ragioni e i tempi che precisava, già oggetto del ricorso di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sent. del Trib. di Napoli, n. 21888/09 e, quindi,
l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
Si è costituto l'Inps, resistendo all'appello in riassunzione, preliminarmente riproponendo la diversa eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, che già costituiva autonomo motivo di rigetto della domanda da parte di questa Corte territoriale, non oggetto di esame da parte della Cassazione.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e peri motivi che seguono.
Orbene, l'appello è infondato nei termini che seguono.
Preso atto della pronuncia della S.C. in ordine all'insussistenza, nella fattispecie al vaglio, della decadenza ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, va tutta via riaffermata l'integrata decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970.
Infatti, anche volendosi tener conto dell'istanza amministrativa del 14 febbraio 2002, (e tralasciando quella del 1° dicembre 1999), alla data del 26 febbraio 2007, allorchè veniva depositato dal GU il ricorso giudiziale di primo grado, erano trascorsi ben oltre i 3 anni e 300 giorni di cui alla cit. norma decadenziale.
Parte ricorrente, nel corso del giudizio, si è mostrata consapevole di tale criticità, tuttavia deducendo che la decadenza in questione al limite riguarderebbe solo i ratei pensionistici pregressi e decorrerebbe solo in presenza di un provvedimento formale adottato dall'Inps.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Va rilevato, infatti, come da costante giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., Sz. Lav.,
7.11.2024 n. 28671), che la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 639 del
1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'Inps in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS, l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del
2 procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Non vi è, poi, alcun dubbio che tale decadenza si applichi a tutte le controversie per la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
29.12.2021 n.41886).
Granitica, infine, (da ultimo ribadita da Cass., Sez. Lav., 9.1.2024 n.834) che la decadenza in discorso sia tombale e non limitata ai ratei anteriori al triennio.
A quanto esposto consegue che va rigettato il proposto ricorso in riassunzione e, quindi, anche l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 21888/09, che conseguentemente, e pur con rimodulata motivazione, va confermata.
In considerazione della particolarità della vicenda e del suo sviluppo processuale, appare alla
Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutte le fasi e gradi successivi al primo grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo in seguito a rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvede: rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 21888/09 e, per l'effetto, conferma detta sentenza;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutte le fasi e gradi successivi al primo grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
dr. Gabriella Gentile -Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 782/23 r. g. l., vertente
TRA
GU RO, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Riccardi, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, via Lucci n. 137
APPELLANTE
E
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti, elettivamente domiciliato in Napoli, via Alcide
De Gasperi n. 55, sede dell'Avvocatura dell'Istituto
APPELLATO
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in riassunzione da rinvio operato dalla S.C. n. 875/23, che cassava la sent. di questa Corte, in diversa composizione, n. 2201 del 2015, di conferma della sent. del Trib. di
Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 21888 del 2009, per erronea declaratoria di decadenza ex art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, non applicabile in presenza di una domanda all'Inail anteriore al 2 ottobre 2003, GU RO riproponeva la sua domanda dei benefici amianto ex art. 13, comma 8, del l. n. 257 del 1992, per le ragioni e i tempi che precisava, già oggetto del ricorso di primo grado.
Concludeva, quindi, chiedendo la riforma della sent. del Trib. di Napoli, n. 21888/09 e, quindi,
l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
Si è costituto l'Inps, resistendo all'appello in riassunzione, preliminarmente riproponendo la diversa eccezione di decadenza ex art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, che già costituiva autonomo motivo di rigetto della domanda da parte di questa Corte territoriale, non oggetto di esame da parte della Cassazione.
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo e peri motivi che seguono.
Orbene, l'appello è infondato nei termini che seguono.
Preso atto della pronuncia della S.C. in ordine all'insussistenza, nella fattispecie al vaglio, della decadenza ex art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, va tutta via riaffermata l'integrata decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970.
Infatti, anche volendosi tener conto dell'istanza amministrativa del 14 febbraio 2002, (e tralasciando quella del 1° dicembre 1999), alla data del 26 febbraio 2007, allorchè veniva depositato dal GU il ricorso giudiziale di primo grado, erano trascorsi ben oltre i 3 anni e 300 giorni di cui alla cit. norma decadenziale.
Parte ricorrente, nel corso del giudizio, si è mostrata consapevole di tale criticità, tuttavia deducendo che la decadenza in questione al limite riguarderebbe solo i ratei pensionistici pregressi e decorrerebbe solo in presenza di un provvedimento formale adottato dall'Inps.
Tali assunti non possono essere condivisi.
Va rilevato, infatti, come da costante giurisprudenza della S.C. (cfr., da ultimo, Cass., Sz. Lav.,
7.11.2024 n. 28671), che la decadenza prevista dall'art. 47, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 639 del
1970, nel caso in cui non sia stato proposto alcun ricorso amministrativo da parte dell'assicurato
(o perché non c'è stato alcun provvedimento dell'Inps in risposta alla sua domanda iniziale, o perché, pur in presenza dell'atto reiettivo dell'INPS, l'assicurato non ha a sua volta presentato un valido ricorso), decorre dallo scadere dei termini prescritti per l'esaurimento del
2 procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Non vi è, poi, alcun dubbio che tale decadenza si applichi a tutte le controversie per la maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav.,
29.12.2021 n.41886).
Granitica, infine, (da ultimo ribadita da Cass., Sez. Lav., 9.1.2024 n.834) che la decadenza in discorso sia tombale e non limitata ai ratei anteriori al triennio.
A quanto esposto consegue che va rigettato il proposto ricorso in riassunzione e, quindi, anche l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 21888/09, che conseguentemente, e pur con rimodulata motivazione, va confermata.
In considerazione della particolarità della vicenda e del suo sviluppo processuale, appare alla
Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c, come d'altronde emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutte le fasi e gradi successivi al primo grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo in seguito a rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione, così provvede: rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 21888/09 e, per l'effetto, conferma detta sentenza;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite di tutte le fasi e gradi successivi al primo grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 21 marzo 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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