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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16607 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34688/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OS GL, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IZ NO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.8.2024, chiedeva la pronuncia di scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con alle condizioni di cui all'atto Controparte_1
introduttivo.
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda divorzile, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: 1) Ciascun coniuge provvederà
al proprio mantenimento in ragione dell'autonomia economica di entrambi;
2) Le spese processuali
saranno interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti, sottoscrivendo il presente
atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Quindi, all'udienza del 13.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di
Roma n. 17117/2016 del 16.9.2016, riformata con sentenza della Corte di Appello di Roma
n.136/2020 del 10.1.2020 divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma, il
12.4.2006; ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 00246, parte
I, serie 03);
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL GIUDICE REL. La PRESIDENTE
TA ON MA IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TA ON Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34688/2024
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OS GL, giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IZ NO, giusta delega in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 13.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26.8.2024, chiedeva la pronuncia di scioglimento Parte_1
del matrimonio civile contratto con alle condizioni di cui all'atto Controparte_1
introduttivo.
Si costituiva in giudizio , la quale si associava alla domanda divorzile, Controparte_1
alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Successivamente, le parti raggiungevano il seguente accordo: 1) Ciascun coniuge provvederà
al proprio mantenimento in ragione dell'autonomia economica di entrambi;
2) Le spese processuali
saranno interamente compensate tra le parti ed i procuratori costituiti, sottoscrivendo il presente
atto, dichiarano di rinunciare alla solidarietà professionale.
Quindi, all'udienza del 13.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio sulle conclusioni congiunte delle parti.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza del Tribunale di
Roma n. 17117/2016 del 16.9.2016, riformata con sentenza della Corte di Appello di Roma
n.136/2020 del 10.1.2020 divenuta irrevocabile;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in Roma, il
12.4.2006; ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto 00246, parte
I, serie 03);
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.11.2025
IL GIUDICE REL. La PRESIDENTE
TA ON MA IE