Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 23/06/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01724/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2024, proposto da NA LA, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’avv. Emiliano Luca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Comune di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Macrì, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento n. 6/550 del 19 giugno 2024 con cui il dirigente del SUAP di CA ha rigettato l’istanza di concessione di suolo pubblico di cui alla nota prot. n. 182635 del 19 aprile 2024 e di ogni altro atto antecedente, successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di CA;
Vista la memoria del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 18 settembre 2024 e depositato il 2 ottobre successivo, il signor NA LA ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento n.6/550 del 19 giugno 2024 con cui il dirigente del SUAP di CA ha rigettato l’istanza di concessione di suolo pubblico di cui alla nota prot. n. 182635 del 19 aprile 2024 con la seguente motivazione: “ non si può procedere all’assegnazione di un sito, senza che questo venga messo a bando così come disposto dall’art. 8 del regolamento su richiamato ” (i.e. regolamento relativo alla disciplina per l’istallazione dei chioschi nella città di CA) “ e nel rispetto di criteri che verranno successivamente definiti dall’Ente ”.
Esposti i fatti, ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione: dell’art. 97 della Costituzione; dei principi di buon andamento e imparzialità; dell’art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998; dell’art. 8 della l.r. n. 18 del 1995; dell’art. 8 del regolamento relativo alla disciplina per l’installazione dei chioschi nella città di CA; dell’art. 9, comma 2, del regolamento per il commercio su aree pubbliche del Comune di CA; dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto di motivazione; del difetto d’istruttoria; dell’ingiustizia manifesta; dell’illogicità.
2) Violazione: degli artt. 10 e 10 bis della l. n. 241 del 1990; del principio del giusto procedimento di cui all’art. 6 della CEDU; del principio del contraddittorio. Eccesso di potere sotto i profili: del difetto d’istruttoria; del travisamento dei fatti; del difetto di motivazione; del difetto d’istruttoria; dell’ingiustizia manifesta; dell’illogicità.
2. Il Comune di CA si è costituito e ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
3. Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica con cui ha insistito nelle proprie domande.
4. All’udienza pubblica del 18 giugno 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso va rigettato.
È, in particolare, infondato il primo motivo con cui si deduce che l’adozione del regolamento per l’installazione dei chioschi, non seguita dall’effettuazione degli adempimenti previsti (i.e. individuazione delle aree da assegnare, fissazione dei criteri, emanazione del bando), non avrebbe “sanato l’inerzia” in cui si trovava il Comune di CA, né giustificato il rigetto.
Invero, l’art. 8 del regolamento relativo alla disciplina per l’istallazione dei chioschi, approvato con delibera del consiglio comunale di CA n. 2 del 20 marzo 2023, dispone, per quanto d’interesse: al comma 1, che il Comune può concedere ai privati, mediante procedura concorsuale di evidenza pubblica (bando), l’uso temporaneo, a titolo oneroso, di aree pubbliche per l’installazione di chioschi; al comma 4, che, entro novanta giorni dall’approvazione, va pubblicato il bando e che non sono ammesse ulteriori concessioni rispetto a quelle ivi individuate.
Nella specie il contestato diniego è stato motivato con riferimento alla circostanza che non si poteva procedere all’assegnazione, senza procedura di evidenza pubblica, come previsto dal surriportato art. 8.
Nella prospettazione del ricorrente l’accoglimento della propria istanza sarebbe stata differita alla realizzazione di un evento incerto nell’ an e nel quando , consistente nella fissazione dei criteri per l’indizione della procedura di evidenza pubblica; ne deriverebbe l’illegittimità del rigetto.
La prospettazione non convince in quanto il Comune di CA ha legittimamente previsto che l’assegnazione dei chioschi può avvenire esclusivamente tramite una procedura di evidenza pubblica che presuppone la mappatura del territorio e l’individuazione delle zone di ubicazione.
Ha anche previsto una precisa tempistica, il mancato rispetto della quale non rende illegittimo il rigetto dell’istanza, ma legittima l’interessato ad attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento per superare l’inerzia della Pubblica Amministrazione.
Per completezza va rilevato che la fattispecie in esame è differente da quella esaminata nei precedenti della sezione richiamati dal ricorrente (per tutti la sentenza n. 1405 del 2022) i quali si riferiscono al periodo antecedente l’adozione del regolamento, in cui il riferimento alla necessità dell’assegnazione con procedure di evidenza pubblica da disciplinare comportava incertezza nell’an e nel quando.
Deve aggiungersi anche il Comune di CA ha rappresentato in giudizio che il piano d’installazione dei chioschi è in fase di attuazione.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto, ai fini dell’adozione del provvedimento finale, delle osservazioni procedimentali; dirimente è, infatti, il carattere vincolato del provvedimento avuto riguardo all’obbligatorietà della procedura di evidenza pubblica.
7. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO