Sentenza 18 agosto 2020
Decreto presidenziale 2 marzo 2021
Ordinanza collegiale 11 marzo 2021
Ordinanza collegiale 21 luglio 2021
Rigetto
Sentenza 14 settembre 2023
Ordinanza collegiale 24 luglio 2024
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/06/2025, n. 11302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11302 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11302/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03494/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2020, proposto da
“ Ingegneria & Appalti ” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Calpona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Venerina (CT), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del commissario ad acta del 29 gennaio 2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santa Venerina il 29 gennaio 2025, con il quale è stata data esecuzione alla sentenze di questo Tribunale del 18 agosto 2020 numero 9250 e del 2 gennaio 2025 numero 59 quantificando “..la somma dovuta dal Comune di Santa Venerina alla Società Ingegneria & Appalti srl ..in complessivi euro 637.795,41.. ”,
e della relativa richiesta del 29 gennaio 2025 di ammissione alla massa passiva
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Venerina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il reclamo in questione – proposto ex 114, comma 6, c.p.a. – il comune di Santa Venerina chiedeva l’annullamento della deliberazione del commissario ad acta assunta il 29 gennaio 2025 nella parte in cui, nel dare esecuzione alle sentenze di questo Tribunale sopra riportate – l’ausiliario giudiziale quantificava in (e liquidava in favore della ricorrente) Euro 637.795,41 la somma ancora dovuta dal comune reclamante a titolo di interessi per il ritardato pagamento delle fatture non saldate dall’amministrazione comunale nel periodo intercorrente tra il 12 marzo 2013 (data di dichiarazione del dissesto finanziario) ed il 23 gennaio 2018 (data di emissione del mandato di pagamento n. 232 a saldo della sorte capitale), in asserita applicazione della clausola contenuta all’art. 28 della convenzione del 7 marzo 2003 per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e della gestione degli impianti di trattamento delle acque destinate al consumo umano, a mente della quale, ai sensi dell’articolo 26 della legge 109/1994 “..in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento...spettano all’esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori.. ”;
- in particolare, deduceva il comune reclamante che tale previsione, in quanto legittimante il riconoscimento in favore della società attrice in ottemperanza degli interessi moratori per il ritardato pagamento delle fatture concernenti la gestione del servizio in questione anche nel periodo (intercorrente tra il 12 marzo 2013 ed il 23 gennaio 2018) in cui il comune era in stato di dissesto ed operava la Commissione straordinaria di liquidazione, si scontrerebbe con la natura stessa degli interessi moratori i quali, essendo dovuti – a mente dell’art. 1224 c.c. – dal giorno della messa in mora del debitore, presupporrebbero il colpevole inadempimento di quest’ultimo al pagamento dell’obbligazione pecuniaria, inadempimento che nel caso di specie, a giudizio del comune, avrebbe carattere incolpevole posto che “ il ritardo nel pagamento dei debiti insoluti durante la procedura di dissesto non è nella disponibilità dell’ente, tenuto conto che tutte le procedure sono in capo alla Commissione straordinaria, organo esterno all’ente ed al Ministero dell’Interno; sicchè ritenere applicabili nei confronti degli enti gli interessi moratori durante la procedure di dissesto, significherebbe subordinarli alla maggiore o minore rapidità nel concludere la procedura di dissesto da parte della Commissario Straordinaria, le cui attività sono del tutto autonome ” (pag. 11 reclamo), in conformità, del resto, con l’opinione assunta al riguardo dal Ministero dell’Interno con nota del 3 marzo 2021 secondo la quale gli interessi di mora non sarebbero applicabili “ poiché, dalla dichiarazione del dissesto finanziario, i tempi della procedura e quindi del pagamento non dipendono più soltanto dal Comune, ma anche da decisivi provvedimento dello Stato. Pertanto, non vi sono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1124 del codice civile non essendo il ritardo imputabile al debitore ”;
- si concludeva, pertanto, il reclamo con la richiesta di riformare l’atto commissariale riducendo l’ammontare degli interessi dovuti per le fatture non saldate nel periodo suddetto applicando, in luogo degli interessi moratori nella misura scaturente dall’applicazione della norma convenzionale, gli interessi legali, così riconoscendo alla società ricorrente la minor somma di Euro 171.992,00.;
- si opponeva al reclamo la “Ingegneria & Appalti” s.r.l. sostenendo, di contro, la correttezza delle operazioni compiute dal commissario ad acta in quanto l’assunto del comune reclamante – secondo il quale non sussisterebbe un colpevole inadempimento del debitore nel pagamento delle fatture in pendenza della procedura di dissesto – sarebbe privo di fondamento in quanto, nel caso di specie, non verrebbe in rilievo la maturazione di interessi ulteriori rispetto a quelli già emersi in sede di formazione del titolo, bensì la modalità di calcolo degli interessi su alcune specifiche voci della sorte capitale già definita dal titolo passato in giudicato, ossia il lodo arbitrale il quale, al paragrafo 5, sub. 2 della propria motivazione, aveva previsto la “ la statuizione di condanna al pagamento degli interessi di mora ex art 26 L. 109/1994 sulla sorte capitale di €.1.167.183,95 e di €. 74.666,66, “aumentato di tre punti percentuali dal sessantesimo giorno successivo al termine ultimo per l’adempimento ” (pag. 7, memoria di costituzione della ricorrente);
- alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, il reclamo veniva trattenuto in decisione.
Ritenuto che :
- il reclamo proposto si appalesa privo di fondamento;
- costituisce affermazione assolutamente ricorrente quella secondo la quale gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria e, più in particolare, di liquidazione forfetaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, e quindi sono dovuti dal giorno della mora, anche se non erano dovuti precedentemente ed anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno;
- più in generale, l’obbligazione feneratizia costituisce obbligazione accessoria ad altra, principale, avente carattere pecuniario pertanto, in caso di inadempimento dell’obbligazione accessoria, nessun rilievo riveste il carattere colpevole, o meno, del mancato pagamento degli interessi, al più potendo aversi riguardo al carattere colpevole, o meno, dell’inadempimento dell’obbligazione principale;
- dal momento, però, che quest’ultima ha carattere pecuniario (e, come pure ripetutamente affermato, le obbligazioni pecuniarie sono una specie del più ampio genere delle obbligazioni generiche nel quale genus numquam perit ), val la pena rammentare che il debitore di una somma di denaro risponde dell’inadempimento pure in assenza di una sua condotta colpevole, salvo che l’inadempienza non sia stata determinata da sopravvenienze straordinarie ed imprevedibili, del tutto estranee al rischio tipicamente inerente all’organizzazione di una prestazione di denaro;
- nel caso di specie, è da escludersi che il dissesto dell’Ente ed il successivo insediamento dell’Organismo Straordinario di Liquidazione costituiscano circostanze del tutto impreviste ed imprevedibili idonee a fungere da cause di esclusione della responsabilità del comune inadempiente, posto che risulta del tutto evidente come l’amministrazione locale non possa ritenersi estranea alla causazione dello stato di dissesto dell’ente, ed appare quindi del tutto conforme a diritto che essa sia adesso chiamata a rispondere del mancato adempimento di un’obbligazione pecuniaria, quand’anche (in ipotesi) essa sia riconducibile all’operato di un organismo straordinario;
- del resto, tale evenienza era stata già presa in considerazione da questo Tribunale con la sentenza n. 9250/2020, con la quale era stato già esaminato (e respinto) l’argomento secondo il quale l’amministrazione comunale non avrebbe potuto essere chiamata a pagare gli ulteriori interessi maturati sul capitale ancora dovuto a decorrere dall’apertura del dissesto eccependo che, in tal modo, l’Ente sarebbe stato esposto “ al maturare di accessori del credito per fatto non imputabile, non essendo l’Amministrazione responsabile dei tempi di liquidazione della massa passiva ”;
- con quella decisione, la Sezione aveva rilevato che l’argomento in questione prestava il fianco all’osservazione che “ il debito è riferito pur sempre all’unico Ente Locale e che la gestione del dissesto non integra una amministrazione differente da quella “ordinaria” essendo solo ripartite le competenze tra i diversi organi della stessa persona giuridica. Essendo a quest’ultima imputabile il debito, nella sua interezza, non è possibile riconoscere al bilancio riequilibrato quella impermeabilità ai crediti non soddisfatti che la tesi dell’Ente, se fosse corretta, implicherebbe. Invero, la tesi del Comune finisce con il provare troppo, in quanto si perverrebbe ad una estinzione di fatto delle poste “sopravvissute” al dissesto non essendo queste ultime esigibili né dalla relativa gestione (che ha concluso il mandato), né dall’amministrazione con il bilancio riequilibrato (che non ne risponderebbe). Si avrebbe, in sostanza, una interpretazione abrogativa del principio di completa e necessaria esecuzione integrale del giudicato, che è teso ad assicurare valori inderogabili quali l’effettività della tutela giurisdizionale e l’effettività della tutela del credito, a fronte, non va sottaciuto, di una condizione di responsabilità dell’Ente (persona giuridica) per fattispecie di cattiva o negligente gestione (aspetto che va debitamente sottolineato, in quanto il dissesto è istituto volto a rimediare le conseguenze di una amministrazione inefficiente o inefficace o comunque non accorta). A fronte di tali valori, dunque, l’eventuale soggezione del bilancio riequilibrato ad ulteriori pretese creditorie non soddisfatte dal dissesto (che, peraltro, è lo strumento tipico previsto dall’ordinamento per il soddisfacimento di crediti che il bilancio dell’Ente, a causa di una mala gestione, non è stato in grado di fare fronte), potrà generare responsabilità contabili degli incaricati del risanamento dell’Ente (laddove quest’ultimo si sia protratto per tempi non ragionevoli o comunque non giustificati e dunque per i casi di inerzia o di inefficienze di gestione liquidatoria) ma non potrà comunque impedire l’integrale soddisfazione del giudicato ”;
- in definitiva, quindi, il reclamo proposto va respinto;
- sussistono comunque giuste ragioni, ad avviso del Collegio, per disporre la compensazione delle relative spese;
- quanto alla richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal commissario ad acta con l’istanza depositata in atti il 4 marzo 2025, atteso che sulla medesima non sono stati formulati rilievo né da parte della ricorrente né da parte del comune di Santa Venerina, il Collegio si limita ad osservare quanto segue;
- l’ausiliario giudiziale ha basato la propria richiesta di liquidazione del compenso sul disposto del Decreto Ministeriale n. 115/2022 “ per un importo pari a euro ottomila settecento calcolato nella misura media prevista ”;
- il riferimento al testo normativo in parola è solo parzialmente corretto;
- infatti, non già il D.M. n. 115/2002 quanto, piuttosto, il d.P.R. n. 115/2002 (recante “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ”), all’art. 57 prevede l’equiparazione, ai fini della determinazione dell’onorario spettante per l’adempimento dell’incarico, tra gli ausiliari del magistrato ed il commissario ad acta . Il precedente art .50 stabilisce, poi che “ La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo, è stabilita mediante tabelle, approvate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ”;
- il decreto ministeriale in questione, quindi, al quale dovrà farsi riferimento è allora il decreto del Ministro della Giustizia – emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze – del 30 maggio 2002 – e, più precisamente, all’allegato al decreto in questione il quale, all’art. 2, riconosce al perito ed al consulente tecnico in materia amministrativa, contabile e fiscale (al quale il commissario ad acta è equiparabile in forza del predetto art. 57 del d.P.R. n. 115/2002) un onorario a percentuale calcolato per scaglioni;
- tenuto conto che l’importo della somma dovuta in esecuzione del giudicato che il commissario è stato chiamato a liquidare risulta pari ad Euro 637.795,41, corrispondente all’ultimo degli scaglioni previsti dall’art. 2 dell’allegato al D.M. 30 maggio 2002, per il quale è previsto un compenso determinato, in misura percentuale, tra lo 0,4737% e lo 0,9474% del valore della somma liquidata e che quindi, facendo applicazione del valore medio percentuale sopra descritto, il compenso massimo liquidabile in favore del commissario è pari ad Euro 7,687,00, con arrotondamento per eccesso dell’ultima cifra decimale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.;
- compensa le spese del presente incidente processuale;
- determina in Euro 7.687,00 l’onorario spettante al commissario ad acta , da liquidarsi a carico del comune di Santa Venerina, per come statuito dalla sent. n. 9250/2020 di questo Tribunale;
- manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO