TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5631 /2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. ssa Silvia Barison Giudice relatore dott. ssa Tania Vettore Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5631/2021 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. ALESSANDRA TUSSET e l'avv. CLEO VIANELLO ricorrente nei confronti di
CP_1
Con l'avv. DANIELA ARMIDA FIORE convenuta in contraddittorio con avv. ANNA GNATA Controparte_2
in proprio
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 04/12/2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: “· previa revoca del provvedimento di data 18 novembre 2022, nella parte in cui dispone l'affidamento dei minori e Per_1
al Servizio Sociale del Comune di Venezia, 1. Affidarsi i figli Persona_2
minori e in via esclusiva al padre, con esercizio della Per_1 Persona_2
responsabilità genitoriale in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo l'istituto del cosiddetto “affido super esclusivo”.
2. In subordine al punto 1, ove il Tribunale dovesse disporre l'affidamento congiunto, disponga nuovamente che la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, sia esercitata dal solo padre. 3.
Stabilirsi, in ogni caso, la residenza ed il collocamento prevalente dei minori presso il padre, signor .
4. Stabilirsi le modalità di Parte_1
frequentazione della madre con i figli ritenute nell'interesse dei minori, allo stato con modalità protette, se e nella misura ritenuta confacente all'interesse dei ragazzi.
5. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita a Burano,
Via San Mauro 145, in favore del signor , ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 337 sexies c.c., affinché continui ad abitarvi con i tre figli, immobile così identificato nel N.C.E.U. del Comune di Venezia, Sez. Venezia –
Sez. Urb. Burano, Foglio 26 – Mapp. 1229 sub. 8, Via San Mauro n. 145, in precedenza 23/D.
6. Disporre in capo alla signora l'onere di CP_1
contribuire al mantenimento dei tre figli (maggiorenne, non Per_3
economicamente autosufficiente), e (minorenni) , Per_1 Per_2 Per_2
mediante la somma complessiva mensile non inferiore ad Euro 750,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio) o comunque la diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi al signor entro il cinque di ogni mese mediante Parte_1
2 bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal dì della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia 19 settembre 2019. 7. Disporsi, in ogni caso, che il signor percepirà l'assegno unico e universale Parte_1
erogato dall'INPS. In ogni caso con rifusione delle spese di lite, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge”;
Conclusioni della resistente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Venezia, in data 02.10.2004 e riportato nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 32- Parte II – serie A – anno 2004. 2) Affidare i minori ai servizi sociali, incaricandoli di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di predisporre un calendario di incontri individuali per ciascun minore con l'ausilio e il monitoraggio dei servizi e di attivare presso il consultorio della ASL di competenza i necessari interventi individuali di sostegno psicologico per i minori. 3) In via subordinata, disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso un centro diurno, nell'ambito del quale gli stessi possano effettuare il necessario percorso di riavvicinamento alla figura materna, essendosi rivelata inefficace ogni diversa misura. 4) Porre a carico della madre l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno dell'importo di € 450,00.
Con vittoria di spese”;
Conclusioni del curatore speciale: “confermare l'affidamento dei minori
e ai Servizi Sociali del Comune di Venezia i quali, Per_1 Persona_2
sentiti i genitori ed ascoltato ciascun figlio, assumeranno anche le principali decisioni relative alla loro istruzione, educazione e salute anche al fine di non modificarne le abitudini di vita;
confermare la residenza ed il collocamento dei minori presso il padre e, per l'effetto, assegnare al sig. la casa Parte_1
3 coniugale sita in Venezia, Sez. Venezia – Sez. Urb. Burano, foglio 26, mapp.
1299, sub. 8, via San Mauro n. 145, in precedenza 23/D; disporre che venga mantenuto da parte dei Servizi affidatari il Servizio di Educazione Domiciliare in favore di;
disporre che venga attivato e mantenuto in favore di Per_2
ciascuno dei figli minori un percorso di sostegno psicologico individuale al fine della tutela della loro salute psicofisica, mediante un professionista individuato con il supporto dei Servizi affidatari;
invitare le parti a proseguire il percorso di sostegno al concreto esercizio della responsabilità genitoriale già intrapreso presso il Consultorio famigliare del Lido di Venezia;
disporre che – per quando ciascuno dei minori sarà pronto ad incontrare la madre – le visite madre/figlio vengano organizzate dai Servizi affidatari con le modalità reputate tempo per tempo conformi all'interesse del minore;
invitare la sig.ra ad CP_1
astenersi dal transitare e/o dal trattenersi e/o da qualunque forma di appostamento in prossimità dell'abitazione dei minori sita in Burano, via San
Mauro n. 145, e dall'ivi filmare e/o registrare in qualunque modo la predetta abitazione e/o i figli;
quanto alla quantificazione del contributo al mantenimento dei minori da parte della madre, ci si rimette alla prudente valutazione del Tribunale. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 15/07/2021 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 02/10/2004 con;
CP_1
matrimonio dal quale sono nati i figli (18/07/2006), Per_3 Per_1
(21/12/2007) e (25/12/2009). Per_2
4 Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza n.
1476 del 2020 e che, successivamente, la convivenza tra loro non era più ripresa né era possibile la riconciliazione dei coniugi;
deduceva, altresì, che con sentenza di separazione era stata disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e chiedeva, in particolare, disporsi l'”affido super esclusivo” dei figli minori al padre oltre che dichiararsi la “decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte della madre, o il suo affievolimento, ai sensi degli artt. 330 e 333, c.c.”, in ragione delle sue “condotte gravemente pregiudizievoli” nei confronti dei figli ed “esasperanti: ad esempio insistendo in veri pedinamenti o appostamenti per ore davanti alla casa coniugale”.
Parte convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentando in merito al procedimento penale a proprio carico per l'accusa di maltrattamenti verso i figli – conclusosi con decreto di archiviazione del GIP presso il
Tribunale di Venezia, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Preso atto di quanto sopra e sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale, letta anche la relazione dep. il 14/07/2022 dai Servizi Sociali di
Venezia, che rappresentavano la riscontrata impossibilità di attivare qualsiasi percorso di supporto al nucleo familiare, per l'opposizione – più o meno apertamente manifestata – sia dei genitori che dei figli, il Presidente delegato nominava l'avv. Anna Gnata quale curatore speciale dei minori.
Dopo la sua costituzione, il Presidente delegato provvedeva all'ascolto dei minori e con ordinanza del 18/11/2022 assumeva i provvedimenti temporanei e
5 urgenti, disponendone la presa in carico da parte della per un sostegno Pt_2
psicologico individuale;
nominava se stesso GI, disponendo il passaggio al rito ordinario ed assegnando termini per il deposito degli scritti integrativi.
Depositate le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali e respinta l'istanza di mutamento delle condizioni di affidamento dei minori formulata dal ricorrente nella propria memoria integrativa, con ordinanza del 23/10/2023 il
Giudice disponeva la collocazione extrafamiliare infrasettimanale diurna per
– successivamente revocata con ordinanza del 06/03/2024 – Per_2
confermando nel resto la collocazione prevalente presso il padre, sollecitava l'avvio di un percorso di sostegno psicologico individuale in favore della ragazza e disponeva la presa in carico del servizio di NPI della
[...]
per la valutazione di e di circa il disturbo Parte_3 Per_2 Per_3
specifico dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia); successivamente, con ordinanza del 06/03/2024 veniva disposto il servizio educativo domiciliare da parte del Servizio Sociale di Venezia, in favore di
. Per_2
Depositate medio tempore le memorie istruttorie e la relazione dei S.S. affidatari, in data 19/03/2024 il Giudice – ogni diversa istanza rigettata – disponeva la prosecuzione di tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali di
Venezia, ULSS3 Consultorio e NPI e autorizzava i difensori delle parti ed il curatore speciale dei minori a precisare le proprie conclusioni, che precisavano come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04/12/2024.
La causa è stata dunque rimessa in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
6 Nelle more presentava altresì ricorso chiedendo la modifica CP_1
urgente dei provvedimenti provvisori nei seguenti termini “1) Affidare i minori ai servizi sociali, incaricandoli di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di predisporre un calendario di incontri individuali per ciascun minore con l'ausilio e il monitoraggio dei servizi e di attivare presso il consultorio della ASL di competenza i necessari interventi individuali di sostegno psicologico per i minori. 2) Disporre la collocazione dei minori presso un centro diurno, nell'ambito del quale gli stessi possano effettuare i percorsi necessari, essendosi rivelata inefficace ogni diversa misura”; il Giudice respingeva l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, rimettendo alla fase decisoria ogni determinazione.
Il P.M. intervenuto non concludeva.
*
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo
Tribunale (27/05/2016) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Si deve pertanto ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il loro contegno processuale.
7 Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti e lege, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
*
Sui provvedimenti accessori, si rileva in primo luogo che la domanda attorea ex artt. 330 – 333 c.c. che aveva imposto la nomina del curatore speciale, dopo essere stata riproposta anche nella memoria integrativa per la fase di merito, in sede di precisazione delle conclusioni non è stata riproposta e pertanto deve ritenersi implicitamente abbandonata. Non vi è dunque luogo a provvedere su di essa.
Parimenti, non vi è luogo a provvedere su collocazione, affidamento e visite della figlia , medio tempore divenuta maggiorenne, tuttora convivente Per_3
col padre ed i fratelli.
Va invece confermato l'affidamento degli altri figli delle parti – , nato Per_1
nel 2007 e , nata nel 2009 – ai Servizi Sociali di Venezia, già incaricati Per_2
provvisoriamente.
Non sono infatti mutati i presupposti di fatto che avevano indotto il Presidente delegato a disporre l'affidamento eterofamiliare della prole.
In diritto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in
8 tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (v. e permultis recentemente C. Cass.
Sez. I Civ. sent. 31571/2024).
Nella specie non è possibile dare corso all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, posto che la madre, già affetta da importanti limiti psico- fisici, da quasi dieci anni non frequenta i figli non può dirsi dotata delle informazioni necessarie per apprezzarne i desideri e le inclinazioni atte a orientarne l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale.
Inoltre, sebbene – in linea di principio – la “mera” conflittualità parentale non comporti automaticamente l'affidamento esclusivo della prole, vanno considerate, nello specifico, la paralisi comunicativa che tuttora avvince le parti ed i figli e l'estrema difficoltà nella collaborazione tra i genitori, dimostrata anche recentemente – e nonostante la mediazione dei Servizi Sociali affidatari
– come quando è naufragato, per mancanza di accordo, l'accesso ad uno stabile supporto psicologico (in quel frangente, necessariamente, per la mancata presa in carico dal Servizio Pubblico, pur sollecitato) privato di cui i figli minori avevano estremo bisogno.
Se dunque la situazione attuale è lievemente migliorata rispetto all'inizio del procedimento – risalente al 2021 – quando dalla documentazione in atti (in particolare dalla CTU espletata nel corso della causa di separazione dalla dott.ssa ) emergeva che entrambi i genitori presentavano elementi Persona_4
di fragilità e che la loro capacità di comprendere pienamente le dinamiche famigliari appariva esigua, una piena idoneità genitoriale dei due contendenti non appare ancora raggiunta, come rivelano da ultimo le difficoltà sperimentate da , in ambito scolastico, e – più in generale – da . Su questa Per_1 Per_2
9 considerazione si innesta quella, non meno importante ai fini che ne occupano, per cui col trascorrere del tempo i minori si sono rafforzati nel loro atteggiamento di rifiuto nei confronti della madre: essi mantengono una rappresentazione saldamente scissa del padre e della madre (e delle loro rispettive famiglie d'origine) e sono di fatto impermeabili a qualsiasi tentativo di avvicinamento non solo della ma anche alla madre.
In questo quadro oggettivo non è possibile dare corso all'affidamento condiviso della prole, seppure col monitoraggio dei Servizi Sociali.
Neppure corrisponde all'interesse dei figli minori il loro affidamento esclusivo al padre, in quanto foriero di una definitiva marginalizzazione della figura materna che finora con estrema fatica si è tentato di scongiurare, mettendo la madre quantomeno al corrente delle scelte relative ai figli operate dai Servizi affidatari.
Si ritiene che, per la costante tendenza del nucleo padre – figli all'isolamento, anche sul piano sociale (come rivela, da ultimo, anche la diffidente accettazione
– da parte dei ragazzi – dell'educatrice domiciliare per ), l'affido Per_2
esclusivo dei minori al padre ne suggellerebbe definitivamente la propensione all'autoreferenzialità, viepiù pericolosa per i ragazzi attese le loro fragilità individuali (per cui v. da ultimo l'accesso di al P.S. in stato di ebbrezza, Per_2
la sua frequentazione di “amici” che il padre e i fratelli non conoscono e l'accidentato andamento scolastico di nell'anno in corso riferiti dal Per_1
curatore speciale e non smentiti dalle parti).
Inoltre, affidando i minori al solo padre – tenuto conto della polarizzazione dei figli verso il padre ed i nonni paterni ed il loro atteggiamento rigidamente conchiuso in se stessi nel corso dell'intera vicenda che ne occupa – appare altamente probabile la definitiva eclissi non solo, in concreto, di ogni possibilità
10 di riallacciare un rapporto con la madre (invero già assenti da tempo, e non certo per “colpa” dei ragazzi), ma anche, sotto il profilo ideale, della figura materna nella vita dei figli, con le intuibili conseguenze negative su di loro rispetto alla totale assenza di un genitore nella loro vita.
Anche considerato il buon esito dell'affidamento temporaneo ai figli, registrato dal curatore speciale alle pp. 12 ss. della sua comparsa conclusionale, appare dunque più tutelante per i minori confermarne l'affidamento condiviso ai
Servizi Sociali, fino al raggiungimento della maggiore età, ormai prossima, per e – per – per la durata di un biennio. Per_1 Per_2
Per quest'ultima va altresì confermata l'attivazione – già disposta in via provvisoria – del SED (Servizio Educativo Domiciliare), che l'aiuta nello studio e fornisce al padre un apporto per quanto riguarda l'area dell'educazione, coinvolgendo in questo processo tutto il sistema familiare ed agendo in modo integrato con i Servizi affidatari;
la ragazza potrà inoltre avvalersi, ove lo desideri, del percorso psicoterapico di sostegno individuale che le andrà messo a disposizione dalla ULSS di residenza.
Anche a appare opportuno assicurare la stessa disponibilità di Per_1
intraprendere, su base volontaria, un percorso psicoterapico di sostegno individuale presso la ULSS di residenza.
I Servizi Sociali di Venezia, come sopra incaricati, relazioneranno al GT, con cadenza semestrale, sull'andamento dell'affidamento dei figli minori e daranno atto dell'eventuale loro presa in carico da parte della e del Parte_3
relativo andamento.
Posto che tutti e tre i figli continuano a vivere col padre e che nessuno di loro è economicamente indipendente, al ricorrente andrà assegnata l'ex casa familiare
– di sua proprietà – sita in Venezia, loc. Burano, Via San Mauro 145.
11 Eventuali visite madre – figli si svolgeranno, in modalità protetta o spazio neutro presso i Servizi Sociali affidatari, su richiesta di ciascun figlio: all'uopo,
è opportuno che per quanto emerso nel corso del processo, sia davanti al
Giudice Istruttore (in particolare, in sede di ascolto), che a mezzo del curatore speciale (di cui v. da ultimo amplius la comparsa conclusionale), che presso i
Servizi Sociali, la madre si astenga da qualsiasi forma di pressione o sollecitazione – anche solo indiretta, semplicemente presentandosi vis à vis e senza preavviso – ad una ripresa dei contatti tra loro.
In punto di statuizioni economiche, preso atto che non vi sono domande inter partes, a carico della madre va posto un assegno per concorso al mantenimento ordinario dei figli che ex art. 337 ter c.c. tenga conto, per un verso, dell'assenza di frequentazioni con la madre e, per altro verso, dei redditi e del patrimonio dei genitori.
In particolare, il ricorrente ha un reddito di circa 1500,00 € medi mensili ed è proprietario della casa familiare, mentre la resistente vive in affitto – con un esborso di circa 350,00 € mensili per il canone – e percepisce una retribuzione di circa 1700,00 € medi mensili. Ella è proprietaria di un immobile ubicato a
Nettuno (RM), del quale non si conosce l'attuale condizione giuridica.
La resistente va pertanto gravata del pagamento di € 600,00 mensili – pari ad €
200,00 per ciascun figlio – oltre ISTAT su base annua, quale concorso al loro mantenimento ordinario, da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per i figli andranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'AUF erogato dall'INPS per i figli delle parti sarà percepito interamente dal padre, presso il quale essi sono esclusivamente collocati.
12 Considerati l'oggetto e gli esiti della controversia, le spese legali vanno compensate tra le parti principali e poste a loro carico – per ½ ciascuno – in favore del curatore speciale, le cui domande sono state integralmente accolte.
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che del valore della causa indeterminabile basso e della sua media complessità, oltre che della copiosa attività processuale svolta nel procedimento principale ed in quello subalterno.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia 02/10/2004 tra CP_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
VENEZIA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 2 Serie A n.
32;
Sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione;
Dichiara interamente compensate tra ricorrente e convenuta le spese di lite, ponendo a carico di entrambe, per ½ ciascuna, quelle del curatore speciale, liquidate in € 1701,00 per studio, € 1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VENEZIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Silvia Barison dott. Lisa Micochero
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. ssa Silvia Barison Giudice relatore dott. ssa Tania Vettore Giudice ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5631/2021 avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili del matrimonio promossa da
Parte_1
Con l'avv. ALESSANDRA TUSSET e l'avv. CLEO VIANELLO ricorrente nei confronti di
CP_1
Con l'avv. DANIELA ARMIDA FIORE convenuta in contraddittorio con avv. ANNA GNATA Controparte_2
in proprio
E con l'intervento del P.M.
1 Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta del 04/12/2024 con termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni del ricorrente: “· previa revoca del provvedimento di data 18 novembre 2022, nella parte in cui dispone l'affidamento dei minori e Per_1
al Servizio Sociale del Comune di Venezia, 1. Affidarsi i figli Persona_2
minori e in via esclusiva al padre, con esercizio della Per_1 Persona_2
responsabilità genitoriale in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., secondo l'istituto del cosiddetto “affido super esclusivo”.
2. In subordine al punto 1, ove il Tribunale dovesse disporre l'affidamento congiunto, disponga nuovamente che la responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, sia esercitata dal solo padre. 3.
Stabilirsi, in ogni caso, la residenza ed il collocamento prevalente dei minori presso il padre, signor .
4. Stabilirsi le modalità di Parte_1
frequentazione della madre con i figli ritenute nell'interesse dei minori, allo stato con modalità protette, se e nella misura ritenuta confacente all'interesse dei ragazzi.
5. Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita a Burano,
Via San Mauro 145, in favore del signor , ai sensi e per gli Parte_1
effetti dell'art. 337 sexies c.c., affinché continui ad abitarvi con i tre figli, immobile così identificato nel N.C.E.U. del Comune di Venezia, Sez. Venezia –
Sez. Urb. Burano, Foglio 26 – Mapp. 1229 sub. 8, Via San Mauro n. 145, in precedenza 23/D.
6. Disporre in capo alla signora l'onere di CP_1
contribuire al mantenimento dei tre figli (maggiorenne, non Per_3
economicamente autosufficiente), e (minorenni) , Per_1 Per_2 Per_2
mediante la somma complessiva mensile non inferiore ad Euro 750,00 (Euro
250,00 per ciascun figlio) o comunque la diversa somma ritenuta di giustizia, da versarsi al signor entro il cinque di ogni mese mediante Parte_1
2 bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal dì della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia 19 settembre 2019. 7. Disporsi, in ogni caso, che il signor percepirà l'assegno unico e universale Parte_1
erogato dall'INPS. In ogni caso con rifusione delle spese di lite, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge”;
Conclusioni della resistente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Venezia, in data 02.10.2004 e riportato nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 32- Parte II – serie A – anno 2004. 2) Affidare i minori ai servizi sociali, incaricandoli di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di predisporre un calendario di incontri individuali per ciascun minore con l'ausilio e il monitoraggio dei servizi e di attivare presso il consultorio della ASL di competenza i necessari interventi individuali di sostegno psicologico per i minori. 3) In via subordinata, disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione degli stessi presso un centro diurno, nell'ambito del quale gli stessi possano effettuare il necessario percorso di riavvicinamento alla figura materna, essendosi rivelata inefficace ogni diversa misura. 4) Porre a carico della madre l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno dell'importo di € 450,00.
Con vittoria di spese”;
Conclusioni del curatore speciale: “confermare l'affidamento dei minori
e ai Servizi Sociali del Comune di Venezia i quali, Per_1 Persona_2
sentiti i genitori ed ascoltato ciascun figlio, assumeranno anche le principali decisioni relative alla loro istruzione, educazione e salute anche al fine di non modificarne le abitudini di vita;
confermare la residenza ed il collocamento dei minori presso il padre e, per l'effetto, assegnare al sig. la casa Parte_1
3 coniugale sita in Venezia, Sez. Venezia – Sez. Urb. Burano, foglio 26, mapp.
1299, sub. 8, via San Mauro n. 145, in precedenza 23/D; disporre che venga mantenuto da parte dei Servizi affidatari il Servizio di Educazione Domiciliare in favore di;
disporre che venga attivato e mantenuto in favore di Per_2
ciascuno dei figli minori un percorso di sostegno psicologico individuale al fine della tutela della loro salute psicofisica, mediante un professionista individuato con il supporto dei Servizi affidatari;
invitare le parti a proseguire il percorso di sostegno al concreto esercizio della responsabilità genitoriale già intrapreso presso il Consultorio famigliare del Lido di Venezia;
disporre che – per quando ciascuno dei minori sarà pronto ad incontrare la madre – le visite madre/figlio vengano organizzate dai Servizi affidatari con le modalità reputate tempo per tempo conformi all'interesse del minore;
invitare la sig.ra ad CP_1
astenersi dal transitare e/o dal trattenersi e/o da qualunque forma di appostamento in prossimità dell'abitazione dei minori sita in Burano, via San
Mauro n. 145, e dall'ivi filmare e/o registrare in qualunque modo la predetta abitazione e/o i figli;
quanto alla quantificazione del contributo al mantenimento dei minori da parte della madre, ci si rimette alla prudente valutazione del Tribunale. In ogni caso con vittoria delle spese di lite”;
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 15/07/2021 chiedeva pronunciarsi, alle Parte_1
condizioni di cui al proprio atto introduttivo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 02/10/2004 con;
CP_1
matrimonio dal quale sono nati i figli (18/07/2006), Per_3 Per_1
(21/12/2007) e (25/12/2009). Per_2
4 Deduceva parte ricorrente che i coniugi si erano separati come da sentenza n.
1476 del 2020 e che, successivamente, la convivenza tra loro non era più ripresa né era possibile la riconciliazione dei coniugi;
deduceva, altresì, che con sentenza di separazione era stata disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio Familiare dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e chiedeva, in particolare, disporsi l'”affido super esclusivo” dei figli minori al padre oltre che dichiararsi la “decadenza dalla responsabilità genitoriale da parte della madre, o il suo affievolimento, ai sensi degli artt. 330 e 333, c.c.”, in ragione delle sue “condotte gravemente pregiudizievoli” nei confronti dei figli ed “esasperanti: ad esempio insistendo in veri pedinamenti o appostamenti per ore davanti alla casa coniugale”.
Parte convenuta, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentando in merito al procedimento penale a proprio carico per l'accusa di maltrattamenti verso i figli – conclusosi con decreto di archiviazione del GIP presso il
Tribunale di Venezia, si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status ma formulando proprie e diverse conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva.
Preso atto di quanto sopra e sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale, letta anche la relazione dep. il 14/07/2022 dai Servizi Sociali di
Venezia, che rappresentavano la riscontrata impossibilità di attivare qualsiasi percorso di supporto al nucleo familiare, per l'opposizione – più o meno apertamente manifestata – sia dei genitori che dei figli, il Presidente delegato nominava l'avv. Anna Gnata quale curatore speciale dei minori.
Dopo la sua costituzione, il Presidente delegato provvedeva all'ascolto dei minori e con ordinanza del 18/11/2022 assumeva i provvedimenti temporanei e
5 urgenti, disponendone la presa in carico da parte della per un sostegno Pt_2
psicologico individuale;
nominava se stesso GI, disponendo il passaggio al rito ordinario ed assegnando termini per il deposito degli scritti integrativi.
Depositate le relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali e respinta l'istanza di mutamento delle condizioni di affidamento dei minori formulata dal ricorrente nella propria memoria integrativa, con ordinanza del 23/10/2023 il
Giudice disponeva la collocazione extrafamiliare infrasettimanale diurna per
– successivamente revocata con ordinanza del 06/03/2024 – Per_2
confermando nel resto la collocazione prevalente presso il padre, sollecitava l'avvio di un percorso di sostegno psicologico individuale in favore della ragazza e disponeva la presa in carico del servizio di NPI della
[...]
per la valutazione di e di circa il disturbo Parte_3 Per_2 Per_3
specifico dell'apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia, disgrafia); successivamente, con ordinanza del 06/03/2024 veniva disposto il servizio educativo domiciliare da parte del Servizio Sociale di Venezia, in favore di
. Per_2
Depositate medio tempore le memorie istruttorie e la relazione dei S.S. affidatari, in data 19/03/2024 il Giudice – ogni diversa istanza rigettata – disponeva la prosecuzione di tutti gli incarichi già conferiti ai Servizi Sociali di
Venezia, ULSS3 Consultorio e NPI e autorizzava i difensori delle parti ed il curatore speciale dei minori a precisare le proprie conclusioni, che precisavano come da note di trattazione scritta per l'udienza del 04/12/2024.
La causa è stata dunque rimessa in decisione sulle conclusioni di cui sopra, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al P.M. per le sue conclusioni ex art. 1 disp. att. c.p.c.
6 Nelle more presentava altresì ricorso chiedendo la modifica CP_1
urgente dei provvedimenti provvisori nei seguenti termini “1) Affidare i minori ai servizi sociali, incaricandoli di proseguire il percorso di sostegno alla genitorialità, nonché di predisporre un calendario di incontri individuali per ciascun minore con l'ausilio e il monitoraggio dei servizi e di attivare presso il consultorio della ASL di competenza i necessari interventi individuali di sostegno psicologico per i minori. 2) Disporre la collocazione dei minori presso un centro diurno, nell'ambito del quale gli stessi possano effettuare i percorsi necessari, essendosi rivelata inefficace ogni diversa misura”; il Giudice respingeva l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori, rimettendo alla fase decisoria ogni determinazione.
Il P.M. intervenuto non concludeva.
*
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti
è fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed e lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data di cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo
Tribunale (27/05/2016) nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Si deve pertanto ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il loro contegno processuale.
7 Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti e lege, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
*
Sui provvedimenti accessori, si rileva in primo luogo che la domanda attorea ex artt. 330 – 333 c.c. che aveva imposto la nomina del curatore speciale, dopo essere stata riproposta anche nella memoria integrativa per la fase di merito, in sede di precisazione delle conclusioni non è stata riproposta e pertanto deve ritenersi implicitamente abbandonata. Non vi è dunque luogo a provvedere su di essa.
Parimenti, non vi è luogo a provvedere su collocazione, affidamento e visite della figlia , medio tempore divenuta maggiorenne, tuttora convivente Per_3
col padre ed i fratelli.
Va invece confermato l'affidamento degli altri figli delle parti – , nato Per_1
nel 2007 e , nata nel 2009 – ai Servizi Sociali di Venezia, già incaricati Per_2
provvisoriamente.
Non sono infatti mutati i presupposti di fatto che avevano indotto il Presidente delegato a disporre l'affidamento eterofamiliare della prole.
In diritto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in
8 tal modo si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (v. e permultis recentemente C. Cass.
Sez. I Civ. sent. 31571/2024).
Nella specie non è possibile dare corso all'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, posto che la madre, già affetta da importanti limiti psico- fisici, da quasi dieci anni non frequenta i figli non può dirsi dotata delle informazioni necessarie per apprezzarne i desideri e le inclinazioni atte a orientarne l'esercizio in concreto della responsabilità genitoriale.
Inoltre, sebbene – in linea di principio – la “mera” conflittualità parentale non comporti automaticamente l'affidamento esclusivo della prole, vanno considerate, nello specifico, la paralisi comunicativa che tuttora avvince le parti ed i figli e l'estrema difficoltà nella collaborazione tra i genitori, dimostrata anche recentemente – e nonostante la mediazione dei Servizi Sociali affidatari
– come quando è naufragato, per mancanza di accordo, l'accesso ad uno stabile supporto psicologico (in quel frangente, necessariamente, per la mancata presa in carico dal Servizio Pubblico, pur sollecitato) privato di cui i figli minori avevano estremo bisogno.
Se dunque la situazione attuale è lievemente migliorata rispetto all'inizio del procedimento – risalente al 2021 – quando dalla documentazione in atti (in particolare dalla CTU espletata nel corso della causa di separazione dalla dott.ssa ) emergeva che entrambi i genitori presentavano elementi Persona_4
di fragilità e che la loro capacità di comprendere pienamente le dinamiche famigliari appariva esigua, una piena idoneità genitoriale dei due contendenti non appare ancora raggiunta, come rivelano da ultimo le difficoltà sperimentate da , in ambito scolastico, e – più in generale – da . Su questa Per_1 Per_2
9 considerazione si innesta quella, non meno importante ai fini che ne occupano, per cui col trascorrere del tempo i minori si sono rafforzati nel loro atteggiamento di rifiuto nei confronti della madre: essi mantengono una rappresentazione saldamente scissa del padre e della madre (e delle loro rispettive famiglie d'origine) e sono di fatto impermeabili a qualsiasi tentativo di avvicinamento non solo della ma anche alla madre.
In questo quadro oggettivo non è possibile dare corso all'affidamento condiviso della prole, seppure col monitoraggio dei Servizi Sociali.
Neppure corrisponde all'interesse dei figli minori il loro affidamento esclusivo al padre, in quanto foriero di una definitiva marginalizzazione della figura materna che finora con estrema fatica si è tentato di scongiurare, mettendo la madre quantomeno al corrente delle scelte relative ai figli operate dai Servizi affidatari.
Si ritiene che, per la costante tendenza del nucleo padre – figli all'isolamento, anche sul piano sociale (come rivela, da ultimo, anche la diffidente accettazione
– da parte dei ragazzi – dell'educatrice domiciliare per ), l'affido Per_2
esclusivo dei minori al padre ne suggellerebbe definitivamente la propensione all'autoreferenzialità, viepiù pericolosa per i ragazzi attese le loro fragilità individuali (per cui v. da ultimo l'accesso di al P.S. in stato di ebbrezza, Per_2
la sua frequentazione di “amici” che il padre e i fratelli non conoscono e l'accidentato andamento scolastico di nell'anno in corso riferiti dal Per_1
curatore speciale e non smentiti dalle parti).
Inoltre, affidando i minori al solo padre – tenuto conto della polarizzazione dei figli verso il padre ed i nonni paterni ed il loro atteggiamento rigidamente conchiuso in se stessi nel corso dell'intera vicenda che ne occupa – appare altamente probabile la definitiva eclissi non solo, in concreto, di ogni possibilità
10 di riallacciare un rapporto con la madre (invero già assenti da tempo, e non certo per “colpa” dei ragazzi), ma anche, sotto il profilo ideale, della figura materna nella vita dei figli, con le intuibili conseguenze negative su di loro rispetto alla totale assenza di un genitore nella loro vita.
Anche considerato il buon esito dell'affidamento temporaneo ai figli, registrato dal curatore speciale alle pp. 12 ss. della sua comparsa conclusionale, appare dunque più tutelante per i minori confermarne l'affidamento condiviso ai
Servizi Sociali, fino al raggiungimento della maggiore età, ormai prossima, per e – per – per la durata di un biennio. Per_1 Per_2
Per quest'ultima va altresì confermata l'attivazione – già disposta in via provvisoria – del SED (Servizio Educativo Domiciliare), che l'aiuta nello studio e fornisce al padre un apporto per quanto riguarda l'area dell'educazione, coinvolgendo in questo processo tutto il sistema familiare ed agendo in modo integrato con i Servizi affidatari;
la ragazza potrà inoltre avvalersi, ove lo desideri, del percorso psicoterapico di sostegno individuale che le andrà messo a disposizione dalla ULSS di residenza.
Anche a appare opportuno assicurare la stessa disponibilità di Per_1
intraprendere, su base volontaria, un percorso psicoterapico di sostegno individuale presso la ULSS di residenza.
I Servizi Sociali di Venezia, come sopra incaricati, relazioneranno al GT, con cadenza semestrale, sull'andamento dell'affidamento dei figli minori e daranno atto dell'eventuale loro presa in carico da parte della e del Parte_3
relativo andamento.
Posto che tutti e tre i figli continuano a vivere col padre e che nessuno di loro è economicamente indipendente, al ricorrente andrà assegnata l'ex casa familiare
– di sua proprietà – sita in Venezia, loc. Burano, Via San Mauro 145.
11 Eventuali visite madre – figli si svolgeranno, in modalità protetta o spazio neutro presso i Servizi Sociali affidatari, su richiesta di ciascun figlio: all'uopo,
è opportuno che per quanto emerso nel corso del processo, sia davanti al
Giudice Istruttore (in particolare, in sede di ascolto), che a mezzo del curatore speciale (di cui v. da ultimo amplius la comparsa conclusionale), che presso i
Servizi Sociali, la madre si astenga da qualsiasi forma di pressione o sollecitazione – anche solo indiretta, semplicemente presentandosi vis à vis e senza preavviso – ad una ripresa dei contatti tra loro.
In punto di statuizioni economiche, preso atto che non vi sono domande inter partes, a carico della madre va posto un assegno per concorso al mantenimento ordinario dei figli che ex art. 337 ter c.c. tenga conto, per un verso, dell'assenza di frequentazioni con la madre e, per altro verso, dei redditi e del patrimonio dei genitori.
In particolare, il ricorrente ha un reddito di circa 1500,00 € medi mensili ed è proprietario della casa familiare, mentre la resistente vive in affitto – con un esborso di circa 350,00 € mensili per il canone – e percepisce una retribuzione di circa 1700,00 € medi mensili. Ella è proprietaria di un immobile ubicato a
Nettuno (RM), del quale non si conosce l'attuale condizione giuridica.
La resistente va pertanto gravata del pagamento di € 600,00 mensili – pari ad €
200,00 per ciascun figlio – oltre ISTAT su base annua, quale concorso al loro mantenimento ordinario, da versare al ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie per i figli andranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
L'AUF erogato dall'INPS per i figli delle parti sarà percepito interamente dal padre, presso il quale essi sono esclusivamente collocati.
12 Considerati l'oggetto e gli esiti della controversia, le spese legali vanno compensate tra le parti principali e poste a loro carico – per ½ ciascuno – in favore del curatore speciale, le cui domande sono state integralmente accolte.
Tali spese vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto che del valore della causa indeterminabile basso e della sua media complessità, oltre che della copiosa attività processuale svolta nel procedimento principale ed in quello subalterno.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia 02/10/2004 tra CP_1
e e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1
VENEZIA nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte 2 Serie A n.
32;
Sui provvedimenti accessori provvede come in motivazione;
Dichiara interamente compensate tra ricorrente e convenuta le spese di lite, ponendo a carico di entrambe, per ½ ciascuna, quelle del curatore speciale, liquidate in € 1701,00 per studio, € 1204,00 per fase introduttiva, € 1806,00 per fase istruttoria e di trattazione ed € 2905,00 per fase decisoria, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di VENEZIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di Venezia
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. ssa Silvia Barison dott. Lisa Micochero
13