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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/11/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2522/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3429/2022 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Terracina, via A. Grandi n. 12, presso lo studio dell'avv. Luigi Cerchione che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
AVV. (C.F. ), in giudizio personalmente CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, viale Pierluigi Nervi n. 102;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “1) accertare e dichiarare che la somma dovuta per l'attività professionale espletata è pari ad euro 1238,00 e per gli effetti revocare il D.I. 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
pagina 1 di 7 Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via principale: rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'opponente poiché infondate in fatto e diritto
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 680/2022 del Tribunale di Latina con condanna al pagamento dei compensi e delle spese d'ingiunzione di importo pari ad euro
518,50 (€ 118,50 contributo unificato + € 400,00 imposta di registro); in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di giustizia ed equità, la legittimità della pretesa creditoria vantata dall'avv. e per l'effetto condannare CP_1
l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 6.156,00 oltre 4%
CPA o al pagamento della somma maggiore/minore che risulti secondo giustizia, con interessi come per legge, salve ed impregiudicate le spese e le competenze d'ingiunzione di cui si chiede la liquidazione unitamente alle spese e compensi del presente giudizio di cognizione. In ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% e Cpa al
4%”.
Oggetto: Onorari di avvocato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 4.02.2022, l'avv. adiva l'intestato Ufficio CP_1
chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento del complessivo importo di € 6.402,24, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di compenso per l'attività difensiva e di rappresentanza svolta a favore della stessa, nel giudizio da instaurare avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di ContPar Roma nei confronti della come da preventivo scritto del 22.09.2021, CP_3
a mente del quale “b) in caso di revoca del mandato, il compenso sarà calcolato sull'attività espletata sino alla nomina del nuovo legale” (cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
pagina 2 di 7 Rappresentava, in particolare, la ricorrente di aver effettuato l'attività di studio e, dopo l'ultimazione del ricorso, pronto per l'iscrizione a ruolo ex art. 414 c.p.c., la cliente aveva revocato il mandato difensivo, avendo conseguentemente la stessa maturato un credito di
€ 6.156,00 oltre 4% CPA nei confronti della controparte, per un totale di € 6.402,24.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 680/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di quest'ultima, la quale contestava in particolare il quantum debeatur, avendo fatto il giudice del monitorio applicazione dei valori massimi di cui al DM n. 55/2014, in luogo dei minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa che doveva intendersi ricompresa nello scaglione tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'avv. concludeva per il rigetto CP_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo. Precisava, infatti, che il compenso era stato liquidato sulla base di un apposito preventivo scritto, per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo la controparte revocato il mandato subito prima dell'iscrizione al ruolo del ricorso, già ultimato in ogni sua parte. Rappresentava, inoltre, che il valore della causa era indicato nello stesso preventivo come ricompreso nello scaglione tra l'importo di € 52.001,00 ed € 260.000,00.
All'esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale e la causa subiva rinvio al 17.10.2024 per l'ammissione dei mezzi di prova.
A tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in occasione della quale, mutata la persona fisica del giudice, veniva fissata nuova udienza al 13.11.2025 per la discussione orale.
In tale occasione, entrambe le parti davano atto dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di provvisoria esecuzione e la causa veniva assunta in decisione.
All'esito, viene infine pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, va premesso che è pacifica tra le parti la conclusione di un contratto di patrocinio in virtù del quale l'opponente aveva commissionato all'opposta l'attività difensiva, nel giudizio da instaurare, avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma, nei pagina 3 di 7 Cont confronti della essendo la circostanza peraltro dimostrata dalla Controparte_4 procura alle liti depositata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. all. 1 al monitorio).
Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che le parti avevano pattuito per iscritto la misura del compenso, determinato in € 4.536,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per quella introduttiva, € 2.250,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00, per un totale di € 12.756,00, oltre accessori di legge, come da preventivo del 22.09.2021, con l'espressa previsione che “b) in caso di revoca del mandato, il compenso sarà calcolato sull'attività espletata sino alla nomina del nuovo legale” (cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
È infine pacifico tra le parti che la aveva revocato il mandato all'avv. Parte_1 CP_1
con e-mail del 19.01.2022 (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta), allorché il ricorso era già stato redatto, anche se non ancora iscritto al ruolo (cfr. all. 4 al fascicolo di parte opposta), come si evince dalla PEC trasmessa dal difensore alla cliente alle ore 11:29 del
20.01.2020, giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta), avendo in seguito restituito alla controparte tutta la documentazione in suo possesso (cfr. all. 6 al fascicolo di parte opposta).
Tutto ciò premesso, si osserva che il compenso spettante all'avvocato va necessariamente liquidato facendo applicazione di quanto previsto dalle parti nel preventivo del
22.09.2021, sottoscritto dalla per accettazione. Parte_1
Infatti, all'art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, si prevede che “i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto
l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua
pagina 4 di 7 determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale” (cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2017, n. 1900).
Per questo, solo in mancanza di pattuizione scritta sul compenso, è necessario fare riferimento ai parametri di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis vigenti.
A ciò, bisogna peraltro aggiungere che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con
l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia”
(cfr. Cass., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 40182). L'eventualità del recesso era stata, peraltro, espressamente contemplata dalle parti all'interno del contratto, avendo le stesse pattuito che “b) in caso di revoca del mandato, il compenso sarà calcolato sull'attività espletata sino alla nomina del nuovo legale” (cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
Ciò premesso, va sicuramente riconosciuto all'opposta il compenso per la fase di studio, nella misura pattuita in contratto, avendo la stessa dimostrato di aver consultato numerosi documenti per l'introduzione del giudizio di lavoro commissionato dall'opponente, il tutto per € 4.536,00, atteso che le parti avevano pattuito per iscritto anche il valore della causa, rientrante nello scaglione ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Non può, invece, spettare all'opposta l'intero compenso pattuito per la fase introduttiva in quanto è pacifico che la revoca del mandato difensivo sia intervenuto prima del deposito del ricorso in Cancelleria, che costituisce parte integrante del mandato difensivo.
pagina 5 di 7 Va tuttavia riconosciuto, a favore della stessa, un compenso anche per tale fase processuale, sia pure proporzionato all'attività effettivamente svolta, essendo pacifico e provato in via documentale che il ricorso era pronto già alla data del 19.01.2022. Può quindi riconoscersi in via equitativa una riduzione del 30%, rispetto al compenso stabilito dalle parti per tale fase processuale di € 1.620,00, per un totale di € 1.134,00, oltre accessori, in ciò considerati i valori di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis vigente.
Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 4.432,00 oltre accessori di legge, pacifico essendo l'avvenuto pagamento di € 1.238,00 oltre accessori (€ 5.670,00 - € 1.238,00 = € 4.432,00).
A tale importo devono inoltre aggiungersi gli interessi al tasso legale sull'intero importo di € 5.670,00, oltre accessori, dalla domanda (coincidente con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo) al 9.04.2024 (data del pagamento parziale), e sul ridotto importo di €
4.432,00, oltre accessori, da tale momento al saldo.
Infatti, secondo l'impostazione più persuasiva, “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. Cass., sez. II, 14 maggio 2025, n. 12905).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi processuali, esclusa l'istruttoria che non si è svolta, atteso che la misura della condanna è prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), dovendo tenere presente anche gli importi che sono stati versati nel corso del processo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento, in favore dell'avv. della somma Parte_1 CP_1
di € 4.432,00, oltre accessori di legge ed interessi al tasso legale sull'intero importo di € 5.670,00, oltre accessori, dalla domanda alla data del 9.04.2024, e sul ridotto importo di € 4.432,00, oltre accessori, da tale momento al saldo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore Parte_1
dell'opposta, che liquida in € 518,50 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Latina, 17 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha emesso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 3429/2022 vertente
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Terracina, via A. Grandi n. 12, presso lo studio dell'avv. Luigi Cerchione che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
- Opponente –
E
AVV. (C.F. ), in giudizio personalmente CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, viale Pierluigi Nervi n. 102;
- Opposta –
Conclusioni delle parti:
Per l'opponente: “1) accertare e dichiarare che la somma dovuta per l'attività professionale espletata è pari ad euro 1238,00 e per gli effetti revocare il D.I. 2) Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”;
pagina 1 di 7 Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via principale: rigettare tutte le domande, istanze ed eccezioni proposte dall'opponente poiché infondate in fatto e diritto
e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 680/2022 del Tribunale di Latina con condanna al pagamento dei compensi e delle spese d'ingiunzione di importo pari ad euro
518,50 (€ 118,50 contributo unificato + € 400,00 imposta di registro); in via subordinata: in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare, per tutti i motivi dedotti in atti o per quelli diversi ritenuti di giustizia ed equità, la legittimità della pretesa creditoria vantata dall'avv. e per l'effetto condannare CP_1
l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 6.156,00 oltre 4%
CPA o al pagamento della somma maggiore/minore che risulti secondo giustizia, con interessi come per legge, salve ed impregiudicate le spese e le competenze d'ingiunzione di cui si chiede la liquidazione unitamente alle spese e compensi del presente giudizio di cognizione. In ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% e Cpa al
4%”.
Oggetto: Onorari di avvocato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio del 4.02.2022, l'avv. adiva l'intestato Ufficio CP_1
chiedendo emettersi un decreto ingiuntivo nei confronti di per il Parte_1
pagamento del complessivo importo di € 6.402,24, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, a titolo di compenso per l'attività difensiva e di rappresentanza svolta a favore della stessa, nel giudizio da instaurare avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di ContPar Roma nei confronti della come da preventivo scritto del 22.09.2021, CP_3
a mente del quale “b) in caso di revoca del mandato, il compenso sarà calcolato sull'attività espletata sino alla nomina del nuovo legale” (cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
pagina 2 di 7 Rappresentava, in particolare, la ricorrente di aver effettuato l'attività di studio e, dopo l'ultimazione del ricorso, pronto per l'iscrizione a ruolo ex art. 414 c.p.c., la cliente aveva revocato il mandato difensivo, avendo conseguentemente la stessa maturato un credito di
€ 6.156,00 oltre 4% CPA nei confronti della controparte, per un totale di € 6.402,24.
Emesso il decreto ingiuntivo n. 680/2022 ed effettuata la notifica alla parte ingiunta, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di quest'ultima, la quale contestava in particolare il quantum debeatur, avendo fatto il giudice del monitorio applicazione dei valori massimi di cui al DM n. 55/2014, in luogo dei minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa che doveva intendersi ricompresa nello scaglione tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, l'avv. concludeva per il rigetto CP_1 dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo. Precisava, infatti, che il compenso era stato liquidato sulla base di un apposito preventivo scritto, per le sole fasi di studio e introduttiva, avendo la controparte revocato il mandato subito prima dell'iscrizione al ruolo del ricorso, già ultimato in ogni sua parte. Rappresentava, inoltre, che il valore della causa era indicato nello stesso preventivo come ricompreso nello scaglione tra l'importo di € 52.001,00 ed € 260.000,00.
All'esito della prima udienza, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale e la causa subiva rinvio al 17.10.2024 per l'ammissione dei mezzi di prova.
A tale udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in occasione della quale, mutata la persona fisica del giudice, veniva fissata nuova udienza al 13.11.2025 per la discussione orale.
In tale occasione, entrambe le parti davano atto dell'avvenuto pagamento della somma oggetto di provvisoria esecuzione e la causa veniva assunta in decisione.
All'esito, viene infine pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, va premesso che è pacifica tra le parti la conclusione di un contratto di patrocinio in virtù del quale l'opponente aveva commissionato all'opposta l'attività difensiva, nel giudizio da instaurare, avanti alla Sezione lavoro del Tribunale di Roma, nei pagina 3 di 7 Cont confronti della essendo la circostanza peraltro dimostrata dalla Controparte_4 procura alle liti depositata in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. all. 1 al monitorio).
Risulta, inoltre, dalla documentazione in atti che le parti avevano pattuito per iscritto la misura del compenso, determinato in € 4.536,00 per la fase di studio, € 1.620,00 per quella introduttiva, € 2.250,00 per la fase istruttoria ed € 4.050,00, per un totale di € 12.756,00, oltre accessori di legge, come da preventivo del 22.09.2021, con l'espressa previsione che “b) in caso di revoca del mandato, il compenso sarà calcolato sull'attività espletata sino alla nomina del nuovo legale” (cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
È infine pacifico tra le parti che la aveva revocato il mandato all'avv. Parte_1 CP_1
con e-mail del 19.01.2022 (cfr. all. 3 alla comparsa di risposta), allorché il ricorso era già stato redatto, anche se non ancora iscritto al ruolo (cfr. all. 4 al fascicolo di parte opposta), come si evince dalla PEC trasmessa dal difensore alla cliente alle ore 11:29 del
20.01.2020, giorno immediatamente successivo alla cessazione del rapporto (cfr. all. 5 alla comparsa di risposta), avendo in seguito restituito alla controparte tutta la documentazione in suo possesso (cfr. all. 6 al fascicolo di parte opposta).
Tutto ciò premesso, si osserva che il compenso spettante all'avvocato va necessariamente liquidato facendo applicazione di quanto previsto dalle parti nel preventivo del
22.09.2021, sottoscritto dalla per accettazione. Parte_1
Infatti, all'art. 13, comma 6, legge n. 247/2012, si prevede che “i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, inoltre, “il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto
l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua
pagina 4 di 7 determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale” (cfr. Cass., sez. lav., 25 gennaio 2017, n. 1900).
Per questo, solo in mancanza di pattuizione scritta sul compenso, è necessario fare riferimento ai parametri di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis vigenti.
A ciò, bisogna peraltro aggiungere che “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quando esista una valida intesa fra le parti per determinare convenzionalmente il compenso, la pattuizione resta valida anche nel caso di recesso del committente, con
l'unica conseguenza della riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata;
in tal caso, però, non possono applicarsi le disposizioni dell'art. 10 della l. n. 143 del 1949, circa la maggiorazione del venticinque per cento del compenso, operando le stesse solo in mancanza di determinazione pattizia”
(cfr. Cass., sez. II, 15 dicembre 2021, n. 40182). L'eventualità del recesso era stata, peraltro, espressamente contemplata dalle parti all'interno del contratto, avendo le stesse pattuito che “b) in caso di revoca del mandato, il compenso sarà calcolato sull'attività espletata sino alla nomina del nuovo legale” (cfr. all. 2 al ricorso monitorio).
Ciò premesso, va sicuramente riconosciuto all'opposta il compenso per la fase di studio, nella misura pattuita in contratto, avendo la stessa dimostrato di aver consultato numerosi documenti per l'introduzione del giudizio di lavoro commissionato dall'opponente, il tutto per € 4.536,00, atteso che le parti avevano pattuito per iscritto anche il valore della causa, rientrante nello scaglione ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
Non può, invece, spettare all'opposta l'intero compenso pattuito per la fase introduttiva in quanto è pacifico che la revoca del mandato difensivo sia intervenuto prima del deposito del ricorso in Cancelleria, che costituisce parte integrante del mandato difensivo.
pagina 5 di 7 Va tuttavia riconosciuto, a favore della stessa, un compenso anche per tale fase processuale, sia pure proporzionato all'attività effettivamente svolta, essendo pacifico e provato in via documentale che il ricorso era pronto già alla data del 19.01.2022. Può quindi riconoscersi in via equitativa una riduzione del 30%, rispetto al compenso stabilito dalle parti per tale fase processuale di € 1.620,00, per un totale di € 1.134,00, oltre accessori, in ciò considerati i valori di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis vigente.
Alla luce di quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato e l'opponente va condannata al pagamento in favore dell'opposta della somma di
€ 4.432,00 oltre accessori di legge, pacifico essendo l'avvenuto pagamento di € 1.238,00 oltre accessori (€ 5.670,00 - € 1.238,00 = € 4.432,00).
A tale importo devono inoltre aggiungersi gli interessi al tasso legale sull'intero importo di € 5.670,00, oltre accessori, dalla domanda (coincidente con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo) al 9.04.2024 (data del pagamento parziale), e sul ridotto importo di €
4.432,00, oltre accessori, da tale momento al saldo.
Infatti, secondo l'impostazione più persuasiva, “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora
(coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento) e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (cfr. Cass., sez. II, 14 maggio 2025, n. 12905).
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi processuali, esclusa l'istruttoria che non si è svolta, atteso che la misura della condanna è prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), dovendo tenere presente anche gli importi che sono stati versati nel corso del processo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna al pagamento, in favore dell'avv. della somma Parte_1 CP_1
di € 4.432,00, oltre accessori di legge ed interessi al tasso legale sull'intero importo di € 5.670,00, oltre accessori, dalla domanda alla data del 9.04.2024, e sul ridotto importo di € 4.432,00, oltre accessori, da tale momento al saldo;
2) Condanna alla refusione delle spese processuali a favore Parte_1
dell'opposta, che liquida in € 518,50 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Latina, 17 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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