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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g.n°10335 /2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10335 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Parte_1 C.F._1
Piazzetta Matilde Serao n. 19, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sacchi che, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giovanni Di Dio, la rappresenta e difendi in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
P. IVA , quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1 P.IVA_1
Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Caianello (CE), alla Via Russi n. 2, presso lo studio dell'avv. Pietro Russo che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti rilasciata con atto per notar Persona_1
, rep. 186905/30367
[...]
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.g.n°10335 /2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, esponendo: - che, in data
10.06.2012, alle ore 11:30 circa, in Melito di Napoli (NA), alla Via Roma, all'altezza del supermercato “Stella”, stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali in direzione del predetto esercizio commerciale;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era stata investita da un motociclo, il cui conducente l'aveva colpita al fianco;
- che, immediatamente dopo l'impatto, il conducente del motoveicolo investitore si era dato precipitosamente alla fuga in direzione
Corso Melito senza lasciare alcuna possibilità di rilevare elementi utili all'identificazione né del conducente nè del motociclo (modello, tipo, targa); - che, per effetto del descritto investimento, era caduta rovinosamente al suolo, riportando lesioni personali inizialmente curate presso il P.S. dell'Ospedale di Aversa (CE) dove i medici di turno le avevano diagnosticato lesioni personali
(trauma arto superiore dx ed ecchimosi al braccio sx); - che, a seguito di visita ortopedica effettuata in pari data presso il predetto nosocomio, le era stata diagnosticata una “frattura ulna con lussazione capitello radiale”; -che, in data 12.06.2012, era stata ricoverata presso la Clinica “Villa del Sole” di
Caserta con diagnosi d'ingresso “frattura plur. Gomito dx” per essere sottoposta ad intervento chirurgico in data 13.06.2012 ed essere poi dimessa il giorno successivo, 14.06.2012 con la medesima diagnosi d'ingresso; -che, in data 17.10.2012, dopo vari mesi di cure e terapie nonché conseguenziali sofferenze fisiche e morali, era stata dichiarata “clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale”; -che, in data 26.06.2012 aveva sporto formale denuncia-querela contro ignoti per l'accaduto, nei termini previsti ex lege, alla Stazione dei C. C. di Melito di Napoli (NA) al fine di risalire all'identità del soggetto che aveva provocato il sinistro;
- che, con atto di citazione del
16.04.2014, aveva convenuto in giudizio innanzi Giudice di Pace di Marano, la Controparte_1
– F.G.V.S. con iscrizione al n. R. G. 6393/2014; - che la summenzionata causa era stata regolarmente istruita ed affidata per l'espletamento della C.T.U. medico legale alla dott.ssa Persona_2
, la quale le aveva riconosciuto una diagnosi di “Evidenti esiti algo-funzionali da frattura
[...] scomposta del III prossimale della diafisi ulnare con lussazione della testa radiale (lesione di
Monteggia) trattata con intervento di osteosintesi” con ITP totale per giorni 30 (trenta), ITP temporanea parziale al 75% per giorni 30 (trenta) ed ITP temporanea parziale al 50% per giorni 60
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(sessanta) ed un residuo di postumi permanenti produttivi di un esclusivo danno biologico nella misura del 14% (quattordici percento); -che, in data 9 giugno 2021, con sentenza n. 4291/2021, il giudice assegnatario aveva pronunciato l'improcedibilità della domanda attorea e compensato tra le parti le spese di lite;
-che, in data 5 novembre 2021, il suo precedente difensore aveva provveduto ad inviare regolare pec di messa in mora, valevole anche come negoziazione assistita sia alla
[...]
– F.G.V.S. sia alla - che, nonostante tutto quanto esposto e descritto, alcun CP_1 CP_3 tipo di proposta risarcitoria era pervenuta ad essa istante la quale per il sinistro de quo aveva riportato i predetti postumi per un'equivalente pecuniario complessivo di € 47.135,00 oltre personalizzazione del danno per sofferenza morale soggettiva, oltre che spese mediche documentate.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo investitore, non identificato, nella produzione del sinistro del 10.06.2012 di cui ai capi in premessa;
2) Condannare, per l'effetto, le Controparte_2 in p.l.r.p.t., nella qualità di Impresa designata per il territorio della Campania dal
[...]
Fondo di Garanzia per le vittime per la strada ex art. 283 lett. A) e 287 D.Lgs 209/05, per le causali di cui alla premessa del presente atto, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di 47.135,00 (quarantasettemilacentotrentacinqueeuro/00) quale risarcimento di tutte le lesioni patite dalla Sig.ra per postumi invalidanti, danni patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 incidenza specifica sulla capacità lavorativa, oltre danno morale soggettivo e spese mediche documentate, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà di liquidare, con interessi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare altresì, la menzionata convenuta, sempre nella
Sua specifica qualità e nella persona del l.r.p.t. alla rifusione di spese, diritti ed onorari della presente procedura con distrazione nei confronti degli scriventi procuratori.” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio quale Impresa designata per il Fondo Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, che: - eccepiva l'improponibilità della domanda, in mancanza della prova dell'esatto adempimento delle condizioni previste dalla legge in ordine al contenuto della propedeutica lettera di messa in mora inviata anche alla;
- nel merito, contestava la dinamica del sinistro, la responsabilità del veicolo non CP_3 identificato, l'assenza di condotta colposa dell'attrice e la sussistenza del nesso causale tra il fatto e le lesioni denunciate;
- evidenziava che la C.T.U. e i verbali istruttori del precedente giudizio innanzi al Giudice di Pace potevano assumere solo valore indiziario e non di prova piena;
- deduceva, in via subordinata;
il concorso di colpa dell'attrice ex artt. 1227 e 2054 c.c.; - contestava altresì il quantum debeatur.
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Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “Accerti il Decidente l'ammissibilità e la proponibilità della domanda nonché la legittimazione delle parti. Nel merito, si rigetti la domanda perché infondata, in fatto e in diritto, e non provata. In subordine, salvo gravame, si chiede dichiararsi la corresponsabilità dell'attrice ex artt.1227 e 2054 c.c. In via ancora più subordinata, si chiede contenersi gli eventuali crediti risarcitori nell'ambito di quelli effettivamente provati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Esaminati gli atti, all'udienza del 24.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda avendo l'attrice inviato, in data 05.11.2021, richiesta di risarcimento all'impresa designata ed alla ai sensi CP_3 degli artt. 283 e 287 del d.lgs. n. 209/2005.
Tanto premesso in rito, venendo al merito, si osserva quanto segue.
Considerato il caso in esame, giova rammentare innanzitutto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto
(cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non
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solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità
Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante
è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990,
n. 1860 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose
(art. 590 del Codice Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che, come chiarito del resto anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912), la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato)
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e 368 (calunnia) del codice penale;
sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare,
l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e
334 del Codice di Procedura Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati.
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale;
comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata). La mancata denuncia, infatti, o comunque la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi. Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia. D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, se è vero che non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche,
è necessario e sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste ultime o disposte dall'Autorità
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Giudiziaria, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo (cfr., in tal senso, Cass. 10 aprile 1986, n. 2514; Cass. 1° agosto 1987, n. 6672; Cass. 7 febbraio 1989, n. 775;
Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001).
Peraltro, lo scrivente magistrato condivide integralmente le osservazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità le quali ritengono che non sussiste alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di polizia perché la circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto può essere provata anche in altro modo, tra cui la dichiarazione testimoniale, attraverso tracce ambientali o dichiarazioni orali (cfr. fra le tante Sez. 3, Sentenza n.
24449 del 18/11/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007).
La richiamata giurisprudenza ritiene che indubbiamente la denuncia, pur non essendo indispensabile, laddove conduca ad un esito negativo delle indagini di polizia (ed all'archiviazione dell'azione penale) costituisce la piena prova della mancata identificazione. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo –pirata. Non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo cui il danneggiato dovrebbe versare in atti il decreto d'archiviazione dell'indagine penale, sia perché ciò significherebbe che il requisito previsto dalla citata norma sia assicurato solo laddove le indagini conducano all'archiviazione dell'azione penale (mentre si è detto che è sufficiente una verifica dell'impossibilità ad identificare l'autore della condotta illecita) sia perché in tal modo surrettiziamente l'azione civile (o quanto meno il suo accoglimento) sarebbe postergata alla chiusura delle indagini ed all'archiviazione dell'azione penale, il che appare sicuramente in contrasto con il diritto d'azione garantito ex art. 24 della Costituzione.
In altri termini, laddove manchi o la denuncia – querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). Allo stesso modo, deve ritenersi, ad avviso di questo giudice, che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità ed abbia fornito dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e
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della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo pirata e del suo conducente. E ciò in quanto, come si è già detto, l'attore è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Orbene, fermo quanto precede, la domanda va rigettata poichè il complessivo materiale probatorio sul quale questo Tribunale è chiamato a delibare non conforta la veridicità del fatto storico su cui si fonda la pretesa di danno dell'attrice
Innanzitutto, del denunziato sinistro non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere, per l'appunto, che lo stesso si verificò così come riportato dall'attrice nell'atto di citazione e dall'unico teste escusso nel procedimento instaurato dinanzi l'Autorità Giudiziaria del Giudice di
Pace di Marano, con iscrizione al n. R. G. 6393/2014. La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione del motociclo e della persona dell'attrice a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare di entrambi l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022). Risulta altresì singolare che, a seguito del sinistro occorso secondo le modalità descritte e dalle conseguenze particolarmente gravi per la persona dell'attrice, non vi sia stato alcun intervento da parte delle
Autorità, né risulti, invero, alcun riferimento in tal senso nella ricostruzione dei fatti operata dall'attrice.
Inoltre, le dichiarazioni rese dall'attrice in citazione, nonché negli ulteriori scritti difensivi, risultano del tutto lacunose. L'attrice, infatti, non ha fornito alcuna specificazione circa la modalità concreta con cui l'impatto sarebbe occorso;
non ha indicato i punti di collisione tra il motociclo e la propria persona (ovvero se venne attinta al fianco destro o sinistro), né quelli tra sé e il suolo;
non ha riferito la velocità del motociclo, né il colore, la grandezza o il modello dello stesso;
né, ancora, da dove provenisse il veicolo o se il conducente fosse uomo o donna. Tale grave incompletezza nella sequenza causale e fattuale costituisce indice sintomatico di inattendibilità e mina la credibilità dell'intero impianto attoreo.
A tale quadro di incertezza si aggiungono le dichiarazioni rese dall'unico teste indicato da parte attrice, sig.ra , escussa nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Testimone_1
Giudice di Pace di Marano, R.G. 6393/2014, all'udienza del 15.04.2016. Tali dichiarazioni non risultano idonee a suffragare la prospettazione attorea e, conseguentemente, non consentono l'accoglimento della domanda risarcitoria.
I fatti narrati dal teste non solo non risultano essere stati specificamente dedotti dall'attrice nel proprio atto di citazione, ma si pongono anche in evidente contraddizione con le allegazioni contenute
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nello stesso. In particolare, la teste ivi dichiarò quanto segue: “Ricordo che era l'inizio del mese di giugno dell'anno 2012, erano circa le ore 11:30 ed io mi trovavo a Melito, in via Roma, precisamente fuori al bar Sepe, di fronte al supermercato Stella. Preciso che la detta via Roma è una strada che va da Aversa verso Secondigliano. Ho visto uno scooter di colore scuro che, provenendo da sinistra, investiva una signora che attraversava sulle strisce pedonali in compagnia del marito. La signora attraversava la strada verso il supermercato suddetto e veniva investita quasi al centro della carreggiata. La signora veniva colpita dallo scooter con la parte anteriore di quest'ultimo sul lato sinistro della signora la quale per la spinta cadeva sulla destra al suolo. Mi sono avvicinata e insieme
a me altre persone spaventate per l'accaduto, ma siamo riusciti a identificare lo scooter investitore né a prendere numero di targa, perchè il conducente si allontanava immediatamente dopo
l'investimento senza prestare soccorso. Ricordo la signora lamentava forti dolori al braccio destro, perché nel cadere era rimasta sotto il peso del suo corpo. Per fortuna, come detto, la signora era in compagnia del marito, il quale mi disse che l'avrebbe accompagnata subito in ospedale. Feci solo in tempo a lasciare il mio nome, cognome e numero di telefono per un'eventuale testimonianza. Fino a quando sono rimasta sul posto non ricordo siano intervenute autorità di pubblica sicurezza, dopodiché son andata via. Null'altro so.”
Ebbene, a prescindere dal dato — di per sé peculiare — che la teste, escussa a distanza di quattro anni dai fatti, ricordasse con fin troppa precisione una serie di dettagli, ciò che maggiormente rileva è che tali dettagli non trovano alcun riscontro negli atti di parte attrice. La teste, infatti, ha riferito il colore dello scooter, il punto d'impatto tra motoveicolo e persona e la direzione della caduta;
la provenienza del motociclo, la circostanza che la signora attraversasse in compagnia del marito, la presenza di più persone accorse sul posto.
Tali circostanze risultano essere state introdotte per la prima volta solo in sede testimoniale e non trovano alcuna corrispondenza né nell'atto di citazione né negli ulteriori scritti difensivi dell'attrice. Quest'ultima, infatti, non ha mai riferito la direzione di provenienza del motociclo, il punto esatto del corpo attinto, il lato della caduta, il colore, la grandezza o il modello del veicolo, né ha mai menzionato la presenza del marito al momento dell'attraversamento.
A tal riguardo giova rammentare che la domanda di risarcimento del danno costituisce un diritto eterodeterminato in quanto essa richiede, non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c., ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Sez. 3 -, Sentenza n. 10577 del
04/05/2018), di cui ne costituiscono, quindi, l'elemento permeante e fondante e, in quanto tali, vanno
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dimostrati e provati dalla parte che li adduce. La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012) e poi, nella successiva fase istruttoria, dimostri l'effettivo verificarsi dei fatti addotti a fondamento della domanda.
A quanto precede, poi, va aggiunta la documentazione clinica versata in atti, dalla quale non si evince alcuna concordanza con la versione attorea ma, anzi, smentisce ancor di più quanto dichiarato dall'attrice nonché dal teste escusso.
Nello specifico, nel referto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa, registro di Pronto Soccorso n.12034327, del 10.06.2012, si rinviene che l'attrice, dichiarò di “essere stata investita da ciclomotore sconosciuto in data odierna in Melito alle ore 12.30 circa”. Trattasi, dunque, di una ricostruzione che non coincide con le affermazioni dell'attrice contenute nei propri atti difensivi né con le dichiarazioni testimoniali raccolte, atteso che il sinistro, in tali casi, è stato riferito che avvenne alle ore 11.30 circa, ovvero un'ora prima.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento instaurato dinanzi l'Autorità Giudiziaria del Giudice di Pace di Marano, con iscrizione al n. R. G.
6393/2014, a firma del dott.ssa nella quale le lesioni riportate dall'attrice Persona_2 sono state ritenute compatibili con la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il ctu vanno disattese attese che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore.
Pertanto, anche a volere ritenere che la sig.ra riportò le lamentate lesioni in seguito ad Pt_1 un evento traumatico, conseguente ad un probabile sinistro stradale verificatosi il 10.06.2012, tuttavia pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio, vieppiù ove si consideri che (come già sopra rilevato) mancano rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e del motociclo coinvolto, in grado di corroborare quanto dedotto dall'attrice.
In conclusione, l'inattendibilità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attrice ciò comportando il rigetto della domanda risarcitoria.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 26.000,01 ed euro 52.000,00” (ad eccezione della fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria, per cui alla stessa vanno applicati i c.d.valori minimi), tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti della quale Parte_1 Controparte_2
Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Aversa il giorno 18.12.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
12
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Cristina Capone, pronunziando ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10335 del Ruolo Generale dell'anno 2022, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Napoli, alla Parte_1 C.F._1
Piazzetta Matilde Serao n. 19, presso lo studio dell'avv. Alfredo Sacchi che, congiuntamente e/o disgiuntamente all'avv. Giovanni Di Dio, la rappresenta e difendi in virtù della procura in calce all'atto di citazione
Attrice
CONTRO
P. IVA , quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1 P.IVA_1
Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Caianello (CE), alla Via Russi n. 2, presso lo studio dell'avv. Pietro Russo che la rappresenta e difende in virtù della procura generale alle liti rilasciata con atto per notar Persona_1
, rep. 186905/30367
[...]
Convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti di causa che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
a questo Tribunale, la quale Impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, esponendo: - che, in data
10.06.2012, alle ore 11:30 circa, in Melito di Napoli (NA), alla Via Roma, all'altezza del supermercato “Stella”, stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali in direzione del predetto esercizio commerciale;
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era stata investita da un motociclo, il cui conducente l'aveva colpita al fianco;
- che, immediatamente dopo l'impatto, il conducente del motoveicolo investitore si era dato precipitosamente alla fuga in direzione
Corso Melito senza lasciare alcuna possibilità di rilevare elementi utili all'identificazione né del conducente nè del motociclo (modello, tipo, targa); - che, per effetto del descritto investimento, era caduta rovinosamente al suolo, riportando lesioni personali inizialmente curate presso il P.S. dell'Ospedale di Aversa (CE) dove i medici di turno le avevano diagnosticato lesioni personali
(trauma arto superiore dx ed ecchimosi al braccio sx); - che, a seguito di visita ortopedica effettuata in pari data presso il predetto nosocomio, le era stata diagnosticata una “frattura ulna con lussazione capitello radiale”; -che, in data 12.06.2012, era stata ricoverata presso la Clinica “Villa del Sole” di
Caserta con diagnosi d'ingresso “frattura plur. Gomito dx” per essere sottoposta ad intervento chirurgico in data 13.06.2012 ed essere poi dimessa il giorno successivo, 14.06.2012 con la medesima diagnosi d'ingresso; -che, in data 17.10.2012, dopo vari mesi di cure e terapie nonché conseguenziali sofferenze fisiche e morali, era stata dichiarata “clinicamente guarita con postumi da valutare in sede medico-legale”; -che, in data 26.06.2012 aveva sporto formale denuncia-querela contro ignoti per l'accaduto, nei termini previsti ex lege, alla Stazione dei C. C. di Melito di Napoli (NA) al fine di risalire all'identità del soggetto che aveva provocato il sinistro;
- che, con atto di citazione del
16.04.2014, aveva convenuto in giudizio innanzi Giudice di Pace di Marano, la Controparte_1
– F.G.V.S. con iscrizione al n. R. G. 6393/2014; - che la summenzionata causa era stata regolarmente istruita ed affidata per l'espletamento della C.T.U. medico legale alla dott.ssa Persona_2
, la quale le aveva riconosciuto una diagnosi di “Evidenti esiti algo-funzionali da frattura
[...] scomposta del III prossimale della diafisi ulnare con lussazione della testa radiale (lesione di
Monteggia) trattata con intervento di osteosintesi” con ITP totale per giorni 30 (trenta), ITP temporanea parziale al 75% per giorni 30 (trenta) ed ITP temporanea parziale al 50% per giorni 60
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(sessanta) ed un residuo di postumi permanenti produttivi di un esclusivo danno biologico nella misura del 14% (quattordici percento); -che, in data 9 giugno 2021, con sentenza n. 4291/2021, il giudice assegnatario aveva pronunciato l'improcedibilità della domanda attorea e compensato tra le parti le spese di lite;
-che, in data 5 novembre 2021, il suo precedente difensore aveva provveduto ad inviare regolare pec di messa in mora, valevole anche come negoziazione assistita sia alla
[...]
– F.G.V.S. sia alla - che, nonostante tutto quanto esposto e descritto, alcun CP_1 CP_3 tipo di proposta risarcitoria era pervenuta ad essa istante la quale per il sinistro de quo aveva riportato i predetti postumi per un'equivalente pecuniario complessivo di € 47.135,00 oltre personalizzazione del danno per sofferenza morale soggettiva, oltre che spese mediche documentate.
Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale di: “1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente del motociclo investitore, non identificato, nella produzione del sinistro del 10.06.2012 di cui ai capi in premessa;
2) Condannare, per l'effetto, le Controparte_2 in p.l.r.p.t., nella qualità di Impresa designata per il territorio della Campania dal
[...]
Fondo di Garanzia per le vittime per la strada ex art. 283 lett. A) e 287 D.Lgs 209/05, per le causali di cui alla premessa del presente atto, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di 47.135,00 (quarantasettemilacentotrentacinqueeuro/00) quale risarcimento di tutte le lesioni patite dalla Sig.ra per postumi invalidanti, danni patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 incidenza specifica sulla capacità lavorativa, oltre danno morale soggettivo e spese mediche documentate, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che l'On. Giudicante riterrà di liquidare, con interessi sulla somma annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo;
3) Condannare altresì, la menzionata convenuta, sempre nella
Sua specifica qualità e nella persona del l.r.p.t. alla rifusione di spese, diritti ed onorari della presente procedura con distrazione nei confronti degli scriventi procuratori.” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione)
Si costituiva in giudizio quale Impresa designata per il Fondo Controparte_2
Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, che: - eccepiva l'improponibilità della domanda, in mancanza della prova dell'esatto adempimento delle condizioni previste dalla legge in ordine al contenuto della propedeutica lettera di messa in mora inviata anche alla;
- nel merito, contestava la dinamica del sinistro, la responsabilità del veicolo non CP_3 identificato, l'assenza di condotta colposa dell'attrice e la sussistenza del nesso causale tra il fatto e le lesioni denunciate;
- evidenziava che la C.T.U. e i verbali istruttori del precedente giudizio innanzi al Giudice di Pace potevano assumere solo valore indiziario e non di prova piena;
- deduceva, in via subordinata;
il concorso di colpa dell'attrice ex artt. 1227 e 2054 c.c.; - contestava altresì il quantum debeatur.
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Chiedeva, pertanto, all'adito Tribunale: “Accerti il Decidente l'ammissibilità e la proponibilità della domanda nonché la legittimazione delle parti. Nel merito, si rigetti la domanda perché infondata, in fatto e in diritto, e non provata. In subordine, salvo gravame, si chiede dichiararsi la corresponsabilità dell'attrice ex artt.1227 e 2054 c.c. In via ancora più subordinata, si chiede contenersi gli eventuali crediti risarcitori nell'ambito di quelli effettivamente provati. Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Esaminati gli atti, all'udienza del 24.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 per le successive repliche.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la validità dell'atto introduttivo, atteso che il medesimo permette certamente di individuare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria proposta dall'istante nei confronti della convenuta e che lo stesso ha consentito alle parti di spiegare compiutamente tutte le loro difese.
Sempre in via preliminare va dato atto della procedibilità della domanda avendo l'attrice inviato, in data 05.11.2021, richiesta di risarcimento all'impresa designata ed alla ai sensi CP_3 degli artt. 283 e 287 del d.lgs. n. 209/2005.
Tanto premesso in rito, venendo al merito, si osserva quanto segue.
Considerato il caso in esame, giova rammentare innanzitutto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto
(cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto. (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non
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solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del Codice Civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi. Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità
Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante
è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990,
n. 1860 e Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005). Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo. A quest'ultimo fine deve tenersi conto del fatto che, nel caso di sinistro stradale da cui derivino danni alla persona, il responsabile che non si fermi a prestare soccorso ovvero che, pur essendosi fermato, non presti la necessaria assistenza al danneggiato, risponde non soltanto del delitto di lesioni colpose
(art. 590 del Codice Penale), perseguibile a querela, ma altresì delle fattispecie criminose previste e punite dall'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, che risultano, invece, perseguibili d'ufficio.
Ne deriva che, come chiarito del resto anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Napoli, sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912), la previsione della condotta ascrivibile al conducente di un cosiddetto veicolo pirata, quale fattispecie penalmente rilevante suscettibile di essere perseguita d'ufficio, comporta un duplice significativo riflesso: da un primo punto di vista, l'ordinamento impone cautela a chiunque affermi falsamente essersi verificato un fatto avente rilievo penale, dinanzi all'Autorità Giudiziaria ovvero ad altra autorità che a quest'ultima abbia l'obbligo di riferire: a presidio di tale cautela sono poste le fattispecie criminose di cui agli artt. 367 (simulazione di reato)
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e 368 (calunnia) del codice penale;
sotto un secondo profilo, se è vero che nessun obbligo di denuncia di reati perseguibili d'ufficio è posto a carico del cittadino (fatte salve alcune rare eccezioni), è altrettanto innegabile come il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio ed, in particolare,
l'esercente una professione sanitaria, siano, sotto sanzione penale, tenuti alla denuncia o al referto in relazione a fatti suscettibili di integrare reati perseguibili d'ufficio appresi a causa o nell'esercizio delle funzioni, del servizio o della professione (artt. 361 e seguenti del Codice Penale ed artt. 331 e
334 del Codice di Procedura Penale). Con la conseguenza che, qualora fatti suscettibili di integrare i reati perseguibili d'ufficio previsti dall'art. 189 del Codice della Strada non siano già a conoscenza delle autorità di polizia, gli stessi devono essere portati a conoscenza alle predette autorità da parte degli esercenti la professione sanitaria che prendano in cura il ferito, sempre che, ovviamente, quest'ultimo, ovvero eventuali accompagnatori provvedano ad informarlo, se debitamente interrogati.
Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 il comportamento del danneggiato che, investito da un cosiddetto veicolo pirata, si astenga non soltanto dal compimento, peraltro inesigibile, di indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione del danneggiante, ma altresì dal rendere noto il fatto alle autorità competenti, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un ragionevole lasso temporale l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile del sinistro stradale;
comportamento, quest'ultimo, che pur non essendo esigibile sul piano penalistico, lo è certamente ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità di conseguire la predetta identificazione (cfr., in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza 22 gennaio 2003, n. 1537, nonché sentenza 30 ottobre 2001, n. 12912, già sopra citata). La mancata denuncia, infatti, o comunque la mancata esposizione completa dei fatti a soggetti obbligati, per legge, alla denuncia o al referto, non consente di limitare le erogazioni previste a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, alle sole ipotesi di effettiva mancata identificazione dei soggetti responsabili dei sinistri stradali, mediante l'intervento delle autorità preposte all'individuazione di questi ultimi. Ne consegue che, in conformità all'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito, non può essere ritenuta incolpevole l'impossibilità in cui versa il danneggiato ai fini dell'identificazione del responsabile del sinistro, datosi alla fuga, qualora il danneggiato, ovvero altro soggetto istituzionalmente tenuto e messo dal danneggiato in condizioni di provvedervi, non abbiano almeno proceduto a denunciare il fatto (come già visto perseguibile d'ufficio) all'Autorità Giudiziaria o di polizia. D'altronde, sempre in base al prevalente indirizzo giurisprudenziale, se è vero che non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche,
è necessario e sufficiente dimostrare quanto meno che, dopo l'incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia e che le indagini compiute da queste ultime o disposte dall'Autorità
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Giudiziaria, ai fini dell'identificazione del veicolo investitore, abbiano avuto esito negativo (cfr., in tal senso, Cass. 10 aprile 1986, n. 2514; Cass. 1° agosto 1987, n. 6672; Cass. 7 febbraio 1989, n. 775;
Cass. 8 marzo 1990, n. 1860; Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001).
Peraltro, lo scrivente magistrato condivide integralmente le osservazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e di legittimità le quali ritengono che non sussiste alcun particolare onere a carico del danneggiato di denunciare l'accaduto all'autorità di polizia perché la circostanza che il veicolo sia rimasto sconosciuto può essere provata anche in altro modo, tra cui la dichiarazione testimoniale, attraverso tracce ambientali o dichiarazioni orali (cfr. fra le tante Sez. 3, Sentenza n.
24449 del 18/11/2005 e Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007).
La richiamata giurisprudenza ritiene che indubbiamente la denuncia, pur non essendo indispensabile, laddove conduca ad un esito negativo delle indagini di polizia (ed all'archiviazione dell'azione penale) costituisce la piena prova della mancata identificazione. Ne consegue che ciò che conta non è l'esito della ricerca, bensì la diligenza posta nell'individuazione del veicolo –pirata. Non può, pertanto, condividersi l'affermazione secondo cui il danneggiato dovrebbe versare in atti il decreto d'archiviazione dell'indagine penale, sia perché ciò significherebbe che il requisito previsto dalla citata norma sia assicurato solo laddove le indagini conducano all'archiviazione dell'azione penale (mentre si è detto che è sufficiente una verifica dell'impossibilità ad identificare l'autore della condotta illecita) sia perché in tal modo surrettiziamente l'azione civile (o quanto meno il suo accoglimento) sarebbe postergata alla chiusura delle indagini ed all'archiviazione dell'azione penale, il che appare sicuramente in contrasto con il diritto d'azione garantito ex art. 24 della Costituzione.
In altri termini, laddove manchi o la denuncia – querela o il decreto d'archiviazione (o entrambi) il giudice civile non deve arrestarsi al dato formale (quasi individuando delle forme improprie di giurisdizione condizionata), ma deve verificare in concreto se, sulla scorta di tutto il materiale istruttorio (tra cui anche la prova orale), possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso il requisito, che ne costituisce parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 18532 del 03/09/2007). Allo stesso modo, deve ritenersi, ad avviso di questo giudice, che, anche nelle ipotesi in cui il danneggiato abbia provveduto a denunciare l'accaduto alle competenti autorità ed abbia fornito dimostrazione del fatto che le indagini da queste ultime disposte, ai fini dell'identificazione dei soggetti responsabili e del veicolo danneggiante, abbiano sortito esito negativo, il giudice non possa arrestare la propria cognizione di fronte alla sussistenza di tali elementi di ordine formale, ma sia tenuto comunque ad accertare, in concreto e sulla scorta di tutte le risultanze istruttorie acquisite al processo, se possa ritenersi adeguatamente provata la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento del danno, incluso i requisiti, che ne costituiscono parte integrante, della non identificabilità del veicolo investitore e
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
della diligenza utilizzata dal danneggiato ai fini dell'identificazione del cosiddetto veicolo pirata e del suo conducente. E ciò in quanto, come si è già detto, l'attore è tenuto non solo a fornire la prova del fatto che il veicolo danneggiante sia rimasto non identificato, ma altresì a dimostrare di non aver contribuito, in alcun modo, con comportamenti connotati da scarsa diligenza, a produrre tale mancata identificazione.
Orbene, fermo quanto precede, la domanda va rigettata poichè il complessivo materiale probatorio sul quale questo Tribunale è chiamato a delibare non conforta la veridicità del fatto storico su cui si fonda la pretesa di danno dell'attrice
Innanzitutto, del denunziato sinistro non è stata prodotta alcuna fotografia dalla quale desumere, per l'appunto, che lo stesso si verificò così come riportato dall'attrice nell'atto di citazione e dall'unico teste escusso nel procedimento instaurato dinanzi l'Autorità Giudiziaria del Giudice di
Pace di Marano, con iscrizione al n. R. G. 6393/2014. La mancata produzione di qualsiasi rilievo fotografico del luogo del sinistro e della posizione del motociclo e della persona dell'attrice a seguito dello stesso basterebbe, ad avviso di questo Tribunale, per affermare di entrambi l'inverosimiglianza del racconto e l'inattendibilità del narrato. (cfr. Ord. Cass. n. 28924/2022 del 05.10.2022). Risulta altresì singolare che, a seguito del sinistro occorso secondo le modalità descritte e dalle conseguenze particolarmente gravi per la persona dell'attrice, non vi sia stato alcun intervento da parte delle
Autorità, né risulti, invero, alcun riferimento in tal senso nella ricostruzione dei fatti operata dall'attrice.
Inoltre, le dichiarazioni rese dall'attrice in citazione, nonché negli ulteriori scritti difensivi, risultano del tutto lacunose. L'attrice, infatti, non ha fornito alcuna specificazione circa la modalità concreta con cui l'impatto sarebbe occorso;
non ha indicato i punti di collisione tra il motociclo e la propria persona (ovvero se venne attinta al fianco destro o sinistro), né quelli tra sé e il suolo;
non ha riferito la velocità del motociclo, né il colore, la grandezza o il modello dello stesso;
né, ancora, da dove provenisse il veicolo o se il conducente fosse uomo o donna. Tale grave incompletezza nella sequenza causale e fattuale costituisce indice sintomatico di inattendibilità e mina la credibilità dell'intero impianto attoreo.
A tale quadro di incertezza si aggiungono le dichiarazioni rese dall'unico teste indicato da parte attrice, sig.ra , escussa nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Testimone_1
Giudice di Pace di Marano, R.G. 6393/2014, all'udienza del 15.04.2016. Tali dichiarazioni non risultano idonee a suffragare la prospettazione attorea e, conseguentemente, non consentono l'accoglimento della domanda risarcitoria.
I fatti narrati dal teste non solo non risultano essere stati specificamente dedotti dall'attrice nel proprio atto di citazione, ma si pongono anche in evidente contraddizione con le allegazioni contenute
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nello stesso. In particolare, la teste ivi dichiarò quanto segue: “Ricordo che era l'inizio del mese di giugno dell'anno 2012, erano circa le ore 11:30 ed io mi trovavo a Melito, in via Roma, precisamente fuori al bar Sepe, di fronte al supermercato Stella. Preciso che la detta via Roma è una strada che va da Aversa verso Secondigliano. Ho visto uno scooter di colore scuro che, provenendo da sinistra, investiva una signora che attraversava sulle strisce pedonali in compagnia del marito. La signora attraversava la strada verso il supermercato suddetto e veniva investita quasi al centro della carreggiata. La signora veniva colpita dallo scooter con la parte anteriore di quest'ultimo sul lato sinistro della signora la quale per la spinta cadeva sulla destra al suolo. Mi sono avvicinata e insieme
a me altre persone spaventate per l'accaduto, ma siamo riusciti a identificare lo scooter investitore né a prendere numero di targa, perchè il conducente si allontanava immediatamente dopo
l'investimento senza prestare soccorso. Ricordo la signora lamentava forti dolori al braccio destro, perché nel cadere era rimasta sotto il peso del suo corpo. Per fortuna, come detto, la signora era in compagnia del marito, il quale mi disse che l'avrebbe accompagnata subito in ospedale. Feci solo in tempo a lasciare il mio nome, cognome e numero di telefono per un'eventuale testimonianza. Fino a quando sono rimasta sul posto non ricordo siano intervenute autorità di pubblica sicurezza, dopodiché son andata via. Null'altro so.”
Ebbene, a prescindere dal dato — di per sé peculiare — che la teste, escussa a distanza di quattro anni dai fatti, ricordasse con fin troppa precisione una serie di dettagli, ciò che maggiormente rileva è che tali dettagli non trovano alcun riscontro negli atti di parte attrice. La teste, infatti, ha riferito il colore dello scooter, il punto d'impatto tra motoveicolo e persona e la direzione della caduta;
la provenienza del motociclo, la circostanza che la signora attraversasse in compagnia del marito, la presenza di più persone accorse sul posto.
Tali circostanze risultano essere state introdotte per la prima volta solo in sede testimoniale e non trovano alcuna corrispondenza né nell'atto di citazione né negli ulteriori scritti difensivi dell'attrice. Quest'ultima, infatti, non ha mai riferito la direzione di provenienza del motociclo, il punto esatto del corpo attinto, il lato della caduta, il colore, la grandezza o il modello del veicolo, né ha mai menzionato la presenza del marito al momento dell'attraversamento.
A tal riguardo giova rammentare che la domanda di risarcimento del danno costituisce un diritto eterodeterminato in quanto essa richiede, non solo l'espressa indicazione in citazione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti ragione della domanda ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 4,
c.p.c., ma anche l'espressa indicazione di quelli, tra i fatti storici oggetto della pregressa narrazione, sui quali è fondata la "causa petendi", non essendo sufficiente la mera attività narrativa senza alcuna esplicitazione in merito all'essere quei fatti "ragione della domanda" (Sez. 3 -, Sentenza n. 10577 del
04/05/2018), di cui ne costituiscono, quindi, l'elemento permeante e fondante e, in quanto tali, vanno
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dimostrati e provati dalla parte che li adduce. La domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012) e poi, nella successiva fase istruttoria, dimostri l'effettivo verificarsi dei fatti addotti a fondamento della domanda.
A quanto precede, poi, va aggiunta la documentazione clinica versata in atti, dalla quale non si evince alcuna concordanza con la versione attorea ma, anzi, smentisce ancor di più quanto dichiarato dall'attrice nonché dal teste escusso.
Nello specifico, nel referto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Aversa, registro di Pronto Soccorso n.12034327, del 10.06.2012, si rinviene che l'attrice, dichiarò di “essere stata investita da ciclomotore sconosciuto in data odierna in Melito alle ore 12.30 circa”. Trattasi, dunque, di una ricostruzione che non coincide con le affermazioni dell'attrice contenute nei propri atti difensivi né con le dichiarazioni testimoniali raccolte, atteso che il sinistro, in tali casi, è stato riferito che avvenne alle ore 11.30 circa, ovvero un'ora prima.
Né depone a favore dell'attore la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento instaurato dinanzi l'Autorità Giudiziaria del Giudice di Pace di Marano, con iscrizione al n. R. G.
6393/2014, a firma del dott.ssa nella quale le lesioni riportate dall'attrice Persona_2 sono state ritenute compatibili con la dinamica del sinistro.
Premesso che “Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.” (Cass. Sent. n. 36638 del 25/11/2021), nel caso di specie, le risultanze cui è pervenuto il ctu vanno disattese attese che, alla luce di quanto precedentemente esposto, non può ritenersi provata la verificazione del sinistro nelle modalità descritte dall'attore.
Pertanto, anche a volere ritenere che la sig.ra riportò le lamentate lesioni in seguito ad Pt_1 un evento traumatico, conseguente ad un probabile sinistro stradale verificatosi il 10.06.2012, tuttavia pare incerta la riconducibilità di dette lesioni al sinistro dedotto, con le descritte modalità, in questo giudizio, vieppiù ove si consideri che (come già sopra rilevato) mancano rilievi fotografici dei luoghi del sinistro e del motociclo coinvolto, in grado di corroborare quanto dedotto dall'attrice.
In conclusione, l'inattendibilità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori – in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa nell'immediatezza dell'evento - impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità
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dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dall'attrice ciò comportando il rigetto della domanda risarcitoria.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo i criteri ed i valori medi di cui al DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma
6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e nel cd. scaglione compreso tra “euro 26.000,01 ed euro 52.000,00” (ad eccezione della fase di trattazione, non essendosi svolta istruttoria, per cui alla stessa vanno applicati i c.d.valori minimi), tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, in persona del giudice dott.ssa Cristina Capone, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) RIGETTA la domanda;
2) CONDANNA al pagamento, nei confronti della quale Parte_1 Controparte_2
Impresa designata per il Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 4.237,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA nelle vigenti aliquote.
Così deciso in Aversa il giorno 18.12.2025
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L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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