Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1135/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nato ad [...] l'[...] (C.F. Parte_1
); C.F._1
elettivamente domiciliato in Alcamo, via Pietro Lombardo n. 98, presso lo studio dell'Avv. Vito Galbo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (C.F. e iscrizione R.I. di Roma n. ); P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Trapani, via Volturno n. 2, presso lo studio degli avv.ti Aldo Bongiardo e Gabriele Davide, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Giovanni Grassini per mandato in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18 Ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 141/2022 pubblicata il 02/02/2022 nell'ambito del giudizio n.r.g. 2914/2018, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2018 emesso dal Tribunale di Trapani in data Parte_1
ha, altresì, condannato Controparte_1
alla refusione delle spese di lite che ha quantificato in € 1.986,00 oltre Parte_1 accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
Ha resistito al gravame il chiedendo la conferma della sentenza Controparte_1 impugnata.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 18/10/2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c. ed entrare nel merito dell'opposizione proposta.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta nel merito la pretesa creditoria avanzata dal . Deduce, in particolare, che la stessa sia sfornita di supporto Controparte_1 probatorio stante il mancato deposito del contratto di somministrazione agli atti. Ad ogni modo contesta la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società appellata riportandosi ai conteggi ricalcolati dal CTU nel corso del primo grado di giudizio. Infine, ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 91 co. 1 seconda parte c.p.c. stante il rifiuto di parte appellata alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale in corso di causa.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese, insistendo per la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio.
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1.Il primo motivo di appello è fondato.
Con atto di citazione notificato il 6/12/2018 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 620/2018 emesso dal Tribunale di Trapani in data 01/08/2018, con cui era stato condannato al pagamento della complessiva somma di € 50.903,22 in favore del oltre accessori di legge. Tale opposizione veniva dichiarata Controparte_1 inammissibile dal Tribunale, in quanto tardiva.
Ebbene, secondo la prospettazione dell'appellante, nel caso che ci occupa risulterebbero sussistenti i presupposti previsti dall'art. 650 c.p.c., avendo lo stesso provato di essere stato impossibilitato ad accedere alla propria casella di posta elettronica e dunque di avere avuto tempestiva conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto detenuto presso la casa circondariale di Pagliarelli a far data dal 17/02/2017 fino al 9/12/2020.
L'assunto deve essere condiviso. Giova precisare che, come sostenuto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 c.p.c., la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria.” (cfr. Cass. civ. n. 25737/2008).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ritenersi che la detenzione presso la casa circondariale di Pagliarelli possa identificarsi come causa di forza maggiore, non essendo imputabile a la mancata tempestiva conoscenza della notifica del Parte_1 decreto ingiuntivo eseguita al suo indirizzo pec il 10/09/2018. Tale circostanza risulta documentalmente provata (cfr. certificato di detenzione agli atti), sicchè deve escludersi che durante il periodo di reclusione disponesse dei dispositivi elettronici Parte_1 necessari per consultare il proprio indirizzo di posta elettronica. Può, pertanto, ritenersi plausibile la circostanza dalla stesso rappresentata, in base alla quale è venuto a conoscenza della notifica solo in virtù di una comunicazione a mezzo mail pervenuta al suo legale il 19/11/2018 da parte del legale di parte opposta (cfr. mail del 19/11/2018 agli atti).
Deve, pertanto, concludersi che non sia venuto tempestivamente a conoscenza del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per causa di forza maggiore, con conseguente ammissibilità dell'opposizione proposta ex art. 650 c.p.c.
2. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.
È documentalmente provato che in data 9/06/2016 i tecnici di – società Controparte_2 distinta e autonoma dall'appellata che provvede ad erogare Controparte_1 energia elettrica nel Libero Mercato – eseguivano una verifica, all'esito della quale emergeva una manomissione del contatore e dei consumi conteggiati relativi al punto di consegna (POD) IT001E93583677 sito nel Comune di Calatafimi -Segesta (TP), Contrada Kaggera Mendola, intestato a . Veniva in particolare rinvenuta la presenza di un allaccio Parte_1 abusivo alla rete ealizzato tramite 4 cavi da 10 mmq connessi alla presa enel da 4x10 mmq CP_2
e i suddetti cavi venivano asportati. Al momento della verifica, , invitato Parte_1 ad esporre eventuali osservazioni, dichiarava di non essere a conoscenza di quanto accertato, essendo i locali e il fondo di proprietà di e di averli in affitto. Risulta che Parte_2 anche in occasione di un'ulteriore verifica, eseguita il 10/06/2016 presso il punto di consegna (POD) IT001E934379322 sito nel Comune di Campobello di Mazzara, veniva Parte_3 riscontrato altro “allaccio diretto alla rete tramite cavi unipolari sottili in rame di sezione 06 mmq, che passando all'interno del sostegno e fuoriuscendo in cima allo stesso erano collegati direttamente ed abusivamente alla linea aerea di in rame nudo di sezione 16 mmq. Tale allaccio confluiva nell'impianto utilizzatore Controparte_2 del cliente composto da n. 4 mini appartamenti adibiti a civile abitazione ed una pompa sommersa (…) Tutto l'impianto utilizzatore sopradescritto era totalmente alimentato dall'illecito. Staccando l'allaccio abusivo gli apparecchi utilizzatori smettevano di funzionare” (verbale n. 464305954).
L' rovvedeva, pertanto, a ricalcolare i consumi presunti per prelievi irregolari ed emetteva CP_2 le fatture n. 81177025010062A del 7/03/2017 e n. 81085049010183A del 26/05/2017 per l'importo complessivo di € 50.903,22. Le fatture scaturivano dai conteggi effettuati dall'odierna appellata per ricostruire i consumi del nel periodo 12.10.2011- 30-11-2013 per Parte_1 il POD sito in Contrada Kaggera Mendola e nel periodo 1.10.2013 -9.6.2016 per il POD sito in e si fondavano sul criterio della misura massima della potenza prelevabile. Sulla Parte_3 base di tali fatture veniva, pertanto, emesso il d.i. n. 620/2018 con il quale il Parte_1 veniva condannato al pagamento del relativo importo, oltre alle spese di lite.
Ciò posto, non può trovare accoglimento la doglianza relativa al mancato deposito del contratto di somministrazione. Occorre, infatti, precisare che nel caso di specie la pretesa creditoria azionata dal trova fondamento in un atto illecito posto in essere Controparte_1 dall'appellante, quest'ultimo ampiamente dimostrato dal deposito dei verbali di accertamento redatti dal personale di , nel contraddittorio con l'appellante che li ha pure Controparte_2 sottoscritti. Sul punto, occorre rammentare che in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli CP_2 organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (cfr. Cass. 12/03/2020 n. 7075; Cass. 07/11/2014 n. 23800).
Ne discende che il contenuto del verbale redatto dai tecnici di Enel-Distribuzione S.p.A., rappresenta piena prova circa l'esistenza delle irregolarità ivi indicate ossia l'effettuazione di prelievi di energia mediante l'allaccio diretto alla rete nonché delle dichiarazioni riportate e dei fatti che attestano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati attuati nell'esercizio delle loro funzioni. Ciò posto quanto all'an della pretesa azionata, occorre verificare la correttezza del quantum indicato in fattura.
Per giurisprudenza ormai consolidata, l'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del quantum in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso che ci occupa, deve ritenersi che il
[...] non abbia adempiuto all'onere probatorio sullo stesso incombente, Controparte_1 essendosi limitato a ribadire la bontà dei calcoli effettuati senza peraltro contestare le risultanze della consulenza d'ufficio eseguita in primo grado. Dalla lettura di tale consulenza, in particolare, si evince che, nel ricostruire gli importi dovuti da , l'odierna appellata Parte_1 ha utilizzato il metodo della misura massima della potenza prelevabile, pur non sussistendo alcuna delibera A.R.E.R.A che le imponesse l'obbligo di utilizzare tale metodo. Sicché, il CTU, in assenza di chiarimenti (richiesti e non forniti) da parte della Società, ha ritenuto opportuno basarsi sulla potenza media prelevata riportata nelle bollette precedenti e postume al giorno dell'accertamento e ha quantificato l'importo dovuto in € 6.753,60, escluso IVA. Tali essendo gli esiti della consulenza, non specificamente contestata dall'appellata né riguardo al criterio utilizzato, né riguardo all'importo poi determinato, deve ritenersi che lo stesso sia corretto, anche perché posto in essere in applicazione delle stesse indicazioni contenute nella Delibera n. 200/99 (art. 11) dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas.
Pertanto, dev'essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della complessiva somma di € 6.753,60, non potendosi condividere Controparte_1
l'assunto in base al quale alcuna somma sarebbe dovuta dallo stesso, non essendo i locali e il fondo siti in Contrada Kaggera Mendola di sua proprietà. Ed invero, tale circostanza (peraltro neanche provata) è del tutto irrilevante ai fini del decidere, dal momento che l'utenza e il contatore risultano intestati a , che è, pertanto, responsabile di ogni prelievo Parte_1 abusivo e manomissione del contatore e sul quale permane, nei rapporti con il fornitore, un onere di custodia. La titolarità del punto di fornitura comporta, infatti, la responsabilità civile del cliente nei confronti della Società, salva la prova – che nel caso di specie non è stata fornita – che la condotta illecita ed i consumi ad essa collegati siano stati perpetrati da terzi estranei e nonostante la condotta diligente della parte contraente o, comunque, che siano stati dovuti a fattori esterni al suo controllo. Sulla predetta somma decorrono gli interessi nella misura legale dalla data della prima verifica effettuata dai tecnici di e, dunque, dal 9 Giugno 2016, in assenza di Controparte_2 esatta imputazione delle somme dovute a pregresse mensilità.
Sulle spese di lite. Non può trovare accoglimento la domanda ex art. 91 co. 1 seconda parte c.p.c. formulata da posto che la proposta conciliativa formulata dal Parte_1
Giudice di primo grado aveva ad oggetto il pagamento di € 6.000,00 e, dunque, una somma inferiore rispetto a quella oggetto di odierna condanna.
In ragione della soccombenza e tenuto conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/02/2023, n.3308) l'appellante deve, pertanto, essere condannato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 141/2022 pubblicata dal Tribunale di Trapani il 02/02/2022:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 620/2018 emesso dal Tribunale di Trapani in data 01/08/2018;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 6.753,60
[...] oltre agli interessi nella misura legale dalla data dell'accertamento tecnico del 9/06/2016 sino all'effettivo pagamento;
3) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del giudizio
[...] che liquida in € 2.000,00. Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo tenuta il 14/03/2025.
Palermo, 21/03/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo