Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 17/09/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2025, proposto da
EL Arena, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca De Ciuceis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’ottemperanza
- alla sentenza n. 1585/2023 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 15.11.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione sopraindicata;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi per le parti i difensori presenti nella camera di consiglio del 3 settembre 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO
1. Con l’odierno ricorso, notificato in data 11 aprile 2025 e depositato in pari data, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice ordinario ha accolto “il ricorso per quanto di ragione e per l’effetto condanna il Ministero convenuto all’attribuzione di 500,0 euro tramite Carta Elettronica per ciascun anno scolastico in favore di Arena EL per l’a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 (…) oltre accessori come per legge”.
2. Al riguardo , l’instante ha evidenziato, allegando idonea documentazione, che la sentenza de qua :
- è stata notificata all’Amministrazione il 19.12.2023;
- è passata in giudicato (cfr. certificato rilasciato dal Tribunale di Nocera Inferiore il 5.2.2025).
3. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero, la ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo al Collegio di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del titolo de quo e, quindi, di dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi alle statuizioni della predetta sentenza, di condannarlo a corrispondere le somme richieste, assegnando un termine per adempiere, e di nominare un Commissario ad acta che si sostituisca all’Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento.
4. L’amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
5. Alla Camera di consiglio del 3 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nel caso di specie, dalla documentazione versta in atti, emerge che:
- il ricorso è ricevibile, atteso che è stato depositato presso la Cancelleria di questo T.A.R. entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.;
- è ammissibile, in quanto è ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, in forza del quale “ le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”;
- le statuizioni contenute nella decisione in epigrafe risultano non aver ricevuto piena esecuzione;
- l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento ( cfr . T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997, in tema di onere della prova dell’adempimento per tutte Cass., Sezioni Unite Civili, 30 ottobre 2001, n. 13533);
2. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere all’attivazione in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente per l’importo sopraindicato in relazione agli anni scolastici suddetti entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
3. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
4. È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta .
5. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’ astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero intimato e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 800,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarsi a favore dell’avv. Luca De Ciuceis, dichiaratosi antistatario;
- manda alla Segreteria della sezione per la comunicazione del presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva (indirizzo P.E.C.: dgosv@postacert.istruzione.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO