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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 95/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
CAPRIA DOMENICO
appellante-appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VIGNA RENATO e dell'avv. CERUSO MICHELE
appellata- appellante incidentale
CONCLUSIONI per in riforma della Sentenza appellata, accogliere la domanda attorea Parte_1 perché legittima e fondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 249/2018 (R.G. n. 348/2018) emesso dal Tribunale di
AL, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Cecchini, in data 11/04/2018
e notificato in data 19/04/2018, siccome errato, ingiusto e illegittimo, posto che la
Signora non risulta per nulla tenuta al pagamento della somma ingiuntale Parte_1
pari a € 45.000,00. Si chiede, inoltre, alla S.V. Ill.ma, l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa opponente/odierna appellante nei confronti della Signora
[...]
e, conseguentemente, la condanna di quest'ultima al pagamento della CP_1
somma che ne deriverà a suo carico.
Si reitera, altresì, dinanzi all'adita Corte, la richiesta di voler autorizzare la CTU – contabile per i fini sopra indicati e/o specificati ossia, ripetesi, quantificare con esattezza il valore dell'azienda de qua al momento della stipula dell'atto notarile sottoscritto dalle parti il 30/06/2014, il valore delle rispettive quote societarie, nonché, l'ammontare complessivo dei relativi debiti maturati alla predetta data (ripetesi al 30/06/2014), ed espressamente, del debito contratto con Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
per : Controparte_1
- rigettare le richieste istruttorie per i motivi e le eccezioni indicate in comparsa, nonché per tardività e decadenza.
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con espressa dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo originario.
- In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio come da motivi incidentali di appello e quindi alla soccombenza rispetto alla domanda principale ed alla domanda riconvenzionale.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge anche del presente grado di appello, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di AL, notificato il 29.05.2018,
[...]
si opponeva al DI n. 3482018 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della Pt_1 somma di € 45.000,00 in favore di , a titolo di corrispettivo della Controparte_1 cessione della quota sociale. L'opponente contestava la validità dell'accordo a mezzo scrittura privata del 30.6.2014 e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna pag. 2/8 dell'opposta al pagamento della quota di competenza dell'opposta per il finanziamento ricevuto dalla società da Sviluppo Italia, per un importo di € 93.764,38 oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, facendo rilevare la validità della pattuizione assunta con scrittura privata coeva all'atto pubblico di cessione della quota societaria.
Con sentenza n. 7/2020, il Tribunale di AL rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 7.2.2020, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, ritenendo errata la decisione di primo grado:
1. per aver dato valore preminente alla scrittura privata, superata dalla volontà espressa nell'atto pubblico;
2. per non aver ritenuto provato il debito societario verso , di cui la socia CP_2
uscente era tenuta al pagamento del 50%, nonostante la produzione documentale di parte opponente;
3. per aver rigettato la richiesta di ctu contabile per accertare il valore delle quote societarie, dell'azienda e dei debiti maturati al momento della cessione.
4. per aver compensato le spese di lite, da porre a carico dell'opposta, previo riconoscimento delle ragioni dell'opponente.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_1 affermando la correttezza della decisione di primo grado sul merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, evidenziando altresì che l'eventuale debito sociale non poteva essere posto a carico del socio accomandante. La spiegava, poi, appello CP_1
incidentale limitato al capo contenente la statuizione sulle spese di lite, ritenendo ingiustificata la compensazione delle spese di lite, vista la totale soccombenza della sia rispetto alla opposizione a decreto ingiuntivo, sia rispetto alla domanda di Pt_1
condanna al pagamento dei debiti sociali, e concludendo per la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 28.9.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 3/8 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello, riferito all'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, si fonda sulla asserita inefficacia della scrittura privata stipulata tra le parti nella medesima data dell'atto pubblico di cessione della quota. L'appellante ritiene che l'atto pubblico abbia superato le statuizioni della scrittura privata, e che la spiegazione fornita dal giudice per giustificare la stipula di un atto pubblico contenente un prezzo difforme da quello effettivo ai fini di evitare l'imposizione fiscale sia disdicevole.
OV precisa che è pacifica la circostanza che la scrittura privata sia stata sottoscritta dalle parti contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto pubblico. Le motivazioni addotte dalla appellante per giustificare la inefficacia della scrittura privata non trovano fondamento in alcuna disposizione normativa.
Le due pattuizioni sono, infatti, coeve, e redatte entrambe per iscritto. L'atto pubblico prevede la cessione della quota societaria al valore nominale, facendo rinvio alle disposizioni codicistiche sulla responsabilità dei soci. La scrittura privata, invece, rappresenta il reale accordo economico tra le parti, in cui si dà atto del valore effettivo della quota e si raggiunge l'accordo di escludere la responsabilità del socio uscente per i debiti societari esistenti al momento della cessazione del rapporto.
Si tratta di un atto pienamente valido ed efficace tra le parti in quanto redatto per iscritto e riconosciuto, che supera la indicazione del prezzo dichiarata davanti al pubblico ufficiale e non presenta alcuna illiceità, sebbene sia del tutto verosimile che lo scopo della dissimulazione del prezzo di cessione fosse quello di evadere il fisco.
La pattuizione non è superata dall'atto pubblico, poiché nell'atto pubblico non viene in alcun modo menzionato l'accordo coevo sul prezzo e sulla responsabilità della socia uscente, come invece doveva accadere se l'atto pubblico fosse stato il frutto di una nuova determinazione delle parti, a superamento dell'accordo raggiunto nel medesimo giorno ma in momento precedente all'accordo dinanzi al notaio.
Inoltre, militano a favore della validità ed efficacia (tra le parti) dell'accordo raggiunto nella scrittura privata:
pag. 4/8 - la circostanza che nell'atto pubblico la quietanza fosse subordinata al pagamento della somma di € 10.000,00, che la si riservava di effettuare entro il 31.12.2016, Pt_1
somma in realtà mai corrisposta;
- a fronte del pagamento di una somma legata al solo valore nominale della quota, la socia accomandataria avrebbe acquistato tutti i beni aziendali e le attività sociali, in ragione dello scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci;
- il valore della quota era legato al solo capitale versato e non al valore del 50% della società;
- la socia cedente avrebbe accettato di vendere ad un valore sensibilmente inferiore a quello concordato solo pochi momenti prima, rinunciando anche all'accordato esonero da responsabilità, senza alcuna ragione evidente.
Appare, pertanto, del tutto verosimile che l'accordo economico tra le socie, riportato nell'atto pubblico di cessione di quota e scioglimento della società, fosse simulato e che il reale accordo era quello contenuto nella scrittura privata stipulata in pari data tra le parti.
2.2. Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla sebbene una parte della motivazione indicata non sia corretta. La Pt_1
documentazione prodotta dalla dimostra che la società aveva contratto un Pt_1
finanziamento con (n. 2004650) che si era risolto per inadempimento della CP_2 società. L'appellante aveva, infatti, prodotto in primo grado la lettera del 26.8.2010, con la quale risolveva il contratto, nonché l'ingiunzione di pagamento del 8.6.2016, CP_2
riferita al medesimo contratto e riportante le somme già indicate.
Si deve tuttavia precisare che la socia accomandante può essere responsabile dei debiti sociali esistenti al momento della cessazione del suo rapporto nei limiti del valore della sua quota ed osservare che, nel caso di specie, detta responsabilità era stata esclusa dalla pattuizione contenuta nella scrittura privata del 30.6.2014, come correttamente osservato dalla sentenza di prime cure.
L'eventuale errore del giudice di primo grado sulla valenza probatoria della documentazione prodotta non avrebbe alcun rilievo rispetto alla decisione sulla richiesta di pagamento, vista la validità ed efficacia dell'accordo tra le parti.
pag. 5/8 Si deve evidenziare che, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni;
al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.
(Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 525 del 12/01/2011, Rv. 615882 - 01).
La socia non potrebbe, pertanto, chiedere il pagamento delle somme versate in adempimento dell'obbligazione sorta prima della fuoriuscita della società, in virtù dell'accordo sottoscritto in data 30.6.2014, nonché in assenza di prova dei presupposti per procedere alla ripartizione interna (avvenuto pagamento dell'intero, mancata valutazione del debito sociale nel valore della quota, ecc.).
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata anche sotto questo profilo.
2.3. Anche il terzo motivo di appello si manifesta infondato, essendo del tutto superflua l'ammissione di una ctu contabile per accertare il valore delle quote societarie, dell'azienda e dei debiti maturati al momento della cessione, non avendo la parte appellante fornito alcun elemento che possa far ritenere incongrua la determinazione delle parti, anche alla luce della mancata produzione di documentazione contabile relativa alla società alla data della cessione.
2.4. Dal rigetto dell'appello principale discende il rigetto anche dell'ultimo motivo di impugnazione, non potendosi porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese di giudizio.
3. Si deve, invece, accogliere l'appello incidentale proposto da sul Controparte_1
capo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La motivazione indicata dal giudice di primo grado per giustificare la compensazione delle spese di giudizio non appare corretta né supportata dalle ragioni della decisione.
Le "gravi ed eccezionali ragioni", che – ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte
Cost. n. 77 del 2018) – giustificano la compensazione delle spese di lite, costituiscono pag. 6/8 l'espressione di una clausola generale che adegua la disposizione normativa ad un dato contesto storico sociale ovvero a situazioni non determinabili a priori, in cui la condanna non appare giustificata dall'effettivo andamento del processo (ad esempio, nel caso in cui le questioni affrontate siano effettivamente opinabili, ovvero vi sia una incertezza interpretativa in sede giurisprudenziale, o ancora le questioni siano nuove).
Nell'ipotesi in cui vi sia la soccombenza totale di una delle parti, le ragioni della compensazione non possono essere illogiche o erronee, dovendosi altrimenti ritenere sussistente il vizio di violazione di legge.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dopo aver rigettato sia l'opposizione a decreto ingiuntivo, sia la domanda riconvenzionale, per infondatezza delle ragioni poste alla base dell'azione della ha compensato le spese di lite “considerato il tenore Pt_1
delle difese e le posizioni delle parti”.
Si tratta evidentemente di una motivazione apparente, atteso che il tenore delle difese è quello risultante dagli atti, che non presenta alcuna particolarità a livello interpretativo né è stato oggetto di pronunce contrastanti in giurisprudenza, e le posizioni delle parti sono coerenti con la soccombenza totale della parte appellante.
Si deve, pertanto, riformare la pronuncia di primo grado per il capo relativo alle spese, condannando al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico della tenendo conto Pt_1 del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Le spese di lite vengo liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti. La liquidazione viene effettuata sulla scorta dei parametri minimi, attesa l'assenza di questioni di particolare complessità e di istruttoria e tenendo conto del valore del giudizio ricavabile dalle domande rigettate (pari a circa € 90.000,00) nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 per la fase di studio, €
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00,per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale), ed € 7.160,00 il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
pag. 7/8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di AL n. 7/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
sostenute da per il primo grado, liquidate in € 7.052,00,00 per Controparte_1
compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
3. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado del giudizio, che liquida in € 174,00 per spese ed € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 95/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1
CAPRIA DOMENICO
appellante-appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. VIGNA RENATO e dell'avv. CERUSO MICHELE
appellata- appellante incidentale
CONCLUSIONI per in riforma della Sentenza appellata, accogliere la domanda attorea Parte_1 perché legittima e fondata in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti, e, per l'effetto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 249/2018 (R.G. n. 348/2018) emesso dal Tribunale di
AL, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Cecchini, in data 11/04/2018
e notificato in data 19/04/2018, siccome errato, ingiusto e illegittimo, posto che la
Signora non risulta per nulla tenuta al pagamento della somma ingiuntale Parte_1
pari a € 45.000,00. Si chiede, inoltre, alla S.V. Ill.ma, l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla stessa opponente/odierna appellante nei confronti della Signora
[...]
e, conseguentemente, la condanna di quest'ultima al pagamento della CP_1
somma che ne deriverà a suo carico.
Si reitera, altresì, dinanzi all'adita Corte, la richiesta di voler autorizzare la CTU – contabile per i fini sopra indicati e/o specificati ossia, ripetesi, quantificare con esattezza il valore dell'azienda de qua al momento della stipula dell'atto notarile sottoscritto dalle parti il 30/06/2014, il valore delle rispettive quote societarie, nonché, l'ammontare complessivo dei relativi debiti maturati alla predetta data (ripetesi al 30/06/2014), ed espressamente, del debito contratto con Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
per : Controparte_1
- rigettare le richieste istruttorie per i motivi e le eccezioni indicate in comparsa, nonché per tardività e decadenza.
- Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto con espressa dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo originario.
- In via incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio come da motivi incidentali di appello e quindi alla soccombenza rispetto alla domanda principale ed alla domanda riconvenzionale.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e C.P.A. come per legge anche del presente grado di appello, da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di AL, notificato il 29.05.2018,
[...]
si opponeva al DI n. 3482018 con il quale le veniva ingiunto il pagamento della Pt_1 somma di € 45.000,00 in favore di , a titolo di corrispettivo della Controparte_1 cessione della quota sociale. L'opponente contestava la validità dell'accordo a mezzo scrittura privata del 30.6.2014 e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna pag. 2/8 dell'opposta al pagamento della quota di competenza dell'opposta per il finanziamento ricevuto dalla società da Sviluppo Italia, per un importo di € 93.764,38 oltre interessi.
Si costituiva in giudizio l'opposta, concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, facendo rilevare la validità della pattuizione assunta con scrittura privata coeva all'atto pubblico di cessione della quota societaria.
Con sentenza n. 7/2020, il Tribunale di AL rigettava l'opposizione e la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 7.2.2020, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, ritenendo errata la decisione di primo grado:
1. per aver dato valore preminente alla scrittura privata, superata dalla volontà espressa nell'atto pubblico;
2. per non aver ritenuto provato il debito societario verso , di cui la socia CP_2
uscente era tenuta al pagamento del 50%, nonostante la produzione documentale di parte opponente;
3. per aver rigettato la richiesta di ctu contabile per accertare il valore delle quote societarie, dell'azienda e dei debiti maturati al momento della cessione.
4. per aver compensato le spese di lite, da porre a carico dell'opposta, previo riconoscimento delle ragioni dell'opponente.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'appello, Controparte_1 affermando la correttezza della decisione di primo grado sul merito dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, evidenziando altresì che l'eventuale debito sociale non poteva essere posto a carico del socio accomandante. La spiegava, poi, appello CP_1
incidentale limitato al capo contenente la statuizione sulle spese di lite, ritenendo ingiustificata la compensazione delle spese di lite, vista la totale soccombenza della sia rispetto alla opposizione a decreto ingiuntivo, sia rispetto alla domanda di Pt_1
condanna al pagamento dei debiti sociali, e concludendo per la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 28.9.2020 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
pag. 3/8 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di appello, riferito all'azione di opposizione a decreto ingiuntivo, si fonda sulla asserita inefficacia della scrittura privata stipulata tra le parti nella medesima data dell'atto pubblico di cessione della quota. L'appellante ritiene che l'atto pubblico abbia superato le statuizioni della scrittura privata, e che la spiegazione fornita dal giudice per giustificare la stipula di un atto pubblico contenente un prezzo difforme da quello effettivo ai fini di evitare l'imposizione fiscale sia disdicevole.
OV precisa che è pacifica la circostanza che la scrittura privata sia stata sottoscritta dalle parti contemporaneamente alla sottoscrizione dell'atto pubblico. Le motivazioni addotte dalla appellante per giustificare la inefficacia della scrittura privata non trovano fondamento in alcuna disposizione normativa.
Le due pattuizioni sono, infatti, coeve, e redatte entrambe per iscritto. L'atto pubblico prevede la cessione della quota societaria al valore nominale, facendo rinvio alle disposizioni codicistiche sulla responsabilità dei soci. La scrittura privata, invece, rappresenta il reale accordo economico tra le parti, in cui si dà atto del valore effettivo della quota e si raggiunge l'accordo di escludere la responsabilità del socio uscente per i debiti societari esistenti al momento della cessazione del rapporto.
Si tratta di un atto pienamente valido ed efficace tra le parti in quanto redatto per iscritto e riconosciuto, che supera la indicazione del prezzo dichiarata davanti al pubblico ufficiale e non presenta alcuna illiceità, sebbene sia del tutto verosimile che lo scopo della dissimulazione del prezzo di cessione fosse quello di evadere il fisco.
La pattuizione non è superata dall'atto pubblico, poiché nell'atto pubblico non viene in alcun modo menzionato l'accordo coevo sul prezzo e sulla responsabilità della socia uscente, come invece doveva accadere se l'atto pubblico fosse stato il frutto di una nuova determinazione delle parti, a superamento dell'accordo raggiunto nel medesimo giorno ma in momento precedente all'accordo dinanzi al notaio.
Inoltre, militano a favore della validità ed efficacia (tra le parti) dell'accordo raggiunto nella scrittura privata:
pag. 4/8 - la circostanza che nell'atto pubblico la quietanza fosse subordinata al pagamento della somma di € 10.000,00, che la si riservava di effettuare entro il 31.12.2016, Pt_1
somma in realtà mai corrisposta;
- a fronte del pagamento di una somma legata al solo valore nominale della quota, la socia accomandataria avrebbe acquistato tutti i beni aziendali e le attività sociali, in ragione dello scioglimento della società per il venir meno della pluralità dei soci;
- il valore della quota era legato al solo capitale versato e non al valore del 50% della società;
- la socia cedente avrebbe accettato di vendere ad un valore sensibilmente inferiore a quello concordato solo pochi momenti prima, rinunciando anche all'accordato esonero da responsabilità, senza alcuna ragione evidente.
Appare, pertanto, del tutto verosimile che l'accordo economico tra le socie, riportato nell'atto pubblico di cessione di quota e scioglimento della società, fosse simulato e che il reale accordo era quello contenuto nella scrittura privata stipulata in pari data tra le parti.
2.2. Il giudice di prime cure ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale proposta dalla sebbene una parte della motivazione indicata non sia corretta. La Pt_1
documentazione prodotta dalla dimostra che la società aveva contratto un Pt_1
finanziamento con (n. 2004650) che si era risolto per inadempimento della CP_2 società. L'appellante aveva, infatti, prodotto in primo grado la lettera del 26.8.2010, con la quale risolveva il contratto, nonché l'ingiunzione di pagamento del 8.6.2016, CP_2
riferita al medesimo contratto e riportante le somme già indicate.
Si deve tuttavia precisare che la socia accomandante può essere responsabile dei debiti sociali esistenti al momento della cessazione del suo rapporto nei limiti del valore della sua quota ed osservare che, nel caso di specie, detta responsabilità era stata esclusa dalla pattuizione contenuta nella scrittura privata del 30.6.2014, come correttamente osservato dalla sentenza di prime cure.
L'eventuale errore del giudice di primo grado sulla valenza probatoria della documentazione prodotta non avrebbe alcun rilievo rispetto alla decisione sulla richiesta di pagamento, vista la validità ed efficacia dell'accordo tra le parti.
pag. 5/8 Si deve evidenziare che, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni;
al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.
(Cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 525 del 12/01/2011, Rv. 615882 - 01).
La socia non potrebbe, pertanto, chiedere il pagamento delle somme versate in adempimento dell'obbligazione sorta prima della fuoriuscita della società, in virtù dell'accordo sottoscritto in data 30.6.2014, nonché in assenza di prova dei presupposti per procedere alla ripartizione interna (avvenuto pagamento dell'intero, mancata valutazione del debito sociale nel valore della quota, ecc.).
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata anche sotto questo profilo.
2.3. Anche il terzo motivo di appello si manifesta infondato, essendo del tutto superflua l'ammissione di una ctu contabile per accertare il valore delle quote societarie, dell'azienda e dei debiti maturati al momento della cessione, non avendo la parte appellante fornito alcun elemento che possa far ritenere incongrua la determinazione delle parti, anche alla luce della mancata produzione di documentazione contabile relativa alla società alla data della cessione.
2.4. Dal rigetto dell'appello principale discende il rigetto anche dell'ultimo motivo di impugnazione, non potendosi porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese di giudizio.
3. Si deve, invece, accogliere l'appello incidentale proposto da sul Controparte_1
capo relativo alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La motivazione indicata dal giudice di primo grado per giustificare la compensazione delle spese di giudizio non appare corretta né supportata dalle ragioni della decisione.
Le "gravi ed eccezionali ragioni", che – ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte
Cost. n. 77 del 2018) – giustificano la compensazione delle spese di lite, costituiscono pag. 6/8 l'espressione di una clausola generale che adegua la disposizione normativa ad un dato contesto storico sociale ovvero a situazioni non determinabili a priori, in cui la condanna non appare giustificata dall'effettivo andamento del processo (ad esempio, nel caso in cui le questioni affrontate siano effettivamente opinabili, ovvero vi sia una incertezza interpretativa in sede giurisprudenziale, o ancora le questioni siano nuove).
Nell'ipotesi in cui vi sia la soccombenza totale di una delle parti, le ragioni della compensazione non possono essere illogiche o erronee, dovendosi altrimenti ritenere sussistente il vizio di violazione di legge.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dopo aver rigettato sia l'opposizione a decreto ingiuntivo, sia la domanda riconvenzionale, per infondatezza delle ragioni poste alla base dell'azione della ha compensato le spese di lite “considerato il tenore Pt_1
delle difese e le posizioni delle parti”.
Si tratta evidentemente di una motivazione apparente, atteso che il tenore delle difese è quello risultante dagli atti, che non presenta alcuna particolarità a livello interpretativo né è stato oggetto di pronunce contrastanti in giurisprudenza, e le posizioni delle parti sono coerenti con la soccombenza totale della parte appellante.
Si deve, pertanto, riformare la pronuncia di primo grado per il capo relativo alle spese, condannando al pagamento delle spese del giudizio di primo grado. Parte_1
Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico della tenendo conto Pt_1 del rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale.
Le spese di lite vengo liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche le fasi ed i gradi di giudizio precedenti. La liquidazione viene effettuata sulla scorta dei parametri minimi, attesa l'assenza di questioni di particolare complessità e di istruttoria e tenendo conto del valore del giudizio ricavabile dalle domande rigettate (pari a circa € 90.000,00) nei seguenti termini: € 7.052,00 per il primo grado (€ 1.276,00 per la fase di studio, €
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00,per la fase istruttoria, € 2.127,00 per la fase decisionale), ed € 7.160,00 il presente grado (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale).
pag. 7/8 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_1
previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale proposto da avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di AL n. 7/2020, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da Parte_1
2. Accoglie l'appello incidentale proposto da e, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, condanna al pagamento delle spese del giudizio Parte_1
sostenute da per il primo grado, liquidate in € 7.052,00,00 per Controparte_1
compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
3. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado del giudizio, che liquida in € 174,00 per spese ed € 7.160,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 15/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
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