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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6172/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6172/2023, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Donatella Vicari ricorrente e
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
Simona Miglio resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra – Parte_1 premesso di essere stata convocata a visita di revisione da parte dell' , il quale CP_1 non confermava in suo favore il possesso dei requisiti sanitari per godere dell'assegno di assistenza di cui all' art. 12 della l. 118/1971 ne' quelli per godere dell'indennità di accompagnamento (art. 1 l. 18/1980) - adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder riconosciuto il suo diritto ai benefici in parola.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, pur ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne in misura del
100% sin dalla data della visita di revisione del 20.7.2022, non reputava che la stessa si trovasse nelle condizioni per accedere all'indennità di accompagnamento;
a seguito di contestazione parziale nei termini di legge, veniva presentato ricorso in opposizione limitatamente all'indennità negata.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott.ssa Persona_1 anche in fase di opposizione.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento dell'invalidità civile del 100% per carenza di interesse ad agire sollevata dall' ; difatti, la ricorrente ha già ottenuto CP_1 il riconoscimento di una invalidità del 100% nella precedente fase giudiziale, e agisce per l'accertamento degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge n. 18/1980; allo stesso modo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la genericità delle doglianze mosse alla consulenza tecnica d'ufficio: i motivi di contestazione a quest'ultima, invero, sono stati puntualmente delineati nell'atto introduttivo.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Ebbene, secondo la consulenza tecnica effettuata in questa sede - le cui conclusioni sono pienamente condivisibili poiché esenti da vizi logici - i requisiti sanitari sopraindicati non risultano soddisfatti nel caso di specie, né alla data della domanda amministrativa né attualmente.
Nello specifico, la Dott.ssa dopo aver sottoposto la perizianda a Persona_1 visita ed aver esaminato la documentazione sanitaria agli atti, ha riscontrato che “…il complesso morboso che affligge la ricorrente, sostanziato da un'artrosi mediamente limitante, dagli esiti di una cardiopatia valvolare in buon compenso emodinamico e da una disendocrinia corretta con terapia sostitutiva, anche considerato nel suo insieme, non determina né la mancata autonomia deambulatoria, né l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita necessari per una sussistenza autonoma.
Invero, dal punto di vista motorio, è stata riscontrata una limitazione funzionale di grado medio, per cui i passaggi posturali e la deambulazione sono risultati del tutto autonomi. D'altro canto, non sono state evidenziate infermità incidenti a livello psichico e/o neurologico, di spessore clinico-disfunzionale tale da inficiare la capacità di progettazione e di esecuzione delle ritualità quotidiane”.
Stante la richiesta di emissione del decreto di omologa parziale, la ricorrente può essere dichiarata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave in misura del 100%, con decorrenza dalla data della visita di revisione (20.07.2022), ai soli fini dell'assistenza socio- sanitaria di cui all'art. 2 L. 118/71 e del diritto all'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari ex art. 6 D.M. 01/02/1991, nonché art.5, comma 4, L. 29/12/1990 n. 407.
Le spese di lite della fase di atp si liquidano come in dispositivo e vengono compensate per metà stante l'accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di lite della presente opposizione e le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in ragione della CP_1 presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100% sin dalla data della visita di revisione;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in CP_1
€ 585,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- Spese di lite del giudizio di opposizione irripetibili;
- Spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 26.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6172/2023, pendente tra
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Donatella Vicari ricorrente e
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv.
Simona Miglio resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra – Parte_1 premesso di essere stata convocata a visita di revisione da parte dell' , il quale CP_1 non confermava in suo favore il possesso dei requisiti sanitari per godere dell'assegno di assistenza di cui all' art. 12 della l. 118/1971 ne' quelli per godere dell'indennità di accompagnamento (art. 1 l. 18/1980) - adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder riconosciuto il suo diritto ai benefici in parola.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, pur ritenendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne in misura del
100% sin dalla data della visita di revisione del 20.7.2022, non reputava che la stessa si trovasse nelle condizioni per accedere all'indennità di accompagnamento;
a seguito di contestazione parziale nei termini di legge, veniva presentato ricorso in opposizione limitatamente all'indennità negata.
L' si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott.ssa Persona_1 anche in fase di opposizione.
Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente, si osserva che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento dell'invalidità civile del 100% per carenza di interesse ad agire sollevata dall' ; difatti, la ricorrente ha già ottenuto CP_1 il riconoscimento di una invalidità del 100% nella precedente fase giudiziale, e agisce per l'accertamento degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge n. 18/1980; allo stesso modo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la genericità delle doglianze mosse alla consulenza tecnica d'ufficio: i motivi di contestazione a quest'ultima, invero, sono stati puntualmente delineati nell'atto introduttivo.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Ebbene, secondo la consulenza tecnica effettuata in questa sede - le cui conclusioni sono pienamente condivisibili poiché esenti da vizi logici - i requisiti sanitari sopraindicati non risultano soddisfatti nel caso di specie, né alla data della domanda amministrativa né attualmente.
Nello specifico, la Dott.ssa dopo aver sottoposto la perizianda a Persona_1 visita ed aver esaminato la documentazione sanitaria agli atti, ha riscontrato che “…il complesso morboso che affligge la ricorrente, sostanziato da un'artrosi mediamente limitante, dagli esiti di una cardiopatia valvolare in buon compenso emodinamico e da una disendocrinia corretta con terapia sostitutiva, anche considerato nel suo insieme, non determina né la mancata autonomia deambulatoria, né l'impossibilità al compimento degli atti quotidiani della vita necessari per una sussistenza autonoma.
Invero, dal punto di vista motorio, è stata riscontrata una limitazione funzionale di grado medio, per cui i passaggi posturali e la deambulazione sono risultati del tutto autonomi. D'altro canto, non sono state evidenziate infermità incidenti a livello psichico e/o neurologico, di spessore clinico-disfunzionale tale da inficiare la capacità di progettazione e di esecuzione delle ritualità quotidiane”.
Stante la richiesta di emissione del decreto di omologa parziale, la ricorrente può essere dichiarata invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave in misura del 100%, con decorrenza dalla data della visita di revisione (20.07.2022), ai soli fini dell'assistenza socio- sanitaria di cui all'art. 2 L. 118/71 e del diritto all'esenzione dal pagamento dei tickets sanitari ex art. 6 D.M. 01/02/1991, nonché art.5, comma 4, L. 29/12/1990 n. 407.
Le spese di lite della fase di atp si liquidano come in dispositivo e vengono compensate per metà stante l'accoglimento solo parziale della domanda.
Le spese di lite della presente opposizione e le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' in ragione della CP_1 presenza in atti della dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100% sin dalla data della visita di revisione;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in CP_1
€ 585,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- Spese di lite del giudizio di opposizione irripetibili;
- Spese di consulenza di entrambe le fasi del giudizio definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 26.3.2025
Il giudice
Roberta Mariscotti