Art. 3.
Il grano ceduto verra' dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perche' i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.
Il grano ceduto verra' dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perche' i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.