Articolo 3 della Legge 5 febbraio 1958, n. 28
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 marzo 1958
Art. 3.
Il grano ceduto verra' dal Ministro per l'interno ripartito per almeno il 50 per cento fra le Province perche' i prefetti lo distribuiscano fra gli Enti comunali di assistenza.
Entrata in vigore il 8 marzo 1958