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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1605/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 P.IVA_1
CATTANEO 1 22100 COMO presso lo studio dell'avv. LATORRACA VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LURAGHI MICHELA, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO PORTA Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIA, 46 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTANARI PAOLO, che pagina 1 di 9 lo rappresenta e difende unitamente all'avv. CAMPAGNA DEBORA, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale
Ordinario di Como, n. 1301/2023, Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci, depositata il
22.11.2023, non notificata, e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spese dei due gradi del giudizio interamente rifuse.
Per Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_2
1301/2023 emessa dal Tribunale di Como.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
pagina 2 di 9 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
davanti al Tribunale di Como il chiedendone la condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 23.718,89, a titolo di oneri per l'ospitalità in struttura residenziale di a far data dal provvedimento emesso dal Tribunale per i Controparte_2
Minorenni di Milano in data 17 luglio 2020 e sino al 31 marzo 2021.
A sostegno della propria domanda esponeva quanto segue. Controparte_1
In data 8 aprile 2019 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva emesso un decreto provvisorio con il quale aveva disposto l'affido della minore all'Ente territorialmente competente, individuato all'epoca nel Comune di RE (MI) o al diverso Comune competente territorialmente nel caso di trasferimento di residenza della minore in un'altra località, e aveva incaricato i servizi sociali del Comune affidatario di “valutare il miglior collocamento della minore, preferibilmente in affido etero-familiare”.
In seguito a detto provvedimento la minore era stata presa in carico dal Controparte_2
Servizio Tutela Minori di azienda speciale dei Comuni del territorio del CP_1
Rhodense per i servizi alla persona, competente, tra gli altri, anche per il Comune di
RE e, in attesa che i Servizi Sociali valutassero la migliore soluzione di collocamento per la minore, la stessa era rimasta collocata presso la madre.
In data 22 luglio 2019 la madre della minore aveva trasferito la residenza presso il
Comune di . Pt_1
In data 25 settembre 2019 si rendeva necessario l'inserimento della minore in una struttura di pronto intervento in via d'urgenza, individuata nella Comunità Pegaso.
In data 22 gennaio 2020 il Servizio Tutela Minori di collocava la minore CP_1
presso la Comunità Educativa Libra.
pagina 3 di 9 In data 17 luglio 2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano emetteva un secondo decreto provvisorio con il quale confermava l'affido della minore all'Ente territorialmente competente e incaricava i Servizi Sociali del Comune affidatario di mantenere l'idoneo collocamento, ratificando il collocamento della minore presso la comunità e non già l'affido etero familiare.
Ciò premesso, parte attrice deduceva che, in forza del disposto dell'art. 3 di cui alla
Legge Regionale n. 34 del 2004, dovesse gravare sul di l'onere di Pt_1 Pt_1
provvedere al pagamento degli oneri derivanti dall'ospitalità presso la suddetta struttura residenziale.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Como accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 23.718,89 oltre al rimborso delle spese processuali.
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto il di era stato convenuto in giudizio Pt_1 Pt_1
sulla base della prospettazione della domanda di parte attrice, che aveva indicato nel
Comune di l'ente tenuto ad assumere gli oneri derivanti dall'ospitalità della Pt_1
minore nella struttura residenziale.
Nel merito rilevava che dall'esame del decreto provvisorio emesso in data 8.4.2019 non si evinceva che il Tribunale per i Minorenni avesse disposto in tale sede il collocamento della minore presso una comunità, in quanto con tale decreto l'Ente affidatario veniva incaricato di “valutare” quale fosse il miglior collocamento per la minore . CP_2
pagina 4 di 9 Soltanto con il successivo provvedimento emanato in data 17.7.2020 il Tribunale per i
Minorenni, dando atto sia dell'inserimento in pronto intervento, che del successivo inserimento comunitario della minore, aveva adottato un provvedimento specifico in punto di collocamento della minore, ratificando il suo inserimento presso la Comunità
Educativa Libra ed individuando, dunque, tale soluzione come quella rispondente all'interesse della minore, Controparte_2
Ciò premesso, considerato che al momento dell'emanazione del decreto del 17.7.2020 la madre della minore, , aveva trasferito la propria residenza presso il Persona_1
Comune di , riteneva, in applicazione dell'art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. Pt_1
34/2004, che il Comune tenuto al pagamento degli oneri derivanti dall'ospitalità in struttura assistenziale dovesse essere individuato in quello di . Pt_1
Il ha interposto appello avverso tale sentenza, lamentandone la sua Parte_1
erroneità per aver respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto e per aver erroneamente affermato che il Comune fosse tenuto al Parte_1
pagamento degli oneri derivanti dall'ospitalità della minore nella struttura residenziale.
Osserva in particolare l'appellante che dal tenore testuale dei provvedimenti resi dal
Tribunale per i minorenni si evince che il primo decreto aveva disposto l'“affido della minore (…) all'Ente territorialmente competente, mentre il secondo decreto, del
20.7.2020, aveva meramente “confermato l'affido della minore (…) all'Ente territorialmente competente per territorio”. Di conseguenza, gli oneri connessi alla tutela e alla cura della minore dovevano essere sostenuti dal Comune di residenza della madre al momento dell'adozione del primo decreto, essendo il secondo decreto meramente confermativo del primo.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 9 Nominato il relatore, all'udienza di prima comparizione del 3 dicembre 2024 la Corte ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termini alle parti per note conclusionali fino al 15 gennaio 2025.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
La prima doglianza, inerente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, è infondata.
Il Giudice di prime cure, infatti, facendo corretta applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla distinzione tra legittimazione processuale e titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto controverso (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 2951/2016) ha correttamente osservato che parte convenuta deve ritenersi legittimata passiva sulla base della prospettazione della domanda, in quanto è stata convenuta in giudizio quale Comune di residenza della madre della minore al momento dell'adozione del provvedimento del Tribunale per i minorenni assunto in data 17 luglio
2020.
La seconda doglianza, inerente la carenza della titolarità passiva del rapporto controverso, è infondata per i seguenti motivi.
Invero, la richiesta di versamento degli oneri derivanti dall'ospitalità in struttura assistenziale di minore sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria, trova la sua disciplina nell'art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34/2004, ai sensi del quale “gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento”.
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, mentre con il primo decreto dell'8.4.2019 il Tribunale per i
Minorenni di Milano affidava la minore all'ente territorialmente competente, individuato all'epoca nel Comune di RE, il secondo decreto, del 17 luglio 2020, specificava che l'Ente territorialmente competente andava individuato nel Comune di RE o nel
Comune di , nel caso di avvenuto trasferimento della residenza del minore in Pt_1
detta località, come riferito dalla madre in sede di audizione.
Ed infatti, sulla base di tale circostanza, il secondo decreto di affidamento veniva notificato sia al sia al Comune di , quale luogo di nuova Controparte_3 Pt_1
residenza della madre (v. pag. 3 decreto 17 luglio 2020).
Ciò significa, quindi, che lo stesso decreto di affidamento ha individuato l'ente affidatario della minore nel comune territorialmente competente, da individuarsi sulla base del luogo di residenza del genitore al momento dell'adozione del provvedimento: il
Comune di RE o quello di , nel caso di avvenuto trasferimento della Pt_1
residenza.
Il fatto, poi, che il decreto abbia fatto riferimento al trasferimento della residenza del minore, anziché al trasferimento della residenza della madre non è significativo, in quanto la normativa di riferimento individua l'ente territorialmente competente ad assumere gli oneri derivanti dall'affidamento del minore presso una struttura residenziale soltanto sulla base del luogo di residenza dei genitori, titolari della potestà genitoriale. Ed infatti, lo stesso decreto del 17.7.2020 ha provveduto alla notifica del provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di , quale luogo di “nuova Pt_1
residenza della madre”.
In conclusione, considerato che al momento dell'adozione del decreto del 17 luglio 2020 la madre della minore aveva già trasferito la propria residenza presso il Comune di
(cfr. doc. 3 parte attrice), l'Ente territorialmente competente ad assumere gli Pt_1
oneri derivanti dall'affidamento deve essere individuato in detto Comune. pagina 7 di 9 Per tali motivi, a prescindere dal contenuto del secondo decreto adottato dal Tribunale per i minorenni (se da intendersi quale confermativo o meno delle previsioni assunte con il primo decreto) ciò che rileva nella presente fattispecie è la circostanza che lo stesso decreto di affidamento ha individuato il Comune di quale ente tenuto ad Pt_1
assumere tutti gli oneri derivanti dall'affidamento.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata con diversa motivazione.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2023, pubblicata in data 22.11.2023 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in Controparte_1
euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
pagina 8 di 9 a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1605/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 P.IVA_1
CATTANEO 1 22100 COMO presso lo studio dell'avv. LATORRACA VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. LURAGHI MICHELA, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO PORTA Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIA, 46 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MONTANARI PAOLO, che pagina 1 di 9 lo rappresenta e difende unitamente all'avv. CAMPAGNA DEBORA, giusta procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma dell'appellata sentenza, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale
Ordinario di Como, n. 1301/2023, Giudice dott.ssa Chiara Lastrucci, depositata il
22.11.2023, non notificata, e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spese dei due gradi del giudizio interamente rifuse.
Per Controparte_1
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal avverso la sentenza n. Parte_2
1301/2023 emessa dal Tribunale di Como.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A.
pagina 2 di 9 Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
davanti al Tribunale di Como il chiedendone la condanna al Parte_1
pagamento della somma di € 23.718,89, a titolo di oneri per l'ospitalità in struttura residenziale di a far data dal provvedimento emesso dal Tribunale per i Controparte_2
Minorenni di Milano in data 17 luglio 2020 e sino al 31 marzo 2021.
A sostegno della propria domanda esponeva quanto segue. Controparte_1
In data 8 aprile 2019 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva emesso un decreto provvisorio con il quale aveva disposto l'affido della minore all'Ente territorialmente competente, individuato all'epoca nel Comune di RE (MI) o al diverso Comune competente territorialmente nel caso di trasferimento di residenza della minore in un'altra località, e aveva incaricato i servizi sociali del Comune affidatario di “valutare il miglior collocamento della minore, preferibilmente in affido etero-familiare”.
In seguito a detto provvedimento la minore era stata presa in carico dal Controparte_2
Servizio Tutela Minori di azienda speciale dei Comuni del territorio del CP_1
Rhodense per i servizi alla persona, competente, tra gli altri, anche per il Comune di
RE e, in attesa che i Servizi Sociali valutassero la migliore soluzione di collocamento per la minore, la stessa era rimasta collocata presso la madre.
In data 22 luglio 2019 la madre della minore aveva trasferito la residenza presso il
Comune di . Pt_1
In data 25 settembre 2019 si rendeva necessario l'inserimento della minore in una struttura di pronto intervento in via d'urgenza, individuata nella Comunità Pegaso.
In data 22 gennaio 2020 il Servizio Tutela Minori di collocava la minore CP_1
presso la Comunità Educativa Libra.
pagina 3 di 9 In data 17 luglio 2020 il Tribunale per i Minorenni di Milano emetteva un secondo decreto provvisorio con il quale confermava l'affido della minore all'Ente territorialmente competente e incaricava i Servizi Sociali del Comune affidatario di mantenere l'idoneo collocamento, ratificando il collocamento della minore presso la comunità e non già l'affido etero familiare.
Ciò premesso, parte attrice deduceva che, in forza del disposto dell'art. 3 di cui alla
Legge Regionale n. 34 del 2004, dovesse gravare sul di l'onere di Pt_1 Pt_1
provvedere al pagamento degli oneri derivanti dall'ospitalità presso la suddetta struttura residenziale.
Il si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Como accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 23.718,89 oltre al rimborso delle spese processuali.
In particolare, il Giudice di prime cure respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto il di era stato convenuto in giudizio Pt_1 Pt_1
sulla base della prospettazione della domanda di parte attrice, che aveva indicato nel
Comune di l'ente tenuto ad assumere gli oneri derivanti dall'ospitalità della Pt_1
minore nella struttura residenziale.
Nel merito rilevava che dall'esame del decreto provvisorio emesso in data 8.4.2019 non si evinceva che il Tribunale per i Minorenni avesse disposto in tale sede il collocamento della minore presso una comunità, in quanto con tale decreto l'Ente affidatario veniva incaricato di “valutare” quale fosse il miglior collocamento per la minore . CP_2
pagina 4 di 9 Soltanto con il successivo provvedimento emanato in data 17.7.2020 il Tribunale per i
Minorenni, dando atto sia dell'inserimento in pronto intervento, che del successivo inserimento comunitario della minore, aveva adottato un provvedimento specifico in punto di collocamento della minore, ratificando il suo inserimento presso la Comunità
Educativa Libra ed individuando, dunque, tale soluzione come quella rispondente all'interesse della minore, Controparte_2
Ciò premesso, considerato che al momento dell'emanazione del decreto del 17.7.2020 la madre della minore, , aveva trasferito la propria residenza presso il Persona_1
Comune di , riteneva, in applicazione dell'art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. Pt_1
34/2004, che il Comune tenuto al pagamento degli oneri derivanti dall'ospitalità in struttura assistenziale dovesse essere individuato in quello di . Pt_1
Il ha interposto appello avverso tale sentenza, lamentandone la sua Parte_1
erroneità per aver respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto e per aver erroneamente affermato che il Comune fosse tenuto al Parte_1
pagamento degli oneri derivanti dall'ospitalità della minore nella struttura residenziale.
Osserva in particolare l'appellante che dal tenore testuale dei provvedimenti resi dal
Tribunale per i minorenni si evince che il primo decreto aveva disposto l'“affido della minore (…) all'Ente territorialmente competente, mentre il secondo decreto, del
20.7.2020, aveva meramente “confermato l'affido della minore (…) all'Ente territorialmente competente per territorio”. Di conseguenza, gli oneri connessi alla tutela e alla cura della minore dovevano essere sostenuti dal Comune di residenza della madre al momento dell'adozione del primo decreto, essendo il secondo decreto meramente confermativo del primo.
Parte appellata si è costituita in giudizio contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 5 di 9 Nominato il relatore, all'udienza di prima comparizione del 3 dicembre 2024 la Corte ha rinviato la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 28 gennaio 2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., assegnando termini alle parti per note conclusionali fino al 15 gennaio 2025.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
La prima doglianza, inerente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, è infondata.
Il Giudice di prime cure, infatti, facendo corretta applicazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla distinzione tra legittimazione processuale e titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, del rapporto controverso (cfr. Cass.
Sez. Un. n. 2951/2016) ha correttamente osservato che parte convenuta deve ritenersi legittimata passiva sulla base della prospettazione della domanda, in quanto è stata convenuta in giudizio quale Comune di residenza della madre della minore al momento dell'adozione del provvedimento del Tribunale per i minorenni assunto in data 17 luglio
2020.
La seconda doglianza, inerente la carenza della titolarità passiva del rapporto controverso, è infondata per i seguenti motivi.
Invero, la richiesta di versamento degli oneri derivanti dall'ospitalità in struttura assistenziale di minore sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria, trova la sua disciplina nell'art. 4, comma 3, L.R. Lombardia n. 34/2004, ai sensi del quale “gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento”.
pagina 6 di 9 Nel caso in esame, mentre con il primo decreto dell'8.4.2019 il Tribunale per i
Minorenni di Milano affidava la minore all'ente territorialmente competente, individuato all'epoca nel Comune di RE, il secondo decreto, del 17 luglio 2020, specificava che l'Ente territorialmente competente andava individuato nel Comune di RE o nel
Comune di , nel caso di avvenuto trasferimento della residenza del minore in Pt_1
detta località, come riferito dalla madre in sede di audizione.
Ed infatti, sulla base di tale circostanza, il secondo decreto di affidamento veniva notificato sia al sia al Comune di , quale luogo di nuova Controparte_3 Pt_1
residenza della madre (v. pag. 3 decreto 17 luglio 2020).
Ciò significa, quindi, che lo stesso decreto di affidamento ha individuato l'ente affidatario della minore nel comune territorialmente competente, da individuarsi sulla base del luogo di residenza del genitore al momento dell'adozione del provvedimento: il
Comune di RE o quello di , nel caso di avvenuto trasferimento della Pt_1
residenza.
Il fatto, poi, che il decreto abbia fatto riferimento al trasferimento della residenza del minore, anziché al trasferimento della residenza della madre non è significativo, in quanto la normativa di riferimento individua l'ente territorialmente competente ad assumere gli oneri derivanti dall'affidamento del minore presso una struttura residenziale soltanto sulla base del luogo di residenza dei genitori, titolari della potestà genitoriale. Ed infatti, lo stesso decreto del 17.7.2020 ha provveduto alla notifica del provvedimento ai Servizi Sociali del Comune di , quale luogo di “nuova Pt_1
residenza della madre”.
In conclusione, considerato che al momento dell'adozione del decreto del 17 luglio 2020 la madre della minore aveva già trasferito la propria residenza presso il Comune di
(cfr. doc. 3 parte attrice), l'Ente territorialmente competente ad assumere gli Pt_1
oneri derivanti dall'affidamento deve essere individuato in detto Comune. pagina 7 di 9 Per tali motivi, a prescindere dal contenuto del secondo decreto adottato dal Tribunale per i minorenni (se da intendersi quale confermativo o meno delle previsioni assunte con il primo decreto) ciò che rileva nella presente fattispecie è la circostanza che lo stesso decreto di affidamento ha individuato il Comune di quale ente tenuto ad Pt_1
assumere tutti gli oneri derivanti dall'affidamento.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata con diversa motivazione.
Il pagamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022 secondo i valori medi dello scaglione di riferimento.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 1301/2023, pubblicata in data 22.11.2023 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante a rifondere a le spese del grado, che liquida in Controparte_1
euro 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e
CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, pari a quello dovuto per l'impugnazione,
pagina 8 di 9 a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 28 gennaio 2025
Il consigliere est.
Cesira D'Anella
Il Presidente
Maria Caterina Chiulli
pagina 9 di 9