Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00288/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano;
per l'annullamento:
- del provvedimento del Direttore generale del -OMISSIS- recante prot. -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mezzo PEC del -OMISSIS-, con cui l'Agenzia delle Entrate – D.G. Abruzzo ha disposto:
a) la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione di cui all'articolo 35, del D. Lgs. n. 241/1997 per un periodo di tre anni, con cancellazione per il medesimo periodo dell'iscrizione nell'elenco informatizzato dei soggetti abilitati;
b) la sospensione dall'attività di assistenza ai sensi dell'art. 25, comma 3 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;
c) la revoca dell'abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3, comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998;
d) la revoca dell'abilitazione al Servizio telematico Entratel, rilasciata dall'Ufficio Territoriale di Avezzano, in data -OMISSIS-, come tipo utente -OMISSIS- “Iscritto nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili sez. A” con busta n. -OMISSIS-;
e) la comunicazione del provvedimento all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano ai sensi dell'art. 25, comma 3 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;
f) la comunicazione all'utenza tramite il proprio sito internet dei contenuti rilevanti e passibili di pubblicazione del presente provvedimento, a partire dal 31° giorno successivo dalla data della sua ricezione, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del DM 31 luglio 1998.
- del PVC presupposto del -OMISSIS-, redatto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Audit – Settore Centro;
- della nota di rigetto della richiesta di riesame inviata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale Abruzzo recante prot. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a questi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è dottore commercialista abilitato all’uso del servizio entratel dell’Agenzia delle entrate per l’invio delle dichiarazioni fiscali.
Con il ricorso in decisione impugna il provvedimento con il quale l’Agenzia dell’entrate lo ha cancellato per tre anni dall’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, lo ha sospeso dall’attività di assistenza fiscale e ha revocato l’abilitazione al Servizio telematico Entratel.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di eccesso di potere – difetto di istruttoria – travisamento dei fatti che hanno determinato la revoca dell’abilitazione al servizio telematico entratel e alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali nonché le connesse sospensioni dall’attività professionale svolta – violazione di legge ; l’addebito mosso al ricorrente, che ha determinato l’adozione dei provvedimenti impugnati, è tratto dal verbale di contestazione del -OMISSIS- dell’Agenzia dal quale è risultato che le credenziali rilasciate al ricorrente per l’accesso al servizio entratel sono state utilizzate abusivamente dalla società -OMISSIS- s.r.l. per trasmettere dichiarazioni infedeli; tuttavia l’Agenzia avrebbe omesso di considerare che i rapporti professionali fra il ricorrente e la società erano stati da tempo interrotti, che la revoca delle abilitazioni all’uso del canale entratel e all’invio telematico delle dichiarazioni è previsto solo per gravi o ripetute irregolarità commesse personalmente dal titolare, mentre in specie la società avrebbe eseguito anche invii telematici con proprie credenziali, indicando ai fini delle asseverazioni dei crediti il codice fiscale del ricorrente, a sua insaputa poiché che il sistema di alert predisposto dall’Agenzia delle Entrate opera esclusivamente in favore dell’autore della trasmissione.
Resiste l’Agenzia delle Entrate.
All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 il ricorso è passato in decisione.
Occorre premettere che il d.m. 31.7.1998 ( Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti ) stabilisce che, in sede di richiesta dell’abilitazione al servizio entratel, “ L'utente controfirma l'attestazione [di abilitazione al servizio telematico], contenente l'impegno ad assicurare il corretto svolgimento del servizio ” (art. 7 comma 2).
L’allegato tecnico al d.m. 31.7.1998 dispone che “ A carico dell'utente, è la custodia della chiave privata, che va adeguatamente protetta da uso indebito. In particolare, al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, una delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, la seconda va conservata in luogo sicuro ”.
Il regime normativo così delineato dimostra che l’abilitazione al servizio telematico dell’Agenzia delle entrate è strettamente personale e agibile solo da parte del titolare o comunque sotto il suo diretto controllo, perché ad esso sono imposti precisi obblighi di custodia delle credenziali di accesso.
Ciononostante il ricorrente ammette di aver “ palesa [to] le proprie credenziali – nel senso di indicare la propria utenza e la propria password ” alla società -OMISSIS- s.r.l. che ne ha fatto uso per presentare richieste di crediti IVA inesistenti e di aver solo in seguito “ sanato l’irregolare utilizzo altrui delle chiavi asimmetriche, provvedendo al cambio del PIN personale ”.
Il provvedimento impugnato coerentemente evidenzia che il ricorrente, avendo “ messo a disposizione di terzi le chiavi personali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ha così concorso alla realizzazione di un’ingente frode perpetrata ai danni del fisco mediante la trasmissione di dichiarazioni recanti il visto di conformità a fronte dell’esposizione di crediti tributari inesistenti ”.
Il capo di motivazione resiste alle censure articolate nel ricorso.
In particolare, non ha rilevanza il fatto che il ricorrente, come sostenuto nel ricorso, non abbia tenuto una condotta attiva nell’invio delle dichiarazioni infedeli e nell’apposizione del visto di conformità a lui riconducibile perché associato al suo codice fiscale.
Ciò che sostiene le misure interdittive impugnate, non è, come sostenuto dal ricorrente, l’aver tenuto “ condotte fiscali illegittime ”, ma la violazione dell’obbligo di custodia e segretezza delle chiavi di accesso che ne ha permesso la consumazione.
Il provvedimento infatti, accertata la condotta attiva di violazione dell’obbligo di custodia e segretezza delle credenziali di accesso ad entratel, ne dimostra la gravità sul piano oggettivo elencando le operazioni fraudolente che ne sono derivate (esposizione di crediti tributari inesistenti portati in compensazione) e si giustifica, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322/1998, che commina la revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel “ quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità ”.
Del resto l’obbligo di custodia delle credenziali di accesso è direttamente funzionale al corretto “ svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni ” e l’averlo violato costituisce certamente una grave irregolarità che giustifica la revoca delle abilitazioni disposta con il gravato provvedimento.
Inoltre, anche aderendo alla tesi del ricorrente, che indica nella società -OMISSIS- e i suoi preposti gli unici responsabili delle “ condotte fiscali illegittime ”, a lui non addebitabili perché non vi avrebbe concorso, il collegio non potrebbe annullare il provvedimento perché validamente sostenuto dall’addebito, non contestato, di avere permesso ad altri di fare uso delle credenziali di accesso a entratel, che invece avrebbe dovuto “ adeguatamente prote [ggere] da uso indebito ”.
Le stesse considerazioni valgono per la sospensione del ricorrente dall’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità che il professionista abilitato appone mediante indicazione del suo codice fiscale nello spazio a tal fine predisposto nei modelli delle dichiarazioni fiscali, per attestare la verifica dei crediti ivi esposti.
In proposito non è sostenibile che al ricorrente non sia addebitabile l’uso abusivo del visto di conformità, mediante apposizione del suo codice fiscale sulle dichiarazioni inoltrate tramite entratel dalla S.r.l. -OMISSIS-.
Infatti il ricorrente, quando ha messo a disposizione della società le sue credenziali di accesso ad entratel, era certamente consapevole che le dichiarazioni fiscali nelle quali è esposto un credito verso l’erario devono essere vistate.
Poteva quindi prevedere con l’ordinaria diligenza, esigibile da chi è abilitato a rilasciare il visto e a trasmettere le dichiarazioni, che la società, disponendo delle sue credenziali per l’invio delle stesse, vi avrebbe apposto l’unico visto di conformità idoneo a validarle, ossia quello riconducibile alla sua persona, inserendovi il suo codice fiscale, che come ammesso nel ricorso, era facilmente reperibile.
In qualità di professionista abilitato il ricorrente è certamente consapevole che il visto di conformità è il mezzo attraverso il quale si realizza il patto di fiducia e collaborazione fra il fisco e gli intermediari nelle operazioni di prima verifica dell’esistenza, verità ed esigibilità dei crediti esposti nelle dichiarazioni.
Pertanto la sanzione della sospensione dell’abilitazione a rilasciare il visto, che l’art. 39 comma 1 l. 241/1997 commina per violazioni particolarmente gravi, è la ragionevole conseguenza del venir meno dell’affidabilità del ricorrente, il quale conscientemente ha violato l’obbligo di custodia delle chiavi di accesso ad entratel e colpevolmente non ne ha previsto le dirette conseguenze lesive dell’interesse pubblico a lui stesso affidato.
Il ricorso pertanto è respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della parte resistente, in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Maria Colagrande, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Colagrande | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.