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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/04/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in grado di appello n.400/2023 R.G. promossa da
in qualità di erede di rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 Persona_1
- Appellante- Contro rappresentato e Controparte_1
-Appellato- OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 17 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
In Fatto ed in Diritto Con ricorso depositato il 5.5.2021, , nella qualità di erede di Parte_1 [...]
esponeva che: Per_1
- quest'ultima aveva prestato attività lavorativa, quale bracciante agricola, alle dipendenze della , con sede legale in Licata, negli anni 2014 e 2015, e Controparte_2 alle dipendenze con sede legale a Palma di Montechiaro Controparte_3 nell'anno 2016;
- con provvedimento del 28/01/2018 l' aveva accolto la domanda di assegno CP_1 ordinario di invalidità presentata in data 23 17 dalla sig.ra , liquidandole la Per_1 prestazione richiesta con decorrenza dall'01/12/2017;
- con provvedimento del 24/04/2020, comunicato all'odierno ricorrente nella spiegata qualità di coniuge ed erede della defunta l' aveva contestato, Persona_1 CP_1 relativamente al periodo 01/12/2017 – 31/01/2 324,38, in quanto l'assegno ordinario della quale la propria congiunta era titolare, era stato revocato sin dalla decorrenza riconosciuta in via amministrativa (01/12/2017), per sopravvenuta mancanza dei requisiti contributivi quale conseguenza della cancellazione della stessa dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- con provvedimento del 24/04/2020, l' aveva rigettato la domanda di CP_1 pensione indiretta (reversibilità) presentata in da 02/2020 dal sig. sempre Pt_1 nella spiegata qualità, sul presupposto che, alla data della morte del propr ge sig.ra non sarebbe risultato il versamento in favore della stessa di almeno n.780 Persona_1 anali, e ciò anche in ragione della medesima cancellazione dell'assicurata dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- con provvedimento dell'11/04/2020 l' aveva riesaminato la domanda di CP_1 disoccupazione agricola n.2017737414562 relativa all'anno 2016, presentata il 10/03/2017 dalla sig.ra sul presupposto che la stessa non risultasse iscritta nell'elenco Persona_1 dei lavorat anni 2014, 2015 e 2016 (diniego nei cui riguardi il sig.
[...]
, nella spiegata qualità, aveva interposto ricorso al comitato provinciale Pt_1 CP_1
GE in data 09/06/2020);
- con provvedimenti del 24/04/2020 e del 28/04/2020 l' Controparte_4 aveva contestato l'indebita percezione della disoccupazione agricol Per_1 gli anni 2014, 2015 e 2016 (anche avverso tali provvedimenti l'odierno appella eva proposto ricorso al Comitato Provinciale di GE). CP_1
Provvedimenti tutti (“di contestazi ll'indebito – sia quello relativo all'assegno ordinario di invalidità che quello relativo all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015 e 2016 -, di reiezione della domanda di pensione indiretta, come quelli di rigetto della domanda di indennità di disoccupazione agricola”) dei quali il ricorrente deduceva l'illegittimità e/o la nullità, in quanto:
- egli era venuto “a conoscenza della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli della propria moglie soltanto successivamente alla notifica dei Persona_1 superiori provvedimenti”;
- la cancellazione della coniuge dagli elenchi dei lavoratori agricoli era illegittima per avere quest'ultima, “contrariamente a quanto affermato dall' nel proprio verbale di CP_1 accertamento del 12/12/2020”, effettivamente lavorato “ nni 2014 e 2015 alle dipendenze della predetta ditta, prestando la propria attività lavorativa presso la sede operativa di C.da Ciotta - Torre di Gaffe, nel Comune di Palma di Montechiaro, nei terreni di proprietà della sig.ra , così come “con la “ditta Soc. Coop. Palma Parte_2
2010,” il rapporto di la to una durata settimanale, dal 23/12/2016 al 30/12/2016” e l'attività lavorativa era “stata prestata per 6.30 ore al giorno con le mansioni di insaccatrice di peperoni”;
- l'audizione dei testi elencati in ricorso avrebbe consentito di verificare “l'esistenza di tutti gli indici della subordinazione che dimostrano l'esistenza di una effettiva prestazione lavorativa”. Tanto premesso così concludeva:
“1) Preliminarmente sospendere ogni richiesta di pagamento pervenuta dall' CP_1
a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2014, 2015 e 20 l'indennità di disoccupazione agricola e per l'assegno ordinario di invalidità percepiti dalla sig.ra Persona_1 dichiarare che la sig.ra aveva diritto all'iscrizione Persona_1 nell'elenco speciale dei lavoratori agricoli per 15 e 2016 3) Per l'effetto annullare o revocare e/o comunque dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati: il provvedimento del 24/04/2020, comunicato all'odierno ricorrente nella spiegata qualità di coniuge ed erede della defunta con il Persona_1 quale l' ha contestato, relativamente al periodo 01/12/20 20, un CP_1 indebit 4.324,38; il provvedimento del 24/04/2020, con il quale l' di GE CP_1 ha rigettato la domanda di pensione indiretta presentata in data 03/02/2020 dal sig.
il provvedimento dell'11/04/2020, con il quale l' di GE rigettava la Pt_1 CP_1 da di disoccupazione agricola n. 2017737414562 rel all'anno 2016, presentata il 10/03/2017 dalla sig.ra i provvedimenti del 24/04/2020 e del Persona_1
28/04/2020, con i quali il medesimo Istituto contestava l'indebita percezione della disoccupazione agricola della sig.ra per gli anni 2014, 2015 e 2016”. Per_1
Il Tribunale di Palermo nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.947/2022, pubblicata il 6.12.2022, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dall' dichiarava il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dell'azione CP_1 giu - in ragione del combinato disposto dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83, e dell'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993 di attuazione dell'art. 3 comma 1 lett. a) della l. n. 421/92 - così argomentando:
- “Dalla documentazione prodotta dall' emerge che è stata CP_1 Persona_1 cancellata dagli elenchi agricoli per gli anni 2 015 e 2016 nco di variazione dell'anno 2019, pubblicato con modalità telematiche dal 10.03.2020 al 25.03.2020 con effetto di notifica ai lavoratori interessati;
ne consegue che, non avendo la presentato ricorso amministrativo entro il 25.04.2020, il termine di decadenza di Per_1 venti giorni per la proposizione del ricorso giudiziario decorreva da quest'ultima data e pertanto alla data di deposito del ricorso risultava già decorso”;
- “Alle medesime conclusioni si giunge con riguardo al provvedimento datato CP_1
11.04.2020, con cui l comunicava alla che la domanda di disoccupazione CP_1 Per_1 agricola relativa all'ann - presentata il 10. 17 e riesaminata il 10.04.2020 - è stata respinta in quanto “non risulta iscritta negli elenchi agricoli”, atteso che non è stato presentato ricorso amministrativo nel termine di trenta giorni”;
- “Posto che è ormai definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione”;
- “La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il 5.5.2023, , nella qualità, lamentando che: Parte_1
- nei impugnati “veniva indicato in anni tre il termine per poter esperire l'azione giudiziale nei confronti dell' ; CP_1
- a causa della grave malattia dell lie (poi deceduta), “l'unica fonte di informazione relativa agli indebiti era soltanto contenuta nei provvedimenti CP_1 impugnati”;
- “il principio del legittimo affidamento presiede all'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione e si sostanzia nell'interesse del privato alla tutela di una situazione che si è definita nella realtà giuridica per effetto di atti e comportamenti della Pubblica Amministrazione”;
- nel “ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, erano state esaustivamente
“esplicitate tutte le attività connesse allo svolgimento del lavoro in agricoltura”, così da agevolare “una attenta ricostruzione in punto di fatto, dell'attività bracciantile svolta dalla sig.ra per gli anni in contestazione”; Persona_1
- il Tribunale di GE, una volta accolta l'eccezione di decadenza, si è astenuto,
“in maniera del tutto illegittima ed illogica”, dall'esame delle ulteriori domande contenute in ricorso, così ritenendo “non specificate le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e mancanti i requisiti previsti dalla Legge ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali (indebito pensione IO, reiezione pensione indiretta e restituzione indebito disoccupazione agricola della sig.ra di cui l' chiedeva la Persona_1 CP_1 restituzioni nei provvedimenti impugnati”. Ha resistito in giudizio l' con memoria del 24.07.2023, variamente contestando CP_1 le avverse censure e chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame. Indi, all'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni delle parti la causa è stata decisa come dispositivo in calce.
***** L'appello è infondato. Le prime tre ragioni di gravame - che possono trattarsi congiuntamente per l'evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure - non meritano accoglimento. Invero - rilevata la corretta riconducibilità dell'odierna vicenda processuale nell'alveo del combinato disposto degli artt.22 D.L. n.7/70 convertito in Legge n. 83/1970 e dell'art.11 D. Lgs n.375/1993 - la difesa dell'appellante lamenta l'illegittima individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale nella data di pubblicazione telematica delle variazioni trimestrali degli elenchi dei lavoratori agricoli effettuata dall' ai sensi del pre-vigente art. 38 D.L. n. 98/2011 e con le modalità dettate CP_1 dalla circolare /2012. In proposito, come è noto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 45/2021) ha devoluto al giudice della cognizione ogni valutazione in ordine alle modalità applicative di tale forma di pubblicità-notizia, seppur, respingendo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 comma 7° D.L. n. 98/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 111/2011 nel testo vigente ratione temporis – ai sensi del quale : (…) In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1 mediante la pubblicazione, con le modalità tele previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione (..)-sotto il profilo che la pubblicazione telematica degli atti ammnistrativi “costituisce una forma di pubblicità idonea ad integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto”. Non di meno ritiene questo collegio che la Circolare n.82/2012 (con la CP_1 quale sono state definite le specifiche tecniche di notifi ne agli interessati tramite pubblicazione sul proprio sito Internet degli elenchi di variazione trimestrali degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli) non appaia diretta ad un'irragionevole compromissione del diritto di difesa del lavoratore, risultando piuttosto adeguatamente preordinata (attraverso la previsione, secondo un calendario prefissato, di un sistema di pubblicazione distinto per singolo comune di residenza del lavoratore, la cui consultazione è possibile mediante libero accesso e per arco temporale “congruo” di quindici giorni) a bilanciare le contrapposte esigenze (da un lato la necessità di assicurare efficienza e rapidità all'azione amministrativa, dall'altro garantire un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile dal soggetto interessato); E' poi il caso di rilevare che la valutazione dell'incidenza pregiudizievole per il diritto di difesa correlata alla difficoltà di consultazione degli elenchi dovuta alla ristrettezza del tempo di durata della pubblicazione, introduce un sindacato da formulare non in astratto ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto che il ricorrente si è ben guardato dall'allegare. Segnatamente l'appellante non ha, invece, dedotto alcuna circostanza che in concreto avrebbe reso impossibile o difficilmente praticabile la consultazione degli elenchi trimestrali durante il tempo della loro pubblicazione, limitandosi sul punto a generiche asserzioni, prive di riferimenti temporali precisi, circa la sopravvenuta malattia della moglie quale ragione ostativa ad una conoscenza della vicenda ultronea rispetto al mero contenuto dei provvedimenti (dei quali non nega la conoscenza). CP_1
Tanto pre - rilevato che, ai sensi dell'art.22 D,L, n.7/1970, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto ( D.L. n. 7/70 n.d.r.) da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” - ritiene questa Corte di condividere la pronuncia del Tribunale dichiarativa della tardività della domanda giudiziale. Basti in proposito osservare, individuando nel 25.03.2020 il dies a quo di decorrenza della decadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di pubblicazione degli elenchi in parola, come la non abbia presentato il prescritto ricorso amministrativo entro il Per_1
25.04.2020, né ab viato alcuna azione giudiziaria entro il successivo termine di 120 giorni (già spirato alla data di deposito del ricorso di prime cure). E' altresì consolidato nella giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n.40780/2021, ma già Cass. 10376/2015 e Cass. 25882/2009) il principio per il quale: “In tema di collocamento dei lavoratori agricoli, in caso di mancata osservanza del termine decadenziale di centoventi giorni previsto dall'art.22 del d.l. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla l. n. 83 del 1970, per la proposizione della domanda avverso il provvedimento definitivo di cancellazione o iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi anagrafici, il comportamento dell' che abbia indicato termini erronei di impugnazione cui il CP_1 ricorrente si sia co to, può, se del caso, assumere rilievo ai fini risarcitori in conseguenza dell'affidamento erroneamente ingenerato nell'assicurato, ma non esclude l'obiettiva circostanza dell'avvenuta decadenza, che opera "de jure", prescindendo dalla condotta delle parti”. Interpretazione esegetica che non appare in alcun modo essere sospettabile di illegittimità costituzionale, avendo il giudice delle leggi già chiarito che la finalità della decadenza di cui all'art.22, d.l. n. 7/1970, è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi (Corte cost. n. 192 del 2005). Risultando, dunque, inconferente ai fini della decisione la scansione temporale delle modalità di tutela descritte nei provvedimenti impugnati, il ricorso giudiziale proposto dall' innanzi al Tribunale di GE era evidentemente tardivo perché depositato Pt_1 oltre il termine decadenziale dettato dall'art.22 cit.. Il quarto motivo di appello è infondato. Invero, una volta riscontrata l'inammissibilità della domanda volta ad impugnare il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, risulta pleonastica ogni attività istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinata fra e le ditte e ”. Persona_1 CP_2 CP_3
L'eventuale esito positivo di tale accertamento non potrebbe, infatti, mai condurre al risultato desiderato dall'appellante (l'iscrizione della coniuge nell'elenco in parola per gli anni 2014/2016), perché effetto ormai precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del propedeutico provvedimento di cancellazione dal medesimo elenco. Deve essere del pari disattesa l'ultima ragione di gravame. La sentenza di prime cure non è affetta dal vizio di mancata motivazione. L'adito magistrato, diversamente da quanto ventilato dall'appellante, si è pronunciato anche in ordine alle ulteriori domande dell' (diritto alla pensione IO, Pt_1 reiezione dell'istanza di pensione indiretta e restituzione i disoccupazione agricola), ritenendole inevitabilmente inammissibili e/o infondate in quanto tutte basate su un indimostrato presupposto: il diritto della all'iscrizione nell'elenco nominativo dei Per_1 lavoratori agricoli. Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. La parte appellante deve essere esentata dal pagamento delle spese del presente grado risultando in atti dichiarazione a sua firma ex art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.947/2022 emessa dal Tribunale di Palermo G.L. il 6 dicembre 2022. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 17 aprile 2025.
Il Consigliere Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco