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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5435 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 26/12/1984 elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Trinacria n. 58, presso lo studio dell'avv. Bennici Enrico, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 04/06/1975 elettivamente CP domiciliato in Palermo, , via Paolo Paternostro, presso lo studio dell'avv. Castellino
Alessandra, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/11/2024.
All'udienza del 3 giugno 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare il proprio domicilio ovunque riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasferimento con lettera racc. a.r.
2) Il figlio minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Palermo, alla via Monfenera n° 205.
3) Conseguentemente, la casa coniugale, in affitto, resterà assegnata alla signora T_
, la quale si farò carico di versare mensilmente il canone di locazione di €. 250,00 e di
[...] pagare tutte le relative utenze ed oneri condominiali.
4) Il figlio minore potrà vedere il padre e stare con lui tutte le volte che lo vorrà, Per_1 pernottando anche presso la sua abitazione, compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
tuttavia, nel caso di mancato accordo tra i coniugi, il diritto di visita del minore sarà così regolato:
- durante il periodo coincidente con i mesi scolastici, per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola alle ore 21:30 con accompagnamento a casa dopo cena e, a fine settimana alterni, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21 della domenica con accompagnamento a casa dopo cena;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, per sette giorni, o dal 23/12 al 30/12 o dal
31/12 al 6/1;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi un anno della
Domenica di Pasqua e l'anno successivo del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive di ogni anno, 15 giorni, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo deve essere concesso alla madre.
I ricorrenti, previa comunicazione, trascorreranno con il figlio minore, ad anni alterni, il pranzo o la cena dei giorni del compleanno e dell'onomastico degli stessi. Nei periodi trascorsi continuativamente con il minore da ciascun genitore (weekend, vacanze natalizie, pasquali, estive), il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso.
I coniugi hanno la facoltà di modificare, di comune accordo e previo congruo preavviso, i giorni di visita anche compatibilmente con le esigenze e le volontà del figlio.
5) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto di entrambi i figli CP
(essendo la figlia non economicamente autosufficiente) con un assegno mensile di € Per_2
300,00 (euro 150,00 a figlio), da corrispondere anticipatamente entro il cinque di ogni mese e da rivalutare, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per il figlio minore sarà percepito interamente dalla madre.
6) Il signor inoltre, si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle CP spese straordinarie occorrende per i figli per motivi di studio (tasse scolastiche, acquisto libri, eventuali lezioni di recupero), per attività ludiche e per attività sportive e delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Nazionale vigente, come specificate e distinte sulla linea del protocollo in materia di spese extra assegno in vigore presso il Tribunale di Palermo. 7) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
8) Il signor attualmente disoccupato, e la sig.ra anche lei disoccupata, CP T_ precisano di essere autonomi economicamente, per cui rinunciano reciprocamente ad avanzare domanda di assegno mantenimento.
9) Le parti, nel dichiarare di aver definito tutti gli aspetti economici, dichiarano di non possedere beni immobili;
di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto.
10) I ricorrenti reciprocamente manifestano il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti anche per i figli minori”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 24/09/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 209 - parte II- serie A - Anno 2005);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente rel. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5435 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024.
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 26/12/1984 elettivamente domiciliata Parte_1 in Palermo, via Trinacria n. 58, presso lo studio dell'avv. Bennici Enrico, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 04/06/1975 elettivamente CP domiciliato in Palermo, , via Paolo Paternostro, presso lo studio dell'avv. Castellino
Alessandra, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 28/11/2024.
All'udienza del 3 giugno 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare il proprio domicilio ovunque riterranno opportuno, con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto trasferimento con lettera racc. a.r.
2) Il figlio minorenne verrà affidato ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale, sita in Palermo, alla via Monfenera n° 205.
3) Conseguentemente, la casa coniugale, in affitto, resterà assegnata alla signora T_
, la quale si farò carico di versare mensilmente il canone di locazione di €. 250,00 e di
[...] pagare tutte le relative utenze ed oneri condominiali.
4) Il figlio minore potrà vedere il padre e stare con lui tutte le volte che lo vorrà, Per_1 pernottando anche presso la sua abitazione, compatibilmente con i suoi impegni scolastici;
tuttavia, nel caso di mancato accordo tra i coniugi, il diritto di visita del minore sarà così regolato:
- durante il periodo coincidente con i mesi scolastici, per due pomeriggi a settimana, dall'uscita della scuola alle ore 21:30 con accompagnamento a casa dopo cena e, a fine settimana alterni, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21 della domenica con accompagnamento a casa dopo cena;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, per sette giorni, o dal 23/12 al 30/12 o dal
31/12 al 6/1;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, per tre giorni comprensivi un anno della
Domenica di Pasqua e l'anno successivo del Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive di ogni anno, 15 giorni, con facoltà di suddivisione in due trance, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Analogo periodo deve essere concesso alla madre.
I ricorrenti, previa comunicazione, trascorreranno con il figlio minore, ad anni alterni, il pranzo o la cena dei giorni del compleanno e dell'onomastico degli stessi. Nei periodi trascorsi continuativamente con il minore da ciascun genitore (weekend, vacanze natalizie, pasquali, estive), il diritto di visita dell'altro genitore si intenderà sospeso.
I coniugi hanno la facoltà di modificare, di comune accordo e previo congruo preavviso, i giorni di visita anche compatibilmente con le esigenze e le volontà del figlio.
5) Il signor si obbliga a contribuire al mantenimento indiretto di entrambi i figli CP
(essendo la figlia non economicamente autosufficiente) con un assegno mensile di € Per_2
300,00 (euro 150,00 a figlio), da corrispondere anticipatamente entro il cinque di ogni mese e da rivalutare, annualmente ed automaticamente, secondo gli indici ISTAT. L'assegno unico per il figlio minore sarà percepito interamente dalla madre.
6) Il signor inoltre, si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle CP spese straordinarie occorrende per i figli per motivi di studio (tasse scolastiche, acquisto libri, eventuali lezioni di recupero), per attività ludiche e per attività sportive e delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Nazionale vigente, come specificate e distinte sulla linea del protocollo in materia di spese extra assegno in vigore presso il Tribunale di Palermo. 7) Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
8) Il signor attualmente disoccupato, e la sig.ra anche lei disoccupata, CP T_ precisano di essere autonomi economicamente, per cui rinunciano reciprocamente ad avanzare domanda di assegno mantenimento.
9) Le parti, nel dichiarare di aver definito tutti gli aspetti economici, dichiarano di non possedere beni immobili;
di non avere reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra all'infuori delle obbligazioni assunte con il presente atto.
10) I ricorrenti reciprocamente manifestano il loro consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto e, conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto necessario per il rilascio degli stessi documenti anche per i figli minori”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 28/11/2024 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 24/09/2005 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 209 - parte II- serie A - Anno 2005);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini