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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti giudici:
1) Gaetano Catalani Presidente rel.
2) Valeria La Battaglia Giudice
3) Antonia Quartarella Giudice esaminati gli atti del procedimento n. 2047/2024 R.G.V.G. e sciogliendo la riserva for- mulata il 13-3-2025, osserva: , quale proprietario di unità immobiliare Parte_1 dell'edificio sito in Matera via Protospata 55-57 ha proposto istanza di revoca dell'amministratore condominiale ai sensi dell'art.1129 c.c.. lamen- Controparte_1
tando inadempienze al mandato conferito dall'assemblea dei condomini con specifico rifermento alla mancata realizzazione di lavori di consolidamento, manutentivi e di ri- strutturazione del fabbricato condominiale, nonché ad interventi fatti eseguire dall'amministratrice in via di urgenza.
nel costituirsi in giudizio, ha negato l'esistenza di gravi irregolarità Controparte_1 nell'espletamento dell'incarico, evidenziando l'avvenuta approvazione dei rendiconti annuali da parte dell'assemblea dei condomini ed il contrasto insorto tra gli stessi per l'esecuzione dei lavori all'edificio comune.
In ogni caso ha dedotto di avere rassegnato le proprie dimissioni il 17/10/2024, ossia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, aderendo all'istanza del ricorrente di nomina dell'amministratore giudiziale.
Nelle more, inoltre, la ha prodotto il verbale dell'assemblea condominiale del CP_1
29/1/2025 convocata per la nomina del nuovo amministratore, in cui la maggioranza dei condomini ha chiesto la nomina di un amministratore giudiziario, in assenza di una pro- posta formulata in sede assembleare.
Ciò premesso, va evidenziato come dalla documentazione prodotta in atti non si evinca una condotta ascrivibile alla resistente tale da integrare sospetti di gravi irregolarità e da fondarne la revoca, a norma dell'art. 1129 primo comma c.c., essendo in particolare lo
1 stallo nella realizzazione degli interventi necessari per la ristrutturazione dell'immobile conseguente al contrasto sorto tra i condomini sulle opere da eseguirsi.
Inoltre, le dimissioni della (peraltro in epoca antecedente alla proposizione CP_1
del ricorso) rendono inammissibile e priva di significato l'istanza di revoca della stessa, ai sensi del terzo comma dell'art. 1129 c.c..
Nondimeno, stante la pendenza del procedimento instaurato dal , si Parte_1 reputa che, in ragione dell'inerzia dell'assemblea dei condomini e della volontà manife- stata dalla maggioranza (con il voto contrario paradossalmente del solo ricorrente), di rimettere all'A.G. la relativa decisione, debba procedersi alla nomina di amministratore giudiziario, a norma del primo comma dell'art. 1129 c.c., onde superare lo stallo deter- minato dalle dimissioni della CP_1
In ragione di ciò, si nomina amministratore giudiziario del condominio di via Protospata
55-57 Matera l'avv. Biagio De Bellis di Matera.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento si reputa di compensare le spese giu- diziali, restando a carico del ricorrente quelle dal medesimo anticipate.
P.T.M. dichiara inammissibile l'istanza di revoca dell'amministratore ed ap- Controparte_1 plicato l'art. 1129 primo comma c.c. nomina amministratore del condominio dell'edificio sito in Matera via Protospata 55-57 l'avv. Biagio De Bellis di Matera.
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Matera, così deciso nella camera di consiglio il 26-3-2025.
Il PRESIDENTE ESTENSORE
Gaetano Catalani
2
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti giudici:
1) Gaetano Catalani Presidente rel.
2) Valeria La Battaglia Giudice
3) Antonia Quartarella Giudice esaminati gli atti del procedimento n. 2047/2024 R.G.V.G. e sciogliendo la riserva for- mulata il 13-3-2025, osserva: , quale proprietario di unità immobiliare Parte_1 dell'edificio sito in Matera via Protospata 55-57 ha proposto istanza di revoca dell'amministratore condominiale ai sensi dell'art.1129 c.c.. lamen- Controparte_1
tando inadempienze al mandato conferito dall'assemblea dei condomini con specifico rifermento alla mancata realizzazione di lavori di consolidamento, manutentivi e di ri- strutturazione del fabbricato condominiale, nonché ad interventi fatti eseguire dall'amministratrice in via di urgenza.
nel costituirsi in giudizio, ha negato l'esistenza di gravi irregolarità Controparte_1 nell'espletamento dell'incarico, evidenziando l'avvenuta approvazione dei rendiconti annuali da parte dell'assemblea dei condomini ed il contrasto insorto tra gli stessi per l'esecuzione dei lavori all'edificio comune.
In ogni caso ha dedotto di avere rassegnato le proprie dimissioni il 17/10/2024, ossia in epoca antecedente alla proposizione del ricorso, aderendo all'istanza del ricorrente di nomina dell'amministratore giudiziale.
Nelle more, inoltre, la ha prodotto il verbale dell'assemblea condominiale del CP_1
29/1/2025 convocata per la nomina del nuovo amministratore, in cui la maggioranza dei condomini ha chiesto la nomina di un amministratore giudiziario, in assenza di una pro- posta formulata in sede assembleare.
Ciò premesso, va evidenziato come dalla documentazione prodotta in atti non si evinca una condotta ascrivibile alla resistente tale da integrare sospetti di gravi irregolarità e da fondarne la revoca, a norma dell'art. 1129 primo comma c.c., essendo in particolare lo
1 stallo nella realizzazione degli interventi necessari per la ristrutturazione dell'immobile conseguente al contrasto sorto tra i condomini sulle opere da eseguirsi.
Inoltre, le dimissioni della (peraltro in epoca antecedente alla proposizione CP_1
del ricorso) rendono inammissibile e priva di significato l'istanza di revoca della stessa, ai sensi del terzo comma dell'art. 1129 c.c..
Nondimeno, stante la pendenza del procedimento instaurato dal , si Parte_1 reputa che, in ragione dell'inerzia dell'assemblea dei condomini e della volontà manife- stata dalla maggioranza (con il voto contrario paradossalmente del solo ricorrente), di rimettere all'A.G. la relativa decisione, debba procedersi alla nomina di amministratore giudiziario, a norma del primo comma dell'art. 1129 c.c., onde superare lo stallo deter- minato dalle dimissioni della CP_1
In ragione di ciò, si nomina amministratore giudiziario del condominio di via Protospata
55-57 Matera l'avv. Biagio De Bellis di Matera.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento si reputa di compensare le spese giu- diziali, restando a carico del ricorrente quelle dal medesimo anticipate.
P.T.M. dichiara inammissibile l'istanza di revoca dell'amministratore ed ap- Controparte_1 plicato l'art. 1129 primo comma c.c. nomina amministratore del condominio dell'edificio sito in Matera via Protospata 55-57 l'avv. Biagio De Bellis di Matera.
Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Matera, così deciso nella camera di consiglio il 26-3-2025.
Il PRESIDENTE ESTENSORE
Gaetano Catalani
2