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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/07/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6849/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 7 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LAZZARI ANTONELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1184/2025 è stata dichiarata la separa- zione tra i coniugi ed il giudizio è continuato per decidere sulla ri- chiesta di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito. In particolare, assume la prima che il marito avrebbe assunto, nel corso della vita matrimoniale, un comporta- mento prepotente, autoritario e a tratti anche violento e avrebbe sot- tratto dalla cassaforte i gioielli della donna, venendo così meno agli obblighi di assistenza e morale e materiale nei suoi confronti e cau- sando la separazione in atto.
A sostegno di tale assunto, ha prodotto copia delle denunce pre- sentate nei confronti del marito e gli ha deferito l'interrogatorio for- male relativo ai fatti addebitatigli e contrari ai doveri matrimoniali, interrogatorio che il predetto non ha reso.
L'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichia- rare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa te- nendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal ma- trimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevo- lezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudi- zio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo co- niugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollera- bilità.
L'articolo 232 c.p.c. dispone che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato
2 ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti de- dotti nell'interrogatorio”: nel caso di specie, gli altri elementi di prova sottoposti alla valutazione del Collegio sono costituiti da atti
(denunce-querele) provenienti dalla ricorrente che, a loro volta, ri- chiedono riscontri probatori, non forniti, per cui deve concludersi ritenendo non provati i fatti addebitati dalla ricorrente al resistente.
Vanno dichiarate inammissibili le domande formulate dalla ricor- rente nei confronti del resistente per la restituzione dell'animale do- mestico e dei gioielli, trattandosi di questioni non rientranti nell'og- getto del presente giudizio, limitato ai rapporti di famiglia, mentre va rigettata la domanda, formulata sempre dalla ricorrente, di risar- cimento dei danni che assume aver subito a seguito del comporta- mento del resistente contrario ai doveri matrimoniali, comporta- mento che, come detto, non è stato provato.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio, ed esclude quelle per la fase istruttoria, risultata superflua.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
3 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/06/2024 da nei confronti di , con l'in- Parte_1 CP_1
tervento del P.M., così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande di restituzione dell'animale domestico e dei gioielli;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore della
contro
- parte, delle spese di lite, che liquida in € 118,00 per spese ed €
1.400,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6849/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 7 luglio 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
LAZZARI ANTONELLA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza parziale n. 1184/2025 è stata dichiarata la separa- zione tra i coniugi ed il giudizio è continuato per decidere sulla ri- chiesta di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito. In particolare, assume la prima che il marito avrebbe assunto, nel corso della vita matrimoniale, un comporta- mento prepotente, autoritario e a tratti anche violento e avrebbe sot- tratto dalla cassaforte i gioielli della donna, venendo così meno agli obblighi di assistenza e morale e materiale nei suoi confronti e cau- sando la separazione in atto.
A sostegno di tale assunto, ha prodotto copia delle denunce pre- sentate nei confronti del marito e gli ha deferito l'interrogatorio for- male relativo ai fatti addebitatigli e contrari ai doveri matrimoniali, interrogatorio che il predetto non ha reso.
L'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichia- rare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa te- nendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal ma- trimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevo- lezza da parte sua della violazione dei doveri coniugali. Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudi- zio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo co- niugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollera- bilità.
L'articolo 232 c.p.c. dispone che “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato
2 ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti de- dotti nell'interrogatorio”: nel caso di specie, gli altri elementi di prova sottoposti alla valutazione del Collegio sono costituiti da atti
(denunce-querele) provenienti dalla ricorrente che, a loro volta, ri- chiedono riscontri probatori, non forniti, per cui deve concludersi ritenendo non provati i fatti addebitati dalla ricorrente al resistente.
Vanno dichiarate inammissibili le domande formulate dalla ricor- rente nei confronti del resistente per la restituzione dell'animale do- mestico e dei gioielli, trattandosi di questioni non rientranti nell'og- getto del presente giudizio, limitato ai rapporti di famiglia, mentre va rigettata la domanda, formulata sempre dalla ricorrente, di risar- cimento dei danni che assume aver subito a seguito del comporta- mento del resistente contrario ai doveri matrimoniali, comporta- mento che, come detto, non è stato provato.
In applicazione del principio della soccombenza, e non ricorrendo giusti motivi per disporne la compensazione, va disposta la con- danna della parte resistente, soccombente, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla controparte, spese che sono indicate in dispositivo nella misura del dovuto, calcolato sulla base delle pre- scrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettiva- mente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudi- zio, ed esclude quelle per la fase istruttoria, risultata superflua.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
3 282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 27/06/2024 da nei confronti di , con l'in- Parte_1 CP_1
tervento del P.M., così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande di restituzione dell'animale domestico e dei gioielli;
2. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. condanna parte resistente al pagamento, in favore della
contro
- parte, delle spese di lite, che liquida in € 118,00 per spese ed €
1.400,00 per compensi professionali, oltre 15% di spese gene- rali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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