Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2664/2024 C.C.
LA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Quinta Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Paola Tanara Presidente
Dott. Lucio Marcantonio Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il
26.09.2024 da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
ST LO (LO), Loc. Franca n. 3/A, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Negroni, presso il cui studio, sito in Piacenza (PC), Via Giordano Bruno n. 20/A, ha eletto domicilio;
APPELLANTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a 6535 Controparte_1 C.F._2
ED (CH), rappresentato e difeso dall'avv. Mariagrazia Serato, presso il cui studio, sito in Lodi, Via
Colle Eghezzone, n. 1, ha eletto domicilio
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
Con l'intervento del Procuratore Generale nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 359/2024, emessa dal Tribunale di Lodi in data 18.04.2024 e pubblicata in data 22.04.2024 nell'ambito del procedimento di divorzio RG n. 178/2021.
CONCLUSIONI:
PARTE APPELLANTE: pagina 1 di 29
In via preliminare ed istruttoria:
Rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione e l'espletamento delle prove istruttorie così come formulate in atti, in particolare:
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Voglia ordinare all'
[...]
con sede in Via Orbello, 6517 Arbedo, Canton Ticino, Svizzera, in persona del proprio Controparte_2
titolare-legale rappresentante pro tempore, datore di lavoro del sig. dal 2008 al 2015 di Controparte_1
indicare la Cassa di Previdenza Svizzera (pubblica o privata) presso la quale sono stati effettuati i versamenti nell'interesse del sig. stesso;
CP_1
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c, si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Voglia ordinare alla SVA
Graubunden, Ottostrasse 24, Casella Postale 7001 Coira, nonché alla Cassa Cantonale per gli assegni familiari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona di fornire documentazione/prospetto di tutti gli assegni familiari percepiti dal sig. n. 756.5090.3722.82 nell'interesse dei figli minori Controparte_1
e n. 756.99939478.68 e 756.5918.8245.11; Per_1 Per_2
- alla luce del documento n. 41 fornito da parte ricorrente nel solo settembre 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., si chiede che l'Ill.mo sig. Giudice Voglia ordinare alla Zurich Invest Fondazione di
Libero Passaggio c/o Zurich Invest Casella Postale 8085 Zurigo Svizzera di confermare che la somma di
CHF 20.571,92 (valuta 24.09.2023) depositata sul conto di libero passaggio 10002864.6001 intestato al sig. è relativa agli averi di previdenza sociale dello stesso, nonché di specificare le Controparte_1
modalità per lo svincolo e la contestuale assegnazione del 50% a favore del coniuge, così come disposto dagli artt. 122 e 123 del Codice Civile Svizzero.
In via principale nel merito
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e in Controparte_1 Parte_1
ED (Svizzera) in data 27.02.2009, matrimonio successivamente riconosciuto e trascritto in Italia nei
Registri dello Stato Civile del Comune di AS D'AD (LO) anno 2009 Serie C, Parte II, n. 1, alle seguenti condizioni e per l'effetto:
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ED (CH) e di AS D'AD (LO) di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio;
- affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre , con la quale Per_1 Persona_3 Parte_1
convivranno in Santo ST LO (LO), Località Franca, n. 3/A e che quindi avrà la possibilità e facoltà di adottare in autonomia le decisioni di maggior interesse per i minori;
pagina 2 di 29 - disporre che il sig. potrà tenere con sé i figli un solo fine settimana al mese, Controparte_1
orientativamente il quarto, dalle ore 9.30 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica, prelevando i figli dall'abitazione materna e riaccompagnandoli personalmente o attraverso i nonni paterni, il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici ed extracurricolari dei minori stessi. Il fine settimana di visita sopra specificato potrà essere modificato solo ed esclusivamente previo accordo dei genitori ed in ragione di eventuali cambiamenti nell'organizzazione degli impegni dei minori. Il sig. potrà altresì tenere con sé i figli e per 15 giorni, anche non consecutivi, durante CP_1 Per_1 Per_2
le ferie estive da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno e per 5 giorni durante le vacanze natalizie con alternanza per i giorni di Natale, Santo ST e e con Per_4
alternanza delle vacanze Pasquali;
- dichiarare il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 complessiva di € 1.200,00 a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli (€ 600,00 per ed Per_1
€ 600,00 per somma da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Per_2
annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo;
- dichiarare che ciascun genitore si dovrà far carico del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del CNF. Il rimborso delle spese dovrà avvenire entro 15 gg. dalla trasmissione dei documenti che comprovino l'esborso;
- accertato e dichiarato il diritto della sig.ra di percepire il 50% degli averi previdenziali Parte_1
maturati dal marito in costanza di matrimonio e quindi dal 27.02.2009 al giorno di Controparte_1
pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 122
e 123 Codice Civile Svizzero, disporre che gli averi di previdenza sociale – prestazione di libero passaggio del sig. pari ad CHF 20.571,92 (valuta 24.09.2023) oggi depositati presso il conto di Controparte_1
libero passaggio 10002864.6001 acceso presso Zurich Invest Fondazione di Libero Passaggio c/o Zurich
Invest Casella Postale 8085 Zurigo Svizzera, vengano suddivisi al 50% tra il sig. e la Controparte_1 sig.ra e, per l'effetto, che alla sig.ra venga corrisposta la quota di spettanza Parte_1 Parte_1
pari a CHF 10.285,96 (valuta 24.09.2023) salvo conguaglio;
- ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma pari ad € Controparte_1 Parte_1
6.228,85 (6640 franchi – oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2017 al saldo) ossia l'importo corrispondente agli assegni famigliari indebitamente ed illegittimamente percepiti e trattenuti dal sig. stesso nel CP_1
pagina 3 di 29 periodo 01.05.2015/31.05.2017 il tutto così come disposto e stabilito dal Pretore aggiunto del Distretto di
Bellinzona con la sentenza SE. 2018.1 in data 21.08.2018;
- ordinare al sig. di corrispondere alla sig.ra la somma che verrà Controparte_1 Parte_1
quantificata in corso di causa e relativa a tutti gli assegni familiari indebitamente ed illegittimamente percepiti e trattenuti dal sig. stesso dal 01.06.2017 al giorno dell'emananda sentenza di CP_1 scioglimento del matrimonio e /o comunque sino al 01.03.2022 data di entrata in vigore dell'assegno unico per le famiglie con figli e destinato anche ai lavoratori autonomi e/o con partita IVA;
- dichiarare che gli assegni famigliari e/o l'assegno unico per le famiglie spetteranno/spetterà alla sig.ra
in quanto genitore collocatario dei figli minori e anche se il diritto a Parte_1 Per_1 Per_2
percepirli deriverà dalla posizione lavorativa del genitore non collocatario e quindi del sig. CP_1
;
[...]
- dichiarare che la sig.ra ed il sig. sono autosufficienti economicamente, Parte_1 Controparte_1 motivo per il quale nessuno dei due sarà tenuto a somministrare somme a favore dell'altro per il mantenimento dello stesso, neppure a titolo alimentare, e che nulla più vi è da regolamentare in relazione ai loro rapporti patrimoniali;
- dichiarare che le parti prestino il reciproco assenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto e dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale dei figli minori.
Con ogni ulteriore provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE:
“IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE:
-Dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora , sia per mancanza dei requisiti Parte_1
richiesti dal novellato art. 342 c.p.c., sua ex art. 348 bis c.p.c. in quanto manifestamente infondato per tutti
i motivi esposti in premessa;
IN VIA PRINCIPALE E INCIDENTALE:
- respingere integralmente l'appello principale formulato dalla signora in quanto, i motivi Parte_1
dedotti, risultano inammissibili e comunque infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza n. 359/2024, fatta eccezione per i capi 2 e 5 (per cui è stato formulato appello incidentale);
- respingere tutte le ulteriori istanze istruttorie formulate da parte avversa in quanto inammissibili;
pagina 4 di 29 - accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 359/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data 22.04.2024 disporre quanto segue:
a) con riferimento al capo 2: disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e d entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocamento degli stessi presso la residenza della madre, ciò nell'interesse primario dei minori e affinché il signor possa esercitare, senza incontrare ostruzionismo da parte della CP_1
signora il proprio ruolo di padre;
Pt_1
b) con riferimento al capo 5: porre a carico del signor un contributo mensile per il Controparte_1 mantenimento dei figli minori pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
- confermare i capi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 della sentenza n. 359/2024 emessa dal Tribunale di Lodi in data
22.04.2024.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esborsi, compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.p.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario”.
PROCURATORE GENERALE:
Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe
Preso atto dei motivi addotti;
Considerato che il gravame è da respingere, in quanto la decisione del Giudice a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma,
CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia
CONFERMARE
l'impugnata decisione.
Svolgimento del processo
Gli antefatti di causa
1.1. Premessa. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in ED (Svizzera) in data 27.02.2009, matrimonio riconosciuto e trascritto pagina 5 di 29 in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di AS D'AD (LO) anno 2009 Serie C, Parte II,
n. 1.
Dall'unione sono nati i figli (28.2.2009) e 12.3.2010). Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati giudizialmente con la sentenza n. 359/2019 del Tribunale di Lodi emessa in data
04.04.2019, alle seguenti condizioni:
“1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e unitisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Rovereto (CH) in 27.02.2009;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Codogno di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
3) affida i figli e in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Persona_3
prevalente presso la madre. Il padre potrà tenere con sé i figli a fine settimana alternati dalle ore 9,30 del sabato alle ore 21,00 della domenica, prelevando i figli dall'abitazione materna, e riaccompagnandoli personalmente o attraverso i nonni paterni, inoltre il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni non consecutivi durante le ferie estive da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno
e per 3 giorni durante le vacanze natalizie, con alternanza per i giorni di Natale, Santo ST e
Capodanno e con alternanza delle vacanze pasquali;
4) dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguano nel monitoraggio delle frequentazioni genitoriali per ulteriori 6 mesi;
5) assegna la casa coniugale sita in Santo ST LO, Fraz. Franca, n. 2/B alla ricorrente perché vi abiti con i figli;
6) dichiara il resistente tenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 600,00, a titolo di contributo di mantenimento di entrambi i figli, somme da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo, con decorrenza della domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, oltre il 50% delle spese scolastiche mediche urgenti, documentate e delle spese scolastiche e mediche urgenti, documentate e delle spese scolastiche, mediche non urgenti e ludico-sportive, previamente concordate e documentate;
7) respinge la domanda inerente l'assegno di mantenimento al coniuge;
8) compensa le spese di lite tra le parti”.
Il procedimento di primo grado
pagina 6 di 29
2.1.Con ricorso depositato il 19.01.2021, ha adito il Tribunale di Lodi per conseguire Controparte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto con lamentando altresì che la stessa, dopo la Parte_1
separazione, aveva posto in essere comportamenti ostruzionistici nei confronti del marito, ostacolando il rapporto padre-figli e omettendo di coinvolgere il nelle scelte più rilevanti inerenti alla gestione CP_1
dei minori.
Poste tali premesse, il ha chiesto al Tribunale: l'affido condiviso dei minori ad entrambi i CP_1
genitori con prevalente collocamento degli stessi presso la madre;
la regolamentazione del diritto di visita paterno, prevedendo una frequentazione a finesettimana alternati con possibilità di derogare alle modalità di visita per esigenze lavorative, abitando egli in Svizzera;
la riduzione del contributo mensile al mantenimento dei figli disposto in sede di separazione (€ 600) nell'importo di € 300,00 (€150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, allegando difficoltà economiche;
la suddivisione al 50% ciascuno della somma eventualmente percepita dai genitori a titolo di assegni familiari nell'interesse dei figli minori;
la previsione secondo cui, stante l'indipendenza economica di entrambe le parti, non sarebbe stato dovuto alcun contributo a carico di un coniuge per il mantenimento dell'altro.
All'udienza del 29.6.2021, è comparsa personalmente senza il patrocinio di un difensore e le Parte_1
parti sono state sentite. ha dichiarato di lavorare a chiamata in Svizzera e di essere in Controparte_1
difficoltà economiche;
ha dichiarato di lavorare da libero professionista come dietologa e di Parte_1
non sapere quale fosse il suo reddito. Il Giudice, dopo aver tentato invano la conciliazione tra le parti, si è riservato.
A scioglimento della riserva assunta, con provvedimento provvisorio e urgente del 29.06.2021, il
Presidente f.f. ha confermato i provvedimenti della separazione in ordine all'affido e al collocamento dei minori, all'assegnazione della casa coniugale e alle visite paterne, accogliendo, sul punto, la richiesta del padre di poter parzialmente derogare alle modalità di visita stabilite in caso di esigenze lavorative urgenti e quella di essere maggiormente coinvolto da parte della madre nelle scelte per i minori. Per quanto attiene ai profili economici, ritenendo credibili le asserite difficoltà economiche del il Tribunale ha CP_1
rimodulato in € 450,00 mensili totali (225,00 euro a figlio) il contributo per il mantenimento dei figli, oltre a porre a carico del padre il 50% delle spese straordinarie.
Con atto del 25.10.2021, si è costituita chiedendo, in via preliminare e di urgenza, il Parte_1
ripristino della maggior somma (600,00 euro) stabilita in sede di separazione come contributo al mantenimento dei figli e, nel merito, oltre alla pronuncia divorzile, l'affido condiviso dei figli, la regolamentazione delle visite paterne a finesettimana alternati, un assegno di mantenimento per i figli pari pagina 7 di 29 a 1.200,00 euro totali mensili, oltre al 50% delle spese extra assegno;
ha inoltre chiesto di ordinare alla
Cassa Previdenziale Svizzera individuata in corso di causa di corrispondere alla sig.ra il 50% Parte_1
di quanto versato dal sig. dal giorno del matrimonio (27.02.2009) alla data Controparte_1
dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio, nonché di ordinare al di corrispondere CP_1 alla la somma pari ad € 6.228,85 corrispondente all'importo degli assegni famigliari indebitamente Pt_1
percepiti e trattenuti dal sig. nel periodo 01.05.2015/31.05.2017. CP_1
Sempre in data 25.10.2021, ha presentato istanza ex art. 709, IV comma cpc per la Parte_1
modifica del provvedimento provvisorio e urgente emesso in data 29.06.2021 in relazione al contributo per il mantenimento dei minori, adducendo la mancanza di prove circa la “contrazione” delle entrate del sig.
e la circostanza che egli svolge volontariamente attività lavorative “fuori busta” al fine di CP_1
sottrarsi ai propri obblighi contributivi.
Con provvedimento del 7.11.2021, il Giudice ha rigettato l'istanza ex art. 709 ult. co. c.p.c. formulata dalla sul presupposto della mancanza di circostanze sopravvenute idonee a revisionare il Pt_1
provvedimento provvisorio in esame, e ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
All'udienza del 15.02.2022, tenutasi alla presenza delle parti, queste hanno riferito delle problematiche comportamentali del figlio poco incline al rispetto delle regole e accusato di atti di bullismo e Per_2
atteggiamenti aggressivi nei confronti dei coetanei, problematiche che si stavano aggravando nel corso del tempo;
a tal proposito, entrambi genitori hanno chiesto l'intervento dei Servizi sociali al fine di intraprendere un percorso nell'interesse del minore.
Con ordinanza del 09.03.2022, il Giudice ha incaricato i Servizi sociali di Santo ST LO di avviare un'indagine psicosociale sul nucleo familiare diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale di entrambi i genitori e la situazione dei minori, predisponendo altresì un percorso di supporto psicologico per
Per_2
Con relazione del 20.06.2022 i Servizi sociali hanno comunicato che il minore era stato sottoposto a visita neuropsichiatrica su decisione di entrambi i genitori e, a tal proposito, hanno allegato l'apposita relazione dell' del 21.06.2022, dalla quale era emerso che: dal 2020 ad ottobre 2021 aveva avviato, CP_3 Per_2
su iniziativa della madre e con consenso del padre, un percorso psicologico individuale per calo del rendimento scolastico ed evidenzia di disagio psicologico, percorso poi interrotto dalla madre, in quanto non soddisfatta dei risultati;
dalla visita neuropsichiatrica non era stato riscontrato un disturbo NPI, risultando però opportuno disporre l'avvio di un percorso psicologico per il minore.
pagina 8 di 29 I Servizi poi, nella stessa relazione, hanno dato atto che, durante i colloqui con la sig.ra questa Pt_1
aveva espresso forte preoccupazione per i comportamenti del figlio restio a rispettare i divieti, Per_2
portato a scappare di casa ad ogni diniego degli adulti, e coinvolto nella frequentazione di ragazzi dediti a piccoli furti e risse sul territorio. La madre aveva poi riferito agli operatori di aver trovato con Per_2
alcuni coltellini nello zaino e che il figlio non era stato ammesso alla seconda media.
Con successiva relazione del 28.12.2022, i Servizi sociali hanno comunicato di aver svolto colloqui con la madre, con i minori e con il padre - quest'ultimo sentito attraverso video chiamate su whatsapp – e che da tali colloqui era emerso che: dopo la bocciatura, si era dimostrato maggiormente presente agli Per_2
impegni scolastici, pur permanendo in lui atteggiamenti problematici dovuti principalmente al distacco emotivo del ragazzo, il quale sembrava non provare sentimenti come la vergogna e il senso di colpa;
a tale ultimo proposito, il minore non sembrava aver provato vergogna né timore per l'Autorità quando era stato fermato dai Carabinieri in seguito al suo coinvolgimento insieme ad altri coetanei in un furto di merendine all'interno di un supermercato;
entrambi i genitori, molto preoccupati per la situazione di si erano Per_2
resi disponibili nei confronti dei Servizi e avevano riconosciuto l'importanza del ruolo genitoriale l'uno e dell'altro; il padre, in particolare, risultava consapevole del fatto che, per la sua attuale condizione lavorativa, che talvolta non gli consente di rientrare in Italia dalla Svizzera con regolarità, non riesce a mantenere una costante presenza per i propri figli.
Nella stessa relazione, gli operatori, dando atto del parere concorde sul punto del hanno CP_1
consigliato l'opportunità di disporre un affido esclusivo dei minori alla madre per permettere una maggiore agilità nella gestione delle questioni ordinarie, esplicitando altresì la necessità che la sig.ra Pt_1
continuasse a informare il padre delle scelte effettuate.
In data 23.02.2023, la sig.ra ha proposto istanza ex art. 709, iv comma, cpc per la modifica del Pt_1
provvedimento provvisorio emesso in data 29.06.2021 in punto di affidamento dei minori, chiedendo l'affido esclusivo di e ome suggerito dai Servizi sociali. Per_1 Per_2
Con memoria del 9.03.2023, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza ex art. Controparte_1
709, iv comma c.p.c. formulata da controparte, adducendo che la relazione del 28.12.2022 dei Servizi sociali invocata dalla visto il suo carattere approssimativo, non poteva ritenersi idonea a giustificare Pt_1
una modifica del provvedimento presidenziale del 29.01.2021. Sosteneva poi che, contrariamente a quanto affermato dagli operatori nella relazione del 28.12.2022, egli non aveva mai prestato il proprio consenso al regime di affidamento esclusivo dei figli minori alla madre.
pagina 9 di 29 Con relazione del 28.03.2023, i Servizi sociali hanno comunicato che: il aveva riferito loro di CP_1 non essere d'accordo sul regime di affido esclusivo, affermando che la non fosse una buona madre e Pt_1
che lui voleva essere presente nella vita dei figli;
egli aveva altresì rappresentato che la tendeva ad Pt_1 escluderlo dalle scelte relative ai figli, circostanza, quest'ultima, che invece la aveva fortemente Pt_1
negato, rappresentando, al contrario, di volere una presenza maggiore del padre per i minori e riferendo delle complessità riscontrate a causa di ritardi nell'apposizione di autorizzazioni da parte del i CP_1
minori, per i quali la madre rappresenta la figura genitoriale di riferimento, avevano raccontato di sentire il padre settimanalmente e di vederlo durante i weekend in cui egli tornava dalla Svizzera, riferendo di trovarsi bene nell'attuale assetto famigliare, ma di volere una maggiore certezza della presenza del padre nelle giornate di sua spettanza.
All'udienza del 21.04.2023, le parti sono state sentite. Il ha dichiarato: “Vivo e lavoro in CP_1
Svizzera, a Grono. Lavoro come muratore, non ho un lavoro fisso, faccio lavoretti in nero o comunque con una fatturazione “di comodo” da parte di una ditta che conosco. Risiedo in un appartamento con un collega/amico che conosco da anni. Quando va tutto bene riesco a guadagnare circa 2.500 CHF/mese, però in Svizzera la soglia per vivere è pari a circa 3.000 CHF/mese. Vivo in Svizzera dal 2008, dal 2014 sono in questa situazione. Al mese verso circa 450,00 euro per i figli, le spese straordinarie sono divise a metà. Io vedo i miei figli a finesettimana alternati, però ormai loro sono grandi e hanno i loro impegni. Ho con loro contatti telefonici quotidiani, li contatto spesso io. Quando vengo dalla Svizzera mi appoggio dai miei genitori e anche i ragazzi dormono lì. Portavo a calcio al sabato. Non sapevo il nome del Per_2
pediatra dei miei figli e non ho mai avuto colloqui con i docenti, anche se qualche tempo fa mi sono rivolto alla Dirigenza scolastica per avere informazioni e chiedere di essere contattato in caso di necessità. Sono disponibile a scendere in casi di bisogno. Allo stato attuale non ho l'auto, ci metto circa 3 ore ad arrivare.
Ho avuto contatti con i servizi sociali mediante videochiamata”.
La ha dichiarato: “Vivo a S. ST LO, la casa prima era condotta in locazione, poi è Pt_1 andata all'asta e mio padre l'ha rilevata, la casa mi è concessa in comodato gratuito. Non ci sono spese condominiali, pago le utenze ma null'altro. Lavoro come dietista, ho un ambulatorio personale dove esercito come autonoma professionista. Sono lì dal 2018, prima svolgevo lo stesso lavoro in altra struttura
(centro di fisioterapia). Spendo 410,00 euro di locazione al mese per i locali dove esercito l'attività.
Guadagno circa 1.800,00 euro al mese, da cui sottrarre le spese per l'attività di lavoro e le spese personali. I miei genitori mi hanno dovuto pagare l'affitto dello studio il mese scorso. Prendo, per assegni unici, circa 200,00 euro a figlio al mese con decorrenza dal novembre 2021. Non mi viene pagato regolar-
pagina 10 di 29 mente il mantenimento, questo mese non mi è arrivato ancora nulla. Ho chiesto spesso il rimborso del 50% delle spese extra ma non ho avuto nulla. Le spese principali sono il dentista e le ripetizioni per il Per_2 resto sono situazioni piuttosto ordinarie. Quanto ai rapporti con i figli, a volte avvisa all'ultimo CP_1
che non ha possibilità di venire. Ho dato la disponibilità ad alternare i finesettimana servizi mi hanno riferito di aver individuato un educatore per va meglio a scuola, a livello caratteriale è più Per_2 Per_1 estroversa. Ha scelto di fare l'istituto per perito agrario”.
Con ordinanza del 24.04.2023, il Giudice ha respinto l'istanza ex art. 709, IV comma c.p.c. formulata dalla Massa, ritenendo non sussistenti valide ragioni per disporre l'affido esclusivo dei minori a favore della madre.
Con relazione del 21.06.2023, i Servizi sociali hanno comunicato che: nel mese di aprile era stato avviato l'intervento educativo domiciliare a favore dei minori e, nel mese di maggio, il percorso di supporto psicologico per all' di Casalpusterlengo;
la conflittualità tra i genitori e le difficoltà Per_2 CP_3
comunicative tra gli stessi si erano ulteriormente aggravate, con evidenti ricadute sul benessere emotivo dei minori e in particolare di , rimasta molto turbata dall'aggressività verbale del padre, il quale Per_1
offendeva ripetutamente la madre e chiedeva talvolta alla figlia di dire cose non vere volte a favorire la figura paterna e discapito di quella materna;
in diverse occasioni era capitato che, a causa dei disaccordi tra i genitori, i ragazzi erano rimasti in giro da soli per diverse ore;
il aveva rivolto delle minacce CP_1
alla e agli stessi Servizi sociali, e si era mostrato incapace di cogliere le indicazioni degli operatori Pt_1 sull'importanza di concentrarsi sul benessere dei figli, restando egli convinto dell'inettitudine dei professionisti e dell'incapacità della di essere una buona madre. Pt_1
In data 11.07.2023, ha presentato nuovamente istanza ex art. 709, iv comma c.p.c., con la Parte_1
quale ha chiesto di disporre urgentemente l'affido esclusivo dei minori alla madre, adducendo che, come confermato anche dalla relazione dei Servizi sociali del 21.06.2023, il aveva iniziato a porre in CP_1
essere atteggiamenti fortemente aggressivi e prevaricatori nei confronti della moglie e a non rispettare gli orari di visita dei minori prestabiliti con la Pt_1
Con decreto del 12.07.2023, il Tribunale ha ordinato la notifica dell'istanza a controparte e ha disposto valutazione psicodiagnostica e delle capacità genitoriali per entrambi i genitori.
Con memoria del 25.07.2023, ha chiesto di dichiarare inammissibile l'istanza ex art. Controparte_1
709, iv comma c.p.c., avversaria, contestando integralmente la ricostruzione dei fatti operata da controparte.
pagina 11 di 29 All'udienza del 13.09.2023 sono stati sentiti i minori e ha dichiarato: che dopo la Per_1 Per_2 Per_2
bocciatura “le cose” a scuola erano migliorate;
di trovarsi più a suo agio con la mamma, - definita “buona”
e non eccessivamente impositiva -, di sentire il padre tutte le sere, per circa 10 minuti, e di vederlo circa una o due volte al mese, dal sabato alla domenica con pernottamento presso la casa dei nonni paterni;
di vedere volentieri il padre, ma di essere soddisfatto di frequentarlo solo due volte al mese;
di avere un buon rapporto con la sorella. ha dichiarato: di avere un buon rapporto con il fratello e con la madre, con la Per_1
quale si confida;
di sentire il PA qualche volta in settimana e di vederlo una volta al mese;
di essere soddisfatta di vedere il padre con tale frequenza, non essendo in grado di dire se avrebbe voluto passare più tempo con lui;
di essere infastidita quando si sente “messa in mezzo” durante le litigate dei genitori, riferendo che fosse capitato, specialmente in passato, che il padre parlasse male con lei della madre, e che, in occasione di un litigio avvenuto tra i genitori, il padre le avesse chiesto con insistenza di mandare un messaggio in cui raccontare i fatti in modo non veritiero.
Con ordinanza del 15.09.2023, il Giudice ha respinto l'istanza ex art. 709, iv comma, c.p.c. ritenendo che non vi fossero prove circa l'incapacità genitoriale del infine, rilevata l'estrema conflittualità CP_1
delle parti e gli effetti negativi di questa sull'equilibrio dei minori – come già rilevato dalla relazione dei
Servizi del 21.06.2023– ha ammonito entrambi i genitori e ha modificato parzialmente l'ordinanza presidenziale del 29.06.2021 in relazione alla visite padre-figli, disponendo che le stesse si sarebbero dovute effettuare nel secondo e nel quarto weekend di ogni mese.
Con relazione del 28.03.2024, i Servizi sociali hanno comunicato che: solo la sig.ra si era Pt_1
sottoposta a valutazione psicodiagnostica – di cui erano in attesa di avere relazione conclusiva -, mentre il non aveva preso parte alla procedura per ragioni economiche;
necessitava di un CP_1 Per_2
inquadramento neuropsicologico urgente al fine di individuare i necessari supporti anche in ambito scolastico;
la aveva riferito agli operatori che il marito continuava a non rispettare il calendario delle Pt_1
visite coi figli con la cadenza stabilita dal giudice (secondo e quarto weekend del mese).
2.2.Con sentenza emessa il 18.04.2024, oggetto del presente appello, il Tribunale di Lodi così ha disposto:
“
1. DICHIARA sciolto il matrimonio contratto a ED (Svizzera) in data 27 febbraio 2009, successivamente riconosciuto e trascritto in Italia nei Registri dello Stato Civile del Comune di AS
D'AD anno 2009 Serie C, parte II, n. 1, da;
Controparte_1 Parte_1
2. AFFIDA i minori (28.2.2009, anni 15) e (12.3.2010, anni 14), in Persona_5 Persona_3 via esclusiva alla madre , con collocamento prevalente presso la stessa nell'immobile citato Parte_1
pagina 12 di 29 in motivazione anche a fini anagrafici, prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
3. DISPONE che i Servizi Sociali già incaricati proseguano negli interventi di supporto psicologico e di educativa domiciliare in favore dei minori;
4. DISPONE che possa vedere e tener con sé i figli: Controparte_1
a. il secondo e il quarto finesettimana di ogni mese prelevandoli dalla casa della madre tra le ore 10.00 e le ore 11.00 del sabato (qualora la scuola superiore di prevedesse lezioni al sabato, l'orario, per la Per_1
figlia, si intende coincidente con la fine delle attività didattiche) e ivi riconsegnandoli tra le ore 16.00 e le ore 17.00 della domenica, avendo cura di comunicare alla madre, a mezzo telefonico, con 3 giorni di anticipo, l'impossibilità di vedere i figli;
b. per tre giorni consecutivi nelle vacanze natalizie, da concordare entro il 30.11 di ogni anno e purché sia garantita l'alternanza, nel corso degli anni, delle festività Natale/Capodanno tra i genitori;
c. per due settimane, anche non consecutivi, nelle vacanze estive (da concordare entro il 30.4 di ogni anno).
5. PONE a carico di l'obbligo di erogare un assegno di mantenimento per i figli pari a Controparte_1
600,00 euro mensili (300,00 euro per ogni figlio), entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. PONE a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli, così determinate: (…)
7. DICHIARA inammissibili le domande svolte da di cui al § 7 della motivazione;
Pt_1
8. DÀ ATTO del consenso dei genitori al rilascio e rinnovo dei documenti validi all'espatrio per i minori;
9. COMPENSA le spese tra le parti;
10. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza”.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto di accogliere la domanda, congiuntamente formulata dalle parti, relativa allo scioglimento del matrimonio, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge.
Quanto al regime di affido dei minori, il Giudice di primo grado, in modifica delle precedenti statuizioni, ha reputato opportuno disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre – come richiesto dalla sig.ra Pt_1
a partire dall'istanza del 23.02.2023 –, imponendo l'obbligo, in capo alla di informare con cadenza Pt_1
settimanale il padre in relazione alle decisioni di maggior interesse per i figli. Il Tribunale ha motivato tale decisione sulla base del presupposto che il vive in Svizzera, a significativa distanza dai figli (i CP_1
pagina 13 di 29 quali non sono neanche a conoscenza dell'indirizzo del genitore, né mai vi si sono recati) e rientra in modo infrequente sul territorio nazionale, senza attenersi pedissequamente al calendario di visite, come rilevato anche dalla relazione dei Servizi sociali del 22.1.2024; ha notevoli difficoltà ad interloquire con la madre, circostanza che genera numerosi problemi nella gestione quotidiana dei minori;
sentito all'udienza del
21.04.2023, si è dimostrato poco informato e interessato in ordine alle dinamiche quotidiane dei figli, ignorando il nome del pediatra dei minori e non avendo mai svolto colloqui con i docenti;
come emerso dall'audizione dei minori del 13.09.2023, ha tenuto, in diverse circostanze, comportamenti inadeguati, inviando ai figli messaggi e note vocali di insulti e critiche alla figura materna, contattando e Per_1
in orari inopportuni, e rivolgendosi a loro, prima dell'audizione degli stessi, affinché questi non Per_2
dicessero nulla di tali circostanze;
nonostante i moniti dei Servizi Sociali e dello stesso Tribunale ha perseverato nell'adozione di tali comportamenti.
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, il Giudice di prime cure ha confermato l'ordinanza del
15.09.2023, disponendo la frequentazione con i minori il secondo e il quarto weekend del mese – con obbligo del padre di informare almeno tre giorni prima di eventuali defezioni – e ha previsto la possibilità per il di tenere con sé i figli per 3 giorni consecutivi durante le festività natalizie e per due CP_1
settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, prevedendo altresì lo svolgimento di telefonate e videochiamate in modalità libera.
In relazione al contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, il Tribunale ha reputato opportuno ripristinare quello stabilito in sede di separazione, ossia totali 600,00 euro mensili (oltre a prevedere in capo al il pagamento del 50% delle spese straordinarie), rilevando che le parti non avessero CP_1
documentalmente dimostrato le proprie condizioni economiche attuali e che, in particolare, il CP_1
non avesse effettivamente provato la contrazione delle proprie entrate economiche.
Il Tribunale ha poi ritenuto inammissibili la domanda della relativa agli averi previdenziali maturati Pt_1
dal coniuge, quella inerente agli assegni familiari indebitamente percepiti da quest'ultimo, nonché la domanda di condanna alla corresponsione di ogni altro importo illegittimamente percepito da CP_1 rilevando che l'art. 40 c.p.c., relativo ai casi di connessione, è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 6424/17; 18870/14) nel senso di escludere, al di fuori delle ipotesi qualificate di connessione, la possibilità di proporre nello stesso processo più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi, quali la domanda di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di somme o il risarcimento di un danno.
Infine, rilevata la reciproca soccombenza delle parti, il giudice di prime cure ha compensato le spese di lite.
pagina 14 di 29 Il procedimento di secondo grado
3.1. Avverso la suddetta sentenza emessa dal Tribunale di Lodi in data 18.04.2024, ha Parte_1
proposto appello, chiedendo, preliminarmente, la remissione della causa in istruttoria e, nel merito, la riforma della stessa in relazione ai capi relativi all'assegno di mantenimento a favore dei figli e al rigetto della domanda di vedersi corrispondere il 50% della pensione/previdenza maturata in costanza di matrimonio dal in Svizzera. CP_1
A sostegno delle proprie pretese, l'appellante si è affidata a due motivi di gravame.
A. ERRONEO E/O INSUFFICIENTE ESAME DEI FATTI DI CAUSA E DEI CRITERI IN ORDINE
ALLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI MINORI
E UE CON CONSEGUENTE ERRONEA DETERMINAZIONE DELLO STESSO. Per_1
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione impugnata nella parte in cui essa ha ritenuto di non aumentare il contributo per il mantenimento dei minori a carico del già CP_1
disposto in sede di separazione (600 euro mensili complessivi), come invece aveva chiesto la sul Pt_1
presupposto che l'odierna appellante non avesse dimostrato con precisione le proprie esatte condizioni economiche.
A detta della sig.ra il Tribunale, nella suddetta decisione, non avrebbe tenuto adeguatamente conto Pt_1
del fatto che: per giurisprudenza costante, la misura del contributo al mantenimento della prole non dev'essere frutto di una mera comparazione della situazione patrimoniale di ciascun obbligato (Cass. n.
18538/2013); stante l'età dei minori ( di anni 15 e di anni14), le loro esigenze si sono Per_1 Per_2
necessariamente incrementate;
come dimostrerebbero, rispettivamente, i verbali di causa e i docc. 42 e 43 prodotti dall'odierna appellante, il corrisponde con estremo ritardo il contributo mensile al CP_1
mantenimento dei propri figli minori e omette di corrispondere la quota di sua spettanza in relazione alle spese straordinarie, costringendo la sig.ra che percepisce un reddito lordo annuo di circa € 18.000, Pt_1
ad occuparsi di tutte le esigenze dei propri figli minori per più mesi consecutivi, oltre a dover già provvedere ella alle spese relative alla propria attività lavorativa (canone di locazione dello studio professionale, spese condominiali e relative utenze); il sig. che dichiara di essere costantemente CP_1
disoccupato, risulta dotato di qualifiche fisiche e professionali tali da poter agevolmente reperire un lavoro ordinario, potendo, a tal fine, far rientro anche in Italia.
pagina 15 di 29 A fronte di tali premesse, l'odierna appellante ha chiesto la rideterminazione del contributo a carico del per il mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 1200,00 mensili (€ 600,00 per CP_1
ciascun figlio).
B. DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CONTRATTO TRA I
[...]
IN ROVEREDO (SVIZZERA) IN DATA 27 FEBBRAIO 2009 SENZA Parte_2
PRONUNCIA SULLA DOMANDA RITUALMENTE INTRODOTTA E RELATIVA AL DIRITTO
DELLA SIG.RA DI CORRISPONDERE IL 50% DELLA Parte_1 Pt_3
PENSIONE/PREVIDENZA SVIZZERA MATURATA IN COSTANZA DI MATRIMONIO DAL
MARITO SIG. CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE E FALSA Controparte_1
APPLICAZIONE DEGLI ART. 40, 33, 103 E 104 C.P.C, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO AI SENSI DELL'ART. 112
C.P.C.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha contestato la decisione di prime cure nella parte in cui questa ha ritenuto inammissibile la domanda di vedersi corrispondere il 50% della pensione/previdenza svizzera maturata in costanza di matrimonio dal sul presupposto che essa, in quanto soggetta a CP_1
rito ordinario, non potesse essere proposta nel giudizio per lo scioglimento del matrimonio, non ricorrendo in questi casi un'ipotesi qualificata di connessione.
Preliminarmente, parte appellante ha evidenziato che il proprio diritto a vedersi riconoscere il 50% degli averi previdenziali incamerati dal marito in costanza di matrimonio è stato riconosciuto non solo dallo stesso ma anche dalla Zurich Invest Fondazione di Libero Passaggio (società presso la quale è CP_1
acceso il conto relativo agli averi pensionistici ad oggi cumulati dal , la quale ha espressamente CP_1
dichiarato che, in conformità alla legislazione previdenziale svizzera, per poter disporre l'assegnazione del
50% a favore del coniuge è necessaria una sentenza di divorzio che statuisca sul punto, passata in giudicato e delibata in Svizzera (doc. 41).
Poste tali premesse, a detta di parte appellante, la domanda di cui si discute doveva necessariamente ed esclusivamente proporsi nel giudizio di divorzio de quo, dal momento che non si tratta né di azione caratterizzata da un rito diverso, né di azione avente ad oggetto la restituzione di somme e/o il risarcimento del danno e dal momento che tale soluzione consentirebbe di evitare che la pronuncia di divorzio non possa essere delibata in Svizzera (posto che, a detta dell'appellante, i Giudici svizzeri non riconoscono le sentenze di divorzio straniere che non si pronunciano sulle questioni previdenziali dei coniugi).
pagina 16 di 29 Ad ulteriore sostegno delle proprie ragioni, la sig.ra ha evidenziato che, posto che la normativa Pt_1
previdenziale svizzera prevede la possibilità di suddividere gli averi previdenziali maturati dai coniugi - o da un solo coniuge – nel periodo matrimoniale fino al momento in cui è pronunciato il divorzio, e dovendosi applicare, nel caso di specie, i Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, che sono espressamente richiamati dalle predetta normativa svizzera e che prevedono una totale equiparazione di trattamento tra cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e la Svizzera in materia previdenziale, ne consegue la necessità, anche nella procedura di divorzio italiana, di regolare le questioni previdenziali dei coniugi tenendo conto dei principi e delle norme del sistema previdenziale svizzero.
Da ultimo, parte appellante ha rappresentato la tardività dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal
Tribunale di Lodi ai sensi dell'art. 40 c.p.c., avendo questa dovuto essere rilevata entro l'udienza ex art. 183 cpc.
Alla luce di tali considerazioni, l'odierna appellante ha chiesto di accertare il diritto della stessa di percepire il 50% degli averi previdenziali maturati dal marito in costanza di matrimonio Controparte_1
e quindi di disporre il pagamento, a favore della stessa, della quota di sua spettanza pari a CHF 10.285,96
(valuta 24.09.2023) salvo conguaglio.
3.2. Con provvedimento del 14.10.2024 il Presidente di Sezione ha fissato udienza di trattazione al
05.02.2025, con modalità di trattazione scritta mediante deposito di note ex art 127 ter c.p.c.
3.3. Con atto di costituzione depositato il 10.01.2025, ha resistito al gravame Controparte_1
avversario e ha presentato, a sua volta, appello incidentale.
Quanto al primo motivo di gravame relativo alla richiesta di aumento del contributo per il mantenimento dei figli posto a carico del l'appellato ha evidenziato che, anzitutto, tale richiesta non è stata in CP_1
alcun modo giustificata da controparte e, in secondo luogo, che risulta documentalmente provato che, mentre la situazione economica della sig.ra dopo la separazione tra i coniugi, è notevolmente Pt_1
migliorata, quella del signor ha assistito ad un drastico peggioramento, risultando quindi CP_1 infondata la pretesa avversaria di aumentare l'assegno di mantenimento per i figli ad euro 1200 mensili
(600 per ciascun figlio).
Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellato ha evidenziato la correttezza della decisione di prime cure di ritenere inammissibile la proposizione della domanda avversa relativa alla divisione degli averi previdenziali, sottolineando altresì che, come stabilito dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni di
Lugano con le sentenze del 22.02.2018 e del 23.03.2018 in punto di divisione degli averi previdenziali in
Svizzera a seguito di divorzio pronunciato all'estero, a partire dal 1° gennaio 2017, competenti a statuire pagina 17 di 29 sul conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di istituti di previdenza svizzeri sono esclusivamente i tribunali svizzeri, dovendo quindi le pretese relative al conguaglio essere fatte valere con un'azione di completamento dinanzi al giudice del divorzio svizzero.
Alla luce di tali premesse, l'appellato, che ha peraltro precisato di essersi da sempre reso disponibile a corrispondere il 50% delle prestazioni previdenziali accumulate in favore della signora (come Pt_1 dimostrerebbe anche il doc 8 del fascicolo dell'appellato), ha chiesto di dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello proposto da controparte, posto che la richiesta di regolamentazione del conguaglio della previdenza professionale deve essere intentata presso il competente tribunale svizzero con un'azione di completamento del giudizio di divorzio.
L'appellato ha poi chiesto di dichiarare inammissibili le ulteriori domande riportate solo nelle conclusioni dell'atto di appello avversario ma non presenti nella formulazione dei motivi di appello, con particolare riferimento alla richiesta di condanna del alla corresponsione in favore della signora CP_1 Pt_1 dell'importo di € 6.228,85 a titolo di assegni familiari non versati dall'odierno ricorrente per il periodo
1.05.2015 – 31.05.2017, questione sulla quale, peraltro, si è già pronunciato il Pretore del Distretto di
Bellinzona con sentenza SE 2018 in data 21.08.2018.
Quanto all'appello incidentale, il ha formulato due motivi di gravame. CP_4
A. ERRONEO E/O INSUFFICIENTE ESAME DEI FATTI DI CAUSA E DELLE MOTIVAZIONI IN
ORDINE ALLA PREVISIONE DI AFFIDO ESCLUSIVO DEI MINORI IA E UE IN
CAPO ALLA MADRE.
Con il primo motivo, l'appellante incidentale ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha stabilito l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, lamentando che gli elementi addotti dal
Tribunale a sostegno di tale decisione non fossero idonei a giustificare la previsione di tale regime di affido.
A sostegno delle proprie ragioni, il ha evidenziato di non essersi mai sottratto ai propri doveri di CP_1
padre, rappresentando che: egli, seppur risieda stabilmente in Svizzera, ha contatti quotidiani con i figli minori che sente e vede tutti i giorni in videochiamata oltre a frequentarli a weekend alterni, salvo impegni improrogabili di lavoro del medesimo, o ristrettezze economiche che non gli consentono di far fronte ai costi del viaggio o, ancora, necessità personali dei minori;
la sig.ra a partire dalla separazione, ha Pt_1
sempre cercato di ostacolare il rapporto padre-figli, denigrando apertamente la figura del e CP_1
omettendo di informare lo stesso – in spregio a quanto peraltro statuito dallo stesso giudicante di primo grado – delle condizioni e delle decisioni relative ai figli minori;
il si è sempre preoccupato CP_1
pagina 18 di 29 delle necessità dei propri figli, precipitandosi in Italia sempre qualora ve ne fosse la necessità, come accaduto recentemente quando il figlio i è fratturato un dito. Per_2
Con riferimento, poi, a quanto riferito da in sede di audizione innanzi il giudice di prime cure, il Per_1
ha riconosciuto di essersi comportato in modo inappropriato, spiegando come tale CP_1
atteggiamento fosse dovuto ad un forte crollo emotivo causato da gravi problemi economici e legali di quel periodo (a sostegno, l'appellante incidentale ha prodotto il doc 2), e come simili comportamenti, in ogni caso, non si fossero più verificati.
Alla luce di tali premesse, il ha chiesto di ripristinare l'affidamento condiviso dei figli minori ad CP_1
entrambi i genitori.
B. ERRONEO E/O INSUFFICIENTE ESAME DEI FATTI DI CAUSA E DEI CRITERI IN ORDINE
ALLA QUANTIFICAZIONE DELL'ASSE-GNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEI MINORI
E UE CON CONSEGUENTE ERRONEA DETERMINAZIONE DELLO STESSO. Per_1
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante incidentale ha contestato la decisione di prime cure di determinare in complessivi euro 600 mensili il contributo al mantenimento dei figli posto in capo al lamentando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato, a tal fine, la situazione CP_1
reddituale delle parti.
Alla luce di tali premesse, l'appellante incidentale ha rappresentato che, sin da dopo la separazione, la sua situazione occupazionale ha avuto un drastico peggioramento e che egli, allo stato, nonostante l'impegno costante al reperimento di un'attività lavorativa, svolge unicamente lavori saltuari dai quali riesce a percepire meno di 1.000 CH al mese, neppure tutti i mesi.
Tale situazione precaria, a detta del risulterebbe provata dalla documentazione prodotta in atti CP_1
(doc 3 prodotto in appello) dalla quale emerge che egli ha percepito un reddito lordo inferiore a CH 10,000 nel 2024 e un reddito di poco più di CH 4.000 negli anni 2022 e 2023.
Con tali risorse, ha sottolineato l'appellante incidentale, egli deve far fronte alle plurime situazioni debitorie accumulate nel tempo pari a circa CH 15.000,00 (doc. 11 fasc. I grado) - cui non riesce a provvedere a causa delle sue precarie condizioni economiche – nonché a numerose spese, quali: € 600,00 a titolo di contributo per il mantenimento mensile dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie nel loro interesse (circa 100 euro mensili); CH 450 per leasing e assicurazione auto (doc. 6 fasc. I grado); CH
30 per assistenza legale obbligatoria (doc. 7 fac. I grado); CH 410 a titolo di cassa malati obbligatoria
EL ( doc. 8 fascicolo I grado) da cui peraltro ha avuto plurimi solleciti per aver omesso il pagamento di alcuni ratei (doc 6 prodotto in appello); CH 200 per Terzo Pilastro A e B (doc. 9 fascicolo I grado); CH
pagina 19 di 29 500 a titolo di canone di locazione (Doc. 4 prodotto in appello) per l'immobile che condivide con un amico;
CH 100 per utenze domestiche;
CH 150 per spese di viaggio andata e ritorno Svizzera – Italia due volte al mese;
CH 100 per spese telefoniche e wi-fi; CH 600 a titolo di spesa alimentare e vestiario, €
290,00 per rimborso finanziamento Compass Banca S.p.A. (Doc .5 prodotto in appello).
Con riferimento all'udienza del 21.04.2023, in cui l'appellante incidentale aveva dichiarato di percepire un reddito pari a circa CH 2.500 mensili, il ha precisato che tale affermazione si riferisce ai soli CP_1 mesi di maggio, giugno e luglio, ove c'è maggior richiesta di lavoro, come risulterebbe confermato nell'autocertificazione dei redditi allegata (doc. 3 prodotta in appello).
Secondo l'appellante incidentale, il Tribunale non avrebbe poi adeguatamente considerato la posizione economica della sig.ra dietista presso lo Studio Medico Dietologico sito in Codogno con un'attività Pt_1
professionale consolidata oramai da circa dieci anni e nettamente incrementata dopo la separazione. Oltre a ciò, a detta del la godrebbe di un tenore di vita certamente più agiato rispetto a quello CP_1 Pt_1
dello stesso appellante incidentale, abitando ella all'interno dell'immobile di proprietà dei di lei genitori – per il quale non deve quindi sostenere alcunché a titolo di canone di locazione o di rata di mutuo – e potendo ella contare anche sul loro supporto economico, come dalla stessa affermato in comparsa di costituzione e come dimostrerebbe la circostanza che ella possa trascorrere ogni anno oltre un mese di vacanza in Sardegna presso l'abitazione di proprietà dei di lei genitori.
Infine, l'appellante incidentale ha contestato le affermazioni di controparte relative ai presunti ritardi e alle omissioni nel pagamento dell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie, evidenziando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla egli ha sempre fatto fronte ai propri doveri contributivi Pt_1
(come dimostrerebbe anche il doc 7 prodotto in appello). In particolare, poi, con riferimento alle spese straordinarie, l'appellante incidentale ha rappresentato che, stante il comportamento della che Pt_1
continua a non coinvolgere in alcun modo il nelle scelte relative ai minori, presentando a questi CP_1
direttamente le fatture, il rifiuto al pagamento di tali esborsi è da ricondurre esclusivamente alla volontà di non rimborsare spese di cui egli non ha avuto alcuna contezza, né giustificazione.
Alla luce di tali elementi, l'appellante incidentale ha chiesto di rideterminare il contributo al mantenimento dei minori posto a suo carico nella misura di € 300,00 mensili (150 per ciascun figlio).
3.4. In data 31.01.2025, ha depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, Parte_1
contestando il contenuto della comparsa di costituzione avversaria ed evidenziando, a sostegno della conferma della sentenza impugnata in punto affidamento dei minori, che tutte le relazioni dei Servizi sociali hanno suggerito l'affido esclusivo dei figli alla madre.
pagina 20 di 29
3.5. In data 02.02.2025, ha presentato note scritte in sostituzione dell'udienza, Controparte_1
ribadendo il contenuto del proprio atto introduttivo e insistendo nelle conclusioni già formulate. Con particolare riguardo alla domanda di ripristinare l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, ha evidenziato di non essersi mai reso responsabile di alcuna situazione di pregiudizio nei confronti dei minori e di aver sempre adempiuto all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, seppur a volte con qualche giorno di ritardo, mentre la sig.ra continua a non adempiere a quanto statuito dal Tribunale Pt_1
di Lodi circa il dovere di informare settimanalmente il signor sullo stato dei figli minori. CP_1
Per quanto attiene, invece, alla domanda di riduzione del contributo al mantenimento dei figli, il CP_1
ha rimarcato la propria precarietà economica, rappresentando di riuscire a far fronte al versamento del contributo nell'interesse dei figli solo grazie all'aiuto economico dei di lui genitori. Ha poi prodotto documentazione attestante la propria posizione debitoria (doc 11), sottolineando altresì di avere redditi che a stento gli consentono di soddisfare il minimo vitale, come risulterebbe provato dalla documentazione reddituale in atti (doc. 3 prodotto in appello) ed in particolare dalla dichiarazione rilasciata dal Servizio
Sociale (doc. 2 prodotto in appello).
3.6. All'odierna udienza, tenutasi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., come da decreto presidenziale del
14.10.2024, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. PREMESSA
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata per le ragioni di seguito esposte.
4.2. QUANTO ALLA ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI APPELLO DA
SOLLEVATA DALL'APPELLATO AI SENSI DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 342 E 348 C.P.C.,
PER CARENZA DI MOTIVI SPECIFICI E, COMUNQUE, EX ART. 348 BIS C.P.C. PER LA SUA
MANIFESTA INFONDATEZZA
L'eccezione di inammissibilità del gravame è infondata, dal momento che quale l'impugnazione contiene una sufficientemente chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione.
pagina 21 di 29
4.3. QUANTO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO INDIRETTO DEI FIGLI MINORI
(PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO PRINCIALE E SECONDO MOTIVO DELL'APPELLO
INCIDENTALE)
Con il primo motivo d'appello parte appellante censura il capo 5 della sentenza impugnata, allegando che il
Tribunale di Lodi in relazione alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei minori e avrebbe disposto un incremento dello stesso ripristinando tuttavia il Per_1 Persona_3
mantenimento indiretto mensile pari a quello a suo tempo stabilito in sede di separazione (€ 300,00 mensili per ciascun figlio e complessivamente € 600,00), così incorrendo in un insufficiente o erroneo esame dei fatti di causa e dei criteri disposti dall'art. 337-ter c.c. e da costante giurisprudenza per la corretta quantificazione dell'assegno per il mantenimento di figli minori o non economicamente autosufficienti. Da un lato infatti il Giudice di prime cure avrebbe considerato che le esigenze dei minori, stante l'età degli stessi, si sono incrementate, ma dall'altro non avrebbe adeguatamente considerato sia il fatto che corrisponde il contributo mensile al mantenimento dei propri figli minori con estremo ritardo, CP_1 sia il fatto che lo stesso non corrisponde nulla per le spese straordinarie, così trovandosi la sig.ra Pt_1
costretta ad affrontare a tutte le esigenze dei propri figli minori per più mesi consecutivi. Deduce parte appellante che l'attuale situazione economico patrimoniale della sig.ra come dalla stessa dichiarato Pt_1 all'udienza del 21.04.2023, è costituita da un reddito lordo annuo di circa € 18.000,00 (docc. 44 e 46 appellante), reddito con il quale l'appellante deve farsi carico, non solo di tutte le spese relative alla propria famiglia, ossia alimenti, gas, luce, acqua, telefono, internet, abbigliamento ed autovettura (doc. 6 già agli atti e docc. 42 e 43 che si producono), ma anche di quelle relative alla propria attività lavorativa, nella specie canone di locazione dello studio professionale, spese condominiali e relative utenze, mentre il sig. da un lato dichiara di vivere in Svizzera per motivi di lavoro e dall'altro di non avere CP_1 un'occupazione stabile ma di svolgere solo lavori occasionali a causa della crisi economica di questi anni, risultando tuttavia dotato di qualifiche fisiche e professionali tali da poter agevolmente reperire un lavoro ordinario, occorrendo ritornando in Italia. Il non incremento dell'assegno per il contributo al mantenimento di e sarebbe fonte di gravi danni e disagi per i minori i quali, a causa dei comportamenti del Per_1 Per_2
proprio padre, contrari al principio di cui all'art. 147 c.c., si vedrebbero privati anche di quelli che sono i beni di prima necessità
Con appello incidentale la parte appellata con il secondo motivo censura il capo 5 della sentenza impugnata allegando che il Tribunale di prime cure sarebbe incorso in errore e non avrebbe considerato adeguatamente la situazione reddituale delle parti, aumentando in sentenza il quantum dovuto dal pagina 22 di 29 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori -portandolo ad € 300,00 mensili per CP_1
ciascun figlio- rispetto a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in fase presidenziale (€ 225,00 mensili per ciascun figlio) e, comunque rigettando l'istanza di riduzione avanzata dal il quale chiedeva – e chiede tutt'ora sulla base delle proprie capacità economiche - che CP_1 venga posto a suo carico un contributo mensile pari ad € 150,00 per ciascun figlio.
Deduce l'appellato di avere ampiamente dimostrato nel giudizio di primo grado una forte contrazione dei propri redditi rispetto all'epoca della separazione, come risulta dalle dichiarazioni in atti, da cui risulta un reddito lordo riferito all'anno 2019 pari a poco più di CH 11.000 (cfr.. doc. 4 fascicolo I grado). Allega inoltre che negli ultimi anni, la situazione non è migliorata come risulta dalla documentazione che si allega
(Doc. 3), da cui emerge che nel 2024 ha percepito un redito lordo inferiore ad CH 10,000, negli anni 2022 e
2023 il reddito complessivo ammonta a poco più di CH 4.000 mentre nel 2021 il non ha CP_1
percepito alcun reddito, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dagli enti competenti nella quale si riferisce espressamente che il signor per tale annualità risultava “senza attività lucrativa”; egli CP_1
sarebbe inoltre gravato da plurime situazioni debitorie accumulate nel tempo per spese ed esborsi a causa la precarietà lavorativa.
Ciò premesso ritiene la Corte che siano condivisibili le argomentazioni del Giudice di prime cure nella valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, comparazione che evidenzia una situazione economica di obiettivamente più solida rispetto a quella di Parte_1 Controparte_1
Com'è noto, ai fini della determinazione della misura del contributo al mantenimento, deve guardarsi al disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. che, introdotto dall'art. 55 D.Lgs. n. 154 del 2013, riproduce quanto già stabilito all'art. 155, comma 4, c.c. a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 L. n. 54 del 2006 (cosi
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 2020 del 28/01/2021 e Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020).
Secondo il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., il criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori, è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
È evidente che gli elementi di giudizio appena elencati costituiscono aspetti in cui il principio di proporzionalità si declina, ove le esigenze del figlio e il tenore tenuto durante la convivenza dei genitori pagina 23 di 29 indirizzano il contributo che ciascuno dei genitori è chiamato a dare, oltre che la misura dell'assegno periodico da porre eventualmente a carico di uno di essi.
La statuizione di primo grado risulta proporzionata alle risorse economiche dell'appellante e dell'appellato ed adeguata alle attuali esigenze dei figli desumibili dalla loro età, risponde al criterio di proporzionalità richiesto dalla disposizione di riferimento, considerati la valenza economica dei compiti domestici e di cura dei minori ad oggi tutti delegati alla madre, i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, le risorse economiche di ciascun genitore e il fatto che, a differenza di Persona_6 Controparte_1
percepisce redditi da lavoro non continuativi.
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra esposti e ha valutato correttamente il materiale probatorio emerso nel procedimento: al punto 6 della motivazione della sentenza infatti il Tribunale, dopo avere dato atto del fatto che nonostante le richieste del giudice istruttore, nessuna delle parti si era premurata di depositare documentazione da cui risultasse un adeguato aggiornamento delle proprie condizioni economiche, ha valutato le dichiarazioni rese all'udienza di comparizione del 21.4.2023 da il quale ha dichiarato di lavorare, in modo irregolare, dal 2014, in Svizzera come Controparte_1
muratore, con guadagno di circa 2.500 CHF mensili;
di condividere un appartamento con un amico, in locazione, mentre ha riferito di lavorare come dietista, in proprio, con un reddito Parte_1
professionale di circa 1.800,00 euro lordi mensili e di godere in comodato della casa familiare.
Il Tribunale da una parte ha ritenuto non dimostrata alcuna contrazione dei redditi paterni, dall'altra ha considerato che, nel corso degli anni, sono senz'altro le esigenze dei minori, connesse alla crescita (Cass.
22075/22 in proposito) verificatasi nei tre anni di pendenza del giudizio: ha inoltre preso in considerazione il fatto che la madre assume pressoché integralmente ogni onere (economico e in termini di tempo) per l'accudimento, la crescita e la cura dei minori. Per queste ragioni il Giudice di prime cure ha stimato equo il ripristino di un mantenimento indiretto mensile pari a quello stabilito in sede di separazione, ossia totali
600,00 euro, vale a dire 300,00 euro per ciascuno dei figli.
Ritiene questa Corte che in forza dei predetti elementi di valutazione indicati dalla norma, considerati gli elementi di prova analizzati dal Tribunale, il contributo mensile stabilito dal primo giudice a carico del sia congruo. CP_1
Ed invero osserva questa Corte che le condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, considerate all'attualità, le loro reali e attuali capacità lavorative, gli oneri di spese di cui sarebbero gravati, per come allegate e documentate, non consentono di addivenire in questa sede ad un diverso convincimento .
pagina 24 di 29 La lieve restrizione dei redditi dedotta da parte appellante non appare significativa poiché legata alla flessione relativa a due anni di imposta (tra il 2018 e il 2021 l'incremento dei redditi dichiarati è notevole;
nel 2022 il reddito lordo dichiarato è pari a euro 17.325,00, quindi inferiore ai 18.030,00 euro dichiarati l'anno precedente;
nel 2023 è pari a euro 16.352,00) ed è poco consistente;
ha un'attività Parte_1
lavorativa – nutrizionista in regime di libera professione - ormai stabilizzata, avviata da anni;
non incidono negativamente oneri per l'abitazione poiché usufruisce di soluzione abitativa messa a disposizione dalla famiglia di origine;
si fa carico delle spese relative al normale menage della vita familiare (alimenti, luce, gas, acqua, telefono: cfr doc. 6 fascicolo primo grado e docc. 45 fascicolo appello) oltre che a quelle necessarie elle esigenze primarie dei figli minori. Gli estratti conto relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 del cc n. 1028028767 intestato alla sig.ra ed acceso presso danno un solo un quadro Pt_1 CP_5
parziale delle condizioni economiche, in quanto il contocorrente in parola attesta solo alcuni addebiti per spese ordinarie o prelievi (prevalentemente piccoli importi, inferiori a 100 euro) e accrediti costituiti prevalentemente da bonifici esteri (per lo più effettuati da o giroconti bancari. Ella neppure CP_1
questa sede ha dimostrato con precisione le proprie esatte condizioni economiche.
Per quanto attiene invece alla posizione economico-patrimoniale di rileva questa Corte che la CP_1
dichiarazione sostitutiva prodotta sub doc. 3 della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale non ha valore probatorio poiché riguarda i redditi prodotti in Italia. Ritiene pertanto la Corte che anche in questa sede non abbia dimostrato alcuna contrazione dei propri redditi rispetto alla CP_1
fase della separazione. Il doc. 5 attesta una mera proposta di finanziamento Compass Banca S.p.A. man non vi è prova della stipulazione definitiva del contratto;
le altre spese non sono state adeguatamente documentate. Sono invece adeguatamente dimostrate le seguenti spese fisse mensili tra cui: CH 500 a titolo di canone di locazione (doc. 4) per l'immobile che condivide con un amico;
spese relative ai ratei della cassa malati obbligatoria (doc. 6).
A fronte della motivazione della sentenza impugnata ha dunque ha svolto contestazioni CP_1
generiche e non ha dato prova neppure in questa sede di una reale contrazione delle proprie condizioni economico-reddituali rispetto alla fase della separazione.
Per quanto riguarda le esigenze dei minori, connesse alla crescita (Cass. 22075/22 in proposito) verificatasi negli anni di pendenza del giudizio il Giudice di prime cure le ha correttamente valutato in termini economici anche in rapporto agli oneri economici sostenuti dalla madre.
pagina 25 di 29 Siffatte considerazioni inducono il Collegio a ritenere equa, anche in termini di proporzionalità, la valutazione del Tribunale in ordine al il ripristino di un mantenimento indiretto mensile pari a quello già stabilito in sede di separazione, ossia totali 600,00 euro, ossia 300,00 euro per ciascuno dei figli.
4.4. QUANTO ALL'AFFIDO ESCLUSIVO DEI FIGLI MINORI IA E UE ALLA
MADRE (PRIMO MOTIVO DELL'APPELLO INCIDENTALE)
Lamenta parte appellata che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in un erroneo e/o insufficiente esame dei fatti di causa, tali da non giustificare in alcun modo l'affidamento esclusivo dei figli e Per_1 Per_2
alla madre.
La Corte ritiene che gli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado, le relazioni fornite dai Servizi sociali e l'audizione dei minori svolta nel primo grado di giudizio non consentano allo stato di introdurre sostanziali modifiche dell'assetto relativo all'affido di e che risponde ancora all'interesse Per_1 Per_2
esclusivo dei minori.
Osserva infatti la Corte che il Tribunale ha compiuto una adeguata indagine avente ad oggetto la idoneità del coniuge affidatario e di converso la inidoneità educativa dell'altro genitore.
In particolare nella relazione dei Servizi Sociali pervenuta il 30.12.2022 e nella relazione del 22.1.2024 si dà atto dell'opportunità di un affido esclusivo alla madre, purché ella continui a condividere con il padre le scelte realizzate.
Osserva correttamente il Tribunale di Lodi che il padre vive in Svizzera, a significativa distanza dai figli e rientra in modo pressoché infrequente sul territorio nazionale, senza attenersi pedissequamente al calendario di visite (cfr., relazione dei Servizi sociali del 22.1.2024).
A tale distanza si correla anche la difficoltà di interlocuzione della madre (genitore collocatario) con il padre: il doc. 39 di parte resistente/odierna appellante attesta delle criticità da parte del nel CP_1
rapportarsi con in occasione del rilascio di un assenso in materia medica (cfr. relazione dei Persona_6
Servizi sociali del 23.6.2023).
sentito dal giudice istruttore, si è dimostrato poco informato e interessato in ordine alle Controparte_1
dinamiche quotidiane dei figli: il Tribunale ha sul punto messo in evidenza che egli nemmeno conosce il nome del pediatra dei figli e mai aveva svolto colloqui con i docenti (cfr. verbale 21.4.2023, pag. 1-2). E' emerso nel corso del giudizio di primo grado che ripetutamente ha inviato ai figli messaggi e CP_1
note vocali in cui rivolge insulti e critiche alla figura materna;
che è solito contattare e in Per_1 Per_2
orari inopportuni per due adolescenti (cfr. verbale di ascolto della figlia , 13.9.2023, pag. 6-7); che si Per_1
pagina 26 di 29 è rivolto ai propri figli, prima dell'audizione degli stessi, perché questi non dicessero nulla di tali circostanze (cfr. verbale di ascolto della figlia , 13.9.2023, pag. 7). Per_1
Il padre ha poi perseverato in questi comportamenti nonostante i moniti rivolti dai Servizi sociali, sia dal
Tribunale (ordinanza 15.9.2023)
L'audizione dei due minori da parte del Tribunale conferma il quadro della situazione già evidenziato dai
Servizi Sociali: sia che hanno rappresentato un rapporto positivo con la madre ed hanno Per_1 Per_2
invece espresso il loro disagio nella relazione con il padre.
a invero manifestato sentimenti ambivalenti, rappresentando aspetti positivi della relazione con la Per_2
figura paterna, ma han anche dato atto di una relazione poco solida. All'udienza del 13.09.2023 il figlio minore ha infatti dichiarato: “Il PA abita in Svizzera, non conosco il paese o la città, ogni tanto Per_2
cambia dalla Svizzera francese a quella tedesca. Non siamo mai stati dal PA in Svizzera, ci ha detto che ci porterà. Mi farebbe piacere andarci”.
ha descritto in termini negativi gli incontri e le telefonate con il padre, manifestando dispiacere per Per_1
la sua incapacità a relazionarsi anche rispetto alle aspettative dei figli. All'udienza del 13.09.2023 ha dichiarato: “Vedo mio PA circa una volta al mese, perché vive in Svizzera, non conosco dove, nemmeno il suo indirizzo. Io e non siamo mai stati con lui in Svizzera (…) A me va bene vedere il PA con Per_2
questa frequenza, non so dire se mi potrebbe far piacere passare più tempo con lui. Al PA dico meno cose che alla mamma, lo conosco di meno. A volte sono successi dei “pasticci”. Una volta è successo che eravamo con il PA e volevo uscire con i miei amici a San Fiorano, gli avevo chiesto se mi portavae così è stato, mentre è andato a San Rocco, erano circa le 16-16.30. Di solito, quando devo tornare, mi Per_2
viene a prendere la mamma verso le 19, io stavo aspettando che arrivasse qualcuno, ma alle 19.15 ancora non c'era nessuno. Ho chiamato la mamma, lei era via e mi ha detto che sarebbe tornata alle 21 e che sarebbe dovuto venire il PA, ma lui penso che fosse già in viaggio per la Svizzera. A quel punto sono tornata a piedi e sono andata a casa di una mia amica in attesa di mia mamma. Quando andavamo dal PA, in quei weekend di solito io e non uscivamo, forse era la prima volta che ci portava lui e Per_2
quindi può essere stato il motivo di quel che è successo.
Non ho assistito a litigi recenti tra i miei genitori, non so nemmeno di telefonate o scambi di messaggi/audio tra loro. Se avessi la possibilità di cambiare qualcosa, vorrei che quando i miei genitori litigano non mi mettessero di mezzo. Nel caso dell'episodio di prima, era l'1 di notte e mi continuavano ad arrivare messaggi vocali dal PA che mi chiedeva di scrivere un messaggio in cui io avrei dovuto scrivere
pagina 27 di 29 qualcosa di non vero, lui me l'ha fatto riscrivere tre volte, alla quarta mi ha detto che andava bene, poi sono andata a dormire. Non ho capito per quale ragione si è dovuta fare questa cosa.
A volte il PA mi mandava (ultimamente non più) dei messaggi vocali o mi chiamava e, in questi casi, è successo che insultasse la mamma, le dicesse delle parolacce, ma non mi ricordo le parole precise. Questa situazione si è verificata spesso, il PA le diceva a me in chiamata e io le riferivo alla mamma. Non ho mai detto al PA che questa cosa mi infastidisce. So che il PA chiama ma non gli dice nulla Per_2
sulla mamma. ha dedotto, a sostegno delle proprie richieste, sia nel giudizio di primo grado sia in questa Persona_6
sede, il ritardo nel versamento del mantenimento ordinario e l'omessa contribuzione alle spese straordinarie;
i comportamenti ostruzionistici e denigratori del la scarsa frequentazione dei CP_1
figli, in misura ridotta rispetto a quanto previsto dai provvedimenti vigenti;
la difficoltà nel rilascio di assensi/autorizzazioni.
A fronte di questo complessivo quadro probatorio emerso nel giudizio di primo grado, ha CP_1
allegato che in realtà spesso omette di informarlo per poi accusarlo di non essere presente e Persona_6
ostacola il rapporto padre-figli: tali assunti sono però rimasti indimostrati anche in questa fase processuale.
Sulla base degli elementi sora analizzati, ritiene la Corte che l'affido esclusivo alla madre disposto con la sentenza impugnata rappresenti la scelta adeguata a fare fronte alla complessa situazione del nucleo familiare.
Pur non ponendosi in dubbio il legame affettivo padre-figli, l'osservazione del nucleo familiare ha messo in evidenza l'incapacità allo stato del di porsi in ascolto dei figli e di assumere una modalità di CP_1
relazione accogliente e tutelante nei confronti dei minori i quali, a fronte del protrarsi di tale situazione, hanno manifestato disagio e distanza verso la figura paterna.
Dal monitoraggio dei Servizi sociali è emersa altresì conferma della sostanziale indisponibilità del a cogliere i suggerimenti proposti dagli operatori del servizio Sociale oltre che una incapacità di CP_1
discernere gli interessi propri da quelli della prole.
Il motivo d'appello incidentale va pertanto rigettato con conferma della sentenza impugnata in parte qua.
4.5. QUANTO AL DIRITTO DELL'APPELLANTE ALLA CORRISPONSIONE DEL 50% DELLA
PENSIONE/PREVIDENZA SVIZZERA MATURATA IN COSTANZA DI MATRIMONIO DA
CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE E APPLICAZIONE Controparte_1 CP_6
DEGLI ART. 40, 33, 103 E 104 C.P.C, NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA
pagina 28 di 29 CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO AI SENSI DELL'ART. 112
C.P.C.
Il secondo motivo di appello principale è infondato e non merita accoglimento: questa Corte è concorde con le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di prime cure: va in questa sede ribadito che costituisce infatti consolidato della Suprema Corte quello per il quale l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di somme o il risarcimento di un danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass.
6424/17; 18870/14)
4.6. IL REGIME DELLE SPESE
La sentenza di primo grado va confermata, con integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 359/2024, emessa dal Tribunale di Lodi in data Controparte_1
18.04.2024 nel procedimento di divorzio n. 178/2021 R.G., assorbita o rigettata ogni altra questione, deduzione o istanza, così provvede:
RIGETTA l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 359/2024 del Tribunale di Parte_1
Lodi in data 18.04.2024 e quello incidentale proposto avverso la medesima pronuncia da CP_1
e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata.
[...]
Spese interamente compensate tra le parti
SI COMUNICHI alle parti costituite e al P.G.
Così deciso in Milano, in data 05 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Federico Botta Il Presidente
Paola Tanara
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