Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/03/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dott. Manuela Esposito nel procedimento n.
5566/2022, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
,elettivamente domiciliato in Corigliano - Parte 1 C.F.: Codice Fiscale 1 '
Rossano (CS), area urbana Rossano, Viale Michelangelo 55 presso lo Studio dell'avv. Marco
Naccarato, dal quale é rappresentato e difeso giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, C.F. P.IVA 1 in persona del Controparte 1
legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dall'avv. Mirella Arlotta, elettivamente domiciliata in Castrovillari, in Corso Calabria, presso gli uffici dell' CP_1;
RESISTENTE
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente affermava di avere prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura negli 2007, 2008, 2009 e 2010, effettuando 102 giornate ad anno, alle dipendenze dell'Azienda agricola Miraglia Rosetta e di aver ricevuto dall' CP_2, in data 22.3.2022, richiesta di restituzione di quanto percepito a titolo indennità di disoccupazione agricola per le medesime annualità. Previa proposizione di ricorso amministrativo inevaso, adiva l'intestato
Tribunale eccependo in primis l'illegittimità delle richieste di indebito opposte, essendo risultato giudizialmente acclarata l'attività lavorativa prestata dal ricorrente per l'azienda Miraglia nelle annualità in contestazione (sentenza n. 682/18 del 4 Maggio 2018 del Tribunale di Castrovillari); in CP subordine, eccepiva la prescrizione delle pretese creditorie avanzata dall' per decorso dei termine previsto dalla legge.
La controversia veniva quindi istruita mediante acquisizione di documenti e, con note del 29.10.2024, parte ricorrente faceva dichiarazione di adesione alla chiesta cessazione della materia del contendere CP formulata dall' in ogni caso chiedendo pronuncia sulla soccombenza virtuale ai fini della disposizione sulle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio è teso all'accertamento dell'insussistenza dell'indebito e conseguentemente all'accertamento del diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per le annualità 2007,
2008, 2009 e 2010. Pertanto, l'accertamento giudiziale del rapporto lavorativo in agricoltura è strumentale alla verifica di fondatezza della domanda promossa.
A tal proposito, parte ricorrente rappresenta che l'accertamento dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente nelle suddette annualità, utile ai fini del riconoscimento delle indennità di malattia e disoccupazione, è stato oggetto di altro procedimento giudiziale, svoltosi dinanzi a codesto Tribunale
e conclusosi positivamente per il ricorrente con la sentenza n. 682/18. Circostanza, quest'ultima, non oggetto di contestazione alcuna da parte del resistente Controparte_4 che, anzi, ne conferma
,
non solo la ricorrenza ed esecutività, ma produce documentazione di parte comprovante lo sgravio di ogni posizione debitoria iscritta a sfavore del ricorrente a seguito dell'accertamento della illegittimità del disconoscimento dei periodi lavorativi riferibili alle annualità 2007, 2008, 2009 e 2010.
Rileva, pertanto, che è certamente venuta meno tra le parti ogni controversia giudiziale sui CP provvedimenti qui impugnati, non residuando in capo all” in riferimento agli stessi- alcuna ulteriore pretesa restitutoria nei confronti del ricorrente.
Ciò nonostante, e pur essendovi adesione della parte ricorrente alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, la medesima parte invoca comunque la condanna dell' Controparte_4 alla condanna alle spese, attesa la notifica degli impugnati provvedimenti nonostante fosse già intervenuta sentenza del medesimo Tribunale di accertamento della effettività dell'attività lavorativa prestata dal Pt 1 per l'azienda Miraglia nelle annualità di riferimento. A tal proposito, va evidenziato che effettivamente i provvedimenti impugnati sono stati notificati all'opponente in data 22.3.2022, mentre la sentenza di riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura dal Pt 1 negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 risale al 4.5.2018 (giudizio in cui lo stesse Ente era costituito e di cui, pertanto, ha ricevuto tutte le relative comunicazioni, ivi compresa quella di deposito del provvedimento decisorio) ed anche i provvedimenti di sgravio prodotti dall' CP_2 riportano la data antecedente rispetto ai provvedimenti impugnati del 23.9.2022; pertanto, le richieste di indebito impugnate sono state emesse dall'ente resistente nonostante lo stesso avesse piena contezza dell'accertamento giudiziale che riconosceva la ricorrenza dei presupposti delle indennità pretese in restituzione. Inoltre, va rilevato che neppure in fase amministrativa, a seguito della regolare presentazione da parte del ricorrente delle relative istanze, l'CP_2 ha proceduto all'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati.
In conclusione, tenuto conto di quanto superiormente dedotto, si ritiene sussistano giuste ragioni per condannare il resistente CP_2 alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio nei confronti del ricorrente, da liquidarsi in dispositivo, con applicazione dello scaglione antecedente in ragione dell'assenza di attività istruttoria dibattimentale e con applicazione della riduzione per assenza di questioni di fatto e di diritto, stante la natura meramente seriale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
CP in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle
- condanna 1"
spese di lite che liquida in complessivi € 1.238,30 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, in favore della parte ricorrente.
Castrovillari, 31.3.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021