TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12584/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 30 ottobre 2024 da NT CO, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Cinque Giornate, 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Angelo Beretta, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Mario Violetta, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore in carica, Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano,
Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: ricostruzione di carriera i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE NT CO: accertare e dichiarare che il ricorrente per le causali di cui al presente ricorso è creditore nei confronti del Ministero resistente dell'importo di Euro 5.637,81 o della maggior o minor somma che verrà accertata all'esito del giudizio e per l'effetto condannare il Ministero resistente al pagamento della somma così accertata in favore del ricorrente ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare il decorso del termine quinquennale di prescrizione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la pretestuosità delle istanze attoree per i motivi di cui in ricorso e, per l'effetto,
3) rigettare ogni domanda proposta in quanto totalmente infondata, in fatto e in diritto;
4) in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 ottobre 2024, NT CO ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Rilevava il ricorrente di essere in servizio presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO quale docente di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica dal 1.09.2007 ed economica dal 1.09.2008.
Negli anni precedenti il ricorrente era stato insegnante di ruolo per l'allora scuola media, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.2005. Il 1.01.2013 il ricorrente aveva maturato il sedicesimo anno di servizio con diritto al recupero del servizio riconosciuto ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 come richiamato dall'art. 66 comma 6 del C.C.N.L.
4.08.1995. Il 18.09.2021 NT CO aveva inviato una richiesta affinché venisse disposto il recupero del servizio sino a quel momento riconosciuto ai fini economici con l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera.
Il 10.05.2023 il Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione superiore “ER” di Milano aveva emanato il decreto di ricostruzione di carriera n. 716, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 29.06.2023 (doc. 3 fasc. ric.). Al ricorrente era stata riconosciuta al momento della conferma in ruolo (1.09.2009) una anzianità giuridica ed economica di 12 anni e 8 mesi ed un'anzianità solo economica di 2 anni e 4 mesi. Quindi, all'atto della conferma in ruolo per giungere al sedicesimo anno e quindi ottenere il riconoscimento della parte economica mancavano 3 anni e 4 mesi, quindi il compimento del sedicesimo anno di servizio decorreva in data 1.01.2013.
2 In base alla ricostruzione di carriera il passaggio alla fascia stipendiale successiva (21/27) era previsto per il 1.09.2016. Con il cedolino di gennaio 2024 al ricorrente erano state corrisposte le differenze retributive maturate in ragione della nuova ricostruzione di carriera, limitando però il pagamento a quelle maturate dal 1.05.2018 al 31.12.2023 in applicazione del regime di prescrizione quinquennale, laddove il decreto era stato emanato nel maggio 2023 (docc. 4 e 5 fasc. ric.). Tale liquidazione non teneva conto che, in data 18.09.2021, il ricorrente aveva chiesto l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera di fatto interrompendo il decorso del termine di prescrizione. La richiesta era del 18.09.2021 quindi potevano dirsi prescritte solo le somme eventualmente maturate prima del 18.09.2016.
NT CO chiedeva riconoscersi le differenze maturate in ragione della nuova ricostruzione di carriera ed in base a tale documento era emerso un credito complessivo di € 8.656,16 (doc. 1 fasc. ric.); l'importo € 3.018,35 era stato corrisposto con il cedolino di gennaio 2024 e residuava quindi un saldo in favore del ricorrente per € 5.637,81.
Si costituiva il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di NT CO è infondato e va rigettato. Sulle modalità con le quali l'anzianità del lavoro a termine viene computata dopo l'assunzione definitiva, va rilevato quanto segue. La S.C. ha affermato (Cass., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12443) che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Quanto alla pretesa legittimazione esclusiva della Ragioneria Territoriale dello Stato al calcolo delle differenze retributive (sostenuta, se ben s'intende, dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nella sua memoria, p. 7), la Corte di cassazione ha affermato che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del MINISTERO, mentre difetta quella del
3 singolo istituto (Cass., Sez. L, n. 6372 del 21 marzo 2011; più di recente, Cass., Sez. L, n. 20916 del 18 luglio 2023) e, a maggior ragione, quella della Ragioneria Territoriale dello Stato, che opera esclusivamente come organismo pagatore di secondo livello, come soggetto che provvede ad effettuare i pagamenti in favore dei dipendenti del Ministero datore di lavoro.
2. Con il cedolino di gennaio 2024 a NT CO sono corrisposte le differenze retributive maturate in ragione della ricostruzione di carriera (limitando però il pagamento a quelle maturate dal 1.05.2018 al 31.12.2023 in applicazione del regime di prescrizione quinquennale, peraltro eccepito anche in memoria dal convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, laddove il decreto era stato emanato nel maggio 2023 (docc. 4 e 5 fasc. ric.).
NT CO riferisce di una anzianità giuridica ed economica di 12 anni e 8 mesi e di un'anzianità solo economica di 2 anni e 4 mesi, riconosciuta dal decreto n. 716/2023 (doc. 3 fasc. ric.) Nel decreto, si indica una anzianità giuridica ed economica (al 1° settembre 2008) di 11 anni e 8 mesi ed un'anzianità solo economica di 2 anni e 4 mesi. All'atto della conferma in ruolo (1° settembre 2009) per giungere al sedicesimo anno e quindi ottenere il riconoscimento della parte economica mancavano 3 anni e 4 mesi. Il compimento del sedicesimo anno di servizio decorre in data 1.01.2013. Il decreto dell'Istituto Superiore Pietro ER considera correttamente le scadenze indicate, ma applica la prescrizione quinquennale del credito, facendo retroagire il pagamento degli arretrati al 1.05.2018, trascurando, secondo l'allegazione del ricorrente, l'efficacia della diffida inviata dal quest'ultimo via mail alla segreteria del Dirigente scolastico in data 18 settembre 2021 (doc. 2 fasc. ric.). E' evidente che tale mail non valga ad interrompere il termine di prescrizione, innanzitutto poiché non svolta nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (il Dirigente Scolastico ha poteri gestionali e organizzativi, ma non è il soggetto giuridicamente responsabile del pagamento degli stipendi o di altri crediti retributivi) ed inoltre poiché tale atto, dal punto di vista sostanziale, non esprime l'inequivocabile volontà del titolare del preteso diritto di farlo valere nei confronti del debitore (Cass. 4 luglio 2017 n. 16465, Cass.
31 ottobre 2014 n. 23288, Cass. 7 maggio 2013 n. 10594), facendosi ivi riferimento solo al “riconoscimento integrale dei servizi preruolo al fine di ottenere l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera sulla base dell'intero servizio prestato con contratto a tempo determinato”. Mancano quindi sia la legittimazione a ricevere la diffida sia il c.d. elemento oggettivo della pretesa all'adempimento.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed
4 eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso di NT CO;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 17 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 30 ottobre 2024 da NT CO, elettivamente domiciliato in Milano, P.zza Cinque Giornate, 1, presso lo studio dell'Avv. Daniele Angelo Beretta, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Mario Violetta, per procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del Ministro pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in persona del Direttore in carica, Ambito territoriale di Milano in persona del Dirigente in carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino funzionario in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, domiciliato presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano,
Via Soderini n. 24; convenuti OGGETTO: ricostruzione di carriera i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE NT CO: accertare e dichiarare che il ricorrente per le causali di cui al presente ricorso è creditore nei confronti del Ministero resistente dell'importo di Euro 5.637,81 o della maggior o minor somma che verrà accertata all'esito del giudizio e per l'effetto condannare il Ministero resistente al pagamento della somma così accertata in favore del ricorrente ed in ogni caso con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare il decorso del termine quinquennale di prescrizione;
2) nel merito: accertare e dichiarare la pretestuosità delle istanze attoree per i motivi di cui in ricorso e, per l'effetto,
3) rigettare ogni domanda proposta in quanto totalmente infondata, in fatto e in diritto;
4) in ogni caso, condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 30 ottobre 2024, NT CO ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO. Rilevava il ricorrente di essere in servizio presso il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO quale docente di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado con decorrenza giuridica dal 1.09.2007 ed economica dal 1.09.2008.
Negli anni precedenti il ricorrente era stato insegnante di ruolo per l'allora scuola media, con decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.2005. Il 1.01.2013 il ricorrente aveva maturato il sedicesimo anno di servizio con diritto al recupero del servizio riconosciuto ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399/1988 come richiamato dall'art. 66 comma 6 del C.C.N.L.
4.08.1995. Il 18.09.2021 NT CO aveva inviato una richiesta affinché venisse disposto il recupero del servizio sino a quel momento riconosciuto ai fini economici con l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera.
Il 10.05.2023 il Dirigente Scolastico dell'Istituto di istruzione superiore “ER” di Milano aveva emanato il decreto di ricostruzione di carriera n. 716, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 29.06.2023 (doc. 3 fasc. ric.). Al ricorrente era stata riconosciuta al momento della conferma in ruolo (1.09.2009) una anzianità giuridica ed economica di 12 anni e 8 mesi ed un'anzianità solo economica di 2 anni e 4 mesi. Quindi, all'atto della conferma in ruolo per giungere al sedicesimo anno e quindi ottenere il riconoscimento della parte economica mancavano 3 anni e 4 mesi, quindi il compimento del sedicesimo anno di servizio decorreva in data 1.01.2013.
2 In base alla ricostruzione di carriera il passaggio alla fascia stipendiale successiva (21/27) era previsto per il 1.09.2016. Con il cedolino di gennaio 2024 al ricorrente erano state corrisposte le differenze retributive maturate in ragione della nuova ricostruzione di carriera, limitando però il pagamento a quelle maturate dal 1.05.2018 al 31.12.2023 in applicazione del regime di prescrizione quinquennale, laddove il decreto era stato emanato nel maggio 2023 (docc. 4 e 5 fasc. ric.). Tale liquidazione non teneva conto che, in data 18.09.2021, il ricorrente aveva chiesto l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione di carriera di fatto interrompendo il decorso del termine di prescrizione. La richiesta era del 18.09.2021 quindi potevano dirsi prescritte solo le somme eventualmente maturate prima del 18.09.2016.
NT CO chiedeva riconoscersi le differenze maturate in ragione della nuova ricostruzione di carriera ed in base a tale documento era emerso un credito complessivo di € 8.656,16 (doc. 1 fasc. ric.); l'importo € 3.018,35 era stato corrisposto con il cedolino di gennaio 2024 e residuava quindi un saldo in favore del ricorrente per € 5.637,81.
Si costituiva il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 17 marzo 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di NT CO è infondato e va rigettato. Sulle modalità con le quali l'anzianità del lavoro a termine viene computata dopo l'assunzione definitiva, va rilevato quanto segue. La S.C. ha affermato (Cass., sez. lav., 24 giugno 2020, n. 12443) che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Quanto alla pretesa legittimazione esclusiva della Ragioneria Territoriale dello Stato al calcolo delle differenze retributive (sostenuta, se ben s'intende, dal MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nella sua memoria, p. 7), la Corte di cassazione ha affermato che nelle controversie relative ai rapporti di lavoro sussiste la legittimazione passiva del MINISTERO, mentre difetta quella del
3 singolo istituto (Cass., Sez. L, n. 6372 del 21 marzo 2011; più di recente, Cass., Sez. L, n. 20916 del 18 luglio 2023) e, a maggior ragione, quella della Ragioneria Territoriale dello Stato, che opera esclusivamente come organismo pagatore di secondo livello, come soggetto che provvede ad effettuare i pagamenti in favore dei dipendenti del Ministero datore di lavoro.
2. Con il cedolino di gennaio 2024 a NT CO sono corrisposte le differenze retributive maturate in ragione della ricostruzione di carriera (limitando però il pagamento a quelle maturate dal 1.05.2018 al 31.12.2023 in applicazione del regime di prescrizione quinquennale, peraltro eccepito anche in memoria dal convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, laddove il decreto era stato emanato nel maggio 2023 (docc. 4 e 5 fasc. ric.).
NT CO riferisce di una anzianità giuridica ed economica di 12 anni e 8 mesi e di un'anzianità solo economica di 2 anni e 4 mesi, riconosciuta dal decreto n. 716/2023 (doc. 3 fasc. ric.) Nel decreto, si indica una anzianità giuridica ed economica (al 1° settembre 2008) di 11 anni e 8 mesi ed un'anzianità solo economica di 2 anni e 4 mesi. All'atto della conferma in ruolo (1° settembre 2009) per giungere al sedicesimo anno e quindi ottenere il riconoscimento della parte economica mancavano 3 anni e 4 mesi. Il compimento del sedicesimo anno di servizio decorre in data 1.01.2013. Il decreto dell'Istituto Superiore Pietro ER considera correttamente le scadenze indicate, ma applica la prescrizione quinquennale del credito, facendo retroagire il pagamento degli arretrati al 1.05.2018, trascurando, secondo l'allegazione del ricorrente, l'efficacia della diffida inviata dal quest'ultimo via mail alla segreteria del Dirigente scolastico in data 18 settembre 2021 (doc. 2 fasc. ric.). E' evidente che tale mail non valga ad interrompere il termine di prescrizione, innanzitutto poiché non svolta nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (il Dirigente Scolastico ha poteri gestionali e organizzativi, ma non è il soggetto giuridicamente responsabile del pagamento degli stipendi o di altri crediti retributivi) ed inoltre poiché tale atto, dal punto di vista sostanziale, non esprime l'inequivocabile volontà del titolare del preteso diritto di farlo valere nei confronti del debitore (Cass. 4 luglio 2017 n. 16465, Cass.
31 ottobre 2014 n. 23288, Cass. 7 maggio 2013 n. 10594), facendosi ivi riferimento solo al “riconoscimento integrale dei servizi preruolo al fine di ottenere l'emissione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera sulla base dell'intero servizio prestato con contratto a tempo determinato”. Mancano quindi sia la legittimazione a ricevere la diffida sia il c.d. elemento oggettivo della pretesa all'adempimento.
3. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed
4 eccezionali ragioni, legate alla situazione personale del ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso di NT CO;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 17 marzo 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5