Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 291 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/01/2025 e vertente
TRA
(p.Iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Dominella Agostino in virtù dell'atto di costituzione di nuovo difensore depositato il 29 aprile 2024,
a seguito di rinuncia al mandato dell'avv.to Anna Maria Rosaria Ursino, ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di Roma della
Società in Roma, viale Europa n. 190;
APPELLANTE
E
1
persona del procuratore ad negotia p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to
Giampaolo Miotto in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to
Paolo Garau in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 9784/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/06/2022
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del l.r.p.t. conveniva in Parte_2
giudizio in persona del l.r., chiedendone la condanna Parte_1
al risarcimento dei danni nella misura complessivamente indicata di €.
13.078,87. Assumeva che tre assegni di traenza (n. 404885706, n.
404884509, n. 403299781) non trasferibili emessi a titolo di risarcimento danni da sinistri stradali, rispettivamente: - in data 18.03.2014, in Milano, dalla Banca Carige Italia, recante l'importo di €. 4.300,00 all'ordine di
- in data 7.03.2014, in Milano, dalla Banca Carige Italia, CP_3
recante l'importo di €. 2.100,00 all'ordine di - in data Persona_1
15.04.2014, in Milano, dalla Banca Carige Italia, recante l'importo di €.
5.300,00 all'ordine di erano stati pagati a soggetti Parte_3
diversi, rispetto ai beneficiari, ed incassati in luogo diverso rispetto a quello dell'emissione. Lamentava, dunque, di aver subito un danno patrimoniale pari all' importo recato dagli assegni, mai pervenuti ai reali destinatari, per aver dovuto sborsare ulteriori somme agli effettivi beneficiari. Deduceva, quindi la responsabilità della convenuta ex art. 43 R.D. 21/12/33 n. 1736, in
2 forza del quale un assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” può essere pagato solo al prenditore, con la conseguenza che - in caso di mancato pagamento a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso - risponde del pagamento. Rassegnava le seguenti conclusioni: “nel merito: accertata la responsabilità di Parte_1
per il pagamento degli assegni non trasferibili per cui è causa a persone diverse dai rispettivi prenditori ed altresì il danno conseguitone a
condannarsi la stessa Controparte_2 Parte_1
al risarcimento del danno recato e quindi al pagamento in favore di della somma di € 13.078,87 o di quella Controparte_2
diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo c.c. dalla data del pagamento dei medesimi assegni a quella della presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo”; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio in persona del l.r., Parte_1
la quale deduceva l'infondatezza della domanda, in quanto avente ad oggetto il risarcimento di danni giammai prodottisi né provati, atteso che parte attrice non aveva dimostrato di aver provveduto a versare nuovamente la somma dovuta agli effettivi creditori. Oltre ad eccepire il difetto di prova degli assunti attorei e, dunque, la inosservanza dell'onere ex art. 2697 c.c., deduceva di aver correttamente pagato gli assegni in parola, in favore dei beneficiari risultanti dai titoli. Argomentava nello specifico che: - l'assegno bancario n. 0404885706 di €4.300,00, era stato presentato all'incasso, presso l'Ufficio Postale di Palermo 17 (fraz.43074) in data 27.3.2014, e versato sul
3 libretto di deposito a risparmio intestato a aperto in data CP_3
25.3.2014, ed ancora operante;
- l'assegno n. 0404884509 di € 2.100,00, era stato presentato all'incasso presso l' di Controparte_4 Controparte_5
in data 12.03,2014, regolato con procedura ckeck truncation in data
13.3.2014, ripresentato in stanza di compensazione in data 24.3.2014, e versato sul rapporto di libretto di deposito a risparmio n. 43391394, aperto in data 25.3.2014 ed ancora operante;
- l'assegno bancario n. 0403299781 di
€ 5.300,00 era stato presentato all'incasso presso l'Ufficio Postale di
Palermo 35 (fraz.43177) in data 18.4.2014, e versato sul libretto di deposito a risparmio intestato a aperto in data 18.4.2014 ed Parte_3
ancora operante. L'assegno n. 0404884509 era stato pagato con procedura
“check truncation” procedura di invio dati con mezzi informatici senza materiale invio alla banca emittente dell'assegno circolare) e la Banca emittente solo, in data 26.3.2014, aveva inviato un messaggio, risultato tardivo, di impagato con causale 73 assegno estinto. Gli altri due assegni erano stati rimessi in stanza di compensazione per il controllo della banca emittente, ed erano stati, successivamente, versati sui rapporti di versamento, in mancanza di osservazioni. Sosteneva, inoltre, che l'Ufficio postale aveva negoziato i titoli con la clausola “salvo il buon fine” e, non avendo ricevuto alcuna segnalazione da parte della banca emittente, aveva conferito la disponibilità delle somme ai soggetti il cui nominativo coincideva con quello indicato nei titoli stessi. Affermava che gli assegni apparivano regolari e non presentavano alcun segno di cancellatura o abrasione;
sicché alcuna responsabilità poteva essere addotta all' Ufficio postale, considerato che era stata verificata l'integrità del titolo e la genuinità dei documenti identificativi di coloro che erano indicati come beneficiari. Asseriva che la responsabilità per l'accaduto doveva in ogni caso imputarsi alla incuria e negligenza dell'attrice che, per l'invio degli assegni, si era servita della posta ordinaria piuttosto che della assicurata o della possibilità, ben più sicura, di bonificare
4 le somme direttamente sui conti dei destinatari. Rassegnava le seguenti conclusioni “in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse, formulate nei confronti della siccome Parte_1
infondate in fatto e diritto. - in via subordinata, nell'ipotesi in cui si rilevi
l'illegittimità della negoziazione dei titoli in questione, riconoscere ex art.
1227, c.c., ogni responsabilità in capo all'attrice e, in ulteriore subordine, la responsabilità comunque concorrente in capo all'attrice per la mancata cautela dimostrata nella scelta della modalità di spedizione per posta ordinaria dei titoli”; con vittoria delle spese di lite. Il giudizio veniva istruito con la produzione dei documenti;
la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del
18.03.2022 sulle conclusioni delle parti di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 9784/2022 così statuiva: << accoglie la domanda e, per l'effetto condanna la convenuta al risarcimento in favore di parte attrice della somma di €. 11.950,00, oltre interessi legali dalla data di insorgenza del fatto sino al soddisfo;
condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 3.235,00 oltre rimborso forfettario, IVA e
C.P.A , per compenso, ed €. 237,00 per spese con attribuzione al procuratore antistatario.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< nel merito la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni esposte a seguire. Lo scrutinio della documentazione prodotta in giudizio consente di ritenere acclarata la circostanza che gli assegni n.ri
404885706, 404884509, 403299781 , furono pagati in favore di soggetti che, benché presentatosi con il nome degli intestatari, erano in realtà persone diverse. La circostanza, oltre che desumersi dalle denunce querele presentate dai legittimi prenditori e dalle varie comunicazioni intercorse (cfr. in allegato
5 ai nr. 13, 14, 20), non è stata contestata dalla convenuta, la cui posizione è incentrata sostanzialmente sul rilievo della mancata prova del danno reclamato, sulla correttezza e diligenza delle operazioni eseguite e sulla deduzione di responsabilità di parte attrice per gli accadimenti dedotti in giudizio. Giova premettere, in punto di diritto, che la fattispecie de qua deve essere ricondotta nell'alveo normativo degli artt. 43, comma 1 e 2, R.D. n.
1736 del 1933, 1176 e 1218 c.c. Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018, hanno enunciato il principio di diritto: “ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa
a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art.1176 c.c., comma 2”. A completare la disamina giurisprudenziale: “il R.D. n. 1736 del
1933, art. 43, comma 2, nel disciplinare la responsabilità della Banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore o da un banchiere giratario per
l'incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore, non introducendo una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale” ” ( cfr.
Cass. Civile n. 12806/2016) ed ancora (cfr. Cass. sent. 2009, n. 20543) “la diligenza del buon banchiere deve essere qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell'agente consente e richiede. Tale diligenza trova applicazione non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in re lazione ad ogni tipo di atto od operazione che sia oggettivamente esplicato
6 presso una struttura bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Inoltre, la diligenza di cui trattasi va valutata, non in base a criteri rigidi e predeterminati, ma considerando le cautele e gli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono”. Sicché l'obbligo di diligenza e buona fede richiesto ad un Istituto di credito, è più rigoroso e specifico rispetto a quello medio del buon padre di famiglia, ciò al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi per la clientela (ex plurimis Cass. sent.
4571/1992, sent. n. 72/1997, sent. n. 12093/.2001). Sennonché parte convenuta, non ha provato di aver posto in essere operazioni improntate alla diligenza qualificata richiesta al bonus argentarius. La mancata produzione in giudizio della fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dei soggetti presentatisi allo sportello, non consente di ritenere assolto l'adempimento di tale obbligo, posto che indubbiamente si trattava di soggetti diversi dalle persone raffigurate nelle carte di identità, sicché verosimilmente sarebbe bastata una semplice verifica ictu oculi per ravvisarne la difformità. Del pari indimostrato l'apporto causale della condotta attorea nella produzione dell'evento. Orbene, a prescindere dalla mancata prova dell'invio degli assegni di traenza a mezzo plico raccomandato o posta ordinaria, giova sottolineare che le modalità di spedizione non sminuiscono né vanificano la diligenza richiesta all'operatore dello sportello di . Del pari irrilevante, per andare Parte_1
esente da responsabilità, la circostanza che gli assegni incassati da soggetti diversi rispetto agli effettivi destinatari fossero stati negoziati con procedura
“check truncation”, tenuto conto che parte convenuta non ha adempiuto all'onere probatorio che le incombeva, con riguardo alla corretta identificazione delle persone che si presentarono all'incasso. Parte attrice ha provato i fatti dedotti a fondamento della propria domanda, in piena osservanza all'onere probatorio su di essa gravante. Contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, ha prodotto in giudizio copia degli assegni versati
7 ai legittimi titolari della pretesa sostanziale (cfr. in allegato ai nr. 9,15,21).
Per quanto sopra, la somma spettante all' attrice è pari ad € 11.700,00, oltre gli interessi legali come richiesti, con esclusione del maggior danno, in assenza di specifica allegazione probatoria, dalla data di insorgenza del fatto sino al soddisfo. Alla somma deve aggiungersi il ristoro delle spese legali sostenute in fase stragiudiziale (cfr. proforma – in allegato al n. 35) che, tenuto conto dell'attività già svolta ed altresì necessaria per la tutela dei propri diritti, appare congruo stimare in €. 250,00, per complessivi
€.11.950,00. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento il valore della causa: “da €. 5.200,00 a 26.000” nello scaglione
“complessità media” e tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via principale, nel merito, rigettare, integralmente le domande avverse formulate nei confronti della siccome infondate in fatto e diritto. Parte_1
In via subordinata, riconoscere ex art. 1227 c.c., ogni responsabilità di quanto meno concorrente;
Con vittoria di Controparte_2
spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.>> Contro
§ 4.1– Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame per CP_1
infondatezza. Rassegnava le seguenti conclusioni: << nel merito: ogni diversa o contraria istanza reietta, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Roma rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
9784/2022 del Tribunale di Roma, in quanto infondato;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv.
Giampaolo Miotto, in quanto antistatario.>>
In data 29 aprile 2024 nell'interesse della parte appellante si costituiva l'avv.to Dominella Agostino a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'avv.to Anna Maria Rosaria Ursino.
8 § 4. 2– All'udienza di prima comparizione del 14 aprile 2023 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 gennaio 2025.
In data 9 gennaio2025 veniva emesso il decreto di mutamento del rito per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza venivano precisate le conclusioni come da verbale e la causa veniva brevemente discussa e contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata con riferimento al punto e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado con riferimento al capo 1) >>, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui Pt_1
il primo giudice aveva ritenuto il comportamento di essa appellante non diligente. Sosteneva, al contrario, di aver dimostrato di aver proceduto alla diligente identificazione dei soggetti che si erano presentati per l'incasso degli assegni;
che il titolo di credito non dava adito a dubbi circa la sua validità e che non sarebbe stato comunque esigibile uno sforzo superiore rispetto alle verifiche circa la genuinità dei documenti identificativi e della reale identità del presentatore. Significava che gli assegni di cui ai punti 1 e
3 (nn. 0404885706 e 0403299781) venivano regolati in stanza di compensazione e, dunque, sottoposti all'esame diretto della banca emittente che non aveva inviato alcuna segnalazione di impagato, mentre l'assegno di cui al punto 2 (n. 04048854509) era stato regolato con la procedura di check truncation e che, neanche per quest'ultimo, è stata inviata alcuna segnalazione o messaggio di impagato. Affermava di aver negoziato l'assegno con la clausola “salvo buon fine”. Per tutte queste ragioni, sosteneva di aver tenuto un comportamento diligente ed osservante della
9 normativa in materia bancaria e di antiriciclaggio e che, semmai, avrebbe dovuto essere la banca trattaria a dover verificare la corrispondenza tra la firma del presentatore e quella del beneficiario del titolo.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata con riferimento al punto e modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado con riferimento al capo 2) >>, affermava l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, analizzando le modalità di spedizione degli assegni, non aveva considerato la rilevanza della mancata cautela nell'invio dell'assegno al beneficiario. Sosteneva che nell'atto di CP_2
citazione in primo grado, non aveva indicato le modalità e i tempi di spedizione dei titoli;
che da tanto doveva desumersi che non li avesse spediti adottando le cautele necessarie, ossia avvalendosi della posta assicurata e quindi vi sarebbe un concorso di colpa dell'appellata nel pagamento degli assegni a soggetti non legittimati, ex art. 1227 c.c.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo motivo è infondato. Va in primo luogo premesso che la
Suprema Corte con le pronunce rese a Sezioni unite nn. 12477 e 12478 del
2018 ha enunciato il seguente principio :<< Il disposto dell'art. 43, comma
2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi
10 del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>. La successiva pronuncia n. 34107/2019 ha altresì ritenuto la sufficienza, al fine di identificare il prenditore, di un solo documento di identità, avendo affermato altresì che: << l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n
231/2007 >>. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza della
Suprema Corte n. 3649/2021, la quale, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del
2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni,
l'art. 19 del d.lgs n. 231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela
- prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della
11 clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti
(come, a titolo di esempio, una indagine presso il Comune di nascita, vedi sempre Cass. n. 6349/2021).
Nel caso di specie, l'appellante ribadisce, con il motivo in esame, di aver identificato i clienti mediante << idonea documentazione identificativa che
[…] appariva genuina la cui copia è stata depositata in atti >>, censurando così il passo motivazionale della sentenza di primo grado in cui il Giudice ha affermato che: << parte convenuta non ha provato di aver posto in essere operazioni improntate alla diligenza qualificata richiesta dal bonus argentarius. La mancata produzione in giudizio della fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale dei soggetti presentatisi allo sportello, non consente di ritenere assolto l'adempimento di tale obbligo >>.
Rileva la Corte che dall'esame degli atti di causa emerge che , come Pt_1
del resto osservato dal primo giudice, non ha curato di depositare in primo grado i documenti identificativi presentati dai soggetti non legittimati che hanno incassato gli assegni.
Va osservato che la costituzione di in primo grado è avvenuta con Pt_1
modalità telematica nel fascicolo 18789/2020 RGAC in data 28 luglio 2020;
12 dall'indice della comparsa di costituzione e risposta risulta indicata la seguente produzione documentale: <<1) Assegni bancari per cui è causa, dettagli assegno, interrogazione persona fisica, rapporti per cui è causa e documenti identificativi dei presentatori;
>> Gli allegati versati in atti sono i seguenti: 1) ab 0403299781 immagine inquiry anag. Pdf che riporta la scansione fronte -retro dell'assegno n. 0403299781intestato a Parte_3
risultano, a seguire, le informazioni contabili circa la procedura di
[...]
negoziazione dell'assegno suddetto e poi sono annotate le informazioni sul deposito sul libretto a risparmio intestato a nata a Parte_3
Palermo il 10/12/1982, con annotati i movimenti del libretto;
emerge, infine,
l'interrogazione anagrafe generale di persona fisica con l'indicazione della
CI rilasciata dal Comune di Palermo n. AU3778907 il 7/04/2014 con scadenza 10/12/2014 senza che tuttavia risulti prodotta la copia del documento cartaceo esibito dalla prenditrice per l'identificazione al momento della presentazione all'incasso dell'assegno. Anche per i restanti assegni manca agli atti depositati in primo grado la copia fotostatica del documento di identità acquisito dall'operatore allo sportello al momento dell'identificazione del soggetto che presentava l'assegno all'incasso.
La documentazione versata in atti con produzione telematica dalla parte convenuta è priva dei documenti visionati dall'operatore di che ha Pt_1
proceduto all'identificazione dei sedicenti beneficiari degli assegni con la conseguenza in punto di diritto che non ha adempiuto all'onere su essa Pt_1
incombente di provare di aver agito secondo diligenza, al fine di essere esonerata dalla responsabilità per il pagamento degli assegni a soggetti non legittimati all'incasso. La mancata produzione documentale non consente quindi di ritenere che abbia fornito la prova liberatoria di avere bene Pt_1
adempiuto all'obbligo di identificazione.
13 In siffatto contesto, di assoluta omissione probatoria circa la diligenza osservata dell'identificazione dei prenditori, non possono assumere rilievo alcuno le modalità con le quali gli assegni sono stati negoziati.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza del motivo di appello.
§ 5.2 – Il secondo motivo è fondato. Con esso l'appellante si duole del mancato riconoscimento del concorso di colpa dell'appellata in relazione alle modalità con le quali ha spedito i titoli, essendo la spedizione avvenuta in violazione dell'art.83 del DPR 156/1973 che vieta che essa si effettui con la posta ordinaria degli assegni non trasferibili. Osserva la Corte che la questione relativa al concorso di colpa ex art. 1227 c.c., del soggetto che spedisce il titolo risulta affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto: << la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore >> (Cass., S.U., n. 9769/2020). Tale principio di diritto può dirsi oramai consolidato in quanto recepito dalle più recenti sentenze di legittimità (tra cui Cass. ord. 31.12.2020 n. 30063 e n.
30069; Cass. ord. 14.4.2021 n. 9842; Cass. ord.
4.1.2023 n. 140; Cass. ord.
28.9.2023 n. 27579 e da ultimo, Cass., n. 23380/2024 e Cass., n. 26209/2024) ai cui principi questa Corte ha aderito in recenti sentenze (v. App. Roma, n.
14 935/2024 est. Carpinella e App. Roma n. 6086/2024 est. Cirillo). Può pertanto richiamarsi quest'ultima sentenza, quale precedente, per la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c : < sussistendo un divieto di invio di assegno per posta ordinaria,
l'insegnamento della Corte di legittimità indica nella scelta della Banca traente di affidarsi alla posta ordinaria, anziché raccomandata o assicurata, per recapitare l'assegno, una palese violazione di regole di comune prudenza socialmente vincolanti, che agevola la riscossione da parte di soggetto non legittimato del titolo, la cui materiale disponibilità è, al pari dell'errore nell'identificazione, antecedente necessario dell'evento dannoso. Ne risulta smentito l'assunto per cui la banca traente avrebbe ragionevolmente confidato nella sicurezza del servizio postale ordinario che adotterebbe al pari di quello assicurato tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi, perché la Corte di legittimità chiarisce che la scelta di servirsi della posta ordinaria determina la perdita di controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione, e l'accresciuto rischio di sottrazione del plico immesso in cassetta. Quanto alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto da (...), si reputa equo riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, occorrendo proporzionalmente diminuire l'entità del risarcimento, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Più segnatamente, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità del 70% a carico di e della residua quota a Pt_1
carico di (...), perché l'errore di nell'aver pagato un assegno (...) a Pt_1
cliente occasionale malamente identificato è eclatante rispetto a quello di (..) che, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico, ha spedito l'assegno di € (..) e di € (..) e affidandoli a normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione>>.
15 Di conseguenza non può condividersi l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui: << a prescindere dalla mancata prova dell'invio degli assegni di traenza a mezzo di plico raccomandato o posta ordinaria, giova sottolineare che le modalità di spedizione non sminuiscono né vanificano la diligenza richiesta all'operatore dello sportello di >> (cfr. pag. Parte_1
5 della sentenza appellata).
Nel caso di specie, ha dedotto, sin dal primo grado, che l'odierna parte Pt_1
appellata non avesse provato le modalità di consegna degli assegni.
L'appellata, nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositata in primo grado in data 26 ottobre 2020, si è limitata a contestare siffatta circostanza, senza tuttavia provare l'effettiva modalità di consegna degli assegni. Affermava, invero: < si contesta fermamente che tale trasmissione sia avvenuta con modalità negligenti ovvero, specificatamente, via posta ordinaria >>, ritenendo che l'onere probatorio incombesse su (cfr. pag. Pt_1
9 della memoria). Anche questo grado di giudizio, l'appellata ha contestato solo genericamente tale circostanza, ribadendo che competeva all'appellante: << offrire piena prova del fatto dal quale intendeva far Contro derivare la (cor)responsabilità di >> (cfr. pag. 13 della comparsa di costituzione nel presente grado), onere della prova che invece incombeva ad
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Va osservato che non risulta formulato motivo di gravame incidentale avverso il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della rivalutazione monetaria, circa la decorrenza degli interessi ed il riconoscimento di € 250,00 a titolo di rimborso spese della fase stragiudiziale sicché, operata sull'importo riconosciuto in primo grado a titolo di risarcimento del danno la decurtazione del 30%, sull'importo così calcolato vanno riconosciuti, come disposto dal primo giudice con statuizione a cui
16 risulta prestata acquiescenza, i soli interessi legali dall'insorgenza del fatto e sino al soddisfo.
Il giudice di prime cure ha calcolato in € 11.700,00 l'importo risarcitorio per gli assegni (sommando € 4.300,00 + € 2.100,00 ed € 5.300,00) a cui ha aggiunto € 250,00 a titolo di spese legali sostenute per la fase stragiudiziale, posta di danno quest'ultima avverso la quale non risulta avanzata censura nemmeno da . Pt_1
Ne discende che, in parziale riforma della sentenza, Parte_1
deve essere condannata a pagare a la somma di € 8.190,00 CP_1
(11.700,00: 100 X 70) a cui va aggiunto l'importo di € 250,00 a titolo di spese per la fase stragiudiziale e così € 8.440,00 oltre interessi legali dalla data di insorgenza del fatto e sino al soddisfo.
§ 6. –Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per un terzo, stante la parziale reciproca soccombenza;
i restanti due terzi vanno posti a carico di attesa la prevalente soccombenza;
si liquidano sulla Parte_1
base dello scaglione di valore del decisum (fino a € 26.000,00) nei valori medi e, limitatamente alla fase istruttoria-trattazione del presente grado, nei valori medi dimidiati avendo essa avuto minimo svolgimento, con distrazione in favore dell'avv.to Giampaolo Miotto dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti Parte_1 CP_1
dal Tribunale di Roma n. 9784/2022 pubblicata in data 20/06/2022, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna
[...]
al pagamento in favore di del minore Parte_1 CP_1
17 importo di € 8.440,00 in luogo di € 11.950,00 per i titoli di cui in motivazione;
2. compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in Parte_1
favore di dei restanti due terzi di dette spese di lite CP_1
che liquida, quanto al giudizio di primo grado, per l'intero in €
237,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e, quanto al presente grado, per l'intero, in € 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e che distrae per entrambi i gradi in favore dell'avv.to Giampaolo Miotto che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Così deciso in Roma il giorno 24/01/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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