Sentenza 24 aprile 2023
Massime • 1
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca, da un lato, di non aver ricevuto la notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento, e dall'altro che l'Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell'esecutato con un debito dello stesso nei confronti dell'amministrazione, senza il preventivo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell'ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione, dal momento che, in tal modo, si contesta l'originaria sussistenza del credito erariale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2023, n. 10896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10896 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
Testo completo
- l’agente per la riscossione aveva eccepito che il credito non sussisteva perché la Fondazione era debitrice di circa 3,9 milioni di euro in ragione del mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata anch’essa, come quella sottesa allo sgravio, alla società FE, di cui la deducente era successore universale anche nei debiti, quale socio unico e assegnatario dei cespiti immobiliari, secondo quanto pure previsto in sede di liquidazione;
- con una seconda domanda, introdotta anch’essa nel 2009, aveva chiesto la condanna dell’agente per la riscossione, parimenti resistente nel successivo giudizio, al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., allegando che il convenuto aveva 3 di 8 proceduto egualmente a un pignoramento presso sé medesimo, quale terzo debitore, del credito della Fondazione, estinguendo così, per compensazione unilateralmente attuata, il credito in parola a titolo di rimborso con il maggior credito sotteso all’esecuzione, anch’esso tributario, originariamente della FE, indicato come passivamente assunto dalla deducente per successione universale, legale e pattizia;
- il Tribunale aveva riunito le cause e rigettato le domande con pronuncia confermata dalla Corte d’appello secondo cui, in particolare: - la deducente era documentalmente e legalmente il soggetto successore universale della FE e proprio a tale titolo aveva chiesto e ottenuto il rimborso a séguito di sgravio di una pretesa tributaria inizialmente avanzata nei confronti di quella s.p.a. dante causa;
- il pignoramento presso terzi era stato attuato manifestando la pretesa fiscale nei confronti della deducente, che avrebbe quindi dovuto impugnarla, quale avente causa, davanti al giudice tributario, in mancanza risultando legittima l’estinzione per compensazione;
resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, nuovo agente e successore universale della società Equitalia;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14, d.P.R. n. 602 del 1973, 10, 11, 19, d.lgs. n. 546 del 1992, 2697, cod. civ., 100, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di considerare che la questione posta «non era relativa al fatto se la ricorrente dovesse o meno rispondere delle obbligazioni della FE ma se tale 4 di 8 accertamento poteva essere demandato all’agente per la riscossione e se, quindi, il concessionario poteva compensare un credito legittimamente riconosciuto in favore della Fondazione ENPAM dall’Agenzia delle entrate con un debito maturato dalla sola FE e mai portato a conoscenza della ricorrente», senza, cioè, previo accertamento cui avesse proceduto l’ente impositore e titolare del credito stesso, e senza che, per converso, la deducente potesse adire il giudice tributario per impugnare un atto mai notificatole, ed evocando in giudizio l’Agenzia delle Entrate e non l’agente per la riscossione, laddove, diversamente, si era finito per addossare alla titolare del credito di rimborso l’onere di contestare il credito opposto in compensazione la cui sussistenza, invece, avrebbe dovuto essere provata, quale fatto estintivo, dalla controparte eccipiente;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 14, 57, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato, quest’ultimo, a séguito della sentenza n. 114 del 2018 della Corte costituzionale, nonché degli artt. 2697, cod. civ., e 112, cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello avrebbe errato mancando di riqualificare, se ritenuto e come comunque richiesto, la complessiva domanda come opposizione all’azione esecutiva, scrutinandola incidentalmente, e accertando l’illegittimità di una compensazione estintiva operata unilateralmente in via coattiva non dal titolare del credito;
Considerato che i motivi debbono essere esaminati congiuntamente per connessione, e sono infondati;
la Corte d’appello ha accertato che l’azione esecutiva doveva ritenersi intrapresa nei confronti della odierna ricorrente, quale successore universale della FE, originaria debitrice, così qualificando la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi, ex 5 di 8 art. 72-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, effettuata a «FE s.p.a. in liquidazione…e per essa ENPAM, quale socio assegnatario di FE ex art. 2945 cod. civ.» (pagg.
4-5 della sentenza gravata, in riferimento al documento prodotto anche in questa sede sub 7 in uno al ricorso); parte ricorrente, come visto, non ha censurato né l’accertamento della qualità di successore, né, se non negando in modo incidentale ed apodittico (cfr. § 22 del ricorso) di aver ricevuto alcun atto esecutivo, l’interpretazione dell’atto di pignoramento stragiudiziale dell’agente per la riscossione, che la Corte territoriale ha così, correttamente, inteso in aderenza al senso della locuzione sopra riportata;
la Fondazione, del resto, come osservato dalla Corte territoriale, aveva chiesto il rimborso, a séguito di sgravio, quale successore di FE, e ha domandato in sede processuale, come visto, anche l’accertamento incidentale della sua domanda in tesi riqualificata come opposizione a un’azione esecutiva evidentemente ritenuta azionata nei propri confronti, per il suddetto titolo;
ciò posto, la Fondazione, in buona sostanza, afferma che: a) era solo l’ente impositore e titolare del credito che avrebbe potuto procedere a compensazione;
b) l’ente in parola, ossia l’Agenzia delle Entrate, avrebbe potuto farlo solo previo motivato accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973; c) la deducente non avrebbe potuto agire davanti al giudice tributario non avendo avuto notifica del titolo esecutivo, ossia la cartella (cfr. § 8 del ricorso); la prospettata ricostruzione, quale formulata, non ha fondamento;
questa Corte (sin da Cass., Sez. U., 05/06/2017, n. 13913, e dunque succ. conf. come ad esempio Cass., 07/05/2019, n. 11900) ha chiarito che, a fronte di un’azione esecutiva che si assuma 6 di 8 viziata per omessa o mancata notifica degli atti prodromici, e dunque della cartella, la parte contro cui siano intraprese le vie coattive può opporsi impugnando la pretesa fiscale sottesa davanti al giudice tributario competente, atteso che l’azione in parola, a valenza “recuperatoria”, si risolve nell’impugnazione del primo atto con cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una specifica pretesa erariale;
quindi la ricorrente – al di là dell’aver ritenuto non impugnabile la cartella perché alla stessa non indirizzata e non notificata, e parimenti l’intimazione sebbene recante la stessa dicitura del pignoramento ex art. 72-bis, cit., e notificata nella stessa sede, in quel tempo, anche della Fondazione – avrebbe potuto e dovuto impugnare in sede di giurisdizione tributaria, per motivi di merito a monte dell’atto esecutivo, la pretesa comunque infine rivolta nei propri confronti (in linea anche con Cass., Sez. U., 14/04/2020, n. 7822), come correttamente osservato dai giudici di merito ordinari di prime e seconde cure, e ciò a prescindere dalla possibilità di opporsi, allora, all’esecuzione, come ormai possibile dopo Corte cost. n. 114 del 2018; in altri termini, in quella sede si sarebbe potuto in tesi e tipicamente far valere la mancata formazione nei propri confronti del ruolo ovvero del titolo esecutivo (che non è, quindi, la cartella: Cass., 30/01/2019, n. 2553, pag. 8, in cui si rimanda a Cass., 08/02/2018, n. 3021), necessario passaggio procedimentale «sia che debba essere attivata la speciale procedura prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973» invocato dalla Fondazione (pag. 22 del ricorso), «sia, per evidenti ragioni di omogeneità e di compiutezza dell’accertamento tributario, che venga attivato il modulo di responsabilità ex art. 2495, secondo comma, cod. civ.», quale evocato nell’atto di pignoramento ex art. 72-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass., 19/04/2018, n. 9672, pag. 7, richiamata dalla difesa erariale nel controricorso, a pag. 7); 7 di 8 peraltro, l’impugnazione avrebbe potuto farsi valere sia nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sia nei confronti dell’agente per la riscossione, senza litisconsorzio necessario trattandosi di esecuzione esattoriale per crediti tributari (cfr. Cass., Sez. U., 25/07/2007, n. 16412, e succ. conf.; cfr. di recente, Cass., 08/03/2022, n. 7514, § 9. e 9.1.); in mancanza di questa impugnativa e di ogni conseguente statuizione giurisdizionale incidente, il pignoramento non è inficiato dai vizi quali dedotti, e sicché non può dirsi incisa la compensazione estintiva derivata;
può formularsi il seguente principio di diritto: “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, qualora la parte deduca di non aver ricevuto notifica della cartella e dell’intimazione, e deduca inoltre che l’Agente per la riscossione, mediante il procedimento svolto nei propri confronti ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come tale opposto, avrebbe illegittimamente compensato un credito dell’esecutato con un debito dello stesso esecutato nei confronti dell’amministrazione, senza il previo accertamento ex art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973, da parte dell’ente pubblico titolare del credito, la ragione di opposizione recuperatoria così allegata non può farsi utilmente valere davanti al giudice ordinario ex art. 615, cod. proc. civ., dovendo dedursi nei termini, per evitarne la preclusione, davanti al giudice tributario, contestandosi l’originaria sussistenza, avverso il deducente, del credito erariale”; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite della parte controricorrente liquidate in euro 18.200,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da 8 di 8 giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023