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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1320/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DO FA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15224/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249046238280000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso. Lamenta la nullità della prova della notifica prodotta da ADER, non avendo alcun collegamento con l'atto che si assume la società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 10/7/2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate e RI, impugna intimazione di pagamento notificata il 28/5/2025 relativa ad addizionale
IRPEF 2014, per € 1.839,22. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, avendo notificato l'avviso di accertamento presupposto in data 5/9/2019. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ufficio ha depositato documentazione che dovrebbe comprovare la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, prodromico alla intimazione impugnata. Deposita, quindi, cartolina verde con dicitura “notifica atti giudiziari” relativa, verosimilmente, all'avviso di accertamento, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperibilità relativa, con deposito presso l'ufficio postale ed attestazione di mancato ritiro.
Senonchè la corretta procedura notificatoria, nel caso della irreperibilità relativa, prevede, nel caso, come quello che ci occupa, che venga usato il sistema postale specifico per atti giudiziari, che venga fornita prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la mera dicitura riportata sulla cartolina stessa di invio raccomandata, anche se accompagnato dalla indicazione del numero di raccomandata (vedi Cass. SU 10012/2021. n tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.). Nel caso di specie si verte senz'altro in una ipotesi di “irreperibilità relativa” atteso che il notificatore ha attestato la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate. La nullità della notifica dell'avviso presupposto coinvolge anche l'atto impugnato, emesso senza che sia stata rispettata la sequenza procedimentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DO FA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15224/2025 depositato il 04/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249046238280000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 543/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento del ricorso. Lamenta la nullità della prova della notifica prodotta da ADER, non avendo alcun collegamento con l'atto che si assume la società.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 10/7/2025 all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia Entrate e RI, impugna intimazione di pagamento notificata il 28/5/2025 relativa ad addizionale
IRPEF 2014, per € 1.839,22. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate che eccepiva l'inammissibilità del ricorso, avendo notificato l'avviso di accertamento presupposto in data 5/9/2019. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'ufficio ha depositato documentazione che dovrebbe comprovare la regolare notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, prodromico alla intimazione impugnata. Deposita, quindi, cartolina verde con dicitura “notifica atti giudiziari” relativa, verosimilmente, all'avviso di accertamento, notificata ai sensi dell'art. 140 cpc per irreperibilità relativa, con deposito presso l'ufficio postale ed attestazione di mancato ritiro.
Senonchè la corretta procedura notificatoria, nel caso della irreperibilità relativa, prevede, nel caso, come quello che ci occupa, che venga usato il sistema postale specifico per atti giudiziari, che venga fornita prova dell'invio e ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la mera dicitura riportata sulla cartolina stessa di invio raccomandata, anche se accompagnato dalla indicazione del numero di raccomandata (vedi Cass. SU 10012/2021. n tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.). Nel caso di specie si verte senz'altro in una ipotesi di “irreperibilità relativa” atteso che il notificatore ha attestato la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate. La nullità della notifica dell'avviso presupposto coinvolge anche l'atto impugnato, emesso senza che sia stata rispettata la sequenza procedimentale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in € 400,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.