Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 724/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 500/2019 del 29 gennaio 2019
PROMOSSA DA
(P.I.: , in persona dei suoi legali rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede a Trieste in via Machiavelli n. 4 ed elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Luisa De Giacomo che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F.: CP_1 C.F._1
), quivi residente, in via Benedetto Croce n. 16, nonché elettivamente
[...]
domiciliato, presso lo Studio dell'avv. Giovanna Carla Milano che lo rappre-
senta e difende per mandato conferito in calce all'atto di costituzione di nuovo procuratore del 1° aprile 2022
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
1
, ritenendo non provato l'avveramento del sinistro in causa e le sue CP_2
conseguenze dannose.
In ogni caso, rigettare la domanda dell'attore nei confronti CP_1
della , escludendo la sussistenza di un valido nesso causale tra i Parte_1
danni pretesi in citazione ed il ripetuto sinistro.
Conseguentemente, revocare ed annullare la condanna della Parte_1
in favore di , anche a titolo di spese giudiziali.
[...] CP_1
Con vittoria delle spese del giudizio di secondo grado.
Chiede la condanna dell'appellato alla restituzione CP_1
dell'importo complessivo di €12.007,50, pagato allo stesso in virtù della sen-
tenza di primo grado.
Per l'appellato
Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 342, l'inammissibilità dell'ap-
pello proposto.
Ritenere e dichiarare, ai sensi dell'art. 348-bis, l'inammissibilità
dell'appello proposto non avendo lo stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
Nel merito rigettare l'appello proposto in quanto infondato, confer-
mando integralmente l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi,
di cui si chiede la distrazione ex art. 93 Cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 3 dicembre 2014, espose CP_1
che il 30 novembre 2013, all'interno del Residence di via Benedetto Croce n.
16 di Palermo, mentre stava effettuando lavori di manutenzione ed era su una
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2 scala a forbice debitamente segnalata, la stessa veniva urtata da un'autovettura di proprietà di e dalla stessa condotta;
il – prose- Controparte_3 CP_1
guiva la citazione –, a seguito della caduta che ne seguiva, riportava lesioni, per la cura delle quali doveva ricorrere ai sanitari dell'Ospedale Ingrassia di Pa-
lermo.
Chiese, quindi, al Tribunale dello stesso centro la condanna della
[...]
e di al risarcimento dei conseguenti danni. CP_3 Parte_1
1.1. Con la sentenza n. 500/2019 del 29 gennaio 2019, detto giudice ha condannato gli appellati al pagamento di €7.863,59.
1.2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello . Dal Parte_1
canto suo, ha eccepito, innanzi tutto, l'inammissibilità del gra- CP_1
vame ex artt. 342 e 348-bis Cpc;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 15 novembre 2024 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò posto, quanto alla questione relativa all'inammissibilità del gra-
vame ex art. 348 bis Cpc, si osserva che la stessa è stata ritenuta implicitamente infondata allorché, all'udienza del 5 luglio 2019, la Corte rinviò per la precisa-
zione delle conclusioni a una successiva udienza, nulla osservando sulla
(in)sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del gravame. In
ogni caso, la questione non può più esaminarsi in questa sede, essendosi ormai superata la fase prevista dall'art. 350 Cpc (si veda, al riguardo, il 1° comma dell'art. 348-ter dello stesso codice) ed essendo il giudizio pervenuto al mo-
mento conclusivo di cui al 1° comma dell'art. 352 del codice di rito (entrambi
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3 gli articoli nelle formulazioni ancora applicabili, ratione temporis, alla presente controversia): si confronti Cass. 10422/2019, per la quale, allorché il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, rite-
nendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi del richiamato art. 348-bis, la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile davanti allo stesso giudice dell'appello e/o al giudice di legittimità nel ricorso per cas-
sazione.
2.1. Anche l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 Cpc va disattesa,
giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Corte Suprema nell'in-
terpretazione dello stesso art. 342 sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012: Cass. 8926/2004, 9244/2007, 18932/2016 e
27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali dovrebbe escludersi il diritto al risarcimento dell'appellato) quanto quello volitivo (ovvero il conseguente rigetto della domanda formulata in primo grado dallo stesso appellato).
3. Può, dunque, passarsi all'esame del merito del gravame, con il cui primo motivo la appellante deduce che, in base alla prova testimoniale assunta dal Tribunale, alla documentazione da essa prodotta e alle risultanze della con-
sulenza tecnica d'ufficio, «non possa ritenersi provato il sinistro e, principal-
mente, la sussistenza di un valido nesso causale tra lo stesso e i danni fisici pretesi dall'attore». Inoltre – aggiunge la appellante –, dalla trascrizione della telefonata al 118 emerge che il chiamante dichiarava «è caduto dalla scala,
stava facendo una riparazione», e parimenti nella scheda di intervento della centrale operativa si legge «incidente sul lavoro», senza alcun riferimento a «un ipotetico incidente stradale e, soprattutto, a un ipotetico urto della scala sulla
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4 quale si trovava l'attore da parte dell'autovettura Alfa Romeo della convenuta
». CP_3
Peraltro, si legge ancora nell'atto di appello, in sede di interrogatorio formale il aveva ammesso di essersi infortunato a seguito di una caduta CP_1
accidentale.
In definitiva – così conclude la appellante –, il Tribunale avrebbe do-
vuto ritenere infondata la domanda risarcitoria dell'attore.
3.1. L'articolato motivo va disatteso.
3.1.1. Invero, sin dal momento dell'ingresso al Pronto soccorso dell'Ospedale Ingrassia di Palermo, avvenuto lo stesso giorno dei fatti (ossia il
30 novembre 2013) e dopo meno di un'ora dal verificarsi dell'evento (nell'atto di citazione di primo grado si legge che la caduta era avvenuta intorno alle ore
11, mentre nel referto l'ora di entrata è indicata nelle 11,49), il ebbe a CP_1
riferire «caduta dalla scala all'esterno del suo box dopo urto da parte di una macchina», sicché nella vicenda sottoposta all'esame di questa Corte non si assiste – come, non di rado, si è riscontrato in altre controversie – a una modi-
fica nella narrazione dei fatti tra quanto dichiarato nell'immediatezza degli stessi e successivamente.
3.2. Né questo collegio ritiene sussistente alcuna contraddizione tra il contenuto delle dichiarazioni rese tanto in occasione della chiamata al 118
quanto in sede di interrogatorio formale – da una parte – e l'astratta configura-
bilità dell'incidente nei termini narrati dal . CP_1
3.2.1. Invero, poiché le lesioni che richiedevano l'intervento di un'am-
bulanza per il trasporto al Pronto soccorso non erano state causate da un inve-
stimento, bensì dall'urto conseguente alla caduta dalla scala, appare del tutto
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5 plausibile che chi chiamava il 118 non ritenesse di dover specificare la causa della caduta;
mentre ad altra conclusione si sarebbe, verosimilmente, pervenuti ove il avesse invece affermato di essersi procurato le lamentate lesione CP_1
a seguito di incidente stradale e nella telefonata al 118 fosse stata omessa tale indicazione [si confronti la recentissima sentenza 2120/2024 di questa Corte,
che, per confermare la decisione di primo grado che aveva respinto la richiesta risarcitoria, ha appunto evidenziato: «ciò che colpisce in quella telefonata è la circostanza che (…) non si fa mai cenno a un sinistro stradale (ed è lecito rite-
nere che, ove fosse intervenuto un investimento, sarebbe stato spontaneo, per il soggetto che chiedeva i soccorsi, farvi riferimento)].
3.2.2. Il fatto accidentale, poi, è quello che «accade per caso, fortuito,
casuale», e a tale categoria deve quindi ascriversi la caduta dalla scala di cui rimase vittima il , essendo la stessa conseguente all'involontario urto del CP_1
mezzo condotto dalla . Di talché deve escludersi che il contenuto CP_3
della dichiarazione resa dal in sede di interrogatorio formale sia conflig- CP_1
gente con la possibilità di ricondurre i fatti alla manovra della stessa . CP_3
4. Con il secondo motivo la appellante sostiene: «In virtù di quanto pre-
cede e nell'ottica del rigetto della domanda nei confronti della istante, per il principio della soccombenza, avrebbe dovuto il Tribunale di Palermo porre a carico dell'attore le spese del giudizio ed il costo della consulenza tecnica d'uf-
ficio espletata.
In ogni caso, tenuto conto della evidente sproporzione tra il danno ri-
chiesto dall'attore in atto di citazione e quello che è risultato effettivamente spettante allo stesso, avrebbe dovuto lo stesso giudice compensare, almeno al
50%, le stesse».
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6 4.1. La doglianza va respinta.
4.1.1. Del tutto correttamente il Tribunale ha condannato al Pt_1
pagamento delle spese processuali in favore del , tale dictum essendogli CP_1
imposto dall'art. 91 Cpc.
4.1.2. Inoltre, il ridimensionamento delle istanze dell'attore non com-
porta deroga al principio dell'art. 91 appena citato, non potendo la riduzione sia pure sensibile della pretesa avanzata con la domanda giudiziale integrare per l'attore medesimo il presupposto della soccombenza, fermo restando, comun-
que, che di tale circostanza il giudice del merito può in ogni caso tener conto per l'eventuale compensazione totale o parziale delle spese stesse (si confron-
tino Cass. 4012/1987, 2124/1994, 8532/2000, 10911/2001, 12295/2001,
11604/2002 e 8528/2004). E nella vicenda in esame non si ravvisa alcuna ra-
gione per una (neanche parziale) compensazione delle spese de quibus, non es-
sendo emerso – si indica a mo' d'esempio – il rifiuto del di accettare CP_1
l'offerta, proveniente da di un importo non lontano da quello poi sta- Pt_1
bilito dal giudice.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
6. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, all'appellato, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo;
delle stesse va disposta la distrazione a favore dell'avv. Giovanna
Carla Milano, che ne ha fatto richiesta. Inoltre, tenuto conto dell'esito del gra-
vame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13,
comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di
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7 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pa- Parte_1
lermo n. 500/2019 del 29 gennaio 2019, respinge il gravame;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al rimborso, a , delle spese di questo grado del giudizio, CP_1
che liquida in complessivi €3.966,00 per compensi, oltre spese generali e ac-
cessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Giovanna Carla Milano;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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