Articolo 37 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 36Articolo 38
Versione
6 maggio 1982
Art. 37. (Modificazioni della quota di riparto)

Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non puo' ottenere, o che comunque non richiede, la conversione del contratto in affitto e' riconosciuto un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al sei per cento della produzione lorda vendibile.
Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario ha diritto ad una quota non inferiore al sessanta per cento della produzione lorda vendibile, sempreche' partecipi o intenda partecipare a non meno del cinquanta per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
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