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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 24345/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, sezione XI civile, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 24345/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D.L. 150/2011 e dell'art. 281 decies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione compensi in favore di avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.06.2024, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del compenso, emesso in data 10.05.2024 dal Tribunale ordinario di
Roma, in merito all'attività professionale svolta nel procedimento per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite con N.R.G. 14149/2022.
L'Avv. aveva, infatti, assistito la RA , ammessa al Parte_1 Controparte_2 gratuito patrocinio con delibera del C.O.A. di Roma n. 5037/2022 (v. doc. 2), nel procedimento dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite. In pagina 1 di 4 data 26.03.2024, il ricorrente depositava l'istanza di liquidazione a norma dell'art. 83 del D.P.R.
115/2002 con la quale chiedeva la somma di euro 3.601,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Tuttavia, con decreto del 10.05.2024, veniva liquidato un compenso di euro 1.100,00 al quale era stata applicata la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 del D.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia, oltre oneri e accessori, sulla considerazione che l'attività professionale espletata fosse di limitata complessità, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dall'assenza di qualsiasi attività istruttoria.
Il ricorrente ha quindi contestato il decreto impugnato, lamentando l'omessa motivazione in ordine alle ragioni del discostamento dall'istanza di liquidazione ed aggiungendo che non era stata esplicitata alcuna ragione a sostegno della quantificazione, essendosi fatto soltanto riferimento alle norme concernenti i parametri per la liquidazione. L'avv. ha inoltre lamentato la mancata Parte_1 considerazione della natura contenziosa del procedimento, evidenziando che era stato necessario approntare le difese in ordine alle pretese avanzate dalla RA , quale seconda moglie CP_3 dell'ex marito della RA , in merito alla ripartizione delle percentuali di Controparte_2 rispettiva spettanza sulla pensione di reversibilità. Con il terzo e ultimo motivo, ha lamentato l'omessa valutazione dell'attività professionale espletata, deducendo che il provvedimento impugnato non avesse tenuto in debita considerazione l'attività effettivamente espletata, attinente a tutte le fasi previste dall'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014. In conclusione, il ricorrente ha chiesto che venga liquidata la somma di euro 3.601,00 oltre spese generali, IVA e CPA, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data del 10.02.2024 sino all'effettivo soddisfo e la liquidazione delle spese per il presente procedimento.
Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni del ricorrente per i Controparte_1 seguenti motivi in diritto: in via preliminare, ha eccepito la tardività dell'impugnazione; in secondo luogo ha sostenuto che, nella liquidazione del compenso al difensore, sono state prese in considerazione, anche se in modo implicito, tutte le attività espletate durante il procedimento;
inoltre, ha dedotto che non sussiste un obbligo di motivare estesamente i decreti di liquidazione dei compensi al difensore, in quanto è sufficiente che il ragionamento alla base della decisione sia intellegibile;
da ultimo, ha aggiunto che la liquidazione appariva pienamente conferente alla semplicità del giudizio e al ridotto impegno profuso dal ricorrente. Pertanto, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione nel caso sia tardiva e di rigettare, quindi, la domanda del ricorrente perché infondata sulla base di quanto considerato sopra.
Le parti hanno concluso e discusso la causa all'udienza del 5.2.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
In via preliminare quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, occorre chiarire che il decreto di pagina 2 di 4 liquidazione del compenso al difensore, emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 10.05.2024 è stato comunicato a cura della cancelleria lo stesso giorno, ossia il 10.05.2024 (v. doc. 1); che l'Avv.
ha depositato il ricorso in data 06.06.2024 (v. doc. 4) e quindi entro il termine di Parte_1 trenta giorni previsto dalla legge.
Nel merito, si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 il compenso al difensore è liquidato per fasi che, in modo esemplificativo, comprendono le seguenti attività: la fase di studio della controversia che comprende l'esame e lo studio degli atti, la ricerca dei documenti e la relazione, scritti oppure orali, al cliente;
la fase introduttiva del giudizio che comprende gli atti introduttivi del giudizio, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, le relative notificazioni,
l'iscrizione al ruolo, il versamento del contributo unificato, la formazione del fascicolo;
la fase istruttoria e/o trattazione che comprende le memorie di precisazione delle domande, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti, le istanze al giudice in qualsiasi forma;
da ultimo, la fase decisionale che comprende le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie conclusionali anche in replica, la redazione e il deposito delle note spese.
Inoltre, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.M.
55/2014, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa emerge che l'Avv. , nel Parte_1 procedimento n. 14149/2022 dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, ha svolto le seguenti attività: consultazione con l'assistita e acquisizione della documentazione;
redazione del ricorso (v. doc. 4), formazione del fascicolo, iscrizione a ruolo e notifica alle controparti del decreto di fissazione dell'udienza; esame delle memorie di costituzione e della documentazione delle controparti (v. doc. 5), trattazione dell'udienza del 10.01.2023 (v. doc. 6), redazione e deposito delle memorie di replica (v. doc. 7), esame delle osservazioni e repliche della controparte (v. doc. 8); redazione e deposito della comparsa conclusionale (v. doc. 9), redazione e deposito della nota spese (v. doc. 10).
Pertanto, tenuto conto che della circostanza che si verte in materia di procedimento contenzioso, delle attività espletate in precedenza enunciate, del numero e delle questioni giuridiche trattate di ridotta complessità, delle caratteristiche del giudizio che non presentava particolari difficoltà difensive, applicando lo scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa, vanno liquidate le seguenti fasi ai valori minimi: la fase di studio della controversia nella somma di euro 851,00; la fase introduttiva del giudizio nella somma di euro 602,00; e la fase decisionale nella somma di euro
1.453,00; per un importo complessivo di euro 2.906,00, al quale va applicata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/02, con la conseguenza che si giunge alla somma di euro 1.453,00 oltre oneri di legge. pagina 3 di 4 Si precisa, da ultimo, che non si ritiene di liquidare la fase istruttoria e/o trattazione, in quanto il procedimento si è risolto nell'unica udienza di trattazione del 10.01.2023 e la memoria di replica del
19.01.2023 ha un contenuto pressoché sovrapponibile alle note conclusionali.
Il decreto opposto deve essere, quindi, revocato e al ricorrente deve essere liquidato il compenso di euro 1.453,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 147/2022 secondo i valori minimi in considerazione del valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto riconosciuto nel decreto di liquidazione opposto e quanto liquidato nella presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- revoca il provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento n
R.G. n. 14149/2022;
- liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 1.453,00 oltre oneri accessori, Parte_1 ponendo la stessa a carico dell'Erario;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 232,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 14.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, sezione XI civile, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 24345/2024, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D.L. 150/2011 e dell'art. 281 decies c.p.c., trattenuta in decisione all'udienza del 5.2.2.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 che si difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione compensi in favore di avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 5.2.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.06.2024, l'Avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di liquidazione del compenso, emesso in data 10.05.2024 dal Tribunale ordinario di
Roma, in merito all'attività professionale svolta nel procedimento per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite con N.R.G. 14149/2022.
L'Avv. aveva, infatti, assistito la RA , ammessa al Parte_1 Controparte_2 gratuito patrocinio con delibera del C.O.A. di Roma n. 5037/2022 (v. doc. 2), nel procedimento dinanzi al Tribunale ordinario di Roma per l'attribuzione della pensione di reversibilità al coniuge superstite. In pagina 1 di 4 data 26.03.2024, il ricorrente depositava l'istanza di liquidazione a norma dell'art. 83 del D.P.R.
115/2002 con la quale chiedeva la somma di euro 3.601,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Tuttavia, con decreto del 10.05.2024, veniva liquidato un compenso di euro 1.100,00 al quale era stata applicata la riduzione del 50% prevista dall'art. 130 del D.P.R. 115/2002 sulle spese di giustizia, oltre oneri e accessori, sulla considerazione che l'attività professionale espletata fosse di limitata complessità, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate e dall'assenza di qualsiasi attività istruttoria.
Il ricorrente ha quindi contestato il decreto impugnato, lamentando l'omessa motivazione in ordine alle ragioni del discostamento dall'istanza di liquidazione ed aggiungendo che non era stata esplicitata alcuna ragione a sostegno della quantificazione, essendosi fatto soltanto riferimento alle norme concernenti i parametri per la liquidazione. L'avv. ha inoltre lamentato la mancata Parte_1 considerazione della natura contenziosa del procedimento, evidenziando che era stato necessario approntare le difese in ordine alle pretese avanzate dalla RA , quale seconda moglie CP_3 dell'ex marito della RA , in merito alla ripartizione delle percentuali di Controparte_2 rispettiva spettanza sulla pensione di reversibilità. Con il terzo e ultimo motivo, ha lamentato l'omessa valutazione dell'attività professionale espletata, deducendo che il provvedimento impugnato non avesse tenuto in debita considerazione l'attività effettivamente espletata, attinente a tutte le fasi previste dall'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014. In conclusione, il ricorrente ha chiesto che venga liquidata la somma di euro 3.601,00 oltre spese generali, IVA e CPA, oltre agli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data del 10.02.2024 sino all'effettivo soddisfo e la liquidazione delle spese per il presente procedimento.
Il si è costituito in giudizio, contestando le deduzioni del ricorrente per i Controparte_1 seguenti motivi in diritto: in via preliminare, ha eccepito la tardività dell'impugnazione; in secondo luogo ha sostenuto che, nella liquidazione del compenso al difensore, sono state prese in considerazione, anche se in modo implicito, tutte le attività espletate durante il procedimento;
inoltre, ha dedotto che non sussiste un obbligo di motivare estesamente i decreti di liquidazione dei compensi al difensore, in quanto è sufficiente che il ragionamento alla base della decisione sia intellegibile;
da ultimo, ha aggiunto che la liquidazione appariva pienamente conferente alla semplicità del giudizio e al ridotto impegno profuso dal ricorrente. Pertanto, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione nel caso sia tardiva e di rigettare, quindi, la domanda del ricorrente perché infondata sulla base di quanto considerato sopra.
Le parti hanno concluso e discusso la causa all'udienza del 5.2.2025 e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
In via preliminare quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, occorre chiarire che il decreto di pagina 2 di 4 liquidazione del compenso al difensore, emesso dal Tribunale ordinario di Roma in data 10.05.2024 è stato comunicato a cura della cancelleria lo stesso giorno, ossia il 10.05.2024 (v. doc. 1); che l'Avv.
ha depositato il ricorso in data 06.06.2024 (v. doc. 4) e quindi entro il termine di Parte_1 trenta giorni previsto dalla legge.
Nel merito, si rammenta che ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 55/2014 il compenso al difensore è liquidato per fasi che, in modo esemplificativo, comprendono le seguenti attività: la fase di studio della controversia che comprende l'esame e lo studio degli atti, la ricerca dei documenti e la relazione, scritti oppure orali, al cliente;
la fase introduttiva del giudizio che comprende gli atti introduttivi del giudizio, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, le relative notificazioni,
l'iscrizione al ruolo, il versamento del contributo unificato, la formazione del fascicolo;
la fase istruttoria e/o trattazione che comprende le memorie di precisazione delle domande, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti, le istanze al giudice in qualsiasi forma;
da ultimo, la fase decisionale che comprende le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie conclusionali anche in replica, la redazione e il deposito delle note spese.
Inoltre, ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto, a norma dell'art. 4, comma 1, del D.M.
55/2014, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Dalla documentazione allegata agli atti di causa emerge che l'Avv. , nel Parte_1 procedimento n. 14149/2022 dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, ha svolto le seguenti attività: consultazione con l'assistita e acquisizione della documentazione;
redazione del ricorso (v. doc. 4), formazione del fascicolo, iscrizione a ruolo e notifica alle controparti del decreto di fissazione dell'udienza; esame delle memorie di costituzione e della documentazione delle controparti (v. doc. 5), trattazione dell'udienza del 10.01.2023 (v. doc. 6), redazione e deposito delle memorie di replica (v. doc. 7), esame delle osservazioni e repliche della controparte (v. doc. 8); redazione e deposito della comparsa conclusionale (v. doc. 9), redazione e deposito della nota spese (v. doc. 10).
Pertanto, tenuto conto che della circostanza che si verte in materia di procedimento contenzioso, delle attività espletate in precedenza enunciate, del numero e delle questioni giuridiche trattate di ridotta complessità, delle caratteristiche del giudizio che non presentava particolari difficoltà difensive, applicando lo scaglione di valore indeterminabile e di complessità bassa, vanno liquidate le seguenti fasi ai valori minimi: la fase di studio della controversia nella somma di euro 851,00; la fase introduttiva del giudizio nella somma di euro 602,00; e la fase decisionale nella somma di euro
1.453,00; per un importo complessivo di euro 2.906,00, al quale va applicata la riduzione del 50% ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/02, con la conseguenza che si giunge alla somma di euro 1.453,00 oltre oneri di legge. pagina 3 di 4 Si precisa, da ultimo, che non si ritiene di liquidare la fase istruttoria e/o trattazione, in quanto il procedimento si è risolto nell'unica udienza di trattazione del 10.01.2023 e la memoria di replica del
19.01.2023 ha un contenuto pressoché sovrapponibile alle note conclusionali.
Il decreto opposto deve essere, quindi, revocato e al ricorrente deve essere liquidato il compenso di euro 1.453,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai parametri di cui al D.M. 147/2022 secondo i valori minimi in considerazione del valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto riconosciuto nel decreto di liquidazione opposto e quanto liquidato nella presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
- revoca il provvedimento di liquidazione emesso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento n
R.G. n. 14149/2022;
- liquida in favore dell'Avv. la somma di euro 1.453,00 oltre oneri accessori, Parte_1 ponendo la stessa a carico dell'Erario;
- condanna il alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in Controparte_1 favore della parte ricorrente che liquida in euro 232,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 14.2.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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