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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 827/2024 depositato il 10/08/2024
proposto da
SO_1 - CF_SO1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società riscossione_1 S.r.l. - CF_societàriscossione1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1. - CF_resistente1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000000000 QUOTA SO_1
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000000000 QUOTA SO_1
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000000000 QUOTA SO_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (827 del 2024).
Con ricorso del 12.10.2023 Nominativo_2, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Resistente_1 S.S., proponeva opposizione all'Intimazione e diffida di pagamento n. DI20/50-2023-1136 del 27.6.2023, in merito al contributo consortile dei Consorzi Stradali, dei ruoli 2020, 2021 e 2022, riguardo alla strada denominata Nominativo_3-Monteano, con la quale le veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 7.387,05.
Sosteneva la ricorrente che le proprietà immobiliari della tenuta, di cui era legale rappresentante, non confinavano con la strada denominata Nominativo_3-Monteano.
La Corte di Giustizia di Siena accoglieva il ricorso osservando che “la chiara indicazione di una località posta al termine di un percorso ben indicato possa costituire una chiara indicazione che la parte curata dai Consorzi stradali abbia fine in tal luogo. La planimetria dei luoghi allegata in atti non conforta, anzi contraddice la tesi resistente che afferma che la denominazione PI indichi genericamente una zona e non una località ben circoscritta ed individuabile sulle mappe comunali. La circostanza che la strada continui oltre non modifica la lettura del luogo finale della strada “bianca" individuata nel provvedimento del Comune e non permette, pur in una contraddittorietà del provvedimento istitutivo della viabilità, di poter giudicare fondate le tesi del ricorrente consorzio”.
Proponeva appello il SO sostenendo che la strada era utilizzata e comunque utilizzabile dalla Resistente_1 e dai suoi collaboratori e clienti, circostanza che legittima la debenza del tributo.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per il seguente motivo.
Premesso che la Resistente_1 è obbligata a versare il tributo consortile, allorché vi sia la prova che dall'esistenza della strada possa derivare un vantaggio alla stessa, anche solo indiretto (in quanto, ad esempio, utilizzata dai clienti del maneggio di cavalli che si trova all'interno della Tenuta, vicinissimo alla strada de qua), dalle planimetrie prodotte dal SO (in particolare il doc. n. 6 nel fascicolo di primo grado) emerge chiaramente che la strada confina con la Resistente_1 e si ricongiunge con una strada non consorziata.
Da detta documentazione e dalla relazione tecnica dell'ing. Nominativo_4, prodotta dal SO con allegate planimetrie, alla quale questa Corte si riporta, emerge chiaramente l'utilità della strada per i proprietari della Resistente_1.
Stante la complessità della lite, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAGRINI ALUNNO SILVIO, Presidente e Relatore
LELLO MASSIMO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 827/2024 depositato il 10/08/2024
proposto da
SO_1 - CF_SO1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Società riscossione_1 S.r.l. - CF_societàriscossione1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1. - CF_resistente1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 1 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000000000 QUOTA SO_1
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000000000 QUOTA SO_1
- INVITO AL PAGAMENTO n. 000000000 QUOTA SO_1
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OGGETTO DELLA DOMANDA,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
. (827 del 2024).
Con ricorso del 12.10.2023 Nominativo_2, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Resistente_1 S.S., proponeva opposizione all'Intimazione e diffida di pagamento n. DI20/50-2023-1136 del 27.6.2023, in merito al contributo consortile dei Consorzi Stradali, dei ruoli 2020, 2021 e 2022, riguardo alla strada denominata Nominativo_3-Monteano, con la quale le veniva intimato di pagare la somma complessiva di € 7.387,05.
Sosteneva la ricorrente che le proprietà immobiliari della tenuta, di cui era legale rappresentante, non confinavano con la strada denominata Nominativo_3-Monteano.
La Corte di Giustizia di Siena accoglieva il ricorso osservando che “la chiara indicazione di una località posta al termine di un percorso ben indicato possa costituire una chiara indicazione che la parte curata dai Consorzi stradali abbia fine in tal luogo. La planimetria dei luoghi allegata in atti non conforta, anzi contraddice la tesi resistente che afferma che la denominazione PI indichi genericamente una zona e non una località ben circoscritta ed individuabile sulle mappe comunali. La circostanza che la strada continui oltre non modifica la lettura del luogo finale della strada “bianca" individuata nel provvedimento del Comune e non permette, pur in una contraddittorietà del provvedimento istitutivo della viabilità, di poter giudicare fondate le tesi del ricorrente consorzio”.
Proponeva appello il SO sostenendo che la strada era utilizzata e comunque utilizzabile dalla Resistente_1 e dai suoi collaboratori e clienti, circostanza che legittima la debenza del tributo.
All'esito dell'odierna udienza questa Corte in composizione monocratica riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per il seguente motivo.
Premesso che la Resistente_1 è obbligata a versare il tributo consortile, allorché vi sia la prova che dall'esistenza della strada possa derivare un vantaggio alla stessa, anche solo indiretto (in quanto, ad esempio, utilizzata dai clienti del maneggio di cavalli che si trova all'interno della Tenuta, vicinissimo alla strada de qua), dalle planimetrie prodotte dal SO (in particolare il doc. n. 6 nel fascicolo di primo grado) emerge chiaramente che la strada confina con la Resistente_1 e si ricongiunge con una strada non consorziata.
Da detta documentazione e dalla relazione tecnica dell'ing. Nominativo_4, prodotta dal SO con allegate planimetrie, alla quale questa Corte si riporta, emerge chiaramente l'utilità della strada per i proprietari della Resistente_1.
Stante la complessità della lite, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese compensate.