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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2483/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2483/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MAX CASABURI 8 84126 SALERNO presso lo studio dell'avv. DI FLURI GAETANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA BORROMEO, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PITTA MARCELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in V.LE DELLA REPUBBLICA, P.IVA_2
pagina 1 di 11 279 59100 PRATO presso lo studio dell'avv. VITIELLO MARIATERESA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATE sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni
- Accertare la nullità o comunque l'inesistenza presunto titolo esecutivo cartella di pagamento 0682019003476317700
- Accertare la nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra er i motivi Pt_1
dedotti in atti;
- accertare e dichiarare che il , Parte_2
e per esso l non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei CP_3
confronti dell'odierna opponente in quanto priva di idoneo titolo esecutivo, il tutto con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano
in via preliminare
I- dichiarare inammissibile l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n.
6856/24 del Tribunale di Milano;
nel merito
II- in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto pagina 2 di 11 I rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 6856/24 del Tribunale di Milano;
in ogni caso
III- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari per l'opera prestata.
Per Controparte_2
[...]
preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente;
sempre preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello intero e, in particolare, del secondo motivo di appello, in quanto non proposto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 342 cpc, inammissibile e tardivo;
nel merito, per la reiezione di ogni deduzione, eccezione e richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, dunque, per il rigetto dell'appello proposto in quanto palesemente inammissibile e infondato ai sensi degli artt. 348 bis e 436 bis del cpc e, dunque, per la integrale conferma della sentenza di primo grado n.
8738/2023 del Tribunale di Milano, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Vista la palese infondatezza dell'appello e di ogni ulteriore deduzione dell'appellante come esposta alla prima udienza, si chiede che l'Ecc.mo Collegio
Voglia provvedere anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202200004037000 (fascicolo n. 2022/19803) notificata in data 15.7.2022, pagina 3 di 11 relativa alla somma di € 96.060,30, oltre interessi dovuta per “revoca contributo concesso” di cui alla legge n. 662/1996 in favore di come da cartella CP_4
di pagamento n. 06820190034763177001, convenendo in giudizio, avanti al
Tribunale di Milano, nonché CP_5 Controparte_6
.
[...]
In particolare, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per procedere ad esecuzione forzata, poiché nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come nel caso di specie, trattandosi di crediti non aventi natura tributaria, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo. Ha, inoltre, evidenziato di non essere direttamente debitrice della somma oggetto del ruolo, essendo socio e amministratore di che, inoltre, aveva raggiunto un CP_4
accordo transattivo con il creditore.
Con la comparsa di costituzione Controparte_7
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto
[...]
proposta oltre i termini di legge, contestando la fondatezza della domanda, attesa la sussistenza di titolo esecutivo;
ha evidenziato che con atto sottoscritto in data
27.3.2015 aveva prestato fideiussione in favore di Parte_1 CP_4
contestando altresì l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il Controparte_8
rigetto della domanda, richiamando la correttezza del procedimento del recupero di crediti mediante iscrizione a ruolo e la mancata impugnazione della cartella.
Con sentenza n. 6856/2024 pubblicata il 9.7.24, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 [...]
, liquidate, per Controparte_7
ciascuna parte, in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Marcello Pitta.
pagina 4 di 11 Nello specifico il Tribunale, dopo aver premesso che “ l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicchè la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass.
n. 25745/2015)” ha così osservato:
“ a) “costituitasi in giudizio, Controparte_7
ha depositato copia del contratto di finanziamento del 8.5.2015 (doc.2)
[...]
sottoscritto da copia della fideiussione in data 27.3.2015 sottoscritta CP_4
da parte opponente doc. 3); richiesta di attivazione del Fondo Parte_1
di garanzia (doc. 4), comunicazione relativa alla approvazione (doc. 5) e comunicazione di surroga (doc. 10)”;
b) “secondo quanto previsto dall'art. 8 bis co 3 D.L. n. 3/2015,con riferimento al diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, <<al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell decreto legislativo febbraio n. e successive modificazioni>>, il che esclude la fondatezza dell'opposizione in ordine alla possibilità di procedere nella fattispecie alla riscossione mediante ruolo”;
c) “parte attrice ha depositato copia della quietanza di Controparte_9
relativa all'intervenuto pagamento dell'importo dovuto, con riferimento alla transazione intercorsa con non è tuttavia stata depositata copia della CP_4
proposta formulata in data 31.10.2019, richiamata nella accettazione da parte di
al fine di verificare l'inclusione nel conteggio Controparte_10
dell'importo già corrisposto da Controparte_2
. Emerge, al contrario, dalla indicazione contenuta
[...]
nell'oggetto della comunicazione di accettazione della proposta che la stessa era pagina 5 di 11 relativa al finanziamento n. 354564, essendo invece la cartella relativa al finanziamento n. 62155 (doc. 2 e 5 parte convenuta)”;
d) “le ulteriori eccezioni relative alla decadenza, ex art. 1957 c.c., formulata alla udienza fissata per la prima comparizione, e di nullità della fideiussione, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, sono inammissibili (cfr. Cass.
n. 8989/2012)”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello per i seguenti Parte_1
motivi: 1) “ errata ed illogica motivazione sulla possibilità di procedere alla riscossione mediante ruolo”; 2) “sull'inammissibilità dell'eccezione sulla nullità della fideiussione e sulla decadenza nei confronti del Fideiussore;
3) “nullità per non cumulabilità fra garanzia statale e fideiussione. Omessa pronuncia!”.
Si è costituita in giudizio he Controparte_11
ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché proposto oltre il termine breve di giorni trenta dalla notifica della sentenza;
nel merito ne ha contestato la fondatezza.
Si è costituta Controparte_7
, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
Con memoria integrativa del 5 febbraio 2025, la ha eccepito CP_2
l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
[...]
All'udienza del 18 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 6 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 11 Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in oggetto, rilevata anche dalle appellate, in quanto tardivamente proposto.
Occorre premettere che tutte le questioni dedotte dall'appellante sono state proposte in primo grado come opposizione all'esecuzione, né il Tribunale ha rilevato l'inesattezza della qualifica data dalla Pt_1
Ed, infatti, al di là del nomen iuris dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, “opposizione ex art. 615 c.p.c., c. 1, c.p.c.”, la signora ha chiesto Pt_1
l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo, costituito dalla cartella di pagamento n. 0682019003476317700 (rectius 0682019003476317701) sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata e che il CP_7
e per esso non hanno il diritto a procedere all'esecuzione forzata
[...] CP_3
nei suoi confronti in quanto priva di titolo di esecutivo ( cfr. conclusioni atto introduttivo di primo grado).
Non sono stati chiesti l'annullamento e/o la nullità della fideiussione concessa dalla signora se non tardivamente solo in sede di precisazione delle Pt_1
conclusioni.
Consegue, quindi, che la domanda proposta dall'odierna appellante debba inquadrarsi come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, ai fini dell'operatività del c.d. principio dell' “apparenza” per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale è necessario che il giudice “ a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta ( cfr. Cass. ordinanza n. 3338 del 2 marzo 2012; sent. N. 12872 del 22 giugno 2016).
Nel concreto non vi sono dubbi che la presente controversia abbia ad oggetto un'opposizione esecutiva.
Ciò detto, deve osservarsi:
pagina 7 di 11 a) che, nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss c.p.c. non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 ( v. tra le altre Cass.
17328/2018; Cass. 21568/2017; Cass. 25856/2013; Cass. 12250/2007);
b) che la sentenza appellata è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello di cui all'art. 325 c.p.c., in data 11.7.24;
c) che la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata in data 10 agosto 2024;
d) che, invece, è stata notificata il 9.9.24 e, dunque, ben oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Né possono rilevare in senso contrario le argomentazioni spese dall'appellante all'udienza del 18 febbraio 2025 e reiterate nei propri scritti difensivi, secondo cui
“nell'atto introduttivo pur essendo indicata l'opposizione all'esecuzione è chiaro che l'opposizione riguardi il preavviso di iscrizione ipotecaria il cui oggetto rientra nei giudizi per cui vale la sospensione feriale (Cass. 20 giugno 2019 n.
16560); “l'oggetto del giudizio di primo grado è misto e infatti viene citata sia l' per l'impugnazione del preavviso sia per Controparte_1 Parte_3
l'annullamento/nullità della fideiussione concessa dalla signora e Pt_1
dunque vi è cumulo tra le due domande (Cass. ord. 7824/18, sent. Cass. 8113/1”";
“la notifica della sentenza veniva effettuata da che è l'unica parte Parte_3
processuale che può avvalersi del termine breve” e in ogni caso “è stata notificata una sentenza priva della pubblicazione (...) nonché dell'attestazione di conformità all'originale da parte del notificato (...) di conseguenza (...) non può ritenersi valida la notifica ai fini della decorrenza del termine breve (ord. Cass.
207487/2018).
Ed, infatti, il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 16560/2019 non coglie nel segno, in quanto l'opposizione è stata proposta dalla ai sensi Pt_1
pagina 8 di 11 Contro dell'art. 615, 1° comma c.p.c. per contestare il diritto di a procedere all'esecuzione, tanto che è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stesso, rigettata con ordinanza del 12/5/2023; che tutte le questioni afferenti la fideiussione sono state introdotte tardivamente e che, pertanto, non si può parlare di cumulo tra domande.
Quanto alla notifica della sentenza, questa è un “duplicato informatico”, che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla copia informatica, che viceversa necessita dell'attestazione di conformità. (cfr. Corte di
Cassazione , 17 marzo 2021 n. 7489).
Ed, ancora, “Il duplicato informatico del documento sottoscritto telematicamente non necessita dell'attestazione di conformità da parte dell'avvocato e non presenta alcun peculiare segno grafico (la coccarda e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto) elementi che al contrario contraddistinguono la copia informatica, per la quale è necessaria l'attestazione di conformità rispetto all'originale” (cfr. Cass. Civ. , ord. 19 settembre 2022, n. 27379).
Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate.
Esse si liquidano, in favore di ciascuna parte, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €. 52.001 a €. 260.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi
(quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €.
12.154,00 di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase di trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Va, infine, rigettata la domanda di Controparte_2
di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.,
[...]
pagina 9 di 11 peraltro genericamente formulata, non avendo la neppure precisato se ha CP_2
inteso agire ai sensi del 1° o del 3° comma del novellato art. 96 c.p.c.
In ogni caso, quanto al 1° comma, può dirsi che non appare configurabile la “mala fede e colpa grave” della quanto al 3° comma, invece, non si ritiene di Pt_1
ravvisare nella presente impugnazione una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso dello strumento processuale, in quanto il presente giudizio non è stato utilizzato per scopi estranei a quelli individuati dal Legislatore.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6856/2024 pubblicata il 9.7.24, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi €. 12.154,00, oltre rimborso spese CP_3
generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
Marcello Pitta dichiaratosi antistatario;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in Controparte_7
complessivi €. 12.154,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 13 maggio 2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2483/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MAX CASABURI 8 84126 SALERNO presso lo studio dell'avv. DI FLURI GAETANO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in PIAZZA BORROMEO, 1 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. PITTA MARCELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in V.LE DELLA REPUBBLICA, P.IVA_2
pagina 1 di 11 279 59100 PRATO presso lo studio dell'avv. VITIELLO MARIATERESA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATE sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni
- Accertare la nullità o comunque l'inesistenza presunto titolo esecutivo cartella di pagamento 0682019003476317700
- Accertare la nullità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra er i motivi Pt_1
dedotti in atti;
- accertare e dichiarare che il , Parte_2
e per esso l non hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei CP_3
confronti dell'odierna opponente in quanto priva di idoneo titolo esecutivo, il tutto con condanna in solido dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano
in via preliminare
I- dichiarare inammissibile l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n.
6856/24 del Tribunale di Milano;
nel merito
II- in caso di mancato accoglimento della domanda di cui al punto pagina 2 di 11 I rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 6856/24 del Tribunale di Milano;
in ogni caso
III- condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite da distrarsi, a norma dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso onorari per l'opera prestata.
Per Controparte_2
[...]
preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello perché proposto tardivamente;
sempre preliminarmente, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello intero e, in particolare, del secondo motivo di appello, in quanto non proposto nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 342 cpc, inammissibile e tardivo;
nel merito, per la reiezione di ogni deduzione, eccezione e richiesta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, dunque, per il rigetto dell'appello proposto in quanto palesemente inammissibile e infondato ai sensi degli artt. 348 bis e 436 bis del cpc e, dunque, per la integrale conferma della sentenza di primo grado n.
8738/2023 del Tribunale di Milano, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Vista la palese infondatezza dell'appello e di ogni ulteriore deduzione dell'appellante come esposta alla prima udienza, si chiede che l'Ecc.mo Collegio
Voglia provvedere anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 2.11.2022 ha proposto Parte_1
opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
06876202200004037000 (fascicolo n. 2022/19803) notificata in data 15.7.2022, pagina 3 di 11 relativa alla somma di € 96.060,30, oltre interessi dovuta per “revoca contributo concesso” di cui alla legge n. 662/1996 in favore di come da cartella CP_4
di pagamento n. 06820190034763177001, convenendo in giudizio, avanti al
Tribunale di Milano, nonché CP_5 Controparte_6
.
[...]
In particolare, l'opponente ha contestato la sussistenza dei presupposti per procedere ad esecuzione forzata, poiché nella ipotesi di riscossione di entrate di natura privatistica, come nel caso di specie, trattandosi di crediti non aventi natura tributaria, il ruolo esattoriale non assume natura di titolo esecutivo. Ha, inoltre, evidenziato di non essere direttamente debitrice della somma oggetto del ruolo, essendo socio e amministratore di che, inoltre, aveva raggiunto un CP_4
accordo transattivo con il creditore.
Con la comparsa di costituzione Controparte_7
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto
[...]
proposta oltre i termini di legge, contestando la fondatezza della domanda, attesa la sussistenza di titolo esecutivo;
ha evidenziato che con atto sottoscritto in data
27.3.2015 aveva prestato fideiussione in favore di Parte_1 CP_4
contestando altresì l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto.
Costituitasi in giudizio, ha concluso per il Controparte_8
rigetto della domanda, richiamando la correttezza del procedimento del recupero di crediti mediante iscrizione a ruolo e la mancata impugnazione della cartella.
Con sentenza n. 6856/2024 pubblicata il 9.7.24, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_1 [...]
, liquidate, per Controparte_7
ciascuna parte, in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Marcello Pitta.
pagina 4 di 11 Nello specifico il Tribunale, dopo aver premesso che “ l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicchè la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c. (Cass.
n. 25745/2015)” ha così osservato:
“ a) “costituitasi in giudizio, Controparte_7
ha depositato copia del contratto di finanziamento del 8.5.2015 (doc.2)
[...]
sottoscritto da copia della fideiussione in data 27.3.2015 sottoscritta CP_4
da parte opponente doc. 3); richiesta di attivazione del Fondo Parte_1
di garanzia (doc. 4), comunicazione relativa alla approvazione (doc. 5) e comunicazione di surroga (doc. 10)”;
b) “secondo quanto previsto dall'art. 8 bis co 3 D.L. n. 3/2015,con riferimento al diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, <<al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell decreto legislativo febbraio n. e successive modificazioni>>, il che esclude la fondatezza dell'opposizione in ordine alla possibilità di procedere nella fattispecie alla riscossione mediante ruolo”;
c) “parte attrice ha depositato copia della quietanza di Controparte_9
relativa all'intervenuto pagamento dell'importo dovuto, con riferimento alla transazione intercorsa con non è tuttavia stata depositata copia della CP_4
proposta formulata in data 31.10.2019, richiamata nella accettazione da parte di
al fine di verificare l'inclusione nel conteggio Controparte_10
dell'importo già corrisposto da Controparte_2
. Emerge, al contrario, dalla indicazione contenuta
[...]
nell'oggetto della comunicazione di accettazione della proposta che la stessa era pagina 5 di 11 relativa al finanziamento n. 354564, essendo invece la cartella relativa al finanziamento n. 62155 (doc. 2 e 5 parte convenuta)”;
d) “le ulteriori eccezioni relative alla decadenza, ex art. 1957 c.c., formulata alla udienza fissata per la prima comparizione, e di nullità della fideiussione, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, sono inammissibili (cfr. Cass.
n. 8989/2012)”.
Avverso detta sentenza ha interposto appello per i seguenti Parte_1
motivi: 1) “ errata ed illogica motivazione sulla possibilità di procedere alla riscossione mediante ruolo”; 2) “sull'inammissibilità dell'eccezione sulla nullità della fideiussione e sulla decadenza nei confronti del Fideiussore;
3) “nullità per non cumulabilità fra garanzia statale e fideiussione. Omessa pronuncia!”.
Si è costituita in giudizio he Controparte_11
ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché proposto oltre il termine breve di giorni trenta dalla notifica della sentenza;
nel merito ne ha contestato la fondatezza.
Si è costituta Controparte_7
, che ha chiesto il rigetto dell'appello.
[...]
Con memoria integrativa del 5 febbraio 2025, la ha eccepito CP_2
l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto dalla sig.ra Parte_1
[...]
All'udienza del 18 febbraio 2025, il Consigliere Istruttore ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6 maggio 2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
All' udienza del 6 maggio 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e decisa nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 11 Deve rilevarsi, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello in oggetto, rilevata anche dalle appellate, in quanto tardivamente proposto.
Occorre premettere che tutte le questioni dedotte dall'appellante sono state proposte in primo grado come opposizione all'esecuzione, né il Tribunale ha rilevato l'inesattezza della qualifica data dalla Pt_1
Ed, infatti, al di là del nomen iuris dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, “opposizione ex art. 615 c.p.c., c. 1, c.p.c.”, la signora ha chiesto Pt_1
l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo, costituito dalla cartella di pagamento n. 0682019003476317700 (rectius 0682019003476317701) sottesa alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata e che il CP_7
e per esso non hanno il diritto a procedere all'esecuzione forzata
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nei suoi confronti in quanto priva di titolo di esecutivo ( cfr. conclusioni atto introduttivo di primo grado).
Non sono stati chiesti l'annullamento e/o la nullità della fideiussione concessa dalla signora se non tardivamente solo in sede di precisazione delle Pt_1
conclusioni.
Consegue, quindi, che la domanda proposta dall'odierna appellante debba inquadrarsi come un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Ciò posto, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, ai fini dell'operatività del c.d. principio dell' “apparenza” per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale è necessario che il giudice “ a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta ( cfr. Cass. ordinanza n. 3338 del 2 marzo 2012; sent. N. 12872 del 22 giugno 2016).
Nel concreto non vi sono dubbi che la presente controversia abbia ad oggetto un'opposizione esecutiva.
Ciò detto, deve osservarsi:
pagina 7 di 11 a) che, nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12
(ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss c.p.c. non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 ( v. tra le altre Cass.
17328/2018; Cass. 21568/2017; Cass. 25856/2013; Cass. 12250/2007);
b) che la sentenza appellata è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello di cui all'art. 325 c.p.c., in data 11.7.24;
c) che la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata in data 10 agosto 2024;
d) che, invece, è stata notificata il 9.9.24 e, dunque, ben oltre il termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Né possono rilevare in senso contrario le argomentazioni spese dall'appellante all'udienza del 18 febbraio 2025 e reiterate nei propri scritti difensivi, secondo cui
“nell'atto introduttivo pur essendo indicata l'opposizione all'esecuzione è chiaro che l'opposizione riguardi il preavviso di iscrizione ipotecaria il cui oggetto rientra nei giudizi per cui vale la sospensione feriale (Cass. 20 giugno 2019 n.
16560); “l'oggetto del giudizio di primo grado è misto e infatti viene citata sia l' per l'impugnazione del preavviso sia per Controparte_1 Parte_3
l'annullamento/nullità della fideiussione concessa dalla signora e Pt_1
dunque vi è cumulo tra le due domande (Cass. ord. 7824/18, sent. Cass. 8113/1”";
“la notifica della sentenza veniva effettuata da che è l'unica parte Parte_3
processuale che può avvalersi del termine breve” e in ogni caso “è stata notificata una sentenza priva della pubblicazione (...) nonché dell'attestazione di conformità all'originale da parte del notificato (...) di conseguenza (...) non può ritenersi valida la notifica ai fini della decorrenza del termine breve (ord. Cass.
207487/2018).
Ed, infatti, il riferimento alla sentenza della Suprema Corte n. 16560/2019 non coglie nel segno, in quanto l'opposizione è stata proposta dalla ai sensi Pt_1
pagina 8 di 11 Contro dell'art. 615, 1° comma c.p.c. per contestare il diritto di a procedere all'esecuzione, tanto che è stata chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo stesso, rigettata con ordinanza del 12/5/2023; che tutte le questioni afferenti la fideiussione sono state introdotte tardivamente e che, pertanto, non si può parlare di cumulo tra domande.
Quanto alla notifica della sentenza, questa è un “duplicato informatico”, che non abbisogna di alcuna attestazione di conformità, ben diverso dalla copia informatica, che viceversa necessita dell'attestazione di conformità. (cfr. Corte di
Cassazione , 17 marzo 2021 n. 7489).
Ed, ancora, “Il duplicato informatico del documento sottoscritto telematicamente non necessita dell'attestazione di conformità da parte dell'avvocato e non presenta alcun peculiare segno grafico (la coccarda e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto) elementi che al contrario contraddistinguono la copia informatica, per la quale è necessaria l'attestazione di conformità rispetto all'originale” (cfr. Cass. Civ. , ord. 19 settembre 2022, n. 27379).
Ne deriva che l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto tardivo.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate.
Esse si liquidano, in favore di ciascuna parte, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €. 52.001 a €. 260.000) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi
(quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi €.
12.154,00 di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, €. 1.911,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase di trattazione ed €. 5.103,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Va, infine, rigettata la domanda di Controparte_2
di condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.,
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pagina 9 di 11 peraltro genericamente formulata, non avendo la neppure precisato se ha CP_2
inteso agire ai sensi del 1° o del 3° comma del novellato art. 96 c.p.c.
In ogni caso, quanto al 1° comma, può dirsi che non appare configurabile la “mala fede e colpa grave” della quanto al 3° comma, invece, non si ritiene di Pt_1
ravvisare nella presente impugnazione una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso dello strumento processuale, in quanto il presente giudizio non è stato utilizzato per scopi estranei a quelli individuati dal Legislatore.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
6856/2024 pubblicata il 9.7.24, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in complessivi €. 12.154,00, oltre rimborso spese CP_3
generali, Iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato
Marcello Pitta dichiaratosi antistatario;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in Controparte_7
complessivi €. 12.154,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge
4) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano il 13 maggio 2025
pagina 10 di 11 Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Mara Grazioli Roberto Aponte
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