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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/10/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
- dr. Michele Prencipe:Presidente
- dr. EM NZ: Consigliere rel.
- dr.Oronzo Putignano : Consigliere ha pronunziato la seguente:
Sentenza nella causa in grado di appello iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine 1200, avverso la sentenza n.1912/2024 del Tribunale di Foggia, pubblicata il
12/07/2024. tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, anche Parte_1 disgiuntamente, dall'Avv. Prof. Giacomo Porcelli e dall'Avv. Fabio Ciccariello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n.143;
Appellante
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Pasquale Fatigato e dall'Avv. Anna Barbara Fatigato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Foggia alla Via Molfetta n.42
Appellato
pagina 1 di 19 Conclusioni: All'udienza collegiale del 7.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa
è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti con note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 13.12.2018, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la germana sig.ra Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “-Nel merito, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.800-802 c.c. per ingratitudine della donataria , per aver Controparte_1 costei arrecato grave pregiudizio all'onore ed al decoro della donante signora Parte_1 revocare la donazione, effettuata con atto pubblico repertorio n. 34802 e raccolta n. 12331, stipulato in data 25 ottobre 2017 dal Notaio di Pescara, della quota di Persona_1
2/27 (due – ventisettesimi) di piena proprietà dalla cedente vantata sulle seguenti due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale
Alcione, denominato Lido Mercurio, e precisamente: a) – appartamento uso civile abitazione, facente parte della Palazzina n.1 (uno), posta al piano primo, distinto con il numero d'interno 5 (cinque) –
(lato mare), composto di ingresso – corridoio, cinque vani (di cui uno di piccole dimensioni), cucina, bagno, w.c., disimpegni e balcone a livello;
a confine con: vano ascensore, pianerottolo condominiale, appartamento distinto con il numero d'interno 4 (quattro), salvo altri;
b) – locale ad uso autorimessa, facente parte della Palazzina n. sito al piano seminterrato, distinto con il numero 4 (quattro), Pt_2 della consistenza catastale di circa metri quadrati 19 (diciannove); a confine con: locale ad uso autorimessa distinto con il numero 3 (tre), parti condominiali su due lati, salvo altri. I beni immobili sopra descritti sono riportati all'Ufficio Provinciale di Chieti – Territorio – Catasto Fabbricati –
Comune di Francavilla Al Mare Al Foglio n.1 – Rispettivamente: - particella n.4786 sub.6 (che ha sostituito la particella n.759 sub.6, giusta la variazione per modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot.n. CH0104483/35128/2005) – ZC 1 – Viale Alcione – piano 1 – interno 5
– categoria A/2 – classe 1 – vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) – R.C. di Euro 503,55; - particella
n.4788 sub.17 (che ha sostituito la particella n.766 sub.17, giusta la variazione per modifica pagina 2 di 19 identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot. N. CH0104488/35161/2005) – ZC 1 – Viale
Alcione – piano S1- categoria C/6 – classe 5 – consistenza mq.19 (diciannove) Disponendo le annotazioni e trascrizioni conseguenti, ai sensi di legge. – Sempre nel merito accertare e dichiarare, relativamente alla scrittura privata del 25.10.2017 e l'avvenuta sottoscrizione da parte della esponente , la ricorrenza dei vizi del consenso ex artt.1427 e 1439 Parte_1
c.c. e l'annullamento della medesima e per l'effetto l'inefficacia del medesimo atto ex tunc.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con comparsa di costituzione depositata il 05.03.2019, si costituiva in giudizio la sig.ra
[...]
e, nel contestare la fondatezza della domanda di revocazione della Controparte_1
donazione per cui è causa, così concludeva: “1) per il rigetto della domanda attrice;
2) per la condanna della attrice al pagamento di spese e competenze di causa;
3) per la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. che espressamente si invoca, con liquidazione in via equitativa dei danni”.
Con sentenza n.1912/2024, pubblicata il 12.07.2024 e notificata il 15.07.2024, il Tribunale di
Foggia – Prima Sezione Civile- rigettava le domande proposte dall'attrice Parte_1
e condannava quest'ultima al pagamento in favore di delle
[...] Controparte_1 spese di lite, che liquidava in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge.
A fondamento della sua decisione, il Tribunale di Foggia ha ritenuto non sussistente il requisito dell'ingiuria grave previsto dall'art.801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità per ingratitudine della donazione effettuata da in favore Parte_1 della sorella , con atto pubblico stipulato in data 25.10.2017, dal Controparte_1
Notaio di Pescara, della quota di 2/27 di piena proprietà dalla Persona_1
cedente su due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di
Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione, denominato Lido Mercurio, consistenti in un appartamento e in un locale autorimessa. Il conflitto tra le germane aveva inizio allorquando le condizioni fisiche e mentali della loro madre, peggiorarono, a Parte_3
pagina 3 di 19 seguito della caduta che, in data 03.02.2018, provocò alla stessa la rottura del femore, cui seguì una lunga degenza, consistita in ricoveri, operazioni chirurgiche e terapie farmacologiche. Da quel momento, infatti, le sorelle , non solo le odierne parti in Pt_1
causa ma anche l'altra sorella, iniziarono ad accusarsi vicendevolmente di Persona_2
voler approfittare delle condizioni della madre, per poter gestire o addirittura trarre profitto dal cospicuo patrimonio materno. In particolare, le sorelle e (la prima CP_1 Per_2 medico di professione) sostenevano che le condizioni di salute della madre non consentivano alla stessa di provvedere ai propri interessi e, all'uopo, promuovevano un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno datato 13.08.2018; viceversa, la sorella
[...]
e il marito di quest'ultima, conviventi con la madre Parte_1 Controparte_2
, ne sostenevano la perdurante capacità di provvedere ai propri Parte_3
interessi, così contrastando fermamente l'azione giudiziaria intrapresa dalle due sorelle.
Iniziava così un lungo e complesso iter giudiziario, caratterizzato anche da denunce penali reciproche delle parti in causa.
Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene dalle prove testimoniali, fosse emerso che la sig.ra
[...]
avesse espresso in diverse occasioni la sua opinione secondo cui la sorella CP_1 [...]
stesse approfittando della condizione di incapacità della madre, Parte_1 Parte_3
per trarne vantaggi economici, tali condotte, di per sé, non configurerebbero
[...]
ingiuria grave, dal momento che, non esprimerebbero quella “avversione profonda e radicata” o quella “perversa animosità” verso la donante che integrano, secondo giurisprudenza consolidata, il concetto di “ingiuria grave”.
Il comportamento della convenuta , invece, nella ricostruzione del Controparte_1 primo giudice, andrebbe valutato nel più ampio quadro relazionale familiare, fortemente pregiudicato e, anzi, totalmente compromesso dalle vicende relative alla gestione del cospicuo patrimonio materno, che, oltre ad aver innescato un lungo procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno di (conclusosi con Parte_3
l'accoglimento del ricorso presentato da insieme alla sorella e Controparte_1 Per_2
pagina 4 di 19 la nomina di un amministratore di sostegno estraneo al nucleo familiare, statuizione confermata sia dalla Corte di Appello di Bari, che dalla Corte di Cassazione), è stato caratterizzato da denunce penali sporte reciprocamente dai componenti della famiglia, che avevano innescato altrettanti procedimenti penali anche per reati di una certa gravità. Di talchè le condotte addebitate alla convenuta sarebbero plausibilmente riconducibili, piuttosto che ad un sentimento durevole di profonda e radicata avversione o di perversa animosità, al clima di elevata tensione e forte preoccupazione che la complessiva situazione familiare aveva contribuito a generare. Né sarebbe stata fornita dall'attrice alcuna prova dell'altro requisito della revocazione per ingratitudine da ingiuria grave, rappresentato dalla idoneità del comportamento del donatario a ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante, tenuto anche conto del fatto che le opinioni espresse dalla convenuta sul conto dell'attrice andavano ricondotte nell'ambito del descritto conflitto familiare, che vedeva coinvolte in modo reciproco e paritario donante e donataria, conflitto di cui, per quanto emerso dalla risultanze istruttorie, si aveva ampia e diffusa conoscenza sia nel contesto familiare che in quello sociale di appartenenza delle sorelle . Infine, non vi sarebbe Pt_1
alcun elemento istruttorio, neppure indiziario, che consentirebbe di ricondurre eziologicamente le patologie lamentate dall'attrice (herpes zoster e disfonia funzionale delle corde vocali) alle condotte addebitate alla convenuta.
Quanto all'accusa rivolta dall'attrice alla sorella di Parte_1 CP_1 essersi introdotta forzatamente o con l'inganno in più occasioni nella sua abitazione, tanto da indurre nella donante timori e preoccupazioni che l'avrebbero indotta a modificare le proprie abitudini di vita, essa è stata ritenuta priva di fondamento dal Tribunale, in quanto le dichiarazioni testimoniali rese di marito dell'attrice, convivente nella Controparte_2
medesima abitazione di non avrebbero affatto confermato le Parte_3
numerosi, invadenti, intimidatorie e persecutorie visite della convenuta. Il testimone, infatti, avrebbe ricondotto le visite ad un paio di occasioni, dichiarando, inoltre, che dette visite Pa sarebbero state in realtà contrastate non già dall'attrice bensì dalla madre delle sorelle pagina 5 di 19 . Unico ulteriore episodio, risultante dagli atti di causa, in cui sarebbero sorti dissidi Pt_1 all'interno dell'abitazione dell'attrice e di sua madre è quello della visita del Direttore del
Banco Popolare di Milano, il quale doveva far eseguire alcune operazioni bancarie alla
, operazioni che, a detta dell'attrice sarebbero state Parte_3 Parte_1
disturbate dalla convenuta. Tuttavia, anche tale episodio, lungi dal rappresentare un atto di avversione o di animosità della donataria verso la donante, sarebbe conseguenza di quel forte contrasto emerso in ambito familiare sulla gestione del patrimonio materno e, più a monte, della differenza di vedute sulla capacità di intendere e di volere di . Parte_3
Con riferimento alla domanda di annullamento della scrittura privata del 25.10.2017 per vizio del consenso rappresentato da dolo, il giudice di prime cure ha ritenuto che, nella specie, non vi fossero stati raggiri o analoghi comportamenti da parte di idonei a Controparte_1
sorprendere e indurre in errore l'attrice. Né ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art.96 c.p.c.
Con atto datato 13.09.2024, ha proposto appello chiedendo a Parte_1 codesta Corte, per i motivi di seguito esposti, di voler così provvedere: “…riformare
l'impugnata sentenza n.1912/2024 pubblicata il 12 luglio 2024 e notificata il 15 luglio 2024, emessa dal Tribunale di Foggia – Prima Sezione Civile in persona del G.U. Alessio Marfè, a definizione del giudizio n.8712/2018 R.G. e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado come di seguito riepilogate: ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.800-802 c.c. per ingratitudine della donataria , per Controparte_1 aver costei arrecato grave pregiudizio all'onore ed al decoro della donante signora Parte_1
revocare la donazione, effettuata con atto pubblico repertorio n. 34802 e raccolta n.
[...]
12331, stipulato in data 25 ottobre 2017 dal Notaio di Pescara, della Persona_1 quota di 2/27 (due – ventisettesimi) di piena proprietà dalla cedente vantata sulle seguenti due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale
Alcione, denominato Lido Mercurio, e precisamente: a) – appartamento uso civile abitazione, facente parte della Palazzina n.1 (uno), posta al piano primo, distinto con il numero d'interno 5 (cinque) –
pagina 6 di 19 (lato mare), composto di ingresso – corridoio, cinque vani (di cui uno di piccole dimensioni), cucina, bagno, w.c., disimpegni e balcone a livello;
a confine con: vano ascensore, pianerottolo condominiale, appartamento distinto con il numero d'interno 4 (quattro), salvo altri;
b) – locale ad uso autorimessa, facente parte della Palazzina n. sito al piano seminterrato, distinto con il numero 4 (quattro), Pt_2 della consistenza catastale di circa metri quadrati 19 (diciannove); a confine con: locale ad uso autorimessa distinto con il numero 3 (tre), parti condominiali su due lati, salvo altri. I beni immobili sopra descritti sono riportati all'Ufficio Provinciale di Chieti – Territorio – Catasto Fabbricati –
Comune di Francavilla Al Mare Al Foglio n.1 – Rispettivamente: - particella n.4786 sub.6 (che ha sostituito la particella n.759 sub.6, giusta la variazione per modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot.n. CH0104483/35128/2005) – ZC 1 – Viale Alcione – piano 1 – interno 5
– categoria A/2 – classe 1 – vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) – R.C. di Euro 503,55; - particella
n.4788 sub.17 (che ha sostituito la particella n.766 sub.17, giusta la variazione per modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot. N. CH0104488/35161/2005) – ZC 1 – Viale
Alcione – piano S1- categoria C/6 – classe 5 – consistenza mq.19 (diciannove) Disponendo le annotazioni e trascrizioni conseguenti, ai sensi di legge;
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.11.2024, si è costituita nel giudizio di appello
, chiedendo alla Corte di concludere: “1) Per l'integrale conferma Controparte_1 della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Foggia e di cui al n.1912/2024 pubblicata il 12 luglio 2024 (Rep. N.2367/2024 e notificata il 15 luglio 2024; 2) Per il rigetto dell'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza di cui al n.1 di queste Parte_1
conclusioni; 3) Per la condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze anche per questo secondo grado di giudizio”.
All'udienza del 7.10.2025, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. con termine per note difensive, le parti si sono riportate alle conclusioni con le note scritte depositate telematicamente e la causa è stata riservata per la decisione:
*****
pagina 7 di 19 1.Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt.801 c.c. e 116 c.p.c., in quanto il Tribunale di Foggia avrebbe fondato il proprio convincimento su una valutazione atomistica, parziaria e incoerente delle prove, omettendo di considerare elementi, rilevanti in fatto e in diritto, determinanti ai fini della configurabilità dell'ingiuria grave e, conseguentemente, di un corretto giudizio sulla fondatezza della domanda di revocazione della donazione. Infatti, pur aderendo all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui l'ingiuria grave, prevista dall'art.801 c.c. quale presupposto per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, “si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla dignità del donante. L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione
o perversa animosità verso il donante. Il comportamento del donatario deve essere valutato non soltanto sotto il profilo oggettivo ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del donatario” (Cass. n.3811/2024), il giudice di prime cure avrebbe di fatto disatteso tale principio, in quanto avrebbe omesso una disamina complessiva, logica e coerente delle prove acquisite, le quali ultime, ove valutate secondo il “prudente apprezzamento” di cui all'art.116 c.p.c., avrebbero dovuto indurre il Tribunale a pronunziarsi a favore della sicura ricorrenza, nella fattispecie, di comportamenti deprecabili e ingiuriosi della Donataria, ampiamente integranti i presupposti della richiesta revocazione per ingratitudine.
In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato: a) le risultanze del procedimento penale
n. 1180/2019 R.G.N.R., tuttora pendente innanzi al Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo in virtù di citazione a giudizio disposta dalla Procura della Repubblica, per i reati di cui agli artt. 81 e 595 c.p., «perché, in diverse occasioni, comunicando con più persone, tra cui
[...]
e offendeva la reputazione di Persona_3 Controparte_3 Persona_4
[marito dell'Appellante], definendolo calabrese mafioso ed accusando lo Controparte_2 stesso e di essersi appropriati di assegni intestati a Parte_1 Parte_3
pagina 8 di 19 approfittando della situazione di disagio della stessa e definendoli mascalzoni» ; Parte_3
b) gli esiti del procedimento penale n. 2984/2022 R.G.N.R (n. 7425/2022 R.G. Gip.), instauratosi presso il Tribunale di Foggia a seguito di denuncia/querela promossa dalla donataria, unitamente alla germana «nei confronti dei sig.ri Persona_2 [...]
e per i reati di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., CP_2 Parte_1
sequestro di persona ex art. 605 c.p. e di calunnia ex art. 368 c.p.»; procedimento definitivamente conclusosi con ordinanza del 14 giugno 2023 che ha confermato
l'archiviazione, a seguito del reclamo ex art. 410 bis c.p.p. promosso dalle querelanti a fronte del rigetto dell'opposizione, sempre da loro proposta, avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero . In altri termini, il Tribunale non avrebbe tenuto conto non solo della gravità dei reati addebitati dalla convenuta a sè ed a suo marito avv. , ma anche dell'opposizione della convenuta alla richiesta di Controparte_2 archiviazione, sintomatica, a detta dell'appellante, dell'ingiustificato accanimento con cui la stessa ha coltivato il relativo procedimento penale.
In definitiva, il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare adeguatamente tali risultanze istruttorie (comprese le deposizioni dei testimoni e Controparte_3 Persona_4
, la cui escussione avrebbe pienamente corroborato il presupposto dell'ingiuria Tes_1
grave) ed avrebbe, invece, enfatizzato i singoli episodi estrapolati dalla complessiva vicenda per cui è causa, al fine di confortare il proprio convincimento, secondo cui la denunziata condotta della donataria rappresenterebbe, non già il frutto dell'avversione o dell'animosità di quest'ultima nei confronti della donante, bensì la mera conseguenza di un trito conflitto endofamiliare per la gestione del patrimonio materno.
2.Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art.801 c.c., perchè il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che detta norma prevedesse, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, l'ulteriore presupposto di aver “dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio (materiale o morale) del donante”, che dovrebbe
pagina 9 di 19 invece essere valutato congiuntamente e non già alternativamente rispetto al requisito dell'ingiuria grave.
Nella specie, non vi sarebbe dubbio che le denunziate condotte della donataria, dalla stessa scientemente poste in essere, siano ampiamente lesive dell'onore, della reputazione e della dignità della donante e, dunque, come tali sicuramente idonee ad arrecare grave pregiudizio al patrimonio morale della stessa.
1-2.a I motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi .
Occorre premettere che la sentenza non è stata impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento della scrittura privata del 25.10.2017 per vizio del consenso rappresentato da dolo, sicchè sul punto si è formato il giudicato.
Con riguardo ai presupposti di revocabilità della donazione per ingratitudine, è pacifico in giurisprudenza che “l'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 del codice civile, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario.” (cfr.Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, n.32682, Corte appello Napoli sez. III,
17/01/2025, n.210). Per potersi revocare la donazione per ingratitudine, vi deve, quindi, essere il segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi
l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante (cfr.Corte appello Bari sez. I,
03/05/2024, n.629).
Tali principi di diritto, correttamente richiamati nella sentenza impugnata, sono stati, tuttavia, ritenuti non applicabili dal giudice di prime cure al caso concreto, in quanto “le condotte addebitate alla convenuta sarebbero plausibilmente riconducibili, piuttosto che ad un
pagina 10 di 19 sentimento durevole di profonda e radicata avversione o di perversa animosità, al clima di elevata tensione e forte preoccupazione che la complessiva situazione familiare aveva contribuito a generare, conseguenza dei gravi dissidi sorti non solo tra le odierne parti in causa ma anche con l'altra sorella
e con la madre, . Per_2 Parte_3
L'appellante ha, invece, lamentato che la donataria avrebbe tenuto delle condotte deprecabili e gravemente ingiuriose in danno proprio e di suo marito e tanto risulterebbe dalla documentazione relativa ai procedimenti penali n.1180/2019 RGNR e 2984/22 RGNR e dalle prove testimoniali.
Al riguardo, è bene evidenziare che, con denuncia -querela del 31.01.2022, l'appellata
[...]
e la sorella chiedevano procedersi nei confronti della sorella CP_1 Persona_2
e del cognato per i reati di circonvenzione di incapace Controparte_4 Controparte_2
e sequestro di persona in danno della madre , oltre che per calunnia Parte_3
nei loro confronti, per fatti asseritamente avvenuti tra febbraio e marzo del 2018.
All'esito delle indagini preliminari, in data 26.07.2022, il PM procedente chiedeva al GIP del
Tribunale Di Foggia di disporre l'archiviazione, richiesta che veniva accolta dal GIP nonostante l'opposizione proposta dalle querelanti. Nel provvedimento di archiviazione, il
GIP evidenziava, da una parte, che l'accertato (dal c.t.u. nominato dalla Corte di Appello di
Bari nell'ambito del procedimento per la nomina dell'A.D.S.) stato di decadimento cognitivo e compromissione delle facoltà mentali della , dovuto a patologia neurologica Parte_3 avente verosimile natura degenerativo-vascolare, non poteva , nemmeno a livello di verosimiglianza essere riportato , a livello temporale a marzo 2018, dall'altra, che non era rinvenibile ex actiis il compimento di un'attività dannosa con riferimento alla sfera giuridico- patrimoniale della , posto che, come emergeva dalle s.i.t. rilasciate dal direttore Parte_3
della filiale dell'istituto di credito presso cui la risultava essere correntista nel Parte_3 marzo 2018, gli atti giuridici perfezionati attenevano a profili non dispositivi dei saldi attivi presenti sul conto corrente , come peraltro confermato dallo stesso direttore di filiale il quale riferiva che la era pienamente cosciente e consapevole. Inoltre, non vi erano Parte_3
pagina 11 di 19 elementi per ritenere che il negozio giuridico con cui la aveva conferito la procura Parte_3 speciale per la conclusione dell'atto di vendita del terreno in San Severo fosse stato compiuto in assenza della capacità negoziale di agire e che nessuna privazione della libertà personale in danno della fosse mai stata compiuta da parte degli indagati. Parte_3
La sig.ra veniva, poi, sentita a s.i. dagli ufficiali di Pg in data 24.04.22, ai quali Parte_3
dichiarava: “…non ho rapporti con le altre due mie figlie e , non vengono mai CP_1 Per_2
a trovarmi perché vogliono avere tutto loro .. nessuno mai mi ha impedito di vedere o intrattenere rapporti con e ma sono loro che hanno troncato i rapporti con me … da circa CP_1 Per_2 quattro anni sono allettata in seguito alla frattura del femore, quindi sono impossibilitata ad uscire di casa”.
Avverso il decreto di archiviazione, in data 28.10.2022, le persone offese proponevano reclamo ai sensi dell'art.410 bis c.p.p., che veniva rigettato dal Tribunale penale di Foggia con atto del 14.06.2023 atteso che “ il gip con motivazione puntuale ed esaustiva aveva correttamente valutato come inammissibile l'atto di opposizione ..”.
Inoltre, risultava ancora pendente innanzi al Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo, all'epoca dell'introduzione del giudizio di appello, il procedimento penale n. 1180/2019
R.G.N.R., a carico della donataria per i reati di cui agli artt. 81 e 595 c.p., «perché, in diverse occasioni, comunicando con più persone, tra cui e Persona_3 Controparte_3
offendeva la reputazione di [marito dell'Appellante], Persona_4 Controparte_2 definendolo calabrese mafioso ed accusando lo stesso e di essersi Parte_1 appropriati di assegni intestati a approfittando della situazione di Parte_3
disagio della stessa e definendoli mascalzoni» .
La condotta della donataria, la quale si è strenuamente ed infondatamente opposta alla richiesta di archiviazione (anche per un grave reato, quale il sequestro di persona) per fatti asseritamente avvenuti quattro anni prima, è sintomatico di un sentimento di disistima delle qualità morali della donante, durevole nel tempo ed espressione di una radicata e profonda avversione e perversa animosità e mancanza di rispetto verso la dignità del donante. Tali
pagina 12 di 19 condotte sono state esteriorizzate, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti della donante, come risulta dalle prove testimoniali escusse in primo grado.
In particolare, la teste all'udienza del 21.06.2021, affermava che: Controparte_3
«durante una conversazione telefonica con la convenuta quest'ultima mi disse Controparte_1
che la sorella era una persona cattiva, che si approfittava della situazione Parte_1 della mamma, per appropriarsi dei beni di famiglia… Non ricordo se questa conversazione avvenne durante la degenza ospedaliera della mamma o quando la signora era in riabilitazione. Sicuramente avemmo la conversazione subito dopo la caduta della madre di
. Preciso che ho un rapporto di amicizia con la signora CP_1 Parte_1
e di conseguenza anche con le sorelle. Una amicizia di vecchia data… Preciso innanzitutto che le conversazioni telefoniche con la convenuta sono state molte, nel numero di dieci o quindici. Le telefonate di erano fatte per denigrare la sorella . CP_1 Parte_1
Inoltre, mi è stato riferito da terze persone, in paese, che andasse dicendo che CP_1 la sorella era intenzionata ad approfittare dello stato di salute della madre per appropriarsi dei suoi beni”;
il teste all'udienza del 20 giugno 2022, riferiva: «Confermo le Persona_4
circostanze che mi sono state lette. Sono titolare di un banco ambulante di frutta e verdura, che ho sostato per una trentina di anni proprio sotto casa della Sig.ra madre di Parte_3 [...]
e di Per cui conoscevo bene la sig.ra e Parte_1 Controparte_1 Parte_3 conosco bene le sue figlie, perché tutte loro sono state mie clienti per molti anni. Davanti al mio banco ha affermato che la sorella si approfittava delle CP_1 Parte_1 condizioni di salute della madre, diceva in particolare che la sorella e suo marito erano degli approfittatori, che approfittavano di questa situazione in cui era la sig.ra Parte_3
per vantaggi economici. Secondo ma anche secondo il parere della
[...] CP_1 sorella che pure mi ha fatto dichiarazioni analoghe, la sorella Persona_2 Pt_1 approfittava di uno stato di incapacità di intendere e volere della madre. ed il Pt_1 marito all'epoca vivevano in una casa patronale con la sig.ra . Parte_3 pagina 13 di 19 Ricordo che queste dichiarazioni mi furono fatte dopo che la sig.ra cadde, quindi Parte_3 circa 3-4 anni fa. Prima della caduta era la mamma a gestire la situazione tra le tre figlie, le accontentava. …Queste dichiarazioni sul conto della sorella le faceva CP_1 ripetutamente, non si fermava nemmeno se c'erano altre persone davanti. Tutto il paese era a conoscenza delle accuse fatte da alla sorella. diceva che la sorella CP_1 CP_1 era una approfittatrice e sfruttatrice della situazione di salute della madre”;
nello stesso senso, la deposizione della teste , la quale, sempre all'udienza Tes_1
del 20 giugno 2022, dichiarava : “Confermo la circostanza n. 24, che mi è stata letta. All'epoca ero la badante di In quel periodo era ricoverata in un centro di Persona_5 Parte_3 riabilitazione chiamato Angeli di Padre Pio a San Giovanni Rotondo ed io le prestavo assistenza per quattro ore al giorno. Preciso che ho svolto queste mansioni solo durante il ricovero della sig.ra
che durò circa quaranta giorni. In quel periodo è venuta poche Parte_3 Controparte_1 volte a far visita alla madre, forse tre volte. In queste occasioni mi diceva di non fidarmi CP_1 della sorella che era una mascalzona. Anzi diceva che ed il marito erano due Parte_1 Pt_1 mascalzoni di cui non fidarsi. Diceva poi che non è normale, perché aveva sequestrato la mamma, Pt_1 non gliela facevano vedere e non li facevano entrare in casa, accuse di questo tipo. Diceva poi che Pt_1 ed il marito erano due approfittatori”.
I tentativi della parte dell'appellata di minare l'attendibilità di detti testi, i quali avrebbero reso dichiarazioni generiche ed indeterminate, non colgono nel segno, atteso che lo stesso giudice di primo grado, pur pervenendo ad escludere la configurabilità dell'ingiuria grave, ha riconosciuto che, dalle risultanze della prova testimoniale (ritenute quindi attendibili), fosse emerso che la donataria avesse espresso in diverso occasioni “la sua opinione che la sorella la stesse approfittando della condizione di incapacità della madre Parte_1 per trarne vantaggi economici”. Parte_3
L'esame alle testimonianze unitamente alla documentazione relativa ai procedimenti penali, consente, invece, a giudizio della Corte, di ritenere che l'appellata per diversi anni si pagina 14 di 19 sia animosamente e pubblicamente espressa ai danni della sorella (e del cognato) con parole ingiuriose e gravemente offensive, espressioni sintomatiche di quel «durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante», tale da «mancare di rispetto alla sua dignità»
(Cass. n. 3811/2024), integrante il requisito dell'ingratitudine, a prescindere dalla legittimità del comportamento della donataria (cfr.Cassazione civile sez. II, 16/12/2024, n.32682, cit.).
II.a Quanto al pregiudizio al patrimonio morale della donante, occorre verificare se, in concreto, il comportamento del beneficiato abbia arrecato all'onore e al decoro del donante un'offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale;
ciò comporta che il comportamento del donatario debba essere valutato non solo in termini oggettivi, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante e nel suo contrasto con il senso comune di riconoscenza che dovrebbe caratterizzare il rapporto tra donatario e donante ( cfr. Corte appello Napoli sez. III, 17/01/2025, n.210; Corte appello Bari sez. I, 21/09/2021, n.1627).
Nel caso di specie, ad avviso della Corte, le evidenziate condotte poste in essere dalla donataria, in quanto espressione di una radicata e profonda avversione verso il donante, esteriorizzata in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, sono idonee a recare pregiudizio al patrimonio morale della stessa.
La circostanza che tali condotte si inseriscano nell'ambito di una grave situazione conflittuale familiare non consente di escludere la gravità e persistenza delle ingiurie mosse dalla donataria alla donante, restando indifferente la legittimità del comportamento della donataria, con la conseguenza che deve riconoscersilasussistenza dei presupposti di cui agli artt.800-802 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine della donataria
[...]
, per aver costei arrecato grave pregiudizio all'onore ed al decoro della Controparte_1
donante signora . Parte_1
In conclusione, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione, con la conseguenza che, in parziale riforma della gravata sentenza (che, si ribadisce, è passata in pagina 15 di 19 giudicato quanto alla statuizione di rigetto della domanda di annullamento ed inefficacia ex tunc della scrittura privata del 25.10.2017 ), deve disporsi la revoca della donazione, effettuata con atto pubblico repertorio n. 34802 e raccolta n. 12331, stipulato in data 25 ottobre
2017 dal Notaio di Pescara, della quota di 2/27 (due – Persona_1
ventisettesimi) di piena proprietà dalla cedente vantata sulle seguenti due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale
Alcione, denominato Lido Mercurio, e precisamente: a) – appartamento uso civile abitazione, facente parte della Palazzina n.1 (uno), posta al piano primo, distinto con il numero d'interno
5 (cinque) – (lato mare), composto di ingresso – corridoio, cinque vani (di cui uno di piccole dimensioni), cucina, bagno, w.c., disimpegni e balcone a livello;
a confine con: vano ascensore, pianerottolo condominiale, appartamento distinto con il numero d'interno 4
(quattro), salvo altri;
b) – locale ad uso autorimessa, facente parte della Palazzina n. sito Pt_2 al piano seminterrato, distinto con il numero 4 (quattro), della consistenza catastale di circa metri quadrati 19 (diciannove); a confine con: locale ad uso autorimessa distinto con il numero 3 (tre), parti condominiali su due lati, salvo altri. I beni immobili sopra descritti sono riportati all'Ufficio Provinciale di Chieti – Territorio – Catasto Fabbricati – Comune di
Francavilla Al Mare Al Foglio n.1 – Rispettivamente: - particella n.4786 sub.6 (che ha sostituito la particella n.759 sub.6, giusta la variazione per modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot.n. CH0104483/35128/2005) – ZC 1 – Viale Alcione
– piano 1 – interno 5 – categoria A/2 – classe 1 – vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) – R.C. di Euro 503,55; - particella n.4788 sub.17 (che ha sostituito la particella n.766 sub.17, giusta la variazione per modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot. N.
CH0104488/35161/2005) – ZC 1 – Viale Alcione – piano S1- categoria C/6 – classe 5 – consistenza mq.19 (diciannove); con l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, di eseguire relative annotazioni e trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità.
pagina 16 di 19 Non si ritiene di accogliere l'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di cancellazione delle seguenti frasi dagli atti del processo, asseritamente inappropriate ed offensive in ordine:(a) alla congettura secondo cui l'Appellante avrebbe instaurato il giudizio in atti nel«tentativo di far recedere la dr.ssa dal suo dovere[…] di Controparte_1
chiedere la nomina dell'Amministratore di Sostegno per la sig.ra ; (b) Parte_3
all'allusione circa le «strane operazioni bancarie messe in atto [dall'Appellante] con la disponibilità dello stesso bancario […] che poi ha proceduto alla estinzione di un conto intestato alla sig.ra senza che ne sia mai conosciuto il reimpiego dei cospicui fondi»;(c) all'accusa, Parte_3
mossa sempre nei confronti dell'Appellante, di aver «dato inizio, insieme al marito avv. CP_2
alla deflagrazione degli affetti familiari» provocato «la segregazione della sig.ra
[...]
; alimentato «conflitti familiari originati dalla venerazione per il dio Parte_3
denaro che ha messo in ombra anche l'affetto e l'amore che ogni figlio dovrebbe portare verso la propria madre». Le espressioni contestate non risultano, infatti, dettate da un intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte, senza alcuna relazione con le esigenze della difesa, evidenziando, al contrario, la esistenza di un rapporto (anche indiretto) con la materia controversa, preordinato a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che vanno poste, in base al principio della soccombenza, per 2/3 a carico della appellata in favore dell'appellante e compensate per il restante 1/3, in considerazione della statuizione di rigetto della domanda di annullamento, non oggetto di gravame. Le spese sono liquidate, come da dispositivo, in base al dm 147/2022, parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile basso (sino a
€.52.000,00); fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria in primo grado, fasi di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione della fase istruttoria in appello.
P.Q.M.
pagina 17 di 19 La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra
, avverso la sentenza n.1912/2024, pubblicata il 12.07.2024, emessa Parte_1
dal Tribunale di Foggia, nei confronti di , reietta ogni ulteriore e Controparte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, accertatalasussistenza dei presupposti di cui agli artt.800-802 c.c., revoca, per ingratitudine della donataria
, la donazione, effettuata con atto pubblico repertorio n. 34802 Controparte_1
e raccolta n. 12331, stipulato in data 25 ottobre 2017 dal Notaio Persona_1
di Pescara, della quota di 2/27 (due – ventisettesimi) di piena proprietà
[...]
dalla cedente vantata sulle seguenti due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio sito in Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale Alcione, denominato Lido
Mercurio, e precisamente: a) – appartamento uso civile abitazione, facente parte della
Palazzina n.1 (uno), posta al piano primo, distinto con il numero d'interno 5 (cinque) –
(lato mare), composto di ingresso – corridoio, cinque vani (di cui uno di piccole dimensioni), cucina, bagno, w.c., disimpegni e balcone a livello;
a confine con: vano ascensore, pianerottolo condominiale, appartamento distinto con il numero d'interno 4
[... (quattro), salvo altri;
b) – locale ad uso autorimessa, facente parte della Palazzina n.
sito al piano seminterrato, distinto con il numero 4 (quattro), della consistenza Pt_2
catastale di circa metri quadrati 19 (diciannove); a confine con: locale ad uso autorimessa distinto con il numero 3 (tre), parti condominiali su due lati, salvo altri. I beni immobili sopra descritti sono riportati all'Ufficio Provinciale di Chieti – Territorio
– Catasto Fabbricati – Comune di Francavilla Al Mare Al Foglio n.1 – Rispettivamente:
- particella n.4786 sub.6 (che ha sostituito la particella n.759 sub.6, giusta la variazione per modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot.n.
CH0104483/35128/2005) – ZC 1 – Viale Alcione – piano 1 – interno 5 – categoria A/2 – classe 1 – vani catastali 7,5 (sette virgola cinque) – R.C. di Euro 503,55; - particella n.4788 sub.17 (che ha sostituito la particella n.766 sub.17, giusta la variazione per pagina 18 di 19 modifica identificativo – allineamento mappe del 23/08/2005, prot. N.
CH0104488/35161/2005) – ZC 1 – Viale Alcione – piano S1- categoria C/6 – classe 5 – consistenza mq.19 (diciannove); con l'ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, di eseguire relative annotazioni e trascrizioni, con esonero da ogni sua responsabilità; conferma, per quanto in questa sede non diversamente disposto, la sentenza di primo grado;
b) condanna l'appellata alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
di 2/3 delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida, per
[...]
l'intero, in €.7616,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado ed
€.6946,00 per compensi professionali ed €.777,00 per esborsi relativi al presente grado di giudizio;
dichiara compensato, tra le suddette parti, il restante un terzo delle spese come innanzi liquidate.
Così decisa in Bari, nella camera di consiglio della prima Sezione Civile della Corte, addì
7.10.2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa EM NZ
Il Presidente
Dott.Michele Prencipe
pagina 19 di 19