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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1912/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOAVI SIMONE P_ C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati - come di fatto già vivono – avendo reciprocamente dato propria autorizzazione a tale cessata convivenza e al trasferimento della residenza della figli unitamente Per_1
a quella della madre;
2. La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre secondo quanto indicato nel successivo punto 3.
3. Nell'immobile adibito a casa familiare e sito in (MO), di proprietà per 1/6 del Sig rimarrà P_
residenza di quest'ultimo, mentre la signor trasferirà altrove la propria residenza unitamente a Pt_1
quella della figlia nell'ambito delle province di Modena o Reggio Emilia senza necessità del consenso paterno. Qualsiasi ulteriore trasferimento della residenza della figlia dovrà essere previamente concordato.
4. Il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, nel rispetto degli impegni Per_1
scolastici, ludici, sportivi, e ricreativi della figlia che entrambi i genitori dovranno supportare e favorire.
Il padre potrà comunque vedere e tenere con sé la figli n. 2 sere a settimana (indicativamente Per_1
martedì e giovedì) potendo tenerla anche per il pernottamento, qualora gli impegni scolastici e ricreativi d lo permettano. Il padre potrà poi tenere con sé la figlia a week end alternati dal sabato mattina Per_1
(dall' uscita della scuola) alla domenica sera. Gli orari saranno adeguati al periodo scolastico o estivo,
nel periodo scolastico dall'uscita di scuola, nel periodo estivo dalla mattina.
5. Per le festività, considerando le buone abitudini nella frequentazione della minore di entrambi i rami parentali finora, le parti concordano e si impegnano, tenendo ferma la ripartizione delle vacanze in modo equo, di alternare in ogni caso fra loro il giorno della Vigilia di Natale e Natale ed il giorno della
Pasqua e della Pasquetta. Per il prossimo periodo natalizio si stabilisce già che trascorrerà il Per_1
giorno della Vigilia di Natale dell'anno 2025 con il padre e il Natale con la madre così da poter di anno in anno alternare la giornata di frequentazione. Per le ferie estive il padre potrà trascorrere almeno 3 settimane di ferie con la figlia, continuative e non, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo per contemporanee ferie dei genitori si concorda che per il prossimo periodo estivo sarà data la priorità alla decisione della madre in modo da alternare di anno in anno tale possibilità ai genitori.
6. Le parti si impegnano a condividere quanto più possibile il giorno del compleanno della propria figlia mentre, in occasione dei singoli compleanni dei genitori, ognuno dei due potrà trascorrere con la minore la giornata di competenza
7. Le parti espressamente riconoscono e si impegnano a non ostacolare in alcun modo i rapporti tra parenti dal lato paterno e materno.
8. Considerando la tenera età di e la ferma volontà di entrambi i genitori di assicurarle una Per_1
crescita serena e equilibrata, gli stessi si impegnano ad inserire nella propria vita – e di riflesso in quella della minore – eventuali nuove compagne/compagni in modo assolutamente graduale e solo se trattasi di rapporti considerati oramai stabili.
9. Le parti concordano, anche in considerazione degli accordi futuri di spostamento della madre ed avendo tenuto in considerazione tale progetto prossimo, di stabilire fin d'ora – e per allora – la somma di € 400,00 come contributo mensile al mantenimento per la minore che il Sig verserà alla Sig.ra P_
, alla quale peraltro cederà comunque anche la metà dell'assegno unico famigliare in modo che Pt_1
la signora percepisca integralmente l'assegno unico famigliare. Tale somma sarà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento di tale importo partirà da quando la signora trasferirà la propria a residenza unitamente alla figlia.
10. Le parti decidono che le spese straordinarie saranno sostenute per il 60% dal padre e per il 40%
dalla madre secondo il Protocollo del Tribunale di Modena di seguito riportato, precisando già fin d'ora che pe sarà libera di scegliere la scuola superiore che più sarà conforme ai propri interessi, Per_1
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di
Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e)
farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa scuole medie;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione 11. I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente, e comunque di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di natura economica, anche solo a titolo di rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'altro.
12. Il sig provvederà a intestare l'autovettura Dacia Duster tg FP 234 ZJ alla signor . Le P_ Pt_1
spese in necessarie o conseguenti al passaggio di proprietà graveranno in via esclusiva sulla Sig.r . Pt_1
La spesa per bollo della vettura in scadenza nel mese di maggio 2025 verrà sostenuta in via esclusiva dal Sig P_
13. Le parti danno atto che ogni altro bene mobile è giù stato oggetto di divisione. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti.
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed ai rapporti economici. - Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 P_
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15/10/1985 e nato a [...] il [...] P_
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO)
procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n. 45, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1912/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANZANI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOAVI SIMONE P_ C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/05/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati - come di fatto già vivono – avendo reciprocamente dato propria autorizzazione a tale cessata convivenza e al trasferimento della residenza della figli unitamente Per_1
a quella della madre;
2. La figlia minore resterà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
presso la madre secondo quanto indicato nel successivo punto 3.
3. Nell'immobile adibito a casa familiare e sito in (MO), di proprietà per 1/6 del Sig rimarrà P_
residenza di quest'ultimo, mentre la signor trasferirà altrove la propria residenza unitamente a Pt_1
quella della figlia nell'ambito delle province di Modena o Reggio Emilia senza necessità del consenso paterno. Qualsiasi ulteriore trasferimento della residenza della figlia dovrà essere previamente concordato.
4. Il padre, potrà vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, nel rispetto degli impegni Per_1
scolastici, ludici, sportivi, e ricreativi della figlia che entrambi i genitori dovranno supportare e favorire.
Il padre potrà comunque vedere e tenere con sé la figli n. 2 sere a settimana (indicativamente Per_1
martedì e giovedì) potendo tenerla anche per il pernottamento, qualora gli impegni scolastici e ricreativi d lo permettano. Il padre potrà poi tenere con sé la figlia a week end alternati dal sabato mattina Per_1
(dall' uscita della scuola) alla domenica sera. Gli orari saranno adeguati al periodo scolastico o estivo,
nel periodo scolastico dall'uscita di scuola, nel periodo estivo dalla mattina.
5. Per le festività, considerando le buone abitudini nella frequentazione della minore di entrambi i rami parentali finora, le parti concordano e si impegnano, tenendo ferma la ripartizione delle vacanze in modo equo, di alternare in ogni caso fra loro il giorno della Vigilia di Natale e Natale ed il giorno della
Pasqua e della Pasquetta. Per il prossimo periodo natalizio si stabilisce già che trascorrerà il Per_1
giorno della Vigilia di Natale dell'anno 2025 con il padre e il Natale con la madre così da poter di anno in anno alternare la giornata di frequentazione. Per le ferie estive il padre potrà trascorrere almeno 3 settimane di ferie con la figlia, continuative e non, da comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo per contemporanee ferie dei genitori si concorda che per il prossimo periodo estivo sarà data la priorità alla decisione della madre in modo da alternare di anno in anno tale possibilità ai genitori.
6. Le parti si impegnano a condividere quanto più possibile il giorno del compleanno della propria figlia mentre, in occasione dei singoli compleanni dei genitori, ognuno dei due potrà trascorrere con la minore la giornata di competenza
7. Le parti espressamente riconoscono e si impegnano a non ostacolare in alcun modo i rapporti tra parenti dal lato paterno e materno.
8. Considerando la tenera età di e la ferma volontà di entrambi i genitori di assicurarle una Per_1
crescita serena e equilibrata, gli stessi si impegnano ad inserire nella propria vita – e di riflesso in quella della minore – eventuali nuove compagne/compagni in modo assolutamente graduale e solo se trattasi di rapporti considerati oramai stabili.
9. Le parti concordano, anche in considerazione degli accordi futuri di spostamento della madre ed avendo tenuto in considerazione tale progetto prossimo, di stabilire fin d'ora – e per allora – la somma di € 400,00 come contributo mensile al mantenimento per la minore che il Sig verserà alla Sig.ra P_
, alla quale peraltro cederà comunque anche la metà dell'assegno unico famigliare in modo che Pt_1
la signora percepisca integralmente l'assegno unico famigliare. Tale somma sarà aggiornata annualmente in base agli indici ISTAT. Il versamento di tale importo partirà da quando la signora trasferirà la propria a residenza unitamente alla figlia.
10. Le parti decidono che le spese straordinarie saranno sostenute per il 60% dal padre e per il 40%
dalla madre secondo il Protocollo del Tribunale di Modena di seguito riportato, precisando già fin d'ora che pe sarà libera di scegliere la scuola superiore che più sarà conforme ai propri interessi, Per_1
Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il Tribunale di
Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e)
farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa scuole medie;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è
avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione 11. I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente, e comunque di rinunciare reciprocamente a qualsiasi richiesta di natura economica, anche solo a titolo di rimborso di spese sostenute nell'interesse dell'altro.
12. Il sig provvederà a intestare l'autovettura Dacia Duster tg FP 234 ZJ alla signor . Le P_ Pt_1
spese in necessarie o conseguenti al passaggio di proprietà graveranno in via esclusiva sulla Sig.r . Pt_1
La spesa per bollo della vettura in scadenza nel mese di maggio 2025 verrà sostenuta in via esclusiva dal Sig P_
13. Le parti danno atto che ogni altro bene mobile è giù stato oggetto di divisione. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le parti.
14. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla figlia ed ai rapporti economici. - Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 P_
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
15/10/1985 e nato a [...] il [...] P_
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla figlia ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FIORANO MODENESE (MO)
procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2009, atto n. 45, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale