Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3228 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Distaccata di Ischia
R.G.: 95152/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
Nella persona del Giudice Unico Dott. Achille Mazzuolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n° R.G. 95152/2012, avente ad oggetto proprietà, redatta nella forma semplificata, prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della Legge 69/2009
TRA
C.F.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 23/04/1929 e
, C.F.: nato a [...] il Parte_2 C.F._2
21/03/1933, rapp.ti e difesi dall'Avv.to Felice Pettorino, con studio in
Ischia, alla Via Venanzio Marone n. 6
ATTORI
CONTRO
, C.F.: , Controparte_1 C.F._3 Parte_3
C.F.: , ,
[...] C.F._4 Parte_4
Rgn°95152/2012 IL GIUDICE 1
(dr. Achille Mazzuolo)
C.F.: C.F.: C.F._5 Parte_5
, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Nicola e Paolo C.F._6
Indolfi, con studio in Napoli, alla Piazza Nicola Amore n. 6
CONVENUTI
FATTO
- Con atto di citazione, notificato in data 15/02/2012, i SIg.ri
[...]
e convenivano, innanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli, sez. Distaccata di Ischia, i SIg.ri , Controparte_1
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
per ivi sentir accogliere le seguenti domande: dichiarare che, per destinazione del padre di famiglia o in subordine, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, i cespiti attorei sono titolari di una servitù attiva a carico del fondo dei convenuti, avente quale contenuto la non osservanza della distanza legale prescritta dall'art. 889 c.c., con riferimento ai tubi ed ai serbatoi ubicati nel lastrico solaio ad ovest;
ordinare l'arretramento, a distanza legale, della pluviale installata dai convenuti e la eliminazione dell'illegittimo passaggio delle acque, da essa addotte, attraverso la proprietà attorea;
ordinare la demolizione e l'arretramento del corpo di fabbrica, edificato dai convenuti, a distanza irregolare dal confine attoreo;
il tutto con vittoria di spese legali;
tutto quanto relativo al compendio immobiliare, sito in Lacco Ameno, alla
Via Rosario, in Catasto p.lla 719, foglio 7 scheda 756/72 e 757/72.
- Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano l'accoglimento delle seguenti domande: “in limite litis” ritenere e dichiarare la litispendenza del presente giudizio con l'altro, pendente innanzi allo
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stesso Tribunale R.G. 79/2010; dichiarare la non integrità del contraddittorio per essere estromessi alcuni comproprietari dell'immobile; rigettare, comunque, la domanda perché infondata;
in subordine, accogliere l'eccezione di usucapione.
- Veniva espletata sia la prova testimoniale, e veniva depositata la
C.T.U.
- Il Giudice Unico depositava sentenza non definitiva n. 3119/2021, con la quale così provvedeva: “dispone la separazione della causa principale dalla domanda finalizzata ad accertare l'avvenuto acquisto per usucapione, del diritto di tenere i serbatoi e le tubazioni a distanza inferiore a quella legale;
rigetta la domanda di arretramento del corpo di fabbrica realizzato dai convenuti;
dispone la rimessione della causa nel ruolo come da separata ordinanza”.
- Con successiva ordinanza disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei SI.ri e fissava l'udienza Pt_6
all'08/11/21 per il prosieguo del giudizio.
- Il giudizio veniva poi interrotto e poi riassunto per la morte del SI.
; Parte_2
- Precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che il Giudice, con sentenza parziale n.
3119/2021, aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei SIg.ri , tale ordine è rimasto inevaso. La Pt_6
mancata integrazione del contraddittorio ha come conseguenza l'estinzione immediata del processo. Si osserva, infatti, che tale
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termine ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato (Cass. n. 22866/19 del 13/09/19). Sul punto gli attori nulla hanno provato. La domanda residua di usucapione dei serbatoi a distanza illegale, è stata definita, con sentenza della Suprema Corte n.
21827/2024, con cui rigettava la domanda. Orbene, tale sentenza ha formato un giudicato “sul fatto storico”, che non può essere oggetto di una nuova e diversa valutazione “ne bis in idem”, da parte di questo
Giudice (art. 2909 c.c.). Si osserva, infatti, che il giudicato si forma su tutti gli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili, ai fini della decisione, che si presentano come premessa indefettibile della pronunzia (Cass. 20692/13; Cass. 3434/11). Anche su questo punto, gli attori nulla hanno provato. L'accoglimento di tali eccezioni preliminari rendono inutile ogni valutazione nel merito, in quanto assorbenti su tutto il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, sez. Distaccata di Ischia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in proprio e quali eredi di , nei confronti Parte_1 Parte_2
di , , Controparte_1 Parte_3 Parte_4
e così provvede:
[...] Parte_5
1) Rigetta la domanda attrice, per i motivi esposti e, per l'effetto, dichiara estinto il giudizio relativo alla domanda di arretramento a distanza legale della pluviale e la eliminazione del passaggio dell'acqua da essa addotta attraverso la proprietà attorea;
2) Rigetta la domanda di usucapione, in quanto, essendosi formato già un giudicato, è inammissibile;
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3) Condanna gli attori al pagamento delle spese legali in favore dei convenuti e che vengono liquidate in € 150,00, per spese ed €
3000,00, per onorario, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori, se dovuti e spese di C.T.U.;
4) Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni, in quanto infondate.
Così deciso.
Ischia, 28/03/2025
Il Giudice
Achille Mazzuolo
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(dr. Achille Mazzuolo)