Art. 13.
Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le cooperative gia' costituite ai sensi dell' articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprieta' indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli e' assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.
La misura del contributo dello Stato da considerarsi nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui ai comuni precedenti sara' quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Alle cooperative a proprieta' indivisa che si trasformano in cooperative a proprieta' individuale avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 139 del testo unico suddetto".
Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , sono sostituiti dai seguenti:
"Le cooperative gia' costituite ai sensi dell' articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi, possono trasformarsi in cooperative a proprieta' individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprieta' indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli e' assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.
La misura del contributo dello Stato da considerarsi nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui ai comuni precedenti sara' quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Alle cooperative a proprieta' indivisa che si trasformano in cooperative a proprieta' individuale avvalendosi della facolta' prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 139 del testo unico suddetto".