CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 218 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( ) e ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in CA, presso lo studio dell'avv. Antonello Garau,
che li rappresenta e difende per procura speciale in margine all'atto di appello;
appellanti
contro
( , elettivamente domiciliato in CA, presso lo P_ C.F._3
studio dell'avv. Federica Frau, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in margine alla comparsa di costituzione in appello;
appellato – appellante incidentale
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di CA, in
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accoglimento delle interposto appello, in riforma parziale della sentenza numero
1033/2021 del 7.4.2021: a) In via principale: dichiarare tenuto, e così condannare,
l'appellato a partecipare, nella misura della metà delle spese, oltre interessi a decorrere
dal gennaio 2014 o da quell'altra data veriore - spese ammontanti, quale capitale e S.E.&
O., a complessivi € 15.008,00, come quantificato dal CTU in sede di ATP (iscritto al RAC
8094/2013) con la relazione peritale in atti datata 16.1.2014 – di risanamento e
ristrutturazione del piano di calpestio – soffitto dell'immobile insistente in CA, tra la
Via Giardini n. 97 e la Via San Giovanni n. 372 distinto al NCEU al f. 18, mappale 690, il
primo piano sub. 2 ed il piano terra sub. 1: il primo civico costituente l'ingresso del piano
primo di proprietà degli odierni appellanti, ed il secondo civico l'ingresso del piano terra
di proprietà dell'appellato; risanamento e ristrutturazione da effettuarsi con le modalità
e le tecniche precisate dal CT di parte convenuta con le osservazioni fornite dal CTU,
datate 29.6.2018 ed allegate alla relazione finale del CTU medesimo datata 23.7.2018, e
da quest'ultimo non opposte né sotto il profilo tecnico – costruttivo, né sotto quello
riferibile alle disposizioni dettate dall'Amministrazione Comunale di CA in evasione
alla pratica edilizia n. 32397.3 accesa e coltivata da parte convenuta medesima. Con
vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio;
b) In via di primo subordine:
dichiarare tenuto, condannato, l'appellato come in via principale, provvedere
all'eventuale mero accertamento delle partite di dare e avere tra le odierne parti, nascenti
dal medesimo rapporto avente ad oggetto il rifacimento del solaio del locale di proprietà
dell'appellato costituente pavimento dell'appartamento degli appellati;
e, quindi, alla
elisione automatica dei rispettivi crediti sino alla reciproca concorrenza. Vinte le spese e
competenze dei due gradi di giudizio;
c) In via di secondo subordine: ammettere le prove
orali dedotte da parte convenuta in prima cure, oggi appellante, con la comparsa di
costituzione e risposta datata 29.5.2015 e con la seconda memoria ex art. 183 cpc datata
11.9.2015; ed all'esito di esse prove, pronunciare la declaratoria e la condanna come in
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via principale, ovvero pronunciare la declaratoria, la condanna ed il provvedimento di
elisione delle rispettive partite di credito sino alla reciproca concorrenza, come in via di
primo subordine. Vinte le spese e competenze dei due gradi di giudizio;
d) In via di terzo
subordine: dichiarare il valore della controversia rientrare nello scaglione – previsto
dalla Tariffa Professionale DM 55/2014, tabelle 2 e 9 allegate a esso DM – da € 5.200,01
a € 26.000,00 e, per l'effetto indicare il relativo importo di ciascuna fase, sia per il
procedimento di ATP sia per il primo grado di merito di cui alla sentenza gravata;
quindi,
pure dichiarata la soccombenza reciproca, sempre in primo grado, tra le odierne parti,
compensare per la metà, o in quella proporzione veriore ritenuta di giustizia, le spese
processuali dello stesso grado. Vinte le spese e competenze del grado di appello”.
Nell'interesse della parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta
ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione in via preliminare dichiarare
l'inammissibilità delle domande proposte in via principale e in via di primo subordine
dagli appellanti in quanto domande nuove, e/o l'inammissibilità della avversa
impugnazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 345 e 348 bis cpc, per i motivi di
cui in espositiva;
nel merito, rigettare l'avversa impugnazione, e tutte le domande ivi
proposte, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'impugnata
sentenza del Tribunale di CA n. 1033/2021 del 07.04.2021 relativamente ai capi 1),
3), 4) e 5) del dispositivo. In via incidentale, in parziale riforma dell'appellata sentenza
del Tribunale di CA n. 1033/2021 del 07.04.2021 e relativamente al capo 2) del
dispositivo, condannare i Signori e al risarcimento in favore dell'attore di Pt_1 Pt_2
tutti i danni da lui subiti in conseguenza della esecuzione non a regola d'arte da parte
degli stessi appellanti dei lavori di ristrutturazione del solaio/piano di calpestio e dello
scarico, sia per il mancato e ritardato utilizzo dell'immobile di sua proprietà, sia per il
rimborso di tutte le spese, finora da lui sostenute relative anche al procedimento per
accertamento tecnico, ed al rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni amministrative,
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nella misura da determinarsi in corso di causa, secondo quanto indicato dal CTU Ing.
ed eventualmente anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione Per_1
monetaria; in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio”.
Fatti di causa
, premettendo di essere proprietario dell'immobile sito in CA, via San P_
Giovanni n. 372, piano terra, distinto al foglio 18, mappale 690, subalterno 1, acquistato per l'esercizio di attività commerciale, convenne in giudizio, nell'anno 2015, davanti al
Tribunale di CA e , proprietari dell'appartamento Parte_1 Parte_2
soprastante con ingresso dalla via Giardini n. 97. Espose di avere ottenuto in data 7.9.2012
dal Comune di CA l'autorizzazione edilizia n. 160/2012/A per il cambio di destinazione d'uso da residenziale a commerciale del proprio immobile e di avere avviato,
in data 15 maggio 2013, i lavori di ristrutturazione dello stesso.
L'attore dedusse che, durante la fase iniziale dei lavori, era emerso il grave deterioramento del solaio divisorio tra il proprio immobile e l'unità sovrastante di proprietà dei convenuti,
già oggetto di intervento edilizio nel 1999 da parte di questi ultimi e, con l'ausilio di un proprio tecnico, rilevò l'inadeguatezza e i vizi delle opere realizzate nel 1999, tali da rendere necessaria l'immediata sospensione dei lavori il 3 giugno 2013 e la puntellatura della struttura. Instaurò, pertanto, davanti al Tribunale di CA un procedimento per accertamento tecnico preventivo (distinto al R.G. n. 8094/2013), all'esito del quale il consulente tecnico d'ufficio accertò l'esistenza di gravi vizi sul solaio, tali da concretizzare un danno per la staticità dell'edificio e individuò la causa nell'esecuzione non conforme a regola d'arte delle opere di ristrutturazione del solaio e dello scarico da parte dei convenuti,
indicando gli interventi tecnici necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità dell'immobile.
Poiché, nonostante i solleciti, i convenuti non provvidero all'esecuzione delle opere di ripristino, chiese al Tribunale di condannarli all'adempimento, a loro cura P_
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e spese, delle opere indicate dal CTU, nonché al risarcimento dei danni subiti per il ritardato o impedito utilizzo del proprio immobile e per le spese affrontate.
Si costituirono tempestivamente in giudizio i convenuti e , i quali Pt_1 Pt_2
contestarono le domande attoree e ne invocarono il rigetto e, in via riconvenzionale,
domandarono la condanna dell'attore a partecipare nella misura della metà alle spese di risanamento e/o ristrutturazione del solaio, in forza dell'art. 1125 c.c., essendo il piano di calpestio-soffitto bene comune tra le due unità. Dedussero di avere acquistato l'immobile al primo piano, con accesso da via Giardini n. 97, e di avere presentato nel 1999 un progetto di restauro e risanamento approvato dall'Amministrazione comunale in data 6 luglio 2000,
con rilascio dell'autorizzazione edilizia n. 778/00A. Affermarono di avere sostenuto integralmente i costi dell'intervento, compresi quelli relativi alla quota del solaio spettante al proprietario del piano inferiore, al tempo non identificabile, sicché i lavori di ripristino individuati in sede di a.t.p. si sarebbero dovuti eseguire a spese di entrambe le parti.
La causa fu istruita mediante produzioni documentali, acquisizione della c.t.u. resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d'ufficio integrativa e fu decisa con sentenza n. 1033/2021 del 7.4.2021 con la quale il Tribunale
rigettò la domanda riconvenzionale dei convenuti volta all'applicazione dell'art. 1125 c.c.
e li condannò, in solido, all'esecuzione a loro spese delle opere di risanamento del solaio secondo la relazione del CTU resa in sede di accertamento tecnico preventivo;
rigettò la domanda di risarcimento del danno formulata dal e condannò i convenuti al P_
pagamento in favore dell'attore delle spese processuali sia per la fase di merito che per il procedimento di istruzione preventiva.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto tempestivo appello e Parte_1
chiedendone la parziale riforma sulla base, in sostanza, di sette motivi, volti Parte_2
nel loro complesso a porre anche a carico del l'obbligo di procedere ai lavori di P_
ripristino e a sostenerne in parte le spese, nonché ad individuare le modalità dei predetti
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lavori conformemente a quanto proposto dal consulente della parte appellante e non dal consulente tecnico d'ufficio e, infine, ad una diversa regolazione delle spese processuali,
sia in punto di determinazione del valore della causa, sia in punto di ripartizione tra le parti del giudizio.
Si è tempestivamente costituito in giudizio per resistere all'impugnazione e P_
invocarne l'integrale rigetto. Inoltre, esso ha proposto tempestivo appello incidentale avverso la sentenza, formulando un unico motivo volto ad ottenerne la parziale riforma nella parte in cui è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per la mancata utilizzazione dell'immobile.
Nel corso del giudizio di secondo grado gli appellanti hanno prodotto copia dell'atto pubblico di compravendita in data 8.9.2021 con il quale ha alienato a terzi P_
l'immobile per cui è causa e su tali basi hanno domandato che la Corte volesse valutare la cessazione della materia del contendere. A tale conclusione si è opposto l'appellato evidenziando la permanenza del proprio interesse ad ottenere la conferma della sentenza impugnata e la condanna dei coniugi ad eseguire i lavori di ripristino del Parte_3
solaio, oltre alla conferma delle altre statuizioni, nonché la riforma della sentenza nella parte in cui non è stato riconosciuto in proprio favore il risarcimento del danno.
La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione sulle spese processuali, e senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
Preliminarmente occorre affrontare la questione se l'alienazione, da parte del , P_
dell'immobile interessato dai danni per cui è causa dopo l'ottenimento della sentenza di primo grado e successivamente alla instaurazione del presente giudizio di appello, possa costituire una ipotesi di cessazione della materia del contendere in ordine alla condanna
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all'esecuzione dei lavori di ripristino del solaio, come ritengono gli appellanti, ovvero costituisca circostanza che non riverbera alcun effetto nel presente giudizio, come ritiene,
invece, l'appellato.
Ritiene questa Corte che la materia del contendere non sia cessata e che permanga in capo al il diritto a pretendere il risarcimento dei danni provocati al proprio immobile, P_
allorquando appunto egli ne era proprietario, anche nella forma – come nel caso di specie
– del risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.
Ciò in quanto il diritto al risarcimento dei danni provocati ad un immobile, per giurisprudenza costante, non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, bensì è un diritto personale di credito che sorge in capo al soggetto che, al momento dell'evento dannoso ne era il proprietario e che ha subito, quindi, la diminuzione patrimoniale provocata dai danni subiti dall'immobile. In tal senso si richiama il principio per cui: “il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un
accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con
la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi,
essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa
diminuzione patrimoniale” (cfr. Cass. civ. n. 15744/2009). Tale principio è stato ribadito successivamente e ulteriormente precisato nel senso che: “ne consegue che il relativo
credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio,
ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260
cod. civ. (cfr. Cass. civ. ord. n. 24146/2014) ed è stato anche affermato dalla Suprema
Corte nella sua più autorevole composizione: “il diritto al risarcimento dei danni subiti da
un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e,
configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue
quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (cfr. Cass.
civ. S.U. n. 2951/2016).
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Tale principio non è intaccato nemmeno nell'ipotesi, quale la presente, in cui il risarcimento si sostanzi nella condanna all'adempimento di un obbligo di fare in capo al soggetto danneggiante giacché il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di condanna qui impugnata e sul punto mai sospesa, si è regolarmente formato in capo al soggetto legittimato, ossia il proprietario del bene al momento dell'emergere dei danni, il quale non perde la legittimazione a porre in esecuzione il titolo per la successiva alienazione o perdita del diritto di proprietà. La Suprema Corte ha, infatti, recentemente chiarito che: “il soggetto
condannato ad un "facere" mediante esecuzione di determinate opere su un immobile
ceduto ad altri non perde, in conseguenza del trasferimento del bene, la legittimazione
passiva all'azione esecutiva ai sensi degli artt. 2909 c.c., 474 e 475 c.p.c., potendo la
successione a titolo particolare avere incidenza nel processo esecutivo soltanto a seguito
di una iniziativa del nuovo titolare del diritto, poiché a quest'ultimo è consentito di
interloquire sulle modalità dell'esecuzione, ferma restando la validità e l'efficacia del
precetto intimato al dante causa” (cfr. Cass. civ. ord. 30929/2018; principio ribadito anche in caso di successiva acquisizione in via amministrativa del bene da parte della P.A. da
Cass. civ. ord. n. 35873/2022, peraltro proprio in fattispecie, di risarcimento per inadempimento contrattuale, del tutto assimilabile alla presente, in cui viene in rilievo un risarcimento per responsabilità extracontrattuale).
Così chiarito che non è cessata tra le parti la materia del contendere è possibile scrutinare i motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza del Tribunale di CA.
Quanto ai motivi dell'appello principale si deve, tuttavia, evidenziare come gli stessi non siano facilmente ed agilmente enucleabili atteso il carattere totalmente discorsivo dell'atto di citazione in appello e la non organicità dell'esposizione, sicché gli stessi sono autonomamente individuati e numerati da questa Corte in base al tenore complessivo dell'impugnazione ed indipendentemente dalla numerazione dei paragrafi effettuata dagli appellanti.
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Con un primo motivo si lamenta l'erronea ricostruzione in sentenza delle conclusioni formulate in primo grado.
Gli appellanti lamentano che il giudice di prime cure abbia riportato in sentenza le conclusioni originariamente formulate con la comparsa di costituzione e risposta, non del tutto corrispondenti a quelle effettivamente precisate all'esito del processo in sede di precisazione delle conclusioni, omettendo in particolare di riportare le richieste formulate in via principale, tra le quali quella di disporre l'esecuzione dei lavori secondo quanto indicato dal proprio consulente di parte e non dal CTU, e in via subordinata, tra cui la richiesta, in presenza di accertamento di reciproche partite di dare - avere, di applicazione delle regole in materia di compensazione impropria, nonché di ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse.
Con un secondo motivo si lamenta l'insufficienza della motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la partecipazione del alle spese di P_
ripristino del solaio al 50%.
Secondo gli appellanti, infatti, il giudice di primo grado, nel motivare sulla non applicabilità al caso di specie dell'art. 1125 c.c., invece applicabile, avrebbe trascurato di valutare adeguatamente elementi probatori rilevanti, tra cui la relazione dell'ing. del Per_2
1999, in forza della quale i coniugi – avevano intrapreso i lavori di Pt_1 Pt_2
ristrutturazione anche del pavimento del proprio appartamento che risultava ammalorato.
Con un terzo motivo si è lamentata l'errata adesione alle conclusioni rese dal CTU
nominato sia in sede di a.t.p., che successivamente in corso di causa, senza adeguata valutazione critica.
Il Tribunale, infatti, avrebbe aderito alle conclusioni del CTU senza considerare le osservazioni tecniche del consulente di parte appellante, che proponevano modalità
alternative di esecuzione dei lavori, non contestate dal CTU né sotto il profilo tecnico né
sotto quello normativo. Inoltre, il giudice non aveva adeguatamente valutato la
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responsabilità dell'attore per gli interventi eseguiti nel proprio immobile, segnatamente uno scavo per abbassare il livello del pavimento, che avrebbe contribuito al degrado strutturale riscontrato dall'Ausiliario e non avrebbe, infine, adeguatamente soppesato due documenti sottoscritti dal con i quali egli aveva manifestato il proprio consenso allo P_
svolgimento dei lavori secondo le modalità proposte dai coniugi Parte_4
Con un quarto motivo si lamenta l'omessa pronuncia sulla domanda di compensazione impropria tra i crediti vantati dal e quelli da essi stessi vantati nei confronti del P_
, in forza della quale si sarebbe dovuta verificare una compensazione automatica dei P_
rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, trattandosi di obbligazioni scaturenti da un unico rapporto.
Con un quinto motivo si lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado, volte a dimostrare la collaborazione e la buona fede da sempre manifestate dagli odierni appellanti con l'amministrazione comunale per l'esecuzione dei lavori derivanti dalle pratiche edilizie avviate, anche all'esito del procedimento per a.t.p.
Tali motivi, che devono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono manifestamente infondati.
Quanto all'applicabilità o meno alla fattispecie concreta qui in esame del criterio di riparto delle spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai stabilito dall'art. 1125 c.c., ossia la suddivisione in parti uguali tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti, occorre,
in primo luogo, richiamare i consolidati principi di diritto, elaborati dalla Suprema Corte.
Essa ha costantemente affermato il principio per cui: “in tema di condominio di edifici, la
ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai secondo i criteri dell'art. 1125 cod. civ., riguarda le ipotesi in cui la necessità delle
riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia
ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il
risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati” (cfr. Cass. civ. n.
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3568/1999). Ed è stato, altresì, ulteriormente precisato che: “il condomino del piano
sottostante che agisce nei confronti del condomino del piano di sopra per il risarcimento
dei danni al suo solaio deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che essi dipendono
da fatti imputabili a quest'ultimo, altrimenti dovendosi ripartire in parti uguali le spese
per la riparazione di esso, ai sensi dell'arte. 1125 cod. ci., per la presunzione assoluta di
comunione tra loro del solaio, da cui deriva altresì l' inapplicabilità' dell'art. 2051 cod.
civ. diretta a tutelare i terzi danneggiati dalle cose che altri hanno in custodia, non i
comunisti tra loro” (cfr. Cass. civ. n. 6398/1999; Cass. civ. n. 12617/2001).
Facendo applicazione di tali principi alla vicenda in esame, si deve evidenziare come l'accertamento tecnico preventivo abbia consentito di accertare che: a) il solaio divisorio esistente tra le proprietà del e dei coniugi – era stato realizzato P_ Pt_1 Pt_2
autonomamente dai coniugi intorno all'anno 1999, in sostituzione del precedente Pt_1
solaio in legno;
b) la realizzazione del solaio non è avvenuta a regola d'arte sotto plurimi profili atteso che: le travi e la lamiera grecata utilizzate non sono state protette da fenomeni di corrosione, tanto che essi si sono verificati in maniera significativa, in particolare per le travi, in talune delle quali sono addirittura presenti dei fori;
le travi sono state appoggiate direttamente nelle murature perimetrali e nei setti divisori, senza sostegni quali piastre e architravi, sicché essere non riescono a distribuire uniformemente il peso nelle murature sottostanti e i setti divisori presentano problemi di staticità; c) si è altresì rilevata la realizzazione da parte dei coniugi dello scarico fognario con materiale inidoneo che Pt_1
provoca percolazione di liquami nella muratura portante, con ciò danneggiandola e indebolendola.
E' emerso, pertanto, senza che sugli accertamenti compiuti vi siano mai state contestazioni di sorta, che il riscontrato ammaloramento del solaio, causa anche di un danno statico all'edificio, sia conseguenza immediata e diretta dei lavori di rifacimento del solaio eseguiti in autonomia, e contro le regole dell'arte, dai coniugi sicché solo su di essi, Pt_1
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conformemente alla regola generale codificata all'art. 2043 c.c., grava l'obbligo di risarcire il danno provocato al proprietario del piano inferiore che, nel caso di specie, si è sostanziato nella richiesta di risarcimento in forma specifica da eseguirsi attraverso l'esecuzione, a cura e spese dei danneggianti, dei lavori di ricostruzione analiticamente indicati nella consulenza tecnica d'ufficio eseguita in sede di a.t.p.
Non sussiste alcuno spazio, pertanto, nella presente vicenda per l'applicazione dell'art. 1125 c.c. Al riguardo giova, inoltre, precisare che la domanda riconvenzionale promossa dai coniugi in primo grado e volta ad ottenere una pronuncia di condanna Pt_3 Pt_2
del a partecipare per il 50% ai lavori di rifacimento del solaio è limitata chiaramente P_
ai lavori indicati nella consulenza tecnica d'ufficio redatta in sede di a.t.p. (cfr. comparsa di costituzione in primo grado, pagg. 14 e 15), sicché non ha alcun rilievo indagare se nel
1999 il solaio preesistente in legno dovesse necessariamente essere ricostruito (nel qual caso con onere gravante sui proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti ai sensi dell'art. 1125 c.c.), tanto più ove si consideri che: - il rifacimento non a regola d'arte del solaio nel
1999 da parte dei coniugi assurge a causa sopravvenuta dei danni, escludente il Pt_1
rapporto di causalità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.; - alla data di rifacimento del solaio da parte dei il non era proprietario dell'immobile (lo ha acquistato nel 2009); Pt_1 P_
- in ogni caso, come anche ritenuto dal Tribunale, non è stata data prova delle condizioni effettive del precedente solaio (il fatto che il tecnico che ha curato la ristrutturazione dell'appartamento dei coniugi si fosse espresso per la necessità di rifacimento di per Pt_1
sé non costituisce da solo elemento probatorio sufficiente).
Da quanto sopra esposto discende anche l'inconferenza di qualsivoglia questione attinente alla compensazione impropria: non sussistono, infatti, crediti dei coniugi – Pt_1 Pt_2
nei confronti del . In ogni caso è anche opportuno evidenziare in astratto che la P_
compensazione tra credito risarcitorio per illecito extracontrattuale (quale quello conseguente al danno provocato all'immobile) e credito ex art. 1125 c.c. per la
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partecipazione alle spese di manutenzione o rifacimento del solaio da parte del proprietario dell'altro piano costituirebbe una forma di compensazione propria, essendo i titoli dei rispettivi crediti originati da rapporti del tutto diversi (il fatto illecito da un lato e la qualità
di condomino, proprietario del piano interessato, dall'altro), sicché tale eccezione si sarebbe dovuta considerare inammissibile perché tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni.
Non si ravvisano, inoltre, errori da parte del Tribunale nella lettura delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo in ordine all'individuazione della causa del danno statico e del danno al solaio: essa, come sopra si è già affermato, è riconducibile esclusivamente ai lavori di rifacimento del solaio eseguiti dai coniugi – e non Pt_1 Pt_2
già, come invece ritenuto dagli appellanti, dagli scavi eseguiti dal nel pavimento al P_
fine di raggiungere una altezza interna dell'immobile pari a 3 metri e dall'asserita assenza nel controsoffitto preesistente, demolito dal nell'ambito dei propri lavori di P_
ristrutturazione, di adeguate prese d'aria che avrebbero contribuito alla corrosione delle travi e della lamiera grecata.
Su tali questioni è sufficiente evidenziare che: - il CTU mai e in nessun passaggio della propria relazione riconduce un qualche danno, nemmeno quello statico, agli scavi nel piano di calpestio ed anzi spiega che essi sono risultati piuttosto agevoli in quanto il piano di calpestio era formato da terreno friabile e verosimilmente di riporto (cfr. c.t.u. dell'a.t.p.,
paragrafo 3 a pag. 8 ); - l'eventuale assenza nel precedente controsoffitto di un adeguato sistema di areazione, che avrebbe a dire degli appellanti, consentito di evitare o rallentare l'ammaloramento delle travi, costituiva circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di loro valutazione al momento di decidere il tipo di intervento da eseguire sul solaio in occasione dei lavori da essi effettuati autonomamente nel 1999, sicché non vi è spazio per ritenere la sussistenza di alcuna concausa imputabile al nella determinazione dei P_
danni. Peraltro, su tale questione, la consulenza in atti non ipotizza nemmeno che il
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preesistente controsoffitto possa avere concausato gli asseriti danni, né su tale questione furono mosse osservazioni dal consulente di parte odierna appellante.
Non si ravvisano nemmeno errori od omissioni del Tribunale nell'aver condannato gli odierni appellanti ad eseguire i lavori di rifacimento del solaio secondo quanto analiticamente indicato dal CTU nella propria relazione in sede di a.t.p. e non, invece,
secondo quanto richiesto dal proprio consulente di parte, che avrebbe individuato soluzioni comunque tecnicamente valide. Sul punto è sufficiente constatare come il CTU, lungi dal condividere appieno le soluzioni proposte dal consulente dei coniugi abbia Pt_1
evidenziato come le lavorazioni da quest'ultimo proposte - che in sostanza prevedevano,
anziché la sostituzione di tutte le travi e la realizzazione di sostegni ed architravi, il trattamento in loco delle travi ammalorate e rafforzamenti della muratura ove montare le piastre di appoggio delle sole travi sostituite – fossero maggiormente onerose in quanto si sarebbero dovute eseguire in cantiere, con integrale rimozione e rimontaggio delle travi, e come l'esito non sarebbe stato certo equivalente al risultato ottimale che si sarebbe ottenuto con la integrale sostituzione delle travi (cfr. controdeduzioni del c.t.u. nella perizia redatta in sede di a.t.p., pag. 10 e controdeduzioni del c.t.u. nella perizia integrativa svolta in corso di causa, pag. 16, in cui si specifica che le lavorazioni proposte dal consulente di parte
– sarebbero potute andare bene solo in presenza di accordo conciliativo in tal Pt_1 Pt_2
senso delle parti, poi non raggiunto). In sostanza, il Tribunale ha, con valutazione condivisa da questa Corte, valorizzato e apprezzato le soluzioni proposte dal CTU e le ha considerate migliori e più idonee al rifacimento corretto del solaio rispetto alle soluzioni proposte dal consulente della parte odierna appellante, la quale, peraltro, non ha nemmeno adeguatamente illustrato le ragioni per le quali le soluzioni proposte dal proprio tecnico sarebbero state migliori di quelle proposte dal CTU, confutando le risposte da esso date all'esito del contraddittorio peritale.
In tale contesto, in cui sussiste la piena responsabilità degli odierni appellanti per i danni
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causati all'immobile di proprietà del e in cui grava su di essi l'obbligazione P_
risarcitoria da fatto illecito, da eseguirsi in forma specifica con l'esecuzione dei lavori analiticamente indicati nella relazione di consulenza tecnica eseguita in via preventiva,
risulta del tutto superflua la prova orale dedotta dai convenuti in primo grado,
correttamente non ammessa dal Tribunale, in quanto volta a dimostrare la “massima
collaborazione” dei convenuti con l'attore fin dal primo profilarsi della P_
controversia: ciò che conta, infatti, è che in concreto i coniugi – Tro'ia avrebbero Pt_1
dovuto farsi carico di eseguire i lavori esattamente descritti dal CTU, senza tergiversare con soluzioni alternative e senza addurre problematiche di sorta e che ciò, pacificamente,
non è stato fatto, tanto che si è giunti ad una condanna da parte del Tribunale all'esecuzione dei lavori.
Prima di procedere all'esame degli ulteriori motivi di impugnazione proposti dagli appellanti principali, attinenti alla ripartizione e quantificazione delle spese processuali, è
necessario vagliare l'unico motivo di appello incidentale proposto dal e volto ad P_
ottenere la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda risarcitoria per il mancato utilizzo dell'immobile conseguente all'emergere dei danni sussistenti nel solaio. Ciò in quanto una eventuale parziale riforma della sentenza di primo grado implicherebbe la necessità per la Corte di procedere in autonomia ad una nuova e complessiva statuizione sulle spese del doppio grado, con conseguente assorbimento delle censure proposte dagli appellanti principali sulla liquidazione delle spese effettuata dal
Tribunale (cfr. in arg. Cass. civ. ord. n. 9064/2018).
Il motivo di appello incidentale è infondato.
Il , che aveva acquistato l'immobile per cui è causa già nel 2009, ha intrapreso i P_
lavori di ristrutturazione per mutarne la destinazione d'uso, da abitazione a locale commerciale, nell'anno 2013 e ha allegato in causa di voler destinare l'immobile a strumento per l'esercizio della propria attività commerciale, di agenzia funebre, già
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ordinariamente svolta in locali vicini a quello qui in rilievo (cfr. atto di appello, pag. 16 e atto di citazione pag. 1 e pag. 4, III capoverso). In particolare, ha allegato di voler utilizzare tale locale quale mero deposito per casse e attrezzature (cfr. atto di citazione pag. 4).
Ebbene nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, è mancata del tutto la prova in giudizio dell'inutilizzabilità a tali fini dell'immobile: una volta puntellato e messo in sicurezza il solaio, circostanza questa pacifica, nulla ostava comunque all'utilizzo del bene come mero deposito per casse e attrezzi, giacché l'attività con il pubblico si svolgeva in altro locale ove già in precedenza il aveva posto la propria agenzia P_
funebre. Sul punto, peraltro, non consta alcuna dichiarazione di inagibilità da parte dell'amministrazione competente, tanto che, a quanto consta, i coniugi – Pt_1 Pt_2
hanno continuato ad abitare nel piano sovrastante;
è mancata, altresì, la prova delle ripercussioni economiche eventualmente subite dal quale conseguenza immediata e P_
diretta del mancato pieno godimento quale deposito di casse e attrezzi del proprio locale.
In tale contesto, pertanto, non vi è alcuno spazio per una liquidazione in via equitativa del danno conformemente al principio per cui: “la liquidazione equitativa del danno
patrimoniale, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., richiede comunque la prova, anche
presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi
è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale. Occorre pertanto che dagli atti
risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera
patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano in un pregiudizio economicamente
valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia
invece - anche semplicemente in considerazione dell'"id quod plerumque accidit" -
connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità
(cfr. Cass. civ. n. 17677/2009).
Peraltro, proprio la vendita dell'immobile all'inizio del giudizio di appello ne ha dimostrato la commerciabilità e il perdurante valore economico.
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Inconferente è, infine, l'argomentazione in ordine all'applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2051 e 2053 c.c., atteso che essi non trovano applicazione allorquando il danno provenga da porzione di cosa in comproprietà tra le parti litiganti (cfr. Cass. civ. n.
6398/1999 e n. 12617/2001, già citate).
Con un sesto e un settimo motivo gli appellanti si dolgono dell'erronea statuizione sulle spese effettuata dal Tribunale, il quale non avrebbe tenuto conto del fatto che in corso di causa essi avevano accettato una proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., rifiutata invece dal (sesto motivo); né era corretta P_
l'applicazione dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile, laddove si sarebbe dovuto avere riguardo allo scaglione per le cause di valore fino a euro 26.000,00
giacché il costo dei lavori di ripristino del solaio era stato quantificato dal CTU in una somma poco superiore agli euro 15.000,00; né, infine, era corretta la decisione di porre le spese processuali totalmente a carico dei coniugi – , giacché vi era stato anche Pt_1 Pt_2
il rigetto della domanda risarcitoria del volta ad ottenere ristoro per l'asserito P_
mancato utilizzo dell'immobile e, pertanto, si era verificata una reciproca soccombenza che avrebbe di per sé dovuto comportare una compensazione, totale o parziale, delle spese di lite (settimo motivo).
Il sesto motivo è infondato.
Con ordinanza del 19.3.2020 il giudice istruttore aveva formulato alle parti la seguente proposta transattiva ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: partecipazione del Garau alle spese di ricostruzione del solaio per il 25%, risarcimento dei danni da versarsi dai convenuti quantificato in euro 2.500,00 oltre alle spese processuali da liquidarsi nel minimo. Tale
proposta non è stata accettata dal , mentre era stata accettata dagli odierni appellanti. P_
Ebbene, avendo l'esito finale del giudizio comportato un accoglimento pieno della richiesta di condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori a propria ed esclusiva cura e spese, con consequenziale rigetto della domanda riconvenzionale volta alla partecipazione
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del alle spese dei lavori per il 50% e con rigetto della domanda risarcitoria per P_
mancato utilizzo del bene, non si è in alcun modo verificato il presupposto di cui all'art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c. per ritenere ingiustificato l'accoglimento della proposta da parte del , non risultando una identità tra l'esito finale della lite e la P_
proposta (in sostanza il ha ottenuto un maggior ristoro dalla sentenza rispetto alla P_
proposta - si consideri che seppur integralmente rigettata la domanda risarcitoria, il danno nella proposta era stato quantificato in appena euro 2.500,00 somma di gran lunga in inferiore alla partecipazione per il 25% ai lavori di rifacimento del solaio); né la successiva proposta dei convenuti di farsi carico di tutti i lavori ma con compensazione integrale delle spese di lite era per l'attore vantaggiosa, avendo all'esito egli ottenuto il ristoro delle spese di e del giudizio di primo grado. CP_2
Il settimo motivo, invece, è fondato nei limiti di seguito indicati.
Mentre il valore della causa nel suo complesso è indubbiamente indeterminabile, giacché
l'attore ha proposto una domanda volta ad ottenere non solo la condanna ad eseguire specifiche opere di risanamento del solaio e dello scarico, poi quantificate dal CTU in euro
15.000,00, ma anche una domanda risarcitoria per mancato utilizzo dell'immobile da determinarsi in causa, sussistevano, invece, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale,
i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per addivenire ad una parziale compensazione delle spese attesa la reciproca soccombenza delle parti: se l'attore ha ottenuto la condanna dei convenuti all'esecuzione dei lavori previsti in sede di a.t.p. e il rigetto della domanda riconvenzionale da essi proposta;
i convenuti hanno ottenuto il rigetto integrale della domanda risarcitoria per mancato utilizzo dell'immobile.
Quanto alla misura di detta parziale compensazione, questa Corte ritiene di individuarla nella misura di 1/3 essendo prevalente la soccombenza dei convenuti atteso il maggior
'peso' della condanna all'esecuzione effettiva dei lavori rispetto a quella risarcitoria pura,
sia quanto a utilità e a ristoro effettivo per il danneggiato, sia in ordine alle questioni
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giuridiche correlate alla prima domanda, su cui si innestava anche la domanda riconvenzionale, rispetto alla seconda. Si devono, pertanto, liquidare nuovamente le spese del giudizio di primo grado, ferme le spese di a.t.p. e di c.t.u. a carico dei coniugi – Pt_1
, facendo applicazione della compensazione di 1/3, con la precisazione che non è Pt_2
stato contestato l'utilizzo dei valori medi da parte del giudice per lo scaglione di valore indeterminabile, né è stata censurata la statuizione sulle spese per non aver tenuto conto della bassa complessità della causa nel suo complesso.
Quanto alla liquidazione delle spese nel presente giudizio di appello, su cui questa Corte
può decidere senza i limiti dati dai motivi impugnazione della pronuncia di primo grado,
esse, attesa la reciproca soccombenza data dal rigetto di ben sei dei sette motivi di impugnazione proposti dagli appellanti e dal rigetto dell'appello incidentale, possono pure essere compensate nella misura di 1/3 e per i restanti 2/3 devono essere poste a carico degli appellanti, in quanto prevalentemente soccombenti. La liquidazione è effettuata in dispositivo facendo applicazione del d.m. 55/2014, cause di valore indeterminabile,
tenendo conto della bassa complessità della causa e parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, mentre la fase istruttoria non ha avuto luogo.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, mentre l'accoglimento, seppur in minima parte, dell'impugnazione principale impedisce l'applicazione della disposizione citata agli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di CA n. 1033/2021 del 7.4.2021, che nel resto
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conferma: compensa per 1/3 le spese processuali e pone a carico dei convenuti in primo grado, in solido fra loro, i restanti 2/3 che si liquidano in euro 6.895,33 per compensi, oltre spese esenti, spese generali e accessori di legge;
- rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la predetta sentenza;
P_
- compensa per 1/3 le spese processuali del presente grado e condanna gli appellanti, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellato, dei restanti 2/3 che si liquidano in euro 3.474,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in CA, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Spanu
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