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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. iscritto al n. 4369 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente a
OGGETTO: risarcimento danni da emotrasfusioni e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Aversa alla Via Salvo D'Acquisto n. 156 presso l'avv. Angela Coronella (CF: C.F._2
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti allegata all'atto in riassunzione depositato
[...]
telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa.
APPELLANTE/ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
(CF. , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._3
via Diaz n. 11
APPELLATO/CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di giudice di rinvio in appello,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere a seguito di rinvio:
1. confermare,
accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione dei danni tutti patiti da Controparte_1
pagina 1 di 13 ;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del legale rappresentante Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, all'integrale risarcimento in favore di per tutti i danni morali, Parte_1
biologici e patrimoniali da egli subiti per i gravissimi danni irreversibili causati dalla trasfusione avvenuta presso il complesso ospedaliero A. Cardarelli di Napoli nella somma che risulterà dall'applicazione del 15% di danno biologico (Tabelle Tribunale di Milano 2024) oltre a personalizzazione del 40%, così come da principio di diritto stabilito dalla Suprema Corte, in relazione al punto dell'età da assumere come parametro del danno biologico che, a giudizio di questa difesa, atteso che al momento del contagio l'istante era ospedalizzato a causa di un grave trauma e che quindi i sintomi nella fase acuta della epatite C potevano essere confusi con i sintomi derivanti dallo stato di malessere dovuto al trauma subito (la scienza medica afferma che l'incubazione del virus dell'epatite C dura da 2 a 6 settimane ed i sintomi iniziali acuti possono essere con altre malattie tipo l'influenza, e poi rientrare, e diventare lievi e lungolatenti), dovrebbe essere l'età di 17 anni, e quindi la quantificazione del danno dovrebbe essere di € 58.058,00 (15% danno non patrimoniale tabelle Milano 2024) +
€ 23.223,00 (personalizzazione del 40%) per un totale di € 81.281,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali, in ogni caso entro il limite di € 260.000,00. Con vittoria di spese, diritti, onorario, Iva, CPA e spese generali di studio sui diritti ed onorari, di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente, da distrarsi al procuratore antistatario avv. Angela Coronella”.
PER L'APPELLATO (si riportano quelle di cui alla comparsa di risposta stante il mancato deposito di ulteriori scritti difensivi): “Piaccia alla Corte d'Appello adita, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, liquidare il danno con decorrenza dal marzo 2010 e senza alcuna personalizzazione”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata in data 17.04.2013 ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli il e l' chiedendo la loro condanna al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni conseguenti al contagio con virus HCV da lui contratto per effetto di tre trasfusioni con sangue infetto praticategli l'11, il 15 ed il 18.04.1986 presso l'ospedale A. Cardarelli nel corso di un ricovero determinato da incidente stradale in cui era rimasto coinvolto.
A sostegno della domanda l'istante ha dedotto che nell'anno 2008 gli veniva diagnosticata un'epatopatia
HCV correlata e di aver presentato, in data 08.03.2010, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 la quale veniva respinta dalla Commissione Medica Ospedaliera
pagina 2 di 13 competente, pur avendo la stessa affermato l'ammissibilità del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1986 e l'infezione da HCV.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che un Controparte_1
proprio illecito omissivo colposo, consistente nella mancata vigilanza sulla sicurezza del sangue nell'osservanza dei propri doveri istituzionali, poteva essere ravvisata solo a partire dall'anno 1989 quando venivano realizzati i primi test per la ricerca del virus HCV.
Anche l' si è costituita in giudizio eccependo che nell'anno 1986 non Controparte_2
esisteva ancora come soggetto giuridico autonomo e che non aveva ereditato le altrui eventuali responsabilità
pregresse per cui risultava carente di legittimazione passiva.
La causa, disattesa la richiesta attorea di espletamento di una c.t.u. medico-legale, è stata decisa con sentenza n. 12963/16, pubblicata il 30.11.2016, la quale, accolta la tesi di relativa all'inconfigurabilità CP_1
di una sua responsabilità omissiva colposa per infezioni da HCV anteriori al 1989 e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' ha rigettato la domanda attorea dichiarando le spese Controparte_2
processuali interamente compensate tra le parti.
Con atto notificato il 25.05.17 ha appellato tale decisione chiedendo a questa Corte di Parte_1
riformarla condannando il solo al risarcimento dei danni conseguiti all'evento infettivo, Controparte_1
previo espletamento della c.t.u. medica denegata in prime cure. La notifica del gravame anche alla
[...]
aveva pertanto luogo a meri fini di litis denuntiatio, mostrando l'appellante acquiescenza Controparte_2
alla pronuncia di primo grado nella parte in cui veniva respinta la domanda nei confronti di detta parte.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata istruita disponendo la nomina di un c.t.u. a cui è
stato chiesto di: a) accertare se l'infezione da HCV contratta dal , secondo la regola del “più probabile Pt_1
che non”, sia o meno causalmente riconducibile alle trasfusioni ematiche ricevute nel 1986; b) indicare quali cautele, in riferimento ai poteri ministeriali di controllo sull'importazione, distribuzione e somministrazione di sangue umano, avrebbero potuto essere adottate, in base alla migliore scienza ed esperienza dell'epoca, al fine di accertare l'eventuale presenza nel virus nel sangue trasfuso specificando, in particolare, se la sottoposizione dei donatori ad analisi volte ad accertare i livelli di transaminasi o ad altri controlli utili ad evidenziare l'esistenza di infezioni da virus già noti (HBV e HIV) avrebbero impedito o consistentemente ridotto il rischio di contrarre il virus HCV successivamente identificato;
c) descrivere i postumi residuati al contagio da HCV e la loro incidenza pagina 3 di 13 sulla validità psico-fisica del periziato precisando se detti postumi incidano anche sulla capacità lavorativa del leso ed in quale misura.
La controversia è stata quindi decisa con sentenza n. 1546/2020, pubblicata il 29.04.2020, che ha così
statuito: “Accoglie l'appello e la domanda proposta in primo grado (come avanzata nei confronti del
[...]
); per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, A1) Dichiara l'esclusiva CP_1
responsabilità del in ordine al sinistro occorso a in data 11 Aprile Controparte_1 Parte_1
1986; A2) Condanna il al pagamento, in favore di , a titolo di Controparte_1 Parte_1
risarcimento danni, della somma di € 69.353,20 (sessantanovemilatrecentocinquantatre/20), oltre interessi al tasso legale dall'11 Aprile 1986 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, all'11 Aprile 1986 - quale momento del sinistro - e,
quindi, anno per anno, ed a partire dall'11 Aprile 1986 e fino al momento del deposito della presente decisione,
sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.; B) Condanna il al pagamento della Controparte_1
metà delle spese del doppio grado di giudizio in favore di - metà che liquida, quanto al Parte_1
primo grado, in Euro 528,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in Euro 581,54 per esborsi (importo delle spese di CTU, già determinate con decreto dep. 25.3.2019) ed
Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado, in ordine alla residua metà”.
Tale decisione, con riferimento alla liquidazione del danno, veniva così motivata: “Per quel che concerne il quantum debeatur, è d'uopo rifarsi alle conclusioni della c.t.u. medico-legale del presente grado. L'ausiliare ha indicato un danno biologico permanente nella misura del 15%; parimenti una ridotta capacità lavorativa valutabile sul 15%…Invece, non risulta documentato alcun periodo di inabilità temporanea.
Il sig. , nato il [...], aveva 16 anni di età al momento della prima trasfusione. Parte_1
Altresì, va evidenziato come parte attrice, nella citazione di primo grado, notificata il 17.4.2013, nulla abbia riferito sulla sua situazione di studio o lavorativa.
Ebbene, in conformità al più recente insegnamento giurisprudenziale, il danno patrimoniale derivante pagina 4 di 13 dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro, in relazione alle attitudini specifiche della persona;
invece il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un
“appesantimento” del valore monetario di ciascun punto (Cass. civ. n. 17411/19; anche Cass. civ. n. 12572/18).
Va aggiunto come, secondo i Supremi Giudici, la soglia del 30% di danno biologico permanente risulti, a titolo orientativo, idonea a far presumere una compromissione della capacità lavorativa specifica.
Di conseguenza, laddove la lesione sia inferiore a tale percentuale, è corretta una valutazione di personalizzazione massima del danno biologico complessivamente patito dalla persona (Cass. civ. n. 5880/16).
Ecco, quindi, che la citata giurisprudenza fornisce la più corretta chiave interpretativa con riferimento all'indicazione, proveniente dal c.t.u., di una riduzione della capacità lavorativa generica in misura del 15%,
cioè la medesima percentuale del danno biologico permanente. In altri termini è opportuno valorizzare il dato della “cenestesi lavorativa”, a mezzo di un'adeguata personalizzazione del danno biologico medesimo.
Ai fini della liquidazione del danno biologico, è d'uopo applicare le tabelle milanesi edizione 2018,
elaborate nella riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, svoltasi in data 10.10.2017.
Alla luce delle suddette tabelle, in presenza di un danno biologico permanente del 15%, patito da persona danneggiata avente 16 anni di età al momento del sinistro, il quantum risarcibile ammonta ad euro 49.538,00.
Coerentemente con l'insegnamento giurisprudenziale sopra illustrato, si deve procedere all'aumento per la personalizzazione, finalizzato alla adeguata valorizzazione della riduzione della capacità lavorativa generica.
Le tabelle milanesi, in presenza di un danno biologico permanente al 15%, consentono un aumento per la personalizzazione fino ad un massimo del 44 %.
Si ritiene di dover procedere all'aumento per la personalizzazione nella misura del 40 %, e non già in quella del 44 %, dato che parte appellante non ha evidenziato ulteriori peculiarità del caso concreto, tali appunto da indurre all'aumento nella misura massima consentita.
pagina 5 di 13 Pertanto, a titolo di risarcimento danni, va liquidata la somma di euro 69.353,20 (appunto, euro
49.538,00 + euro 19.815,20).
Dunque, il deve essere condannato al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in Controparte_1
favore di , della somma di euro 69.353,20. A questo punto, si impongono le seguenti ulteriori Parte_1
considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità
della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., S.U, 17.02.95 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare il al Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore , degli interessi al tasso legale previsto dal c.c., dalla data dell'evento Pt_1
dannoso (11.4.1986) sull'importo di euro 69.353,20, somma che deve essere devalutata, in base all'indice
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data - quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dall'11.4.1986 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine,
dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta della pubblicazione della sentenza (cfr. in tal senso Cass. 03.12.1999 n. 13470)…”
§§§§§§
pagina 6 di 13 Tale sentenza è stata impugnata dal con ricorso per cassazione affidato a due Controparte_1
motivi. Col primo di tali motivi, respinto dalla Suprema Corte, il ha lamentato la violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art 2043 c.c. deducendo che la propria responsabilità non potrebbe sussistere in relazione a trasfusioni avvenute prima del 1988 perché il virus dell'epatite C non era stato all'epoca ancora identificato essendo conosciuta soltanto l'esistenza di un virus dell'epatite noto come “non A e non B”.
Con ordinanza n. 16628 pubblicata il 12.06.2023 la Suprema Corte ha invece parzialmente accolto il secondo motivo di ricorso cassando in parte qua la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di
Napoli, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Detto accoglimento parziale è stato così motivato: “Con il secondo motivo di ricorso…si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,
2043, 2697 e 2729 cod. civ., in relazione alla liquidazione dei danni. Osserva il Ministero ricorrente che la sentenza conterrebbe due errori: uno in ordine all'età assunta come parametro, che dovrebbe essere quella del momento in cui la malattia si è manifestata, non quella dell'epoca delle trasfusioni, trattandosi di danno lungolatente;
l'altro relativo all'eccessiva liquidazione del danno biologico.
Il motivo è parzialmente fondato. Il danno conseguente alla contrazione di un'infezione a seguito di emotrasfusione con sangue infetto non può essere fatto decorrere in modo automatico né dalla data in cui il fatto dannoso ha avuto luogo (cioè la trasfusione), né da quella in cui l'interessato ha presentato la domanda amministrativa per il conseguimento dell'indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992. Questa Corte ha infatti affermato che il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé
considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze,
difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 cod. civ.) tra evento ed effetti dannosi.
Ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente - qual è esattamente quello derivante da emotrasfusioni con sangue infetto - il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione (sentenza 2 settembre 2022, n. 25887, ribadita dalla recentissima ordinanza 17 febbraio 2023, n. 5119)…
Consegue da tale ricostruzione che il giudice di merito, anziché collegare in modo meccanico la decorrenza del diritto al risarcimento con la data delle trasfusioni - in relazione alle quali non vi è prova, da pagina 7 di 13 parte del , di un incidenza dinamico-relazionale in peius nella sua vita - ovvero da quella della Pt_1
presentazione della domanda di indennizzo, avrebbe dovuto compiere le necessarie indagini su questo punto,
facendo applicazione delle regole sull'onere della prova.
Al riguardo, sarebbe stato certamente possibile avvalersi dell'ausilio del c.t.u. per stabilire quando,
effettivamente, l'evento negativo della trasfusione con sangue infetto abbia determinato significative conseguenze sulle condizioni di vita del danneggiato. Il che corrisponde alla logica del risarcimento del danno civile, che va a compensare il pregiudizio subìto a decorrere dal momento in cui questo realmente è insorto. A
tale accertamento la Corte d'appello dovrà provvedere in sede di rinvio, alla luce dei principi suindicati.
La seconda parte della censura, invece, non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che il danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30 per cento del danno biologico, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (così la sentenza 28 giugno 2019 n. 17411, in linea con le precedenti ordinanze…).
Nel caso in esame la Corte d'appello, in presenza di una riduzione della capacità lavorativa pari al 15
per cento, contratta da una persona giovanissima all'epoca delle trasfusioni, ha ritenuto di aumentare il danno biologico, a titolo di personalizzazione, nella misura del 40 per cento, richiamando le tabelle milanesi.
Il ha contestato genericamente tale valutazione, senza indicare il perché di tale di tale presunto CP_1
errore ed invocando, senza ragione, una duplicazione risarcitoria che non sussiste, proprio perché il giudice di merito ha correttamente integrato la liquidazione del danno biologico in considerazione della ridotta capacità
lavorativa. In conclusione, è rigettato il primo motivo di ricorso ed è accolto il secondo, nei soli limiti suindicati.
La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte di appello di Napoli, in pagina 8 di 13 diversa composizione personale, la quale dovrà riesaminare il punto dell'età da assumere come parametro per la liquidazione del danno biologico. Rispetto all'entità del danno biologico così liquidato il giudice di rinvio manterrà fermo l'aumento del 40 per cento a titolo di personalizzazione.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione”.
§§§§§§
Con citazione ex art. 392 c.p.c. notificata tramite PEC in data 09.10.2023 ha Parte_1
tempestivamente riassunto il giudizio innanzi a questa Corte chiedendo la condanna del al Controparte_1
risarcimento di: “tutti i danni morali, biologici e patrimoniali da egli subiti per i gravissimi danni irreversibili causati dalla trasfusione avvenuta presso il complesso ospedaliero “A. Cardarelli” di Napoli nella somma che risulterà dall'applicazione del 15% di danno biologico, (Tabelle Tribunale di Milano aggiornate al momento della decisione), oltre a personalizzazione del 40%, così come da principio di diritto stabilito dalla Suprema
Corte, in relazione al punto dell'età da assumere come parametro del danno biologico, oltre rivalutazione ed interessi legali, in ogni caso entro il limite di Euro 260.000,00. In via istruttoria ha inoltre chiesto: “disporsi rinnovazione della CTU medica sulla persona dell'istante, ai fini di stabilire quando, effettivamente, l'evento negativo della trasfusione con sangue infetto abbia determinato significative conseguenze sulle condizioni di vita del Sig. . Sul punto (momento di manifestazione dei sintomi) si chiede, inoltre, attese le Parte_1
necessità istruttorie sorte dal principio di diritto affermato dalla Suprema Corte…qualora ritenuto necessario e/o ammissibile dalla Corte adita, che la stessa voglia disporre libero interrogatorio delle parti e,
eventualmente, facoltizzare il c.t.u. raccogliere informazioni presso persone (familiari e conoscenti del Parte_1
) in grado di riferire sullo specifico punto”.
[...]
Il , costituitosi in giudizio, si è opposto alla richiesta di un supplemento di c.t.u. volto ad CP_1
individuare l'età da assumere a parametro per la liquidazione del danno biologico, chiedendo che lo stesso sia liquidato con decorrenza dal marzo 2010 e senza alcuna personalizzazione.
Acquisita la consulenza d'ufficio svolta nel precedente giudizio di appello, è stata quindi fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con conseguente assegnazione della causa a sentenza.
pagina 9 di 13 §§§§§§
Essendosi formato il giudicato interno per quanto attiene all'an debeatur, in conseguenza del rigetto del primo motivo del ricorso per Cassazione proposto dal , non resta che procedere alla Controparte_1
rideterminazione del danno biologico spettante a nel solco di detta pronuncia la quale impone Parte_1
di attenersi ai seguenti principi: a) individuazione del valore del punto di invalidità in base all'età che il contagiato aveva quando la trasfusione infetta ha determinato significative conseguenze sul suo stato di salute,
stante la natura lungolatente dei danni da infezione da HCV;
b) conservazione della percentuale di personalizzazione del 40% riconosciuta nel precedente giudizio di appello in considerazione della riduzione della capacità lavorativa generica del periziato.
Ciò premesso occorre evidenziare come, non essendovi ulteriori elementi di fatto da poter sottoporre al vaglio del c.t.u., l'accertamento relativo all'età in cui l'infezione virale contratta dal ha prodotto Pt_1
significative conseguenze sul suo stato di salute dovrà necessariamente compiersi avendo riguardo a quanto emerge dalla consulenza espletata dal dr. nel precedente giudizio di appello e dalla Persona_1
documentazione medica impiegata per la sua stesura.
A tal proposito si rimarca come, dalla documentazione in atti, si evince che il ha avuto per la Pt_1
prima volta contezza dell'infezione contratta nel lontano 1986 a seguito alle analisi ematiche effettuate in data
19.05.2008 presso la s.a.s. Laboratorio Analitico Domizio che segnalavano la presenza nel suo organismo del virus dell'epatite C col consiglio di praticare un test di conferma.
Nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dr. , sotto la voce “Anamnesi patologica Per_1
prossima”, si legge poi quanto segue: “Riferisce buona salute fino al 2008. Nel maggio di quell'anno, ad un occasionale controllo clinico laboratoristico, veniva rilevata la presenza ematica del virus C dell'epatite…”.
È stato dunque lo stesso periziato a riferire al consulente di aver goduto di buona salute sino al 2008 e che quelle analisi furono frutto di un controllo occasionale non dovuto a particolari problematiche.
Quanto poi al primo significativo momento di oggettivazione della malattia epatica, soccorre l'ecografia epato-biliare effettuata il 16.04.2010 presso il Presidio Ospedaliero di S. Felice a Cancello della CP_3
dove si legge: “Fegato: dimensione aumentata in toto di poco;
eco-struttura parenchimale: echi grossolani, echi addensati. Segni di epatopatia cronica”.
All'epoca di tale ecografia il , nato il [...], aveva 41 anni e, di conseguenza, è questa l'età Pt_1
pagina 10 di 13 a cui occorre aver riguardo per individuare il valore monetario dell'invalidità permanente che il c.t.u. ha stimato nell'ordine del 15%. Sulla scorta delle più recenti tabelle del tribunale ambrosiano, edite nel 2024, la somma dovuta a persona quarantunenne per un danno biologico del 15% è di € 38.538,00.
Detto importo, in ossequio al dictum della Suprema relativo alla spettanza della personalizzazione stante l'accertata incidenza del danno sulla cenestesi lavorativa, va incrementato del 40% con conseguente riconoscimento di € 53.953,20.
Quanto, infine, al danno da ritardo subito dal danneggiato a causa della mancata disponibilità tempestiva della somma dovutagli a titolo di risarcimento, nella fattispecie liquidato con la tecnica degli interessi computati al tasso legale sull'importo spettante al momento dell'evento dannoso (progressivamente rivalutato in base agli indici Istat sino alla data della definitiva pronuncia liquidatoria), l'adeguamento al dictum della Cassazione non consente più il loro riconoscimento dall'11.4.1986 (data della prima trasfusione) occorrendo invece conteggiarli dal 16.04.2010 (data di oggettivizzazione del danno).
L'ordinanza che ha disposto il rinvio ha infatti stabilito che, in caso di danno lungolatente, quale è quello da emotrasfusioni con sangue infetto, il risarcimento non compete dalla contrazione dell'infezione ma da quando il danno alla salute si esteriorizza. Nel caso di specie l'importo dovuto al in data 16.04.2010, Pt_1
operando la devalutazione della somma di € 53.953,20 liquidatagli all'attualità, era di € 41.824,19 (Indice Istat =
1,29) per cui a titolo di ristoro del danno da ritardato adempimento, operando con i criteri innanzi indicati, gli va riconosciuta, sino alla data della presente decisione, la somma di € 9.221,72 (totale giorni di ritardo = 5373). In
totale competono dunque al € 63.174,93 oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla presente decisione, Pt_1
che opera la definitiva conversione del debito di valore in un debito di valuta, conteggiati sino al saldo.
Le spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio devono farsi gravare sul e si Controparte_1
liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti per le cause di valore compreso tra €
52.001,00 a € 260.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 e distraendo quanto dovuto per il giudizio di rinvio favore dell'avv. Angela Coronella dichiaratasi antistataria.
L'individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve infatti essere operata in considerazione dell'esito finale della controversia, sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa rilevare l'esito di una particolare fase del processo.
Il criterio della soccombenza, al fine di determinare l'onere delle spese processuali, non è in altri termini pagina 11 di 13 destinato a frazionarsi secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (per tal consolidato principio cfr. ex multis cass. n. 12082/1995, cass. n. 84/1997, cass. n. 4778/2004,
cass. n. 19880/2011, cass. n. 6369/2013, cass. n. 13356/2021, etc.).
Allorché la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione sia rimessa al giudice del rinvio, è pertanto corretta, in applicazione del principio innanzi indicato, la condanna al pagamento delle spese del ricorrente, già
vittorioso in sede di legittimità, che sia rimasto definitivamente soccombente all'esito del giudizio di rinvio,
dovendosi tener conto dell'esito finale della lite, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolata (cfr. in termini cass. n. 19345/2014 e n. 2634/2007).
Non vi è infine alcuna necessità di intervenire sulla regolamentazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio operata dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 1546/2020 del 29.04.2020.
La revisione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio non vale infatti a determinare l'applicazione, rispetto a tali fasi processuali, di un diverso scaglione tariffario. Si legge, infatti, nella sentenza n. 1546/2020 che “Il
valore della causa (conformemente al quantum risarcitorio accertato) rientra nello scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,000…”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sul giudizio di rinvio di cui in narrativa, in parziale emenda della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1546/2020 pubblicata il
29.04.2020, così provvede:
1) Condanna il al pagamento in favore di della somma di € 63.174,93 Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dalla presente decisione al saldo.
2) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di legittimità sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 7.655,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali in misura pari
[...]
al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
3) Condanna il al rimborso delle spese del giudizio di rinvio sostenute da Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 14.317,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari
[...]
al 15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Angela Coronella.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 21.01.2025
pagina 12 di 13 IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocchiara
IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alberto Canale
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