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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1242/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Caterina Mastrogiovanni e Antonietta Cammarota, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marinelli Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Persona_1
Rep./Racc, 77778/19476; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
765/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che lo stato patologico della signora è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1
dello stato invalidante di cui alle leggi 118/71 art. 2 e 13, 18/80, 508/88, D.L.
509/88 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/02/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Insufficienza mentale grave con anomalie comportamentali e scarso controllo degli impulsi”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente
“invalidità al 100% a partire dal 15.1.2024”, riportando pertanto un sensibile peggioramento dello stato invalidante del ricorrente (riconosciuto invalido al
75% in sede di accertamento tecnico preventivo), ma non sufficiente al raggiungimento del requisito sanitario dell'invocato beneficio.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni resi dal dott. (ivi compresi i chiarimenti alle osservazioni delle parti in Per_2
calce all'elaborato) a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, premettendo che il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma
Pag. 2 di 4 anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa CP_1
diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n.
248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art.
445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n. 19034/19); le spese in fase di accertamento tecnico preventivo, pertanto, saranno liquidate di conseguenza.
3.2 Parimenti, le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico delli parte ricorrente, e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], NON si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) in relazione alla fase di ATP, condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate in € 960,00= per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n.
55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) in relazione alla fase di merito, - condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate in € 1.200,00= per compensi CP_1
Pag. 3 di 4 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n.
55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 11/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1242/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Caterina Mastrogiovanni e Antonietta Cammarota, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marinelli Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/12/2011 a rogito Dr. Persona_1
Rep./Racc, 77778/19476; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
765/2020 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare che lo stato patologico della signora è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1
dello stato invalidante di cui alle leggi 118/71 art. 2 e 13, 18/80, 508/88, D.L.
509/88 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), Persona_2
all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
19/02/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: ”Insufficienza mentale grave con anomalie comportamentali e scarso controllo degli impulsi”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente
“invalidità al 100% a partire dal 15.1.2024”, riportando pertanto un sensibile peggioramento dello stato invalidante del ricorrente (riconosciuto invalido al
75% in sede di accertamento tecnico preventivo), ma non sufficiente al raggiungimento del requisito sanitario dell'invocato beneficio.
Orbene, si impone il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni resi dal dott. (ivi compresi i chiarimenti alle osservazioni delle parti in Per_2
calce all'elaborato) a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, premettendo che il giudicante condivide l'orientamento di legittimità secondo cui “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma
Pag. 2 di 4 anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa CP_1
diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n.
248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art.
445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti” (Cass. n. 19034/19); le spese in fase di accertamento tecnico preventivo, pertanto, saranno liquidate di conseguenza.
3.2 Parimenti, le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico delli parte ricorrente, e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) rigetta l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], NON si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) in relazione alla fase di ATP, condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate in € 960,00= per compensi CP_1
professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n.
55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
3) in relazione alla fase di merito, - condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese processuali liquidate in € 1.200,00= per compensi CP_1
Pag. 3 di 4 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ex art. 2 del d.m. n.
55/14 (ed eventuali ulteriori accessori se dovuti per legge);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/03/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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