Articolo 3 della Legge 18 giugno 1998, n. 194
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10 luglio 1998
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1 gennaio 2001
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31 luglio 2021
Art. 3. Interventi nei settori del trasporto rapido di massa e ferroviario 1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino, il Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a concedere un contributo dodecennale per la spesa di investimento, per un importo di lire 150 miliardi per il comune di Milano e di lire 420 miliardi per il comune di Torino, pari complessivamente a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007 e a lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009.
2. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo del processo di razionalizzazione produttiva delle infrastrutture ferroviarie di cui all' articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nel rispetto degli impegni internazionali, in sede di aggiornamento dei contratti di servizio e di programma si tiene conto delle operazioni finanziarie poste in essere dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. ed e' altresi' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 per l'urgente predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco. Per il medesimo fine, il Ministro dei trasporti e della navigazione fornisce altresi' indicazioni per favorire operazioni di valorizzazione del patrimonio nonche' partecipazioni di capitali. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 , e' abrogato.
3. Per provvedere alla quota di spettanza italiana degli oneri di funzionamento della commissione intergovernativa italofrancese per la realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1998. Le indennita' ed i compensi spettanti ai membri della predetta commissione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
4. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211 , il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane avanza proposte al CIPE finalizzate al finanziamento dei piani di intervento elaborate sulla base dei progetti presentati da parte dei soggetti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211 del 1992 .
Per le finalita' di cui al presente comma:
a) l'importo di lire 75 miliardi di cui alla tabella D della legge 28 dicembre 1995, n. 550 , viene utilizzato quale apporto attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera del CIPE;
b) e' autorizzato per l'anno 1998 l'ulteriore limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi di cui una quota di lire 15 miliardi da destinare all'integrazione del contributo a carico dello Stato del costo di realizzazione degli interventi gia' approvati nel limite massimo del 60 per cento ed una quota di lire 5 miliardi, anche in aggiunta ai fondi di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641 , finalizzata al finanziamento di interventi corredati da progetto definitivo.
5. In relazione alla prescrizione di cui all' articolo 7 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 , la dimostrazione delle disponibilita' finanziarie e' effettuata dal soggetto attuatore nelle forme previste dall' articolo 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 , e' sostituita dalla seguente:
"d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei tra sporti e della navigazione".
7. Per consentire il funzionamento della commissione di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 98 del 1995 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1995 , come modificato dal comma 6 del presente articolo, fino alla data di ultimazione degli interventi previsti dall' articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 , e dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 , e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni a decorrere dall'anno 1999.
8. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti della commissione di cui al comma 7 e alla determinazione dei relativi compensi.
9. Per assicurare il regolare svolgimento della relazione ferroviaria Domodossola-Locarno ai sensi della convenzione internazionale stipulata in data 12 novembre 1919, con ratifiche scambiate il 10 febbraio 1923, e resa esecutiva con legge 16 dicembre 1923, n. 3195 , la concessione alla Societa' subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana da Domodossola al confine svizzero e' prorogata fino al ((31 agosto 2031)) .
Entrata in vigore il 31 luglio 2021