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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/11/2024, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1716/21 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Rapolla presso lo studio dell'avv. Parte_1
Vania Lapolla che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, contumace Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
Conclusioni: il ricorrente come note di trattazione scritta per l'udienza del 10.07.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 04.06.2021 - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con il 15.02.2003 in San Donato Controparte_1
Milanese e che con sentenza n. 394/14 del 19.11.2014 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio Per_1 il quale, all'epoca della separazione, è stato affidato in via esclusiva ad esso ricorrente.
Ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni statuite in sede di separazione, dunque con l'imposizione alla resistente del contributo di mantenimento per il figlio di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.12.2022, in via temporanea e urgente sono state confermate le condizioni della separazione, quindi la causa è stata rimessa in istruttoria con la comunicazione degli atti al P.M.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 10.07.2024 – sostituita con il deposito di note scritte - il ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa è stata riservata in decisione con i termini di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale, come rinnovata a seguito di ordine del giudice istruttore.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza di questo Tribunale n. 394/14 del 19.11.2014, che è stata prodotta dal ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il comportamento della resistente, la quale non costituendosi si è del tutto disinteressata della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio - considerato che nelle more il figlio ha raggiunto la maggiore età - nulla va disposto in merito al regime di affidamento e collocazione abitativa.
Rilevato che il figlio convive con la padre al quale era stato già affidato in via esclusiva in sede di separazione (v. certificazione anagrafica in produzione ricorrente); considerata l'età del ragazzo
(19 anni) e la situazione reddituale del padre, come risultante dalla documentazione prodotta, va posto a carico della resistente il contributo di mantenimento per il figlio di € 200,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare al ricorrente entro il giorno 5 del mese.
Ciascun genitore dovrà sostenere nella misura del 50% le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole. Tali spese sono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal
SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche).
Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco).
Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche e universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
La mancata costituzione della resistente, che non ha ostacolato l'accoglimento della domanda, e la natura della pronuncia sullo status giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
04.06.2021, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in San Donato Milanese il Parte_1 Controparte_1
15.02.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Donato Milanese dell'anno 2003, parte I, n. 4;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) pone a carico della resistente il contributo di mantenimento per il figlio di 200,00 euro mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat-Foi e da versare al ricorrente entro il giorno 5 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate e disciplinate in motivazione;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 18.11.2024
La Presidente est.