Articolo 12 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
Articolo 11
Versione
10 marzo 1992
Art. 12. Copertura finanziaria 1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto e' complessivamente fissato in lire 1.050.000.000 annui a decorrere dall'anno 1992.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 marzo 1992
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