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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2024, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio L. Ciraolo Giudice dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 98/2024 R.G.P.U., promosso dal Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. dott.ssa , Parte_1 nei confronti di
titolare della ditta individuale “ (CF Parte_2 Parte_3
), col patrocinio dell'avv. DOMENICO BATTIATO;
C.F._1 visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCI;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore deducendo che l'insolvenza di evince dal rilevante indebitamento nei confronti dell'agente della riscossione (pari a quasi € 1.700.000,00) e aggiungendo che tale debito determini la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ex art. 2 lett. D) CCII,
- costituitosi in giudizio, il debitore ha resistito allegando e documentando la pendenza di contenzioso tributario volto a contestare la parte più rilevante del debito tributario indicato dall'agente della riscossione e, per il resto, di avere richiesto e ottenuto rateazione (documentando il pagamento della prima rata) e di essere in attesa della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per contestare o impugnare i titoli, ritenuto che,
- ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCI ex art. 1 e che non risulta il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCI); infatti, nella dichiarazione “UNICO 2022” allegata alla comparsa di costituzione sono indicati, per
1 l'anno 2021, ricavi per € 455.221,00, importo superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d) n. 2)
CCII;
- sussiste lo stato d'insolvenza. Invero, impregiudicato il merito della contestazione della parte più rilevante del debito tributario, il debitore ha dato atto di voler impugnare gli avvisi di addebito e le cartelle non ancora notificati (nn. *8861, *3600, *5743, *3107, *4483, *4584, *1749, *2360, *2461
e *1847 per complessivi € 34.782,25 al netto dei gli importi sospesi giusta certificazione dell'agente della riscossione in atti), ma non ne ha specificamente contestato la fondatezza, né può ritenersi che il pagamento non sia dovuto per il solo fatto della mancata notifica dei titoli da parte dell'ente impositore;
consegue che i debiti scaduti e non pagati portati dagli anzidetti titoli concorrono a determinare l'incapacità del debitore a far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni sorte nell'esercizio dell'impresa. D'altra parte, il debitore ha evidenziato che è in corso la rateazione di debiti iscritti a ruolo per complessivi € 80.434,25, da pagarsi in n. 72 rate mensili da € 1.298 documentando il pagamento della prima rata, ma, avendo dato atto che l'attività d'impresa è cessata, nulla ha dedotto in ordine alla capacità di far fronte al piano di pagamento fino all'estinzione;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII, sol considerando i debiti scaduti non contestati e non oggetto di rateazione, pari a € 34.782,25; ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di titolare della ditta Parte_2 individuale “ ”, CF , con sede in Corso Savoia Parte_3 C.F._1 nn. 60, 62 e 64, ACIREALE;
NOMINA il dott. Sebastiano Cassaniti Giudice delegato per la procedura;
NOMINA il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCI - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 2 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE il giorno 03/10/2024 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
- presentare il bilancio dell'ultimo esercizio ove non vi abbia provveduto il debitore nel termine di cui all'art. 198 c. 2;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pag. 3 di 4 DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09/05/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Sebastiano Cassaniti Mariano Sciacca
pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile – Procedure concorsuali
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Mariano Sciacca Presidente dott. Fabio L. Ciraolo Giudice dott. Sebastiano Cassaniti Giudice rel./est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 98/2024 R.G.P.U., promosso dal Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. dott.ssa , Parte_1 nei confronti di
titolare della ditta individuale “ (CF Parte_2 Parte_3
), col patrocinio dell'avv. DOMENICO BATTIATO;
C.F._1 visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza a norma dell'art. 40 CCI;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il debitore ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che,
- il Pubblico Ministero ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore deducendo che l'insolvenza di evince dal rilevante indebitamento nei confronti dell'agente della riscossione (pari a quasi € 1.700.000,00) e aggiungendo che tale debito determini la sussistenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettamento a liquidazione giudiziale ex art. 2 lett. D) CCII,
- costituitosi in giudizio, il debitore ha resistito allegando e documentando la pendenza di contenzioso tributario volto a contestare la parte più rilevante del debito tributario indicato dall'agente della riscossione e, per il resto, di avere richiesto e ottenuto rateazione (documentando il pagamento della prima rata) e di essere in attesa della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per contestare o impugnare i titoli, ritenuto che,
- ritenuto che il debitore è soggetto alla disciplina di cui al CCI ex art. 1 e che non risulta il possesso congiunto dei requisiti per ritenere che trattasi di impresa minore (artt. 121 e 2 c. 1 lett. d CCI); infatti, nella dichiarazione “UNICO 2022” allegata alla comparsa di costituzione sono indicati, per
1 l'anno 2021, ricavi per € 455.221,00, importo superiore alla soglia di cui all'art. 2 lett. d) n. 2)
CCII;
- sussiste lo stato d'insolvenza. Invero, impregiudicato il merito della contestazione della parte più rilevante del debito tributario, il debitore ha dato atto di voler impugnare gli avvisi di addebito e le cartelle non ancora notificati (nn. *8861, *3600, *5743, *3107, *4483, *4584, *1749, *2360, *2461
e *1847 per complessivi € 34.782,25 al netto dei gli importi sospesi giusta certificazione dell'agente della riscossione in atti), ma non ne ha specificamente contestato la fondatezza, né può ritenersi che il pagamento non sia dovuto per il solo fatto della mancata notifica dei titoli da parte dell'ente impositore;
consegue che i debiti scaduti e non pagati portati dagli anzidetti titoli concorrono a determinare l'incapacità del debitore a far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni sorte nell'esercizio dell'impresa. D'altra parte, il debitore ha evidenziato che è in corso la rateazione di debiti iscritti a ruolo per complessivi € 80.434,25, da pagarsi in n. 72 rate mensili da € 1.298 documentando il pagamento della prima rata, ma, avendo dato atto che l'attività d'impresa è cessata, nulla ha dedotto in ordine alla capacità di far fronte al piano di pagamento fino all'estinzione;
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII, sol considerando i debiti scaduti non contestati e non oggetto di rateazione, pari a € 34.782,25; ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
osservato, per quanto concerne la nomina del curatore, il disposto degli artt. 125 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 49 e 121 CCI;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di titolare della ditta Parte_2 individuale “ ”, CF , con sede in Corso Savoia Parte_3 C.F._1 nn. 60, 62 e 64, ACIREALE;
NOMINA il dott. Sebastiano Cassaniti Giudice delegato per la procedura;
NOMINA il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI - salvo diversa determinazione nel caso in cui sussista una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35 c. 4bis d. lgs. n. 159/2011, come richiamato dal comma 3 dell'art. 125 CCI - con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
pag. 2 di 4 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale:
- di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
- ove imprenditore soggetto all'obbligo, di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 198 c. 2;
STABILISCE il giorno 03/10/2024 ad ore 11:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve:
- tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- se il debitore o gli amministratori non ottemperano gli obblighi di deposito di cui all'art. 49 c. 3 lett. c) e l'obbligo di cui all'art. 198 c. 2, informare senza indugio il pubblico ministero;
- presentare il bilancio dell'ultimo esercizio ove non vi abbia provveduto il debitore nel termine di cui all'art. 198 c. 2;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
pag. 3 di 4 DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 09/05/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Sebastiano Cassaniti Mariano Sciacca
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